Testo vigente
Art. 1
#Campo di applicazione
Comma 1
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 2
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 3
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 2
#Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Comma 1
antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di
rischio incendio presenti presso la propria attivita', secondo i
criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Comma 2
di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della
sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza
contemporanea di piu' di cinquanta persone, indipendentemente dal
numero dei lavoratori;
luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Comma 3
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello
del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 4
indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a redigere
il piano di emergenza, ferma restando la necessita' di adottare
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o
nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di
cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Art. 3
#Informazione e formazione dei lavoratori
Comma 1
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei
fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.
Art. 4
#Designazione degli addetti al servizio antincendio
Comma 1
delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed
in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il
datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio
antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 34 del medesimo decreto.
Comma 2
aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 5
#Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Comma 1
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro
assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo
quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Comma 2
integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio
conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Comma 3
lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del
personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita
secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512.
Comma 4
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero
della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere
l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il
superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti
presso gli istituti di formazione o le scuole della propria
amministrazione.
Comma 5
di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto
previsto nell'allegato III.
Comma 6
cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti,
pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 6.
Comma 7
direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti
di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in
possesso dei medesimi requisiti.
Art. 6
#Requisiti dei docenti
Comma 1
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
Comma 2
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione
per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Comma 3
il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Comma 4
ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata
esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.
Comma 5
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Comma 6
cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.
Comma 7
documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7
#Disposizioni transitorie e finali
Comma 1
dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo
1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Comma 2
aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni
normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio
antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di
svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento. Se,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi
piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita'
di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e'
ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Comma 3
abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Art. 8
#Entrata in vigore
Comma 1
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2021
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
(Allegato III)
#Contenuto allegato
(Allegato V)
#Contenuto allegato