Testo vigente
Art. 1
#Campo di applicazione
Comma 1
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori
generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni
degli strumenti urbanistici esistenti.
generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni
degli strumenti urbanistici esistenti.
Art. 2
#Zone territoriali omogenee
Comma 1
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente
non raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla
precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse
quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse -
il frazionamento delle proprieta' richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente
non raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla
precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse
quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse -
il frazionamento delle proprieta' richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.
Art. 3
#Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
Comma 1
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui
all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in
misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da
insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie.
Tale quantita' complessiva va ripartita, di norma, nel modo
appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e
scuole dell'obbligo;
B) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi (uffici p.t., protezione civile, ecc.) Ed altre;
C) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con
esclusione di fasce verdi lungo le strade;
D) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765) : tali aree - in
casi speciali potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione
degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa
dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare
corrispondano mediamente 25 mq. Di superficie lorda abitabile (pari a
circa 80 mc. Vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota
non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. Vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse
con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi per
le abitazioni, studi professionali, ecc.).
all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in
misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da
insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie.
Tale quantita' complessiva va ripartita, di norma, nel modo
appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e
scuole dell'obbligo;
B) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi (uffici p.t., protezione civile, ecc.) Ed altre;
C) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con
esclusione di fasce verdi lungo le strade;
D) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a
parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765) : tali aree - in
casi speciali potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione
degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa
dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare
corrispondano mediamente 25 mq. Di superficie lorda abitabile (pari a
circa 80 mc. Vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota
non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. Vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse
con le residenze (negozi di prima necessita', servizi collettivi per
le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Art. 4
#Quantita' minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.
Comma 1
La quantita' minima di spazi - definita al precedente articolo in
via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali
omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in
rapporto alla diversita' di situazioni obiettive.
1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri
l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero
per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle
caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona
stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art.
3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei
relativi servizi ed attrezzature.
2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i
fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta
quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno
reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei
raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione
dei trasporti pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art.
3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della
determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso
articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita'
minima di spazi di cui all'art. 3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti
urbanistici non superi i 10 mila abitanti,la predetta quantita'
minima di spazio e' fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle
attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. la
stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in
comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando
trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita'
fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con
particolari connotati naturali del territorio ( quali coste marine,
laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita'
orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico- artistiche
ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto C)
del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non
si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di
interesse nazionale.
4 - Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq. 6, da
riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui
alle lettere A) e B) del precedente art. 3.
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse
generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature
stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella
appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio
servito:
1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore
all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
via generale - e' soggetta, per le diverse zone territoriali
omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in
rapporto alla diversita' di situazioni obiettive.
1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri
l'impossibilita' - per mancata disponibilita' di aree idonee, ovvero
per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle
caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona
stessa - di raggiungere le quantita' minime di cui al precedente art.
3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei
relativi servizi ed attrezzature.
2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilita' - detratti i
fabbisogni comunque gia' soddisfatti - di raggiungere la predetta
quantita' minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno
reperiti entro i limiti delle disponibilita' esistenti nelle
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei
raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione
dei trasporti pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art.
3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della
determinazione delle quantita' minime prescritte dallo stesso
articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantita'
minima di spazi di cui all'art. 3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti
urbanistici non superi i 10 mila abitanti,la predetta quantita'
minima di spazio e' fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle
attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'art. 3. la
stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in
comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando
trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densita'
fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con
particolari connotati naturali del territorio ( quali coste marine,
laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonche' singolarita'
orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico- artistiche
ed archeologiche, la quantita' minima di spazio di cui al punto C)
del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non
si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di
interesse nazionale.
4 - Zone E): la quantita' minima e' stabilita in mq. 6, da
riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui
alle lettere A) e B) del precedente art. 3.
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse
generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature
stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella
appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio
servito:
1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore
all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
Art. 5
#Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi
Comma 1
I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli
insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi
assimilabili compresi nelle zone d) la superficie da destinare a
spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico
o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantita' minima di 80 mq. di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in
aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale
quantita', per le zone A) e B) e' ridotta alla meta' purche' siano
previste adeguate attrezzature integrative.
insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi
assimilabili compresi nelle zone d) la superficie da destinare a
spazi pubblici o destinata ad attivita' collettive, a verde pubblico
o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non puo' essere inferiore al
10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a
100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantita' minima di 80 mq. di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la meta' destinata a parcheggi (in
aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale
quantita', per le zone A) e B) e' ridotta alla meta' purche' siano
previste adeguate attrezzature integrative.
Art. 6
#Comma 1
Mancanza di aree disponibili i comuni che si trovano
nell'impossibilita', per mancanza di aree disponibili, di rispettare
integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali
omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale
indisponibilita' anche agli effetti dell'art. 3 lett. d) e dell'art.
5, n. 2) della legge n. 765.
nell'impossibilita', per mancanza di aree disponibili, di rispettare
integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali
omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale
indisponibilita' anche agli effetti dell'art. 3 lett. d) e dell'art.
5, n. 2) della legge n. 765.
Art. 7
#Limiti di densita' edilizia
Comma 1
I limiti inderogabili di densita' edilizia per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre
trasformazioni conservative, le densita' edilizie di zone e fondiarie
non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto
delle soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico-artistico;
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densita' fondiaria
non deve superare il 50% della densita' fondiaria media della zona e,
in nessun caso, i 5 mc./mq;
2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono stabilite in
sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle
esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantita'
minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.
qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per
singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono
ammesse densita' fondiarie superiori ai seguenti limiti:
7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di
adozione del piano.
Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti quando esse non
eccedano il 70% delle densita' preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densita' edilizia di zona risulteranno
determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli
articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonche'
dagli indici di densita' fondiaria che dovranno essere stabiliti in
sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non
sono posti specifici limiti.
4) Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima densita'
fondiaria di mc. 0,03 per mq.
territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre
trasformazioni conservative, le densita' edilizie di zone e fondiarie
non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto
delle soprastrutture di epoca recente prive di valore
storico-artistico;
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densita' fondiaria
non deve superare il 50% della densita' fondiaria media della zona e,
in nessun caso, i 5 mc./mq;
2) Zone B): le densita' territoriali e fondiarie sono stabilite in
sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle
esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantita'
minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.
qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per
singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono
ammesse densita' fondiarie superiori ai seguenti limiti:
7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di
adozione del piano.
Sono ammesse densita' superiori ai predetti limiti quando esse non
eccedano il 70% delle densita' preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densita' edilizia di zona risulteranno
determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli
articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonche'
dagli indici di densita' fondiaria che dovranno essere stabiliti in
sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non
sono posti specifici limiti.
4) Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima densita'
fondiaria di mc. 0,03 per mq.
Art. 8
#Limiti di altezza degli edifici
Comma 1
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo non e' consentito
superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener
conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche
strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non puo' superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B):
l'altezza massima dei nuovi edifici non puo' superare l'altezza
degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici
che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino
i limiti di densita' fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del
tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare
altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono
stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle
distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
Per le operazioni di risanamento conservativo non e' consentito
superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener
conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche
strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non puo' superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B):
l'altezza massima dei nuovi edifici non puo' superare l'altezza
degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici
che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino
i limiti di densita' fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del
tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare
altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono
stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle
distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.
Art. 9
#Limiti di distanza tra i fabbricati
Comma 1
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le
eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti i
casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti finestrate di
edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del
fabbricato piu' alto; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno
sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte
strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della
viabilita' a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente
all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate
nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.
omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le
eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti i
casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): e' altresi' prescritta, tra pareti finestrate di
edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del
fabbricato piu' alto; la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno
sviluppo superiore a ml. 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte
strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della
viabilita' a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente
all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate
nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.
Art. 10
#Pubblicazione del presente decreto
Comma 1
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 2 aprile 1968
Repubblica italiana.
Roma, addi' 2 aprile 1968
Comma 2
Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI
MANCINI
Comma 3
Il Ministro per l'interno
TAVIANI
TAVIANI