Testo vigente
Art. 1
#Oggetto e campo di applicazione
Comma 1
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese
ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi, nonche' le misure precauzionali di
esercizio.
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese
ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi, nonche' le misure precauzionali di
esercizio.
Comma 2
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attivita' che
si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del
medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attivita' che
si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del
medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 2
#Valutazione dei rischi di incendio
Comma 1
1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente
definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali
per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte
specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali
per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte
specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 2
2. La valutazione dei rischi di incendio e' effettuata in
conformita' ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e
complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove
richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere
esplosiveĀ», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
conformita' ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e
complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove
richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere
esplosiveĀ», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 3
#Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Comma 1
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Comma 2
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, cosi' come
definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte
integrante del presente decreto, i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati
nel medesimo allegato.
definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte
integrante del presente decreto, i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati
nel medesimo allegato.
Comma 3
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.
di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.
Comma 4
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015.
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015.
Art. 4
#Disposizioni transitorie e finali
Comma 1
1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al
presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al
presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Comma 2
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Art. 5
#Entrata in vigore
Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
(Allegato 1)
#Contenuto allegato