Testo vigente
Art. 1
#Definizioni
Comma 1
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere
in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso
dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e
convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che
i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona
corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme,
specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la
completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare,
nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli
impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La
sorveglianza puo' essere effettuata dai lavoratori normalmente
presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere
in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso
dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e
convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che
i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona
corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme,
specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la
completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare,
nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli
impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La
sorveglianza puo' essere effettuata dai lavoratori normalmente
presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Art. 2
#Campo di applicazione
Comma 1
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46,
comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio.
comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio.
Art. 3
#Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Comma 1
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le
attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono
eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle
norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante
e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono
eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle
norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione
nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante
e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Comma 2
2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le
norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformita',
ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni.
norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformita',
ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni.
Comma 3
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1,
anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 4
#Qualificazione dei tecnici manutentori
Comma 1
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti
da tecnici manutentori qualificati.
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti
da tecnici manutentori qualificati.
Comma 2
2. Le modalita' di qualificazione del tecnico manutentore sono
stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Comma 3
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e' valida su
tutto il territorio nazionale.
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e' valida su
tutto il territorio nazionale.
Art. 5
#Abrogazioni
Comma 1
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato
VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato
VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Art. 6
#Entrata in vigore
Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
(Allegato II)
#Contenuto allegato