Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale
L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato
236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato,
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
di provincia e relativa denominazione
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.
Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.
Art. 4-sexies
#Comma 1
Comma 2
"c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera".
Art. 4-septies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio