Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia
Comma 2
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto
Comma 2
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».
Art. 3
#Comma 1
Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri
Comma 2
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.
2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.
3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».
«Art. 3-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.
2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.
3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».
Art. 4
#Comma 1
Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso
Comma 2
1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».
Art. 5
#Comma 1
Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica
Comma 2
1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».
«Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
Comma 2
a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».
«3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».
Art. 7
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio