DECRETO-LEGGE

D.L. 6/2020 - DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Numero 6 Anno 2020 GU 23.02.2020 Codice 20G00020

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Attuazione delle misure di contenimento

Comma 2

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19.
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
((6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda))

Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1
((,))
pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui . Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
((,))
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

Comma 3

MATTARELLA

Comma 4

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Comma 5

Speranza, Ministro della salute

Comma 6

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede