DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 96/2026 - DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96

Numero 96 Anno 2026 GU 01.06.2026 Codice 26G00112

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 07.06.2026.

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Testo originario

Art. 1

Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a
rafforzare l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi
di applicazione.

Art. 2

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai datori di lavoro del settore
pubblico e del settore privato, per gli aspetti non disciplinati dal
diritto nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
2. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro
subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a
tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione
dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro
intermittente.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 5, il presente decreto si
applica anche ai candidati a un impiego.

Art. 3

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) «retribuzione»: il salario o lo stipendio di base e tutte le
somme e i valori versati dal datore di lavoro, direttamente o
indirettamente, anche in natura, al lavoratore in relazione al
rapporto di lavoro, ivi comprese le componenti complementari o
variabili;
b) «livello retributivo»: la retribuzione lorda annua e la
corrispondente retribuzione oraria lorda, da intendersi come la
totalita' degli elementi retributivi continuativi e fissi, ad
esclusione dei trattamenti economici individuali non strutturali
quali componenti retributive riconosciute su base personale,
discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della
medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi
individuali;
c) «divario retributivo di genere»: la differenza tra i livelli
retributivi medi corrisposti da un datore di lavoro ai lavoratori di
sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale
del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile;
d) «livello retributivo mediano»: il livello retributivo rispetto
al quale una meta' dei lavoratori di un datore di lavoro guadagna di
piu' e l'altra meta' guadagna di meno;
e) «divario retributivo mediano di genere»: la differenza tra il
livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso femminile e il
livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso maschile di un
datore di lavoro, espressa in percentuale del livello retributivo
mediano dei lavoratori di sesso maschile;
f) «quartile retributivo»: ciascuno dei quattro gruppi uguali in
cui i lavoratori sono suddivisi in base al loro livello retributivo,
dal piu' basso al piu' elevato;
g) «lavoro di pari valore»: il lavoro ritenuto di pari valore
secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il
profilo del genere di cui all'articolo 4 del presente decreto;
h) «categoria di lavoratori»: l'insieme di lavoratori e
lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o lavori considerati di
pari valore, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;
i) «discriminazione diretta»: la discriminazione di cui agli
articoli 25, commi 1 e 2-bis, e 26 del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
l) «discriminazione indiretta»: la discriminazione di cui agli
articoli 25, commi 2 e 2-bis, e 26 del codice di cui al decreto
legislativo n. 198 del 2006;
m) «discriminazione intersezionale»: la discriminazione originata
dalla combinazione della discriminazione fondata sul genere con
quella derivante da altri fattori di discriminazione, quali la razza,
l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la
disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale, di cui ai decreti
legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, all'articolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e agli articoli 43 e 44 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) «organismo per la parita'»: le consigliere e i consiglieri di
parita' di cui al libro I, titolo II, capo IV, del codice di cui al
decreto legislativo n. 198 del 2006;
o) «rappresentanti dei lavoratori»: i componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, i rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda e i
soggetti a cui i lavoratori possano legalmente conferire specifico
mandato.
2. Per le finalita' del presente decreto, i datori di lavoro non
sono tenuti a raccogliere dati diversi da quelli connessi al sesso,
che possono essere necessari a rilevare una discriminazione
intersezionale.

Art. 4

Stesso lavoro e lavoro di pari valore
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di
legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione
retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere,
idonei a garantire la parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore. L'applicazione di un contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
comprensivo dei sistemi di classificazione professionale,
inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di
conformita' ai principi di parita' retributiva e di trasparenza,
ferma restando la dimostrazione dell'esistenza di trattamenti
retributivi individuali discriminatori.
2. Ai sensi del presente decreto e dell'articolo 28 del codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si intende:
a) per «stesso lavoro», la prestazione lavorativa svolta
nell'esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa
qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello
retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore
di lavoro o, in mancanza, dal CCNL siglato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
per il settore di riferimento;
b) per «lavoro di pari valore», la prestazione lavorativa diversa
svolta nell'esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli
di inquadramento stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o,
in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il
settore di riferimento.
3. La valutazione del lavoro di pari valore e' effettuata sulla
base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che
tengono conto delle competenze, delle responsabilita' e delle
condizioni di lavoro nonche' di qualsiasi altro fattore pertinente al
lavoro o alla posizione specifici.
4. I sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL,
dalla contrattazione decentrata, dalla contrattazione integrativa,
ove consentito, o dalla legge costituiscono lo strumento di
riferimento ai fini della comparazione, in quanto conformi ai criteri
di cui al comma 3. Sono, altresi', consentiti sistemi di
classificazione professionale e di valutazione decisi dal datore di
lavoro ai fini della determinazione delle retribuzioni, ad
integrazione di quanto previsto dal CCNL, a condizione che gli stessi
siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo
di genere.
5. Ai fini di cui al comma 2, e' consentita la comparazione di uno
stesso lavoro o di un lavoro di pari valore anche con riferimento a
lavoratori che si trovano alle dipendenze di datori di lavoro
diversi, qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima
disposizione di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro
ovvero derivino da contratti aziendali o regolamenti stabiliti per
piu' organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo societario.
6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' adottare
entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l'attuazione del
presente articolo.

Art. 5

Trasparenza retributiva prima dell'assunzione
1. Ferme restando le informazioni da fornire ai lavoratori
successivamente all'assunzione, ai candidati ad un impiego sono
fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla
relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri
oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti
disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro
in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite negli
avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunita' di
lavoro.
2. Ai candidati a un impiego non possono essere chieste
informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei
precedenti rapporti di lavoro. Le stesse informazioni non possono
essere acquisite con altre modalita' dai datori di lavoro, neanche
indirettamente, per il tramite di soggetti ai quali abbiano affidato
la fase di selezione o di assunzione.
3. Per non compromettere il diritto alla parita' di retribuzione
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le procedure di
selezione e assunzione sono condotte in modo non discriminatorio. Gli
avvisi e i bandi con cui sono rese note le opportunita' di lavoro
pubblico e privato sono redatti secondo criteri neutri sotto il
profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali
richiesti.

Art. 6

Trasparenza della determinazione delle retribuzioni
e dei criteri per la progressione economica
1. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri
utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi,
elaborati sulla base dell'articolo 4, nonche' quelli stabiliti per la
progressione economica dei lavoratori.
2. L'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce modalita' ordinaria
di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, in quanto
idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la
retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato e i relativi criteri di determinazione. Per i datori di
lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo di cui
al comma 1 si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai
livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal
contratto collettivo nazionale applicato, nonche' dagli eventuali
accordi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, computati
ai sensi dell'articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, non sono tenuti a rendere disponibili i
criteri per la progressione economica.

Art. 7

Diritto di informazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e' riconosciuto
ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro
due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro
rappresentanti o degli organismi per la parita', su specifica delega,
le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso,
delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un
lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non puo'
essere esercitato piu' di una volta all'anno.
2. I datori di lavoro possono assolvere all'obbligo di cui al comma
1 pubblicando, nella propria rete intranet o nell'area riservata del
sito internet aziendale, le informazioni sui livelli retributivi
medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono
lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere, altresi',
estrapolate dai dati pertinenti presentati dai datori di lavoro,
anche su base volontaria, e raccolti ai sensi dell'articolo 9. Tali
informazioni sono rese disponibili direttamente ai rappresentanti dei
lavoratori o agli organismi per la parita', destinatari della
rilevazione.
4. I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del
loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle
modalita' per l'esercizio di tale diritto.
5. Qualora le informazioni ricevute siano imprecise o incomplete, i
lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i
loro rappresentanti, ulteriori chiarimenti riguardo ai dati forniti.
La risposta deve essere motivata.
6. Ai lavoratori non puo' essere impedito di rendere nota la
propria retribuzione. Sono vietate le clausole contrattuali che
limitano la facolta' dei lavoratori di rendere note informazioni
sulla propria retribuzione.
7. Le informazioni diverse da quelle relative alla propria
retribuzione o al proprio livello retributivo, ottenute a norma del
presente articolo, sono utilizzabili esclusivamente ai fini
dell'esercizio del diritto alla parita' retributiva e non possono
determinare la conoscibilita' diretta o indiretta delle condizioni
economiche individuali di altri lavoratori.
8. Al fine di evitare l'identificazione diretta o indiretta dei
singoli lavoratori in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fermi
restando gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 27
giugno 2022, n. 104, per i datori di lavoro che occupano fino a
quarantanove dipendenti, le informazioni di cui al comma 1 possono
essere fornite con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 4.

Art. 8

Accessibilita' delle informazioni
1. Tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i
candidati a un impiego ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 sono fornite
dai datori di lavoro con modalita' accessibili alle persone con
disabilita' e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti
dalla specifica tipologia di disabilita'.

Art. 9

Informazioni e comunicazioni sul divario retributivo di genere tra
lavoratori di sesso maschile e femminile
1. I dati oggetto di comunicazione ai fini del presente decreto
sono quelli relativi a:
a) il divario retributivo di genere;
b) il divario retributivo di genere nelle componenti
complementari o variabili;
c) il divario retributivo mediano di genere;
d) il divario retributivo mediano di genere nelle componenti
complementari o variabili;
e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
f) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile in ogni quartile retributivo;
g) il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie
di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale
di base e alle componenti complementari o variabili.
2. L'esattezza delle informazioni concernenti i dati di cui al
comma 1 e' confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei
rappresentanti di lavoro che hanno accesso alle metodologie
applicate.
3. Il datore di lavoro che adotta una politica salariale unitaria
di gruppo puo' fornire le informazioni aggregando i dati a livello
nazionale, qualora tale modalita' consenta una rappresentazione piu'
affidabile dei dati anche al fine di ridurre le distorsioni
statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite:
a) le modalita' per la raccolta e il trattamento dei dati da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini di cui al
comma 1, anche con modalita' telematiche e attraverso l'acquisizione
delle informazioni in possesso dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di altri soggetti
istituzionali ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'individuazione dei dati utili ai fini del comma 1 e le
relative modalita' di acquisizione;
c) le attivita' di assistenza tecnica ed eventuali iniziative di
formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto;
d) le modalita' di raccolta ed esposizione dei dati per i datori
di lavoro di cui all'articolo 7, comma 8.
5. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all'organismo di
monitoraggio previsto dall'articolo 14, il quale provvede alla
pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f), del presente articolo. Questi ultimi possono
essere, altresi', resi disponibili pubblicamente dal datore di
lavoro, anche attraverso il proprio sito internet.
6. Le informazioni di cui al comma 1, lettera g), sono rese
accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro
rappresentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta,
all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita'
territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresi' fornite le
informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili.
7. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del
lavoro e gli organismi per la parita' hanno diritto di richiedere ai
datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito ai dati
comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono rimedio a
discriminazioni immotivate.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
datori di lavoro con almeno cento dipendenti.
9. Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta
dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e
successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i
centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono
raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per
i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove
dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e
successivamente ogni tre anni.

Art. 10

Valutazione congiunta delle retribuzioni
1. I datori di lavoro, soggetti all'obbligo di comunicazione di
informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9, effettuano,
con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta delle
retribuzioni nel caso in cui si verificano tutte le seguenti
condizioni:
a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del
livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e
lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una
qualsiasi categoria di lavoratori;
b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello
retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il
profilo del genere;
c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata
di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della
comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.
2. La valutazione congiunta e' finalizzata a individuare,
correggere e prevenire differenze retributive non giustificate tra
lavoratrici e lavoratori e comprende:
a) un'analisi della percentuale delle persone di sesso femminile
e di quelle di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;
b) le informazioni sui livelli retributivi medi delle persone di
sesso femminile e di quelle di sesso maschile e sulle componenti
complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;
c) le eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra
persone di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria
di lavoratori;
d) le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi,
sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere,
se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei
lavoratori e dal datore di lavoro;
e) la percentuale di persone di sesso femminile e di quelle di
sesso maschile che hanno beneficiato di un miglioramento delle
retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternita' o
di paternita', dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori
di assistenza, se tale miglioramento si e' verificato nella categoria
di lavoratori pertinente durante il periodo in cui e' stato fruito il
congedo;
f) le misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione
che risultino non motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri
sotto il profilo del genere;
g) una valutazione dell'efficacia delle misure derivanti da
precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni.
3. Il datore di lavoro mette gli esiti della valutazione congiunta
a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, li comunica
all'organismo di monitoraggio a norma dell'articolo 14 nonche'
all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita'
territorialmente competenti, in caso di loro richiesta.
4. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in
collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse
come necessarie per rimuovere le differenze retributive non
giustificate. L'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parita'
territorialmente competenti, in caso di mancato accordo in sede
aziendale, possono essere invitati a prendere parte alla procedura di
attuazione di dette misure.
5. L'attuazione delle misure comprende un'analisi dei sistemi di
valutazione e classificazione professionali neutri sotto il profilo
del genere vigenti nell'organizzazione o l'istituzione di tali
sistemi, al fine di garantire l'esclusione di qualsiasi
discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.

Art. 11

Protezione dei dati
1. Le informazioni fornite in applicazione degli articoli 7, 9 e 10
che comportano il trattamento di dati personali sono fornite in
conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. L'accesso alle informazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 e'
riservato esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori,
all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita'
territorialmente competenti ove comporti la divulgazione, diretta o
indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile. I
rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parita' forniscono
consulenza ai lavoratori in merito a eventuali ricorsi connessi al
principio della parita' di retribuzione senza divulgare i livelli
retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso
lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma
dell'articolo 14, le informazioni sono rese disponibili senza
restrizioni.
3. I dati trattati ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 non sono
utilizzabili per scopi diversi dall'applicazione del principio della
parita' di retribuzione. La trasmissione dei dati personali e'
consentita nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
alla raccolta e all'utilizzo dei dati a norma degli articoli 9 e 10
per le finalita' di monitoraggio.

Art. 12

Tutela giudiziaria
1. Alle violazioni dei diritti derivanti dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo III del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. I mezzi di tutela previsti dalle
disposizioni richiamate al primo periodo possono essere attivati, su
specifica delega, anche dai rappresentanti dei lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera o), dalle organizzazioni sindacali
nonche' dalle associazioni che, per statuto o atto costitutivo, hanno
un legittimo interesse a garantire la parita' tra uomini e donne.
2. Si applica l'articolo 41-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 198 del 2006 avverso ogni discriminazione consistente
in un trattamento meno favorevole da parte del datore di lavoro nei
confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti per aver
esercitato i diritti derivanti dal presente decreto.

Art. 13

Adempimenti amministrativi e sanzioni
1. In caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in
violazione del presente decreto, si applica l'articolo 41 del codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 14

Organismo di monitoraggio
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un «organismo di monitoraggio» incaricato di monitorare e
promuovere l'attuazione delle misure previste nel presente decreto.
Ad esso sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e
private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il
principio della parita' di retribuzione e il diritto alla trasparenza
retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in
relazione alla parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un
lavoro di pari valore;
b) analizzare le cause del divario retributivo di genere e
mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparita'
retributive, anche avvalendosi del lavoro e degli strumenti di
analisi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);
c) raccogliere i dati presentati dai datori di lavoro a norma
dell'articolo 9, pubblicare tempestivamente i dati di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e f), del medesimo articolo 9, in modo
facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole
tra datori di lavoro, settori economici e regioni, e garantire che i
dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;
d) raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle
retribuzioni a norma dell'articolo 10, comma 3;
e) aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia
di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorita'
competenti, compresi gli organismi per la parita', e sui ricorsi
presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
2. L'organismo di monitoraggio elabora una relazione concernente i
dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e la trasmette alla
Commissione europea, in sede di prima applicazione, entro il 7 giugno
2028 e, successivamente, ogni due anni.
3. Entro il 7 giugno 2031, l'organismo di monitoraggio informa la
Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva (UE)
2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
4. Dell'organismo di monitoraggio fanno parte rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento
della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero
dell'economia e delle finanze, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
(INAPP), nonche', in numero paritetico, delle confederazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative su base nazionale. Tra queste ultime, ai fini della
pariteticita', viene conteggiata anche l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' affidata la
presidenza dell'organismo. Ai componenti dell'organismo di
monitoraggio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita', per la pubblica amministrazione
e dell'economia e delle finanze, sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'organismo di monitoraggio e la nomina
dei componenti, nonche' le caratteristiche e le garanzie del
trattamento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 15

Statistiche
1. A partire dal 31 gennaio 2028 per l'anno di riferimento 2026, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette su base
annuale all'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) della
Commissione europea i dati nazionali aggiornati per il calcolo del
divario retributivo di genere in forma grezza, suddivisi per sesso,
settore economico, orario di lavoro a tempo pieno o parziale, settore
pubblico o settore privato ed eta', acquisiti ai sensi dell'articolo
9.

