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Legge 99/2026 - LEGGE 15 maggio 2026, n. 99

LEGGE 15 maggio 2026, n. 99

Numero 99 Anno 2026 GU 12.06.2026 Codice 26G00117

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 27.06.2026.

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Testo originario

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno
quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione
di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a
favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel
caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la
Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato
di maggio.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le
regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo
settore possono organizzare attivita' di sensibilizzazione e di
screening per la prevenzione del melanoma.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

Campagne di informazione e divulgazione scientifica
1. Il Ministero della salute puo' realizzare campagne di
informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la
popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e
secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori
scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni
impegnate nella prevenzione del melanoma.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone
norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per
ridurre i fattori di rischio.

Art. 3

Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi
1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e
delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista
tatuatore, nonche' al fine di contribuire alla prevenzione del
melanoma, gli esercenti le attivita' di esecuzione dei tatuaggi
informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute
derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonche' alle
precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' redatta in forma scritta e
rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione
attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione e'
datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha
effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perche' sia
resa disponibile alle autorita' di vigilanza e controllo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito
l'Istituto superiore di sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalita' e
tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono
predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto
dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.
4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti
contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione.

Art. 4

Campagne di screening dermatologico
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in
collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di
comunita' e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le
farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,
campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli
individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la
familiarita' di primo grado per il melanoma, il fototipo basso,
l'eta' maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori
climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro
foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale
di radiazione ultravioletta solare (UV index) e' piu' alto.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
- Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.