Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
Art. 3
#Comma 1
1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.
Art. 4
#Comma 1
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.
((
1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1".
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1".
))
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli