DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13

Numero 13 Anno 2003 GU 05.02.2003 Codice 003G0026

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 2

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "
((pari al))
90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

Art. 2

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Comma 1

(( (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"))

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Art. 5

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Comma 1

(( (Copertura finanziaria) ))

Comma 2

((
1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978))

Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli