Decreto ministeriale

D.M. 236/1989 - Prescrizioni tecniche per accessibilita, visitabilita e adattabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

Prescrizioni tecniche per accessibilita, visitabilita e adattabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

Numero 236 Anno 1989 GU 23.06.1989 Codice 089G0298

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1

Le norme contenute nel presente decreto di applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del
presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.

Art. 2

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DEFINIZIONI

Comma 1

Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attivita' compatibili tra loro.
C) Per unita' immobiliare si intende una unita' ambientale
suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unita'
ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo
godimento.
D) Per edificio si intende una unita' immobiliare dotata di autonomia
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unita' immobiliari
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unita'
ambientali che servono o che connettono funzionalmente piu' unita'
immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche
se coperti, di pertinenza dell'edificio o di piu' edifici ed in
particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la
viabilita' pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilita' si intende la possibilita', anche per persone
con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere
l'edificio e le sue singole unita' immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per la visitabilita' si intende la possibilita', anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di
accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni unita' immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di
soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro,
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
I) Per adattabilita' si intende la possibilita' di modificare nel
tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di
intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n.
457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a
rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del
presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n 13 e successive
modificazioni.

Art. 3

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Comma 1

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
3.1 In relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano
tre livelli di qualita' dello spazio costruito.
L'accessibilita' esprime il piu' alto livello in quanto ne consente
la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad
una parte piu' o meno estesa dell'edificio o delle unita'
immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione
fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacita'
motoria o sensoriale.
La adattabilita' rappresenta un livello ridotto di qualita',
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale,
di trasformazione in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e',
pertanto, un'accessibilita' differita.
3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e'
consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la
possibilita' della loro installazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso
alla piu' alta unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello,
ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili;
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unita' immobiliare per
ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino
la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attivita' sociali, come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al
punto 4.5.
3.4 Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve
essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno
o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di
collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili;
b) nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e
in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilita' si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a
un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre
la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali
la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito
della visitabilita' si intende soddisfatto se tutte le parti e
servizi ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al
soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui
all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unita' immobiliari sedi di culto il requisito della
visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai
fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile;
e) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il
requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in
cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso deve essere prevista l'accessibilita' anche ad almeno un
servizio igienico.
Nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, di
superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilita'
si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione,
caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e
non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, e'
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli
plurifamiliari privi di parti comuni, e' sufficiente che sia
soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita':
3.5 Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e'
gia' richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le
deroghe consentite dal presente decreto.

Art. 4

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Comma 1

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA'
4.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI.
4.1.1 PORTE
Le porte di accesso di ogni unita' ambientale devono essere
facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un
agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano
della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere
complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e
retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia
a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di
accesso di una unita' immobiliare, ovvero negli interventi di
ristrutturazione, purche' questi siano contenuti e tali comunque da
non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilita' la porta deve essere
tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i
lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a
libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno
automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di
accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.
Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed
arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1).
4.1.2. PAVIMENTI
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro
e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero
superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata
differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni
di sostegno, etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 INFISSI ESTERNI
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente
utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita'
motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate
esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che
consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque
garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 ARREDI FISSI
La disposizione degli arredi fissi nell'unita' ambientale deve essere
tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e
l'agevole utilizzabilita' di tutte le attrezzature in essa contenute.
Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli
vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permettere un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilita' gli arredi fissi non devono
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali
operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno
una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote,
permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a
spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in
modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono
essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche
a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa
con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 TERMINALI DEGLI IMPIANTI
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di
riscaldamento e condizionamento, nonche' i campanelli, pulsanti di
comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione
planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche
da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilita' ed
essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5).
4.1.6 SERVIZI IGIENICI
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a
ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca
da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a
ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimita' della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove
prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante
miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso
l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 CUCINE
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione,
devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su
pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di
lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole
accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 BALCONI E TERRAZZE
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non
deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito
di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre
con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire
ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone
o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondita'
tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la
visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i
requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 PERCORSI ORIZZONTALI
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto piu' possibile
continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da
garantire il facile accesso alle unita' ambientali da esso servite e
in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da
consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale
(quale scala, rampa, ascensore, servoscala piattaforma elevatrice)
deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso
o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia
possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo
tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 SCALE
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per
tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile e'
necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di
ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini
devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere
possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio
antistante di adeguata profondita'.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a
pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente
continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa
il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile
prendibilita' e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono
avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il
passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di
una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse
longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario
si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un
corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un
secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) e' preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare
la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con
comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per
i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 RAMPE
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacita' di
una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza
affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si
devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe
particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti
analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 ASCENSORE.
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da
permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte
di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di
dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il
sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo
meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto
e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un
agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo
stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con
porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere
il comando piu' alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a
ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un
campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta
ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di
emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormento alla porta della cabina deve
avere una profondita' tale da contenere una sedia a ruote e
consentire le manovre necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il
pavimento della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORMA ELEVATRICE
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature
atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata,
il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita
capacita' motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori
negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota
contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature
stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto
8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della
persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilita'
dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle
che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di
sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e
di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche,
elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che
di arrivo, deve avere una profondita' tale da consentire un agevole
accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. (Per le
specifiche vedi 8.1.13)
4.1.14 AUTORIMESSE
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi
esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte
della persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta delle
autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensione
tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di
trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali
orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
854.2. SPAZI ESTERNI
4.2.1. PERCORSI
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere
previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con
caratteristiche tali da consentire la mobilita' delle persone con
ridotte o impedite capacita' motorie, e che assicuri loro la
utilizzabilita' diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei
servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto piu' possibile
semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di
accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi
natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano
causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la
mobilita' nonche', in punti non eccessivamente distanti tra loro,
anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a
ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, e'
necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad
assicurare l'immediata percezione visiva nonche' acustica se percosso
con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere
raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in
presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con
il livello stradale, o e' interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera
continua col piano carrabile, che consentono il passaggio di una
sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
oppurtunatamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 PAVIMENTAZIONE
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi
costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera
tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti
tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni
di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 PARCHEGGI
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali
di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di
sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone
disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14
(per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 SEGNALETICA
Nelle unita' immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono
essere installati, in posizione tali da essere agevolmente visibili,
cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione
degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione
sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilita' di
persone ad impedite o ridotte capacita' motorie; in tal caso i
cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale
di accessibita' di cui all'art.2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono
essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubbico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica che indichi le attivita' principali ivi svolte ed i
percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti e' opportuno predisporre apparecchi fonici per
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento e' necessario prevedere punti di
riferimento ben riconoscibili in quantita' sufficiente ed in
posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa
immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi
riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 STRUTTURE SOCIALI
Nelle strutture destinate ad attivita' sociali come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono
essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3,
atte a garantire il requisito di accessibilita'. Limitatamente ai
servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un
servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio eaccessibile
allepersone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le
dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere
previsti piu' nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili
alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in
proporzione.
4.5 EDIFICI SEDI DI AZIENDE O IMPRESE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO.
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento
obbligatorio, il requisito dell'accessibilita' si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli
uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo
di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la
fruibilita' delle mense, gli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di
tutti i servizi di pertinenza.
4.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO.
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilita' o la
visitabilita' deve comunque prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i
rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o
impedita' capacita' motoria o sensoriale.
A tal fine dovra' essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel
rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme
edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che
l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di
sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita
capacita' motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico" cosi' come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante
"termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni
incendi" pubblicato su G.U n.339 del 12.12.1983 deve essere
effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi.

Art. 5

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CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA' 5.1 RESIDENZA. Nelle unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In parti

Comma 1

5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita
l'accessibilita' agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono
prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. ARREDI FISSI
Per assicurare la visitabilita' gli arredi fissi non devono
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7. VISITABILITA' CONDIZIONATA.
Negli edifici, unita' immobiliari o ambientali aperti al pubblico
esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita'
contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilita'
di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a
ridotta o impedita capacita' motoria, deve essere posto in
prossimita' dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale
deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilita' di
cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.

Art. 6

#

Comma 1

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA'
6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori
che non modificano ne' la struttura portante, ne' la rete degli
impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle
necessita' delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria,
garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme
relative alla accessibilita'.
La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una
particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento
dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia
della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unita' immobiliari a piu'
livelli, per particolari conformazioni della scala non e' possibile
ipotizzare l'inserimento di una servoscala con piattaforma, deve
essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una
piattaforma elevatrice.
6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova
edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a
tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e
culturali.
L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve
compromettere la fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali,
soprattutto in relazione alla necessita' di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

Art. 7

#

Comma 1

7.1 Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore
prescritto, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non
basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri
di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle
riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o
tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni
alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purche'
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della
legge n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione,
corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata
l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualita' degli
esiti ottenibili.
7.3 La conformita' del progetto alle prescrizioni dettate dal
presente decreto, e l'idoneita' delle eventuali soluzioni alternative
alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono
certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della
legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia
e' subordinato alla verifica di tale conformita' compiuta
dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente
ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformita' del progetto o il
mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative
devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e'
riservato ai soli addetti specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto
dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del
presente decreto in caso di dimostrata impossibilita' tecnica
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di
provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio
Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei
progetti.

