Decreto ministeriale

D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Anno 2015 GU 15.07.2015 Codice 15A05198

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Testo vigente

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Art. 1

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Ambito di intervento e finalita'

Comma 1

1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici,
ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonche' le
prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell'Allegato 1.

Comma 2

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici
pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Art. 2

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Definizioni

Comma 1

1. Ai fini del presente decreto, con "decreto legislativo" si
intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.

Comma 2

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e le ulteriori
seguenti definizioni:
a) superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume
climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a
diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di
climatizzazione;
b) volume climatizzato V (m³): volume lordo delle parti di edificio
climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;
c) rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente
S e il volume climatizzato V;
d) trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta
la capacita' di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente
periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24
ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e
successivi aggiornamenti;
e) riflettanza: rapporto tra l'intensita' della radiazione solare
globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una
superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo
analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];
f) impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che
utilizzano piu' fonti energetiche opportunamente integrate tra loro
al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione.
Un esempio, non esaustivo, e' costituito da un impianto composto da
una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a
condensazione.

Art. 3

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Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Comma 1

1. Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi
incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti
norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e
integrazioni, predisposte in conformita' allo sviluppo delle norme EN
a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonche' le norme all'allegato
2 al presente decreto:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio" e successive
norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti
energetici per illuminazione.

Comma 2

2. Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla redazione
dell'attestato di prestazione energetica sono riportate nelle Linee
guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 e nei successivi aggiornamenti previsti
dall'art. 6, comma 12, del decreto legislativo.

Comma 3

3. Il Comitato Termotecnico Italiano - Energia e Ambiente, di
seguito CTI, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme EN a
supporto della direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema di norma
tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della
prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di
quanto definito nella norma UNI EN ISO 13790, al fine della sua
eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente
decreto.

Art. 4

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Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

Comma 1

1. I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica
per la progettazione degli edifici e per la progettazione e
installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e successive modificazioni, nonche' dalle ulteriori disposizioni
di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Comma 2

2. L'Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto, predispone uno studio sui parametri
tecnici dell'edificio di riferimento, al fine di verificare le
caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e
innovative, e monitorare l'evoluzione dei requisiti energetici
ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i
requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con
particolare attenzione all'interazione fra luce naturale e luce
artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.

Art. 5

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Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

Comma 1

1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma
dell'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo, sono fissati dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 6

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Funzioni delle Regioni e delle Province autonome

Comma 1

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato
provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Comma 2

2. Per promuovere una applicazione omogenea del presente decreto
sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche'
dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto
legislativo, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e
l'aggiornamento:
a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici in conformita' ai principi generali di cui all'art. 3 del
presente decreto;
b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa
la definizione del sistema informativo comune di cui all'art. 6,
comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione
con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a
energia quasi zero, di cui all'art. 4-bis, comma 2 del decreto
legislativo;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento
della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli
10 e 13 del decreto legislativo.

Art. 7

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Strumenti di calcolo

Comma 1

1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per
l'applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'art. 3
garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica,
calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento
massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti
parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di
riferimento di cui al comma 2. La garanzia e' fornita attraverso una
dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della
condizione di cui al presente comma.

Comma 2

2. Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla
cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1.

Comma 3

3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 1,
la medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore del
software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta
di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

Comma 4

4. L'Enea, in collaborazione con il CTI predispone uno studio per
valutare l'aggiornamento della classificazione degli edifici e degli
spazi di cui al paragrafo 1.2, dell'Allegato 1, in relazione alle
diverse condizioni di utilizzo, anche all'interno di edifici della
stessa categoria.

Comma 5

5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della
prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti
delle norme tecniche di cui all'art. 11 del decreto legislativo
stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro
pubblicazione.

Art. 8

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Abrogazioni e disposizioni finali

Comma 1

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'Allegato A, commi 39 e 40, secondo capoverso, le parole da
"Ai fini della conversione" fino a "e i suoi successivi
aggiornamenti;" sono soppresse;
b) gli Allegati C, H, L, M, sono soppressi.

Art. 9

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Entrata in vigore

Comma 1

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 2015.
Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro della difesa
Pinotti

(Allegato 1)

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(Allegato 2)

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