Testo vigente
Art. 1
#. Oggetto - Campo di applicazione
Comma 1
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
Comma 2
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
Comma 3
3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e
per le attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della
notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e
per le attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della
notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
#. Valutazione dei rischi di incendio
Comma 1
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure
di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
Comma 2
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresi' riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,
o quello del datore di lavoro nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,
o quello del datore di lavoro nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
Comma 3
3. La valutazione dei rischi di incendio puo' essere effettuata
in conformita' ai criteri di cui all'allegato I.
in conformita' ai criteri di cui all'allegato I.
Comma 4
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se
del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale
livello in una delle seguenti categorie, in conformita' ai criteri di
cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se
del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale
livello in una delle seguenti categorie, in conformita' ai criteri di
cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3
#. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Comma 1
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore
di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilita' di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.
547/1955, cosi' come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo
n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso
di incendio, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento, in conformita' ai criteri di cui
all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformita' ai
criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilita' di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.
547/1955, cosi' come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo
n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso
di incendio, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento, in conformita' ai criteri di cui
all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformita' ai
criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
Comma 2
2. Per le attivita' soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4
#. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Comma 1
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e
sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di
buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di
buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
Art. 5
#. Gestione dell'emergenza in caso di incendio
Comma 1
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore
di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformita' ai criteri di cui all'allegato VIII.
di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformita' ai criteri di cui all'allegato VIII.
Comma 2
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del
presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10
dipendenti, il datore di lavoro non e' tenuto alla redazione del
piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10
dipendenti, il datore di lavoro non e' tenuto alla redazione del
piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6
#. Designazione degli addetti al servizio antincendio
Comma 1
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa
uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto
suddetto.
del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa
uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto
suddetto.
Comma 2
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo art. 7.
formazione di cui al successivo art. 7.
Comma 3
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attivita' riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneta' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
lavoro ove si svolgono le attivita' riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneta' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
Comma 4
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora
il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che
l'idoneita' tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da
opposita attestazione la stessa dovra' essere acquisita secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che
l'idoneita' tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da
opposita attestazione la stessa dovra' essere acquisita secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7
#. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Comma 1
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8
#. Disposizioni transitorie e finali
Comma 1
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma
2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma
2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Comma 2
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
#. Entrata in vigore
Comma 1
1. I1 presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 1998
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GASPARRINI
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 1998
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
GASPARRINI