Decreto ministeriale

D.M. 01/09/2021 - Criteri generali per controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio

Criteri generali per controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio

Anno 2021 GU 25.09.2021 Codice 21A05589

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Testo vigente

Art. 1

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Definizioni

Comma 1

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere
in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso
dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e
convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che
i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona
corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme,
specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la
completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare,
nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli
impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La
sorveglianza puo' essere effettuata dai lavoratori normalmente
presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2

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Campo di applicazione

Comma 1

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46,
comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio.

Art. 3

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Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Comma 1

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le
attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono
eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle
norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante
e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Comma 2

2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le
norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformita',
ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni.

Comma 3

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1,
anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4

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Qualificazione dei tecnici manutentori

Comma 1

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti
da tecnici manutentori qualificati.

Comma 2

2. Le modalita' di qualificazione del tecnico manutentore sono
stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Comma 3

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e' valida su
tutto il territorio nazionale.

Art. 5

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Abrogazioni

Comma 1

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato
VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Art. 6

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Entrata in vigore

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

(Allegato II)

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