Decreto ministeriale

D.M. 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni

Anno 2018 GU 20.02.2018 Codice 18A00716

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Testo vigente

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Art. 1

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Approvazione

Comma 1

1. E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Art. 2

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Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

Comma 1

1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita' in corso
di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia' affidati,
nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' affidati prima
della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla
seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta
facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1. Con riferimento alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e' esercitabile solo
nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Comma 2

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di
esecuzione o per le quali sia gia' stato depositato il progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Art. 3

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Entrata in vigore

Comma 1

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Capo Dipartimento
della protezione civile
Borrelli

(Allegato)

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