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Legge 87/2026 - LEGGE 7 maggio 2026, n. 87

LEGGE 7 maggio 2026, n. 87

Numero 87 Anno 2026 GU 22.05.2026 Codice 26G00104

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia

Comma 2

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 2

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.
2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.
3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».

Art. 4

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Art. 5

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Comma 2

1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».

Art. 6

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Comma 2

1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».

Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 30 luglio 2012, n. 128, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», è pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 2012, n. 183, S.O.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 30 luglio 2012, n. 128, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ministri di culto). - 1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.
2. I magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:
a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della citata legge 30 luglio 2012, n, 128, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso). - 1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata legge 30 luglio 2012, n. 128, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.»