Testo originario
Art. 1
Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i
cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'EFTA
cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'EFTA
1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo
1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione
europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria
locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede
individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale
competente per il domicilio di soggiorno».
833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo
1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione
europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria
locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede
individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale
competente per il domicilio di soggiorno».
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel
territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato al
versamento del contributo di cui all'articolo 2.
territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato al
versamento del contributo di cui all'articolo 2.
3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».
in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».
Art. 2
Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini
italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
1. Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui
all'articolo 1, comma 2, in corso di validita' e' condizione
necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE
residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non
aderiscono all'EFTA. La tessera e' valida per periodi annuali
continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del
contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della
validita' della tessera e' determinato in 2.000 euro annui. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al
terzo periodo puo' essere adeguato annualmente tenendo conto delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 4,
comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
all'articolo 1, comma 2, in corso di validita' e' condizione
necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE
residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non
aderiscono all'EFTA. La tessera e' valida per periodi annuali
continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del
contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della
validita' della tessera e' determinato in 2.000 euro annui. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al
terzo periodo puo' essere adeguato annualmente tenendo conto delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 4,
comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che
non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono
esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purche'
almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera
sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1.
non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono
esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purche'
almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera
sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1.
3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1
comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del
contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e
non urgenti.
comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del
contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e
non urgenti.
4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della
tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni e'
subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale
in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di sospensione
maggiorati degli interessi legali.
tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni e'
subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale
in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di sospensione
maggiorati degli interessi legali.
5. Il contributo di cui al comma 1 e' versato dai soggetti
interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti
dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai
bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale di
cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti
dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai
bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale di
cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni
competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le
modalita' attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti
all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento
amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli effetti
derivanti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le
modalita' attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti
all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento
amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli effetti
derivanti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio