Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Controlli sanitari
Comma 2
1. Ferme restando le disposizioni
((dell'articolo 32))
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
((di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267))
, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri
((e al personale))
dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
((e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS))
di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
Art. 2
#Comma 1
Validazione test e controlli sanitari
Comma 2
1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli