DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 102/2026 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2026, n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2026, n. 102

Numero 102 Anno 2026 GU 17.06.2026 Codice 26G00120

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Testo originario

Art. 1

Incremento del contingente di personale
degli uffici di diretta collaborazione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 17, comma 1, del testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, le parole: «in 136 unita'.» sono sostituite dalle
seguenti: «in 160 unita'.».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero della
difesa provvede con le risorse finanziarie a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 2401

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 20 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
«Art. 20 (Il Ministero della difesa). - 1. Al Ministero
della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza
militare dello Stato, politica militare e partecipazione a
missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010:
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro e organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli
articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e
di raccordo con l'amministrazione;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del
supporto dell'organismo indipendente di valutazione della
performance.
2. Il Ministro della difesa puo' essere coadiuvato da
un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con
compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione
della performance di cui al presente articolo sono
disciplinati con il regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2025, n. 61,
convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.
69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13
maggio 2025:
«Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici delle
amministrazioni centrali e delle Agenzie). - (Omissis).
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al
miglioramento e all'incremento dell'efficienza
dell'attivita' e dei servizi, la dotazione finanziaria
destinata all'erogazione dell'indennita' di cui
all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, e'
incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata
all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 19,
comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e'
incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 18
giugno 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito
complessivamente in 160 unita'. Entro tale contingente
complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della
difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, anche con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della
difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione
cessa al termine del mandato governativo del Ministro,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e'
individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale
non superiore a nove, con funzioni di direzione delle
strutture in cui si articolano gli uffici di diretta
collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale
generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo,
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello
dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su
proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14;
nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1,
sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e
gradi corrispondenti in servizio permanente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della
segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, nonche' la posizione del Portavoce, del Consigliere
giuridico e del Direttore per la politica di difesa si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al
comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei
dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione
Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2
e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai
sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di
informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei
documenti caratteristici dei responsabili degli organi di
pubblica informazione centrali e periferici costituiti
presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori
delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la
Direzione nazionale degli armamenti.
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi
strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del
contingente di cui ai commi 2 e 3.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 6-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.