Art. 8

#

SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI 8.0 GENERALITA' 8.0.1 MODALITA' di MISURA ALTEZZA PARAPETTO. Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. ALTEZZA CORRIMANO Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio. ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpesti

Comma 1

4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un
edificio, i servoscala devono consentire il superamento del
dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso,
allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona
posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2,
e' necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in
movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi
l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici
alle estremita' della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria e' consentita marcia con
accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso
dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive
segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35

Dimensioni: per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35x40,
posto a cm. 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di
dimensioni non inferiori a cm. 30 x 20

Dimensioni: per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole
mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata: per le categorie a) b) e c) non inferiore a kg 100 e non
superiore a kg. 200

Per le categorie d) e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al
pubblico e 130 negli altri casi.

Velocita': massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti
comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza
compresa tra cm. 70 e cm 110.

E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti
ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare
il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche:- tensione massima di alimentazione V. 220
monofase (preferibilmente V. 24 cc.)

- tensione del circuito ausiliario: V 24

- interruttore differenziale ad alta sensibilita' (30 mA)

- isolamenti in genere a norma CEI

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di
ristrutturazione e' ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi
isolamenti.

Sicurezze dei comandi:- devono essere del tipo "uomo presente" e
protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure
attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono
essere integrati da

interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilita' di
fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.

- I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati
quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo
di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del
servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti
caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: k=2 per parti meccaniche in
genere ed in particolare:

- per traino a fune (sempre due indipendenti) k=6 cad;

- per traino a catena (due indipendenti k=6 cad. ovvero una k = 10);

- per traino pignone cremagliera o simili k=2;

- per traino ad aderenza k=2.

b) limitatore di velocita' con paracadute che entri in funzione prima
che la velocita' del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima
ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale
consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5
misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in
funzione del limitatore

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in
meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a) b) c) si devono
prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il
basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui
sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di
contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto
devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della
sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e l'accesso o l'uscita dalla
piattaforma posta nella posizione piu' alta raggiungibile deve
avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio
mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso: Lungo tutto il percorso di un servoscala lo
spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello
interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da
qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli,
intradosso solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la
marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le
seguenti sicurezze:

- sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul
bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.

- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante
tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del
corpo macchina

- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in
corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della
piattaforma

PIATTAFORME ELEVATRICI

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non
superiori a ml. 4, con velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono
rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche
specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna
protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore
devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello
spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di kg. 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono
risultare protetti dagli agenti atmosferici.

8.1.14 AUTORIMESSE

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli
edifici residenziali per i quali non e' obbligatorio l'uso
dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono
essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che
arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere
raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante
rampe di modesto sviluppo lineari ed aventi pendenza massima pari
all'8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non
inferiore a m. 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali
veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica
immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere
previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero
pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimita'
del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile
in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro
statico", o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.

8.2 SPAZI ESTERNI

8.2.1 PERCORSI

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed
avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su
sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in
piano, ogni 10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto
8.0.2 spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve
avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte
ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per
almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno,
deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere
sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per
materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a
spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che
consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove cio'
non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purche'
realizzate in conformita' a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% e' necessario prevedere un ripiano orizzontale di
sosta, di profondita' almeno 1.50 m, ogni 15 m di lunghezza del
percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve
proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza
dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o
di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due
pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del
terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di 2.5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o e'
interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di
pendenza non superiori al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono
esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o
elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di
infortunio ad una persona in movimento.

8.2.2 PAVIMENTAZIONI

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione
realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato
secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione
bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che,
se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della
prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata)
debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova
sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a
sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti
nonche' ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi
costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare
giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere
piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati
con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i
grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli
elementi ortogonali al verso di marcia.

8.2.3 PARCHEGGI

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella
misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza
non inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al
servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza
ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o
attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su
sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto
riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Art. 9

#

SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI 9.1 UNITA' AMBIENTALI

Comma 1

9.1.1 PERCORSI ORIZZONTALI

Comma 2

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Comma 3

Le soluzioni A1- C1- C3- e C5- sono amministrabili solo in caso di
adeguamento.

Comma 4

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 10

#

ELABORATI TECNICI 10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilita', visitabilita' e adattabilita' di cui al presente decreto.

Comma 1

In particolare, per quanto concerne l'adattabilita', le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il
soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati
grafici.

Comma 2

10.2 Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito gli
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione
specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e
delle opere previste per la eliminazione delle barriere
architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di
accessibilita' delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento
dell'edificio.

Art. 11

#

VERIFICHE 11.1 Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilita' o di agibilita' ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

Comma 1

11.2 A tal fine egli puo' richiedere al proprietario dell'immobile
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.

Art. 12

#

AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI 12.1 La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonche' l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Comma 1

12.2 Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale
Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneita',
puo' utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Comma 3

Roma, addi' 14 giugno 1989

Comma 4

Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Comma 5

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1989

Comma 6

Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 1

Art. 3 (2)

#

- CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Note

Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10,comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato i rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 1 della legge
n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici
privati) vedasi il testo aggiornato della legge medesima,
pubblicato alla pag. 51 di questo stesso supplemento
ordinario. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)
e' il seguente: "Art. 27 (Barriere architettoniche e
trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione
dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o
aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche,
prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione
dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968
riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche
anche apportando le possibili e conformi varianti agli
edifici appaltati o gia' costituiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in
particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo
pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso
ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro
edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio
agli invalidi in carrozzella, gli alloggi situati nei piani
terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano
richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri
competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge". - Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1978 reca: "Regolamento di attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore
dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici". - Il testo
dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
1986) e' il seguente: "Art. 32. - 1. A decorrere dal 1
gennaio 1986, l'ammontare delfondo di cui all'articolo 25
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in
lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in
quello pluriennale con le modalita' di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984 n. 887. 2. Gli importi di cui al comma
precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di
ciascun anno, con decreto del Ministero del tesoro, di
concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della
legge 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lettera a)
dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 3.
Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e'
elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30
miliardi a lire 70 miliardi. 4. Le somme di cui
all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17
febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per
l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio
1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione
giovanile, e' ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento
spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le
modalita' di versamento alla Cassa stessa delle annualita'
di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente
determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto
il 31 dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di
cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea
capitale su prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, concernenti il periodo di
presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei
funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni
semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e'
sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della
spesa occorrente per il funzionamento della Corte
costituzionale e' annualmente iscritto e' nello stato di
previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio
1973, n. 17, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo
funzionamento e' annualmente iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 154, e' sostituito dal seguente:
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria
affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo' essere
corrisposto un contributo annuo nella misura che verra'
determinata annualmente con decreto del Ministero del
tesoro".
13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'
sostituito dal seguente: "I titoli di spesa collettivi
rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre
sono trasportati, per loro integrale importo, all'esercizio
successivo".
14. Il comma precedente si applica amche per i titoli
collettivi emessi nell'anno 1985.
15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville
vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971,
n. 578, un contributo straordinario di lire 2 miliardi
annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli
interventi di cui all'articolo 2, lettere a ), b e c) della
stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto
consuntivo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al
bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro
del tesoro.
17. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma
della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate
negli anni successivi.
18. Per il finanzimento delle iniziative del Comitato
costituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le
lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6
miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di
lire 2 miliardi annui.
19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la
concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per
l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente dello stanziamento di cui all'articolo 4
della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive
modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi
alle disposizioni del decreto del Presidente della
repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di
superamento delle barriere architettoniche. Non possono
altresi' essere erogati dallo Stato o da altri enti
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo
decreto.
21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati
da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazioni delle barriere architettoniche entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle
province, trascorso il termine previsto dal precedente
comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nominano un commissario per l'adozione dei piani
di eliminazione delle barriere architettoniche presso
ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli
enti locali, per la contrazione dei mutui con finalita' di
investimenti, una quota pari all'1 per cento e' destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
rinnovamento in attuazione della normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384. Per gli anni successivi la quota percentuale e'
elevata al 2 per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per
cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve
essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed
adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La
quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del medesimo Ministero con contestuale
riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.
8405. 25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della
presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e'
destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo. 26. Il
contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n.
1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35,
diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari
che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui
deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica,
e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario
1986, a lire 35 miliardi". - Il testo dell'art. 31 della
legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il
seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione
ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione
straordinaria, le opere e le odifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c)
interventi di restauro e di risanamento conservativo,
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di
ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi
di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale. Le definizione del
presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste
dalle leggi 1 giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, 1
n.1497 e successive modificazioni edintegrazioni".