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal
7 giugno 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 37, 76 della
Costituzione:
«Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta' per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro,
il diritto alla parita' di retribuzione.»
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulga le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi
e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e'
prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o
il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e
quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta l'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n. 46:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parita' di retribuzione tra uomini e donne
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
attraverso la trasparenza retributiva e i relativi
meccanismi di applicazione). - 1. Nell'esercizio della
delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente le
modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e
integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970,
tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando
della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per
la parita' di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione
della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5
marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti
sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli
strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il
valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle
parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando
incertezze interpretative e applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di
trasparenza retributiva, estendere a una piu' ampia platea
di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilita' e
le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo,
tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario
retributivo di genere, verificando altresi' la possibilita'
di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da
dati amministrativi gia' esistenti, quali i flussi
informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli
enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese.»
- La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare
l'applicazione del principio della parita' di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i
relativi meccanismi di applicazione, e' pubblicata nella
GUUE 17 maggio 2023, n. L 132.
- La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del
principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego, e' pubblicata nella GUUE 26 luglio 2006, L 204.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE 4
maggio 2016, L 119.
- La raccomandazione 2003/361/CE, adottata dalla
Commissione europea il 6 maggio 2003 e relativa alla
definizione delle micro, piccole e medie imprese, e'
pubblicata nella GUUE 20 maggio 2003, L 124.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», e' pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998,
n. 191, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
agosto 2003, n. 186.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2003,
n. 187.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n.
125, S.O. n. 133.
- Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma
dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2016, n. 17.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2018, n. 205.
- Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell'Unione europea», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29
luglio 2022, n. 176.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si
veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del citato decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
«Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta). - 1.
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in essere
un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati,
in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del
presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi
quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di
lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i
candidati in fase di selezione e i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del
presente titolo, ogni trattamento o modifica
dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro
che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle
esigenze di cura personale o familiare, dello stato di
gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita' e
dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il
lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla
generalita' degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione
alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di
avanzamento e di progressione nella carriera.»
«Art. 26 (Molestie e molestie sessuali). - 1. Sono
considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per
ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
2. Sono, altresi', considerate come discriminazioni
le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
2-bis. Sono, altresi', considerati come
discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una
lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver
rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di
esservisi sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici
vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono
nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
altresi', discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da
parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione
ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.
3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in
giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per
molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione
dei divieti di cui al presente capo non puo' essere
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,
determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento
ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e'
nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche'
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata
nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente
comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la responsabilita'
penale del denunciante per i reati di calunnia o
diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare
condizioni di lavoro tali da garantire l'integrita' fisica
e morale e la dignita' dei lavoratori, anche concordando
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu'
opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i
datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si
impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di
lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la
dignita' di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di
reciproca correttezza.»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 15 della citata legge n. 300
del 1970:
«Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita'
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si
applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o
di sesso, di handicap, di eta', di nazionalita' o basata
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.»
- Si riportano gli articoli 43 e 44 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi). - 1. Ai fini del presente
capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni
di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali
in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o
si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attivita' economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre
l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,
compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano
anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e
di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.»
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). -
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza
geografica o religiosi, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3.- 7.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal presente articolo
e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del
codice penale.
9.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un
atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in
modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei
casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
«Art. 28 (Divieto di discriminazione retributiva). -
1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e
indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione
delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o
un lavoro al quale e' attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini
della determinazione delle retribuzioni debbono adottare
criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in
modo da eliminare le discriminazioni.»
Art. 6
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro», pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 giugno 1997, n. 135:
«Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1.
Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello
stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro
e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario
e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del
lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i
contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente
non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione
lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al
lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con
l'indicazione del riferimento normativo o del contratto
collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
6. Le disposizioni normative e dei contratti
collettivi nazionali relative alle informazioni che devono
essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a
tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e'
tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della
pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazz. Uff. 24
giugno 2015, n. 144, S.O.:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.»
- Si riporta l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, recante «Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183»:
«Art. 18 (Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo). - Il giudice, con la sentenza
con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei
divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1,
6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla
legge o determinato da un motivo illecito determinante ai
sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale
che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto
dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di
fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto
conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.»
- Si riportano gli articoli 9, 18, 27 e 47 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2015:
«Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale). - 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i
lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che
eccedono la somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
«Art. 27 (Criteri di computo). - 1. Salvo che sia
diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti,
impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro.»
«Art. 47 (Disposizioni finali). - 1. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico
del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
cui rilevi un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124
del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui
all'articolo 42, comma 1, nonche' per la violazione delle
previsioni contrattuali collettive attuative dei principi
di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a
1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale e' possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un
trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e i
detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale, e'
possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il
regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori
ove la disciplina di cui al presente capo non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e
45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni
o province autonome possono fare riferimento al percorso
formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e
possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel
servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che
assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e
ricerca.»
Art. 7
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, si veda nelle note all'art. 6.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 giugno
2022, n. 104, si veda nelle note alle premesse.
Art. 9
Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Art. 11
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si
veda nelle note alle premesse.
Art. 12
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 41-bis del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
«Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui al presente capo si applica,
altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto
in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il
rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
e donne.»
Art. 13
Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
«Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). -
1. Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, ivi compresa
la progressione professionale e di carriera, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione
della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, del lavoro
territorialmente competente ai Ministri nelle cui
amministrazioni sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune
determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del
beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un
periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Tale disposizione si applica anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali la direzione della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, del lavoro comunica
direttamente la discriminazione accertata per l'adozione
delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma
non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione
ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.»
Art. 14
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2023/970 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si
veda nelle note alle premesse.