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Legge 92/2026 - LEGGE 7 maggio 2026, n. 92

LEGGE 7 maggio 2026, n. 92

Numero 92 Anno 2026 GU 25.05.2026 Codice 26G00107

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Comma 2

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2

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Comma 2

1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1988, n. 283, S.O.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge 22 novembre 1988, n. 516, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».