Testo vigente
Art. 1
#Finalita' e campo di applicazione
Comma 1
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed
integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente
decreto si pone la finalita' di favorire l'applicazione omogenea e
coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e delle unita' immobiliari, nel seguito, per brevita',
solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale. Il
presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Art. 2
#Definizioni
Comma 1
all'art. 2, del decreto legislativo nonche' le definizioni di cui al
decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del medesimo decreto
legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione
energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza
energetica, di seguito solo "decreto requisiti minimi".
Art. 3
#Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
Comma 1
nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di
qualita' dei servizi di attestazione della prestazione energetica
degli edifici, assicurare la fruibilita', la diffusione e una
crescente comparabilita' degli attestati di prestazione energetica
(di seguito APE), sull'intero territorio nazionale in conformita'
alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo, promuovendo la
tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di
modesta qualita', finalizzate a ridurre i costi a carico dei
cittadini;
b) il format di APE, di cui all'appendice B delle Linee guida,
comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al
fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici
diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui
all'appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni
sulla qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c).
Comma 2
contenute nel presente decreto, sono direttamente operative nelle
regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto
ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione
energetica degli edifici in conformita' alla direttiva 2010/31/UE.
Comma 3
di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano
gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui
all'art. 4.
Comma 4
vigore del presente decreto, abbiano gia' adottato propri strumenti
di attestazione della prestazione energetica degli edifici in
conformita' alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a
favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della
prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.
Art. 4
#Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici
Comma 1
della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee
guida di cui all'Allegato 1:
a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute
nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di
riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in
forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le
raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate
in ambito europeo e nazionale;
c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'art. 6,
comma 12, lettera a) del decreto legislativo.
Comma 2
attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti
professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica
degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75.
Comma 3
ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in
maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le
eventuali necessita' di adeguamento previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel
caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e
successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia
cartacea o in formato elettronico, all'APE.
Comma 4
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e
riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unita' immobiliare,
pena l'invalidita':
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i
rispettivi indici;
b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non
rinnovabile;
c) la qualita' energetica del fabbricato ai fini del contenimento
dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza
energetica vigenti a norma di legge;
e) le emissioni di anidride carbonica;
f) l'energia esportata;
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica con le proposte degli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al
miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di
carattere finanziario e l'opportunita' di eseguire diagnosi
energetiche.
Comma 5
venga depositato su catasti o registri telematici appositamente
creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o societa' in
house non e' necessaria la marcatura temporale ai fini del
riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla
legge. L'APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto
previsto al comma 3, a prescindere dall'eventuale successiva
cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore
alla firma digitale.
Comma 6
l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o
l'unita' immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e
verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Comma 7
annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione
commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, sia rinnovabile che non
rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine e'
fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via
internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle
Linee guida approvate dal presente decreto.
Art. 5
#Monitoraggio e controlli
Comma 1
controlli della qualita' dell'attestazione della prestazione
energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e
procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2%
degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
Comma 2
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica
del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Comma 3
per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1
in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75.
Comma 4
annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai
controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra
questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna
delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
Comma 5
decreto legislativo.
Art. 6
#Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica
Comma 1
entrata in vigore del presente decreto, istituisce, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni,
la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati
relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e
ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce
l'interoperabilita' del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e
regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli
impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L'ENEA, nella
realizzazione del SIAPE, garantisce altresi' la progressiva
interoperabilita' con i sistemi informatici dell'Agenzia delle
Entrate relativi al catasto degli edifici.
Comma 2
anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo
trascorso.
Comma 3
telematica, alla totalita' dei dati presenti nel SIAPE relativamente
alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante
territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I
cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.
Art. 7
#Informazione e supporto
Comma 1
decreto, predispone una guida alla lettura dell'APE, un opuscolo
informativo sull'APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso
connessi e ne favorisce la diffusione.
Comma 2
decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma
accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione
energetica degli edifici contenente:
a) l'accesso al SIAPE;
b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione
energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i
costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e
regionali nonche' una guida alla compilazione delle raccomandazioni
di cui all'art. 4, comma 4, lettera g);
c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione
energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli
altri, i seguenti dati, totali e per annualita', per ciascuna regione
e provincia autonoma, nonche' una analisi statistica dei costi medi
del servizio di redazione degli attestati stessi:
i. numero dei certificati registrati;
ii. numero dei certificati controllati;
iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo;
iv. distribuzione dei certificati per classe energetica.
Comma 3
anche attraverso la stipula di specifici accordi, per:
a) assicurare la piena compatibilita' del SIAPE con sistemi
regionali gia' esistenti;
b) provvedere all'aggiornamento dei propri funzionari e dei
tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle
tematiche di cui al presente decreto.
Art. 8
#Disposizioni finali
Comma 1
previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono
ad avviare programmi di verifica annuale della conformita' degli APE
emessi.
Comma 2
semplificato "DOCET" per tenere conto degli aggiornamenti introdotti
dal presente decreto e dal decreto requisiti minimi, emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo.
Comma 3
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della
prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti
delle norme tecniche di cui all'art. 11 del decreto legislativo
stesso, si applicano decorsi 90 giorni dalla data della loro
pubblicazione.
Art. 9
#Copertura finanziaria
Comma 1
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
#Entrata in vigore
Comma 1
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a
decorrere dal 1° ottobre 2015. Resta ferma, ove non sia sopraggiunta
la scadenza ivi prevista, la validita' per ogni effetto di legge,
degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle
Linee guida di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2009.
Roma, 26 giugno 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
(Allegato 1)
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