Decreto ministeriale

D.M. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

Anno 2015 GU 20.08.2015 Codice 15A06189

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Testo vigente

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Art. 1

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Approvazione e modalita' applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

Comma 1

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

Comma 2

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle
attivita' di cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro
dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici
di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive
modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita'
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi».

Art. 2

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Campo di applicazione

Comma 1

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare
alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle
attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Comma 2

2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare
alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a
condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella
restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano
compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di
ampliamento da realizzare.

Comma 3

3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma
2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera
attivita'.

Comma 4

4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di
riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di
assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Art. 3

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Impiego dei prodotti per uso antincendio

Comma 1

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Comma 2

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche,
che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto

Comma 3

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008.

Art. 4

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Monitoraggio

Comma 1

1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio
dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.

Art. 5

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Disposizioni finali 1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, restano valide: a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto; b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3

Comma 1

2. Per le attivita' di cui all'articolo 2 in possesso del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta
adempimenti.

Comma 2

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2015

Il Ministro: Alfano

(Allegato 1)

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