DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165

Numero 165 Anno 2003 GU 10.07.2003 Codice 003G0199

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonchè al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Organizzazione della missione

Comma 2

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
((da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))
su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3

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Comma 1

Regime degli interventi

Comma 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonchè all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

Art. 4

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Comma 1

Risorse umane e dotazioni strumentali

Comma 2

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi
((di diritto privato o pubblico))
specializzati ed a stipulare
((contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente))
con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.
((3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari))

Art. 5

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 6

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Art. 6-bis

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Art. 7

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 8

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 9

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 10

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Art. 10-bis

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 14

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 15

Comma 2

HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli