Decreto ministeriale

D.M. 02/09/2021 - Criteri per gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche del servizio antincendio

Criteri per gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche del servizio antincendio

Anno 2021 GU 04.10.2021 Codice 21A05748

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Campo di applicazione

Comma 1

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 2

2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 3

3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2

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Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Comma 1

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di
rischio incendio presenti presso la propria attivita', secondo i
criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.

Comma 2

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano
di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della
sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza
contemporanea di piu' di cinquanta persone, indipendentemente dal
numero dei lavoratori;
luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Comma 3

3. Nel piano di emergenza sono, altresi', riportati i nominativi
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello
del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 4

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi
indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a redigere
il piano di emergenza, ferma restando la necessita' di adottare
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o
nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di
cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.

Art. 3

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Informazione e formazione dei lavoratori

Comma 1

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei
fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.

Art. 4

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Designazione degli addetti al servizio antincendio

Comma 1

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed
in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il
datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio
antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 34 del medesimo decreto.

Comma 2

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di
aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 5

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Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Comma 1

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro
assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo
quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Comma 2

2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte
integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio
conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Comma 3

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di
lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del
personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita
secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512.

Comma 4

4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero
della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere
l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il
superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti
presso gli istituti di formazione o le scuole della propria
amministrazione.

Comma 5

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi
di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto
previsto nell'allegato III.

Comma 6

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di
cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti,
pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 6.

Comma 7

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti
direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti
di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in
possesso dei medesimi requisiti.

Art. 6

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Requisiti dei docenti

Comma 1

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso
dei requisiti di seguito indicati.

Comma 2

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione
per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Comma 3

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno
il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Comma 4

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata
esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

Comma 5

5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Comma 6

6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con
cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.

Comma 7

7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la
documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7

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Disposizioni transitorie e finali

Comma 1

1. I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti
dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo
1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.

Comma 2

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e
aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni
normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio
antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di
svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento. Se,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi
piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita'
di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e'
ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Comma 3

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Art. 8

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Entrata in vigore

Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2021

Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

(Allegato III)

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(Allegato V)

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