Testo originario
Art. 1
Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti
alimentari
alimentari
1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro
l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio
agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all'articolo 517-quater e' premessa la seguente partizione:
«Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente
comma:
1) all'articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o
in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta,
detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma e' abrogato;
1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione
dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei
prodotti agroalimentari»;
2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui
all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il
compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa,
esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in
deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette
altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a
distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti,
acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine,
provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli
indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e'
previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un
anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le
quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di
effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di
lieve entita'.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). -
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione,
di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero
di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni
distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o
ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con
tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle
reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o
sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). -
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se
il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi,
dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato
commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o
all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti
protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di
trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della
quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come
biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal
secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate
con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater,
517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite
dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per
i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e'
diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del
presente titolo»;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel
caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati
di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla
commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo
importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo
30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di
ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati
o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione
europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il
fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello
stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se
ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice
puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi
provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio
dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo
517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma
del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei
casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e'
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che
siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
comuni ai capi precedenti».
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro
l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio
agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all'articolo 517-quater e' premessa la seguente partizione:
«Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente
comma:
1) all'articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o
in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta,
detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma e' abrogato;
1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione
dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei
prodotti agroalimentari»;
2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui
all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il
compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa,
esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in
deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette
altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a
distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti,
acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine,
provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli
indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e'
previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un
anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le
quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di
effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di
lieve entita'.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). -
Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita'
agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione,
di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero
di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni
distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o
ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con
tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle
reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o
sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la
reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). -
Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se
il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi,
dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato
commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o
all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti
protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di
trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della
quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come
biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal
secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies
sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate
con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater,
517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite
dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per
i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e'
diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del
presente titolo»;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel
caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati
di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla
commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo
importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo
30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di
ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati
o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione
europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il
fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica,
puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello
stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se
ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice
puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi
provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio
dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo
517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma
del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei
casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e'
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che
siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
comuni ai capi precedenti».
2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto
comma,».
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto
comma,».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice
di coordinamento e transitorie del medesimo codice
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 246, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la
necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e
vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti
materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero
puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo.
Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di
trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto
della normativa di settore vigente»;
b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa
destinazione prevista dalla legge» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo
umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i
termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a
rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la
devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone
bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti
caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o
consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti
assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno
distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato
ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione
amministrativa»;
c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,»
e' soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le
seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;
d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non
evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento
deteriorabile».
modificazioni:
a) all'articolo 246, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la
necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e
vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti
materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero
puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo.
Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di
trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto
della normativa di settore vigente»;
b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa
destinazione prevista dalla legge» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo
umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i
termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a
rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la
devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone
bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti
caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o
consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti
assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno
distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato
ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione
amministrativa»;
c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,»
e' soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le
seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;
d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non
evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento
deteriorabile».
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 86-ter e' inserito il seguente:
«Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti
alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti
alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati
e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di
scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la
distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a
enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o
consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti
assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno
distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato
ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione
amministrativa.
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 86-ter e' inserito il seguente:
«Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti
alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti
alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati
e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di
scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la
distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a
enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o
consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti
assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno
distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato
ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione
amministrativa.
2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il
giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al
comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici
ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto
costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati,
per l'alimentazione degli stessi.
giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al
comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici
ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto
costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati,
per l'alimentazione degli stessi.
3. La destinazione del prodotto a finalita' diverse da quelle
indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del
codice penale»;
b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono
inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilita', modificabilita'
o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle
analisi».
indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del
codice penale»;
b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono
inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilita', modificabilita'
o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle
analisi».
Art. 3
Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo la parola: «517-quater,» e' inserita la seguente:
«517-septies,».
n. 146, dopo la parola: «517-quater,» e' inserita la seguente:
«517-septies,».
Art. 4
Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».
Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti»
sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze
alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002,»;
b) al comma 49-bis, il secondo periodo e' soppresso.
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti»
sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze
alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002,»;
b) al comma 49-bis, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 6
Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP
1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta
(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere
dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale
contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato
dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della
sua natura e funzione, e' carta valori.
(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere
dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale
contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato
dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della
sua natura e funzione, e' carta valori.
2. Il contrassegno e' realizzato con materiali e tecniche di
sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilita' e
l'autenticita' del prodotto.
sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilita' e
l'autenticita' del prodotto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche
tecniche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la
distribuzione e il controllo, nonche' il costo del contrassegno da
porre integralmente a carico degli operatori.
alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche
tecniche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la
distribuzione e il controllo, nonche' il costo del contrassegno da
porre integralmente a carico degli operatori.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' di cui
al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro
cinquantamila»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della
struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a
indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal
medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del
Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a
indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal
medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e
4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi
pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la
diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di
tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a
decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino
all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo
della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica
protetta»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro
venticinquemila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro
sessantamila»;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro
cinquantamila»;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri
attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle
violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle
relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro
cinquantamila»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della
struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a
indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal
medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del
Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a
indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal
medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e
4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi
pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la
diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di
tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a
decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino
all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo
della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica
protetta»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro
venticinquemila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro
sessantamila»;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro
cinquantamila»;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri
attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle
violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle
relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le
violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli
organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine
protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1.
Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto
della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche
dello stesso»;
i) l'articolo 11 e' abrogato.
delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le
violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli
organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine
protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1.
Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto
della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche
dello stesso»;
i) l'articolo 11 e' abrogato.
Art. 8
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli
obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, in materia di rintracciabilita'
obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, in materia di rintracciabilita'
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione
quando tale importo e' superiore a 48.000 euro. La sanzione massima
non puo' eccedere comunque 150.000 euro.
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione
quando tale importo e' superiore a 48.000 euro. La sanzione massima
non puo' eccedere comunque 150.000 euro.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto
della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche
dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che
non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilita'
sostanziale del prodotto, l'autorita' competente, prima di procedere
all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore
un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea
dell'attivita'».
previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto
della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche
dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che
non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilita'
sostanziale del prodotto, l'autorita' competente, prima di procedere
all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore
un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea
dell'attivita'».
Art. 9
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia
di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione
dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia
di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione
dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia
di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a
24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione
massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a
4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»;
3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a
8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a
8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione
massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente
tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione,
dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso».
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a
24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione
massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a
4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»;
3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a
8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a
8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a
16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della
violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione
massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente
tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione,
dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso».
Art. 10
Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e
di prodotti lattiero-caseari
di prodotti lattiero-caseari
1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,
dopo il capo II e' inserito il seguente:
«Capo II-bis
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E
DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle
denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona,
detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi
titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi
da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato
VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti
commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicita',
quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi
forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il
prodotto e' un prodotto lattiero-caseario, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per
cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale
importo e' superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di
ogni materiale o supporto mediante il quale e' commessa la violazione
ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non
puo' eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le
denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III
dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate
da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine
vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per
un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime
denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le
materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformita'
al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011.
dopo il capo II e' inserito il seguente:
«Capo II-bis
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E
DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle
denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona,
detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi
titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi
da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato
VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti
commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicita',
quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi
forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il
prodotto e' un prodotto lattiero-caseario, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per
cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale
importo e' superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di
ogni materiale o supporto mediante il quale e' commessa la violazione
ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non
puo' eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le
denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III
dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate
da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine
vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per
un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime
denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le
materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformita'
al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Art. 11
Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia
di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a
carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52,
all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo,
le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle
seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».
di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a
carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52,
all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo,
le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle
seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi
diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e'
riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole
azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo
corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che
l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»;
b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo
richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale
maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il
beneficiario e' soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non
riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non
riconosciuto».
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi
diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e'
riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole
azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo
corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che
l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»;
b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo
richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale
maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il
beneficiario e' soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non
riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non
riconosciuto».
Art. 13
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la
sicurezza alimentare e la tracciabilita' del latte e dei prodotti
della filiera bufalina»;
b) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi
dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato del latte di bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata
denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e
dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli
intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella
piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione,
trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei
prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora
impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati
provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale
piattaforma assicura l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale
(BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R,
di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di
consentire all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli
ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla
tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di
trasformazione presso i caseifici, verificando altresi' la resa
effettiva del latte bufalino trasformato»;
c) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge 11 aprile 1974, n. 138»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti
gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in
particolare, i tempi e le modalita' di inserimento dei dati nella
piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di
cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al
comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo decreto, i dati,
le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella
piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la
quale cessa di operare»;
e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;
f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per
cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale
importo e' superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo'
eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo
periodo si applica altresi' la sanzione accessoria della chiusura
dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un
periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza
di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a
diffusione nazionale»;
g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono
aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se commesse
rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di
media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se
commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;
h) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma
01 entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella
registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e'
ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma
01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle
dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;
i) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e
non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
l) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente
tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione,
dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso».
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la
sicurezza alimentare e la tracciabilita' del latte e dei prodotti
della filiera bufalina»;
b) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi
dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato del latte di bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata
denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e
dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli
intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella
piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione,
trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei
prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora
impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati
provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale
piattaforma assicura l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale
(BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R,
di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di
consentire all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli
ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla
tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di
trasformazione presso i caseifici, verificando altresi' la resa
effettiva del latte bufalino trasformato»;
c) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge 11 aprile 1974, n. 138»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti
gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in
particolare, i tempi e le modalita' di inserimento dei dati nella
piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di
cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al
comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo decreto, i dati,
le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella
piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la
quale cessa di operare»;
e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;
f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per
cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale
importo e' superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo'
eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo
periodo si applica altresi' la sanzione accessoria della chiusura
dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un
periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza
di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a
diffusione nazionale»;
g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono
aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se commesse
rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di
media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se
commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;
h) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma
01 entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella
registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e'
ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma
01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle
dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;
i) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e
non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
l) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente
tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione,
dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso».
Art. 14
Piano straordinario di controllo nazionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di
tracciabilita' di tutte le tipologie di latte e dei prodotti
lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui
alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, con decreto del capo del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale»
per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta
e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni
che disciplinano le modalita' di svolgimento dei controlli ufficiali
di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresi'
un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando
compiti e responsabilita' delle autorita' competenti ai controlli.
tracciabilita' di tutte le tipologie di latte e dei prodotti
lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione
geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui
alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, con decreto del capo del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale»
per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta
e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni
che disciplinano le modalita' di svolgimento dei controlli ufficiali
di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresi'
un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando
compiti e responsabilita' delle autorita' competenti ai controlli.
2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attivita'
ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte
e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia
rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e
alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli
periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le
strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle
cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di
bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il
latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala
durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi
anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine
geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di
latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresi' diretti a
verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20
settembre 2014.
ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte
e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia
rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e
alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli
periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le
strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle
cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di
bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il
latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala
durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi
anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine
geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di
latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresi' diretti a
verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20
settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di
cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 15
Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 e'
inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia
agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi
violazioni documentali di carattere formale che non comportano il
rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo
umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto
oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali
sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti
impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto
impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di
consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne
la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le
modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore
del settore alimentare destinatario del controllo e informa
immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del
processo verbale di disposizione del blocco.
inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia
agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi
violazioni documentali di carattere formale che non comportano il
rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo
umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto
oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali
sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti
impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto
impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di
consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne
la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le
modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore
del settore alimentare destinatario del controllo e informa
immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del
processo verbale di disposizione del blocco.
2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto
sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta
documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel
provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il
provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso
all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione
al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta
documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel
provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il
provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso
all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione
al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a
sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il
prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone
comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della
documentazione nei termini indicati o di trasmissione di
documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire
il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi
previsti dalla presente legge».
sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il
prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone
comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della
documentazione nei termini indicati o di trasmissione di
documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire
il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi
previsti dalla presente legge».
Art. 16
Cabina di regia per i controlli amministrativi
nel settore agroalimentare
nel settore agroalimentare
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e' istituita la Cabina di regia per i
controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un
qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la
tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della
Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione
antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai
rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza
alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni
di categoria delle imprese comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o
da loro delegati.
alimentare e delle foreste e' istituita la Cabina di regia per i
controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un
qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la
tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della
Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della
Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione
antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai
rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza
alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni
di categoria delle imprese comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o
da loro delegati.
2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a
partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e
organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle
proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in
trattazione. La Cabina di regia puo' avvalersi di un tavolo tecnico
di supporto composto da rappresentanti designati dalle
amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e
organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle
proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in
trattazione. La Cabina di regia puo' avvalersi di un tavolo tecnico
di supporto composto da rappresentanti designati dalle
amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento
l'organizzazione dei lavori.
in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento
l'organizzazione dei lavori.
4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:
a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un
incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione
e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli
imprenditori del settore agroalimentare;
b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli
agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni
coordinate di controllo;
c) promuove campagne straordinarie di controllo per la
salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi
comunitarie e alle pratiche sleali.
a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un
incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione
e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli
imprenditori del settore agroalimentare;
b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli
agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni
coordinate di controllo;
c) promuove campagne straordinarie di controllo per la
salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi
comunitarie e alle pratiche sleali.
5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo
tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 17
Competenze in materia di controlli ai fini
della condizionalita' sociale
della condizionalita' sociale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle
imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115
nonche' agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli
ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle
imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115
nonche' agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli
ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».
Art. 18
Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «istituiti» e' sostituita dalla
seguente: «costituiti»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti
di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei
mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione
di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso
CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della
normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di
due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni
successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci
anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque
anni»;
b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese
agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli
per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai
sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 8.000.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «istituiti» e' sostituita dalla
seguente: «costituiti»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti
di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei
mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione
di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso
CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della
normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di
due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni
successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci
anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque
anni»;
b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese
agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli
per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai
sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 8.000.
2. L'Agenzia e' l'autorita' competente per l'accertamento delle
violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione
delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di
spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste».
violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione
delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di
spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste».
Art. 19
Modifiche all'articolo 79 della legge
12 dicembre 2016, n. 238
12 dicembre 2016, n. 238
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti
dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT
rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni
dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dovuto»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi
pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad
adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto
inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta
giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio
definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con
l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria
dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino
alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a
non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad
intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del
personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di 1.000 euro».
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo
totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti
dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT
rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni
dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dovuto»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi
pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad
adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto
inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta
giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio
definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con
l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria
dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino
alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a
non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad
intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del
personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di 1.000 euro».
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Pesca senza licenza o autorizzazione). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con
unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso
di validita' o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee
o nazionali in corso di validita' e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La
violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di
7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora la validita' del
titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Pesca in zone e tempi vietati). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e
tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei
seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine
interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati.
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Pesca senza licenza o autorizzazione). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con
unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso
di validita' o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee
o nazionali in corso di validita' e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La
violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di
7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora la validita' del
titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Pesca in zone e tempi vietati). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e
tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei
seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine
interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene,
trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati
dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati
dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca
direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa
ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e
comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da
pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate). -
direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa
ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e
comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al
marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da
pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantita'
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative
europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative
europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in
quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle
normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle
normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca
direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente
di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato
superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso
superiore»;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca
vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge
attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi
alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini
di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da
questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta
derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la
sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se
la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima
violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui
non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste
dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano
l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei
seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non
conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di
selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le
dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o
apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto
al consentito.
direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente
di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato
superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso
superiore»;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca
vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge
attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi
alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini
di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da
questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta
derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la
sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se
la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima
violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui
non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste
dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano
l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei
seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non
conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di
selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le
dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o
apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto
al consentito.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene
attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della
pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la
violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di
4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della
licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e'
commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca
della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa
ordinanza di ingiunzione.
attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla
normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della
pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la
violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di
4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della
licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e'
commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca
della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa
ordinanza di ingiunzione.
3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura,
l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca»;
e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione
e registrazione delle catture). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato
motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i
limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro.
l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca
ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca»;
e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione
e registrazione delle catture). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato
motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i
limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un
dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato,
nonche' interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree
marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con
rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle
normative europea e nazionale, accertate con sistemi di
localizzazione satellitare, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato,
nonche' interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree
marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con
rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle
normative europea e nazionale, accertate con sistemi di
localizzazione satellitare, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative
europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei
dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce
infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di
pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante
dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto
dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale
dei prodotti di specie.
europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei
dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da
trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via
satellite, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce
infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di
pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante
dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto
dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale
dei prodotti di specie.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli
obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in
materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle
catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora
i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il
10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in
materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle
catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di
piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta
l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora
i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il
10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia
di obbligo di sbarco e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata). - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del
29 settembre 2008, e' fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a
operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca
INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o
nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la
pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle
navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attivita' a bordo in
qualita' di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio
inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.
prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia
di obbligo di sbarco e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata). - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del
29 settembre 2008, e' fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a
operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca
INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o
nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la
pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle
navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attivita' a bordo in
qualita' di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio
inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano
l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano
l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un
peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza
bandiera ai sensi del diritto vigente e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le
violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione
di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca.
peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza
bandiera ai sensi del diritto vigente e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le
violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione
di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
commercializza il prodotto della pesca proveniente da attivita' di
pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio,
del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in
materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorita'
competenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-quater (Intralcio all'attivita' di ispezione degli
organi deputati alla vigilanza e al controllo). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina
elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e
dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto
delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione
di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca.
commercializza il prodotto della pesca proveniente da attivita' di
pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio,
del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in
materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorita'
competenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-quater (Intralcio all'attivita' di ispezione degli
organi deputati alla vigilanza e al controllo). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina
elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e
dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto
delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione
di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la
funzione di comandante dell'unita' da pesca.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia
l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi
deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative
europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto
all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti
dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e' soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro.
Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di
etichettatura e tracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative
europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita',
nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni
all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla
vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto
delle taglie minime di riferimento). - 1. Fatte salve le specie
ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative
europea e nazionale vigenti, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi
deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori,
nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative
europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione
costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti
alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di
comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto
all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti
dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie
appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e' soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro.
Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di
etichettatura e tracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative
europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita',
nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni
all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla
vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto
delle taglie minime di riferimento). - 1. Fatte salve le specie
ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative
europea e nazionale vigenti, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la
conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di
specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non
soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto
di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo
periodo devono essere rigettate in mare.
soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto
di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo
periodo devono essere rigettate in mare.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie
soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto
di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo
umano diretto.
soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla
taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto
di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo
umano diretto.
4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di
cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla
comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima secondo
modalita', termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal
presente comma e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla
comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima secondo
modalita', termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal
presente comma e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca
scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai
sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai
sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di
commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e'
consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini
scientifici.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 e' soggetto al
pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione:
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000
euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 e' soggetto al
pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia
inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione:
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000
euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma
6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di
riferimento per la conservazione e' applicata una riduzione pari al
10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non
e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia'
comprese nella percentuale sopra indicata.
6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di
riferimento per la conservazione e' applicata una riduzione pari al
10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non
e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione
collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia'
comprese nella percentuale sopra indicata.
8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non e'
applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di
esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi
conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla
licenza di pesca.
applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di
esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi
conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla
licenza di pesca.
9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni
gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e
al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da
pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-octies (Violazioni nell'esercizio della pesca non
professionale). - 1. Chiunque svolge attivita' di pesca marittima
senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi
e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 6.000 euro.
gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e
al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da
pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-octies (Violazioni nell'esercizio della pesca non
professionale). - 1. Chiunque svolge attivita' di pesca marittima
senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi
e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei
prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella
effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo
25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma
3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella
effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo
25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma
3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca
sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione e' aumentata di un
terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie
ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus
thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o
altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa
ne faccia uso.
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca
sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione e' aumentata di un
terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie
ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus
thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o
altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa
ne faccia uso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le
catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in
cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o
catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo,
ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da
applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le
catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in
cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o
catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo,
ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da
applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel
caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie
ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus
thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le
disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie
ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus
thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le
disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli
esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle
disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). - 1.
All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12,
commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3,
lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative
europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 13-sexies, la confisca non e' disposta nel caso in cui
il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della
pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le
fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al
dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative
europea e nazionale. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi
non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa
vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si
avvalgono della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi,
strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono
stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13,
comma 1.
esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle
disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). - 1.
All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12,
commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3,
lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la
confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia
minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative
europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 13-sexies, la confisca non e' disposta nel caso in cui
il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della
pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le
fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al
dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli
apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative
europea e nazionale. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi
non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa
vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si
avvalgono della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi,
strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono
stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13,
comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma
1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto
le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, e' disposta, in
caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca,
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa
l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle
predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel
caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto
le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, e' disposta, in
caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca,
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per
un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa
l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle
predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel
caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma
3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante
l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata
all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta
nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel
registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di
recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia
emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante
l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata
all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta
nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel
registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di
recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia
emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione della misura della sospensione
dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). - 1. Le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto
non diversamente disciplinato dal presente capo.
alimentare e delle foreste sono individuati modalita', termini e
procedure per l'applicazione della misura della sospensione
dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). - 1. Le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto
non diversamente disciplinato dal presente capo.
2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel
presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del
compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso
di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali
italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione
dell'unita' da pesca.
presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del
compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso
di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali
italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione
dell'unita' da pesca.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE)
2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti
dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE)
2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti
dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
4. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il
comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative
inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca
marittima.
comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative
inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca
marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento
e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione.
capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento
e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2,
13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se
la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima
violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2,
13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se
la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima
violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli
10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi
2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo
nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di
gestione per la ricostituzione»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;
2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono
inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
g) all'articolo 19, comma 2:
1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono
soppresse;
2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le
seguenti: «nel presente capo e»;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla
disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle
disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici
destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella
verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non
richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14 e 15 sono abrogati.
10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi
2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo
nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di
gestione per la ricostituzione»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;
2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono
inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
g) all'articolo 19, comma 2:
1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono
soppresse;
2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le
seguenti: «nel presente capo e»;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla
disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle
disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici
destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella
verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non
richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14 e 15 sono abrogati.
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad
esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio