DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 94/2026 - DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2026, n. 94

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2026, n. 94

Numero 94 Anno 2026 GU 29.05.2026 Codice 26G00111

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 13.06.2026.

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Testo originario

Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 2007,
n. 136, in materia di istituzioni di alta formazione artistica e
musicale
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «compresa la trasformazione
dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione
di alta formazione musicale,» sono inserite le seguenti: «di seguito
denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste,»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato prestati
presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono ritenuti utili ai
fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, e dall'articolo
17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2024, n. 83, nonche' ai fini della partecipazione ai bandi di
concorso di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione degli incarichi
di insegnamento a tempo determinato e indeterminato.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il personale
docente delle istituzioni di cui al comma 1 puo' essere trasferito, a
domanda, con passaggio nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante
territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti
del personale docente. Il personale docente delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica operanti nel restante
territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio
nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e
artistica e coreutica operanti nel territorio della Valle d'Aosta
subordinatamente al previo accertamento della conoscenza della lingua
francese, secondo le modalita' stabilite dalla regione. Il servizio
prestato nelle Istituzioni di provenienza e' valutato a tutti gli
effetti. Per la ricongiunzione dei servizi a fini previdenziali si
applica la normativa vigente in materia.».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria
1. Gli oneri connessi alle singole procedure di mobilita' da parte
dei singoli Conservatori sono posti a carico del bilancio degli enti
stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa
programmazione e dalla normativa vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
recante: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948.
- Il decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136,
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il conferimento
di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione
artistica e musicale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.199 del 28 agosto 2007.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2024, n. 83, recante: «Regolamento recante le procedure e
le modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 20 giugno 2024.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica operanti nell'ambito del
territorio della Valle d'Aosta, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta
legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle
istituzioni di cui al comma 1, compresa la trasformazione
dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in
istituzione di alta formazione musicale, di seguito
denominato Conservatoire de la Vallee d'Aoste, sono
delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa
acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), a tale fine integrato da un rappresentante della
regione in seno alle istituzioni di volta in volta
interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli statuti
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale
assicurano un'adeguata rappresentanza della regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno agli organi
delle istituzioni medesime.
3. La regione emana norme legislative in materia di
finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma
1. La regione esercita, altresi', le funzioni
amministrative in materia di programmazione e sviluppo
dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime
istituzioni con il sistema scolastico ed universitario
nell'ambito del proprio territorio.
4. I contratti di lavoro stipulati con il personale
docente tengono conto delle specificita' dell'ordinamento
regionale della Valle d'Aosta. Al reclutamento del
personale docente si provvede in armonia con le
disposizioni statali vigenti in materia, previo
accertamento della conoscenza della lingua francese da
operare secondo modalita' stabilite dalla regione. I
periodi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato
prestati presso il Conservatoire de la Vallee d'Aoste sono
ritenuti utili ai fini di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 17, e dall'articolo 17, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, nonche'
ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023, per l'attribuzione degli incarichi
di insegnamento a tempo determinato e indeterminato.
4-bis. Il personale docente delle istituzioni di cui
al comma 1 puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio
nei rispettivi ruoli, nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica operanti nel restante
territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i
trasferimenti del personale docente. Il personale docente
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica operanti nel restante territorio nazionale puo'
essere trasferito, a domanda, con passaggio nei rispettivi
ruoli, nelle istituzioni di alta formazione musicale e
artistica e coreutica operanti nel territorio della Valle
d'Aosta subordinatamente al previo accertamento della
conoscenza della lingua francese, secondo le modalita'
stabilite dalla regione. Il servizio prestato nelle
Istituzioni di provenienza e' valutato a tutti gli effetti.
Per la ricongiunzione dei servizi a fini previdenziali si
applica la normativa vigente in materia.
5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui
al comma 1, ove dovuti secondo la normativa vigente, sono
determinati annualmente con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la
regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il
finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel
territorio della Repubblica.
6. Al fine di garantire lo svolgimento delle
attivita' formative e la vocazione internazionale
dell'offerta didattica e della produzione artistica, le
istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a
tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo
artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle
considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima
del trenta per cento della dotazione organica del corpo
docente.
7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono
promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con
le universita', con i centri di ricerca e con le
istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica
e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca
produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di
collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi
integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o
universita' estere, nonche' i titoli accademici conseguiti
al termine dei corsi integrati.
8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi
del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'universita' e
della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e
divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per
motivi di legittimita', entro i trenta giorni successivi.».