Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
"7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.
In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.".
Art. 2
#Comma 1
della legge 13 dicembre 1989, n. 401
Comma 2
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo
"1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
Art. 3
#Comma 1
della legge 13 dicembre 1989, n. 401
Comma 2
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi,
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi,
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,".
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".
Art. 5
#Comma 1
violazione del regolamento d'uso degli impianti
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
Art. 7
#Comma 1
lesioni personali a pubblico ufficiale nonchè in
materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale))
Comma 2
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni."))
Comma 3
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 11-quater
#Comma 1
agli impianti minori))
Comma 2
Art. 11-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive."
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Art. 11-sexies
#Comma 1
consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo))
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella