Testo originario
Art. 1
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre,
l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come
leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e
promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata,
nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non
dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione
delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze
tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire
l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare
le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di
crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento
delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis
e per il progressivo superamento della semplice valutazione
gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della
performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita'
di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati
dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra
obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni
ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione che tengano conto della dimensione
dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione
del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non
sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre,
l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come
leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e
promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata,
nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non
dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione
delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze
tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire
l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare
le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di
crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento
delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis
e per il progressivo superamento della semplice valutazione
gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della
performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita'
di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati
dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra
obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni
ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione che tengano conto della dimensione
dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione
del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non
sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
perseguendo mediante cio' un obiettivo di coinvolgimento del
personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque
l'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione
e i servizi resi agli utenti»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte
relativa agli obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche
trasversali di cui all'articolo 9. Il Ministro per la pubblica
amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' per lo
svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli
obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la
graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance nonche' gli strumenti e i criteri per assicurare
l'oggettivita' della valutazione. La valutazione della performance si
compone di:
a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella
quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di
valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e
perseguire l'obiettivita' della valutazione, sono previste specifiche
fasi, preventive e successive;
b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la
performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte
degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unita'
organizzative che svolgono attivita' fuori del territorio nazionale».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
perseguendo mediante cio' un obiettivo di coinvolgimento del
personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque
l'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione
e i servizi resi agli utenti»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte
relativa agli obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche
trasversali di cui all'articolo 9. Il Ministro per la pubblica
amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' per lo
svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli
obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la
graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance nonche' gli strumenti e i criteri per assicurare
l'oggettivita' della valutazione. La valutazione della performance si
compone di:
a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella
quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di
valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e
perseguire l'obiettivita' della valutazione, sono previste specifiche
fasi, preventive e successive;
b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la
performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte
degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unita'
organizzative che svolgono attivita' fuori del territorio nazionale».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della
produttivita' organizzativa e individuale, la misurazione e la
valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che
coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralita' di
soggetti, interni ed esterni all'organizzazione»;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
trattamento retributivo legato alla performance e' progressivo e
strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione
conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettivita' e
progressivita', non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun
ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il
relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per
cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica
e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non puo'
superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le
economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla
performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di
controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la
retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e distribuite secondo le modalita' definite nell'ambito
della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della
contrattazione collettiva nazionale».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della
produttivita' organizzativa e individuale, la misurazione e la
valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che
coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralita' di
soggetti, interni ed esterni all'organizzazione»;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
trattamento retributivo legato alla performance e' progressivo e
strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione
conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettivita' e
progressivita', non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun
ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il
relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per
cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica
e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non puo'
superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le
economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla
performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di
controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la
retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in
deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e distribuite secondo le modalita' definite nell'ambito
della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della
contrattazione collettiva nazionale».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «definizione e assegnazione»
sono inserite le seguenti: «, entro il primo trimestre di ogni
anno,»;
b) alla lettera b), dopo la parola: «collegamento» sono inserite
le seguenti: «, entro il termine di cui alla lettera a),».
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «definizione e assegnazione»
sono inserite le seguenti: «, entro il primo trimestre di ogni
anno,»;
b) alla lettera b), dopo la parola: «collegamento» sono inserite
le seguenti: «, entro il termine di cui alla lettera a),».
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» e'
inserita la seguente: «oggettivi,»;
b) alla lettera g), dopo le parole: «alla qualita' delle risorse»
sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali
priorita' in relazione ai risultati attesi per il miglioramento
dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi
agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e),
f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa
valutazione a elementi in grado di assicurare il piu' alto grado di
oggettivita'».
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» e'
inserita la seguente: «oggettivi,»;
b) alla lettera g), dopo le parole: «alla qualita' delle risorse»
sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali
priorita' in relazione ai risultati attesi per il miglioramento
dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi
agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e),
f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa
valutazione a elementi in grado di assicurare il piu' alto grado di
oggettivita'».
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle» sono sostituite dalle seguenti: «I
titolari della valutazione, attraverso le», le parole: «e segnalano»
sono sostituite dalle seguenti: «per valutare» e dopo le parole: «in
corso di esercizio» sono inserite le seguenti: «da sottoporre»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle» sono sostituite dalle seguenti: «I
titolari della valutazione, attraverso le», le parole: «e segnalano»
sono sostituite dalle seguenti: «per valutare» e dopo le parole: «in
corso di esercizio» sono inserite le seguenti: «da sottoporre»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della
performance in uso»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» e'
inserita la seguente: «non»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non
vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonche' la
proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di
vertice ai sensi della lettera e) del comma 4 del medesimo articolo
14»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per
i dirigenti di vertice».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della
performance in uso»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» e'
inserita la seguente: «non»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non
vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonche' la
proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di
vertice ai sensi della lettera e) del comma 4 del medesimo articolo
14»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per
i dirigenti di vertice».
Art. 8
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica
amministrazione e dei servizi resi agli utenti».
ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica
amministrazione e dei servizi resi agli utenti».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale
dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare
rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici
obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento
di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. La valutazione della performance individuale si compone,
inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti
caratteristiche trasversali:
a) la capacita' di superare schemi consolidati e di
realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;
b) la capacita' realizzativa;
c) la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
d) la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e
decisione;
e) la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e
di valorizzare i propri collaboratori»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono
obiettivi di particolare complessita';
b-ter) alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi
assegnati».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale
dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare
rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici
obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento
di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. La valutazione della performance individuale si compone,
inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti
caratteristiche trasversali:
a) la capacita' di superare schemi consolidati e di
realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;
b) la capacita' realizzativa;
c) la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
d) la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e
decisione;
e) la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e
di valorizzare i propri collaboratori»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono
obiettivi di particolare complessita';
b-ter) alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi
assegnati».
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150
27 ottobre 2009, n. 150
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 14» sono
sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo
14»;
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera
a);
d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui all'articolo 2,
comma 1-bis, lettera b), tramite appositi strumenti di valutazione».
2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 14» sono
sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo
14»;
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera
a);
d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui all'articolo 2,
comma 1-bis, lettera b), tramite appositi strumenti di valutazione».
Art. 11
Delega al Governo per la revisione della disciplina
degli organismi indipendenti di valutazione della performance
degli organismi indipendenti di valutazione della performance
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riforma degli organismi indipendenti di valutazione
della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riforma degli organismi indipendenti di valutazione
della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del controllo della performance nonche'
dell'indipendenza e della terzieta' del controllo, anche mediante il
ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti
specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione
della performance nonche' dai soggetti titolari di interessi
(stakeholder) rispetto alle funzioni dell'amministrazione di
riferimento e dalla collettivita' per le amministrazioni
territoriali;
b) incompatibilita', per il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di far parte di organismi esterni
di valutazione nell'ambito della medesima amministrazione o in enti o
societa' da questa vigilate, controllate o partecipate;
c) introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi che
prevedano l'indicazione, da parte dell'autorita' politica, del solo
presidente dell'organo collegiale e il sorteggio per l'individuazione
degli altri componenti;
d) divieto di partecipare a organi collegiali insieme con
soggetti che hanno gia' fatto parte del medesimo collegio;
e) obbligo di garantire, nell'ambito del collegio, una
composizione che assicuri l'eterogeneita' della provenienza dei
componenti in relazione allo specifico ruolo o alla categoria di
provenienza nonche' il bilanciamento delle competenze all'interno di
ciascun collegio;
f) obbligatorieta' della forma collegiale dell'OIV per le
amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni,
assicurando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) coinvolgimento, nell'attribuzione degli incarichi nell'ambito
degli OIV, del piu' ampio numero possibile di soggetti iscritti nel
relativo albo, prevedendo la possibilita' di attribuire un numero
massimo di due incarichi contestuali per i dipendenti pubblici e di
quattro per i dipendenti di datori di lavoro privati;
h) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei requisiti di elevata
professionalita' ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo
dei componenti degli organismi di valutazione;
i) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri per
l'individuazione, per le amministrazioni pubbliche, degli stakeholder
di riferimento e della partecipazione della collettivita' alla
valutazione delle amministrazioni territoriali;
l) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del
processo di valutazione esterno, nel rispetto delle metodologie e dei
criteri definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) previsione, per le amministrazioni di minori dimensioni e per
gli enti locali, di procedimenti semplificati di valutazione esterna,
correlati alla realta' dimensionale dell'ente, anche ricorrendo a
forme di valutazione associata e alla costituzione di nuclei in
ambito provinciale e metropolitano che sostengano gli enti locali nei
loro processi di valutazione delle performance organizzative e
individuali;
n) previsione dell'obbligo, per gli OIV delle amministrazioni
centrali, di trasmettere annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere un
rapporto sintetico sui risultati della valutazione effettuata,
evidenziando lo stato, le modalita' e i risultati dell'attuazione
delle disposizioni degli articoli 28, comma 1-quinquies, e 28-bis,
comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente
legge;
o) previsione della partecipazione dei componenti degli OIV,
senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione di cui
all'articolo 28, comma 1-quinquies, e all'articolo 28-bis, comma
8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti,
rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge, allo
scopo di coadiuvarle nell'imparziale e trasparente attuazione delle
disposizioni relative all'accesso alla dirigenza di prima e seconda
fascia mediante sviluppo di carriera;
p) conferma dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli
enti locali ai fini del sistema dei controlli interni di cui
all'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del controllo della performance nonche'
dell'indipendenza e della terzieta' del controllo, anche mediante il
ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti
specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione
della performance nonche' dai soggetti titolari di interessi
(stakeholder) rispetto alle funzioni dell'amministrazione di
riferimento e dalla collettivita' per le amministrazioni
territoriali;
b) incompatibilita', per il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di far parte di organismi esterni
di valutazione nell'ambito della medesima amministrazione o in enti o
societa' da questa vigilate, controllate o partecipate;
c) introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi che
prevedano l'indicazione, da parte dell'autorita' politica, del solo
presidente dell'organo collegiale e il sorteggio per l'individuazione
degli altri componenti;
d) divieto di partecipare a organi collegiali insieme con
soggetti che hanno gia' fatto parte del medesimo collegio;
e) obbligo di garantire, nell'ambito del collegio, una
composizione che assicuri l'eterogeneita' della provenienza dei
componenti in relazione allo specifico ruolo o alla categoria di
provenienza nonche' il bilanciamento delle competenze all'interno di
ciascun collegio;
f) obbligatorieta' della forma collegiale dell'OIV per le
amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni,
assicurando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) coinvolgimento, nell'attribuzione degli incarichi nell'ambito
degli OIV, del piu' ampio numero possibile di soggetti iscritti nel
relativo albo, prevedendo la possibilita' di attribuire un numero
massimo di due incarichi contestuali per i dipendenti pubblici e di
quattro per i dipendenti di datori di lavoro privati;
h) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei requisiti di elevata
professionalita' ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo
dei componenti degli organismi di valutazione;
i) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri per
l'individuazione, per le amministrazioni pubbliche, degli stakeholder
di riferimento e della partecipazione della collettivita' alla
valutazione delle amministrazioni territoriali;
l) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del
processo di valutazione esterno, nel rispetto delle metodologie e dei
criteri definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) previsione, per le amministrazioni di minori dimensioni e per
gli enti locali, di procedimenti semplificati di valutazione esterna,
correlati alla realta' dimensionale dell'ente, anche ricorrendo a
forme di valutazione associata e alla costituzione di nuclei in
ambito provinciale e metropolitano che sostengano gli enti locali nei
loro processi di valutazione delle performance organizzative e
individuali;
n) previsione dell'obbligo, per gli OIV delle amministrazioni
centrali, di trasmettere annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere un
rapporto sintetico sui risultati della valutazione effettuata,
evidenziando lo stato, le modalita' e i risultati dell'attuazione
delle disposizioni degli articoli 28, comma 1-quinquies, e 28-bis,
comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente
legge;
o) previsione della partecipazione dei componenti degli OIV,
senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione di cui
all'articolo 28, comma 1-quinquies, e all'articolo 28-bis, comma
8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti,
rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge, allo
scopo di coadiuvarle nell'imparziale e trasparente attuazione delle
disposizioni relative all'accesso alla dirigenza di prima e seconda
fascia mediante sviluppo di carriera;
p) conferma dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli
enti locali ai fini del sistema dei controlli interni di cui
all'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo,
corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di ciascun decreto
legislativo e' successivamente acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di ciascun decreto
legislativo e' successivamente acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva
dello Stato, adotta le norme regolamentari per l'attuazione o
l'esecuzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.
dello Stato, adotta le norme regolamentari per l'attuazione o
l'esecuzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.
Art. 12
Modifiche in materia di accesso alla qualifica
di dirigente della seconda fascia
di dirigente della seconda fascia
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
mediante sviluppo di carriera»;
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso pubblico
indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle
singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli
di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
l'accesso alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di
carriera del personale non dirigenziale in servizio presso
l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli
delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato,
complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo
indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio
a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata
qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio
previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza»;
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano
agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al
personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte
dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di
imparzialita', pubblicita' e trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a
individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un
incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione e'
basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali,
di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con
l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle
capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque
anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due
anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata
qualificazione, secondo le modalita' di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;
b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello
svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro
anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato e' valutato in
ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia
individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi,
anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto
l'incarico temporaneo, e alle capacita' manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo degli
incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e' affidata ad una
commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui
quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in
servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o
personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa
amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e
due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del
personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da
quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente
generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da
personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha
bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della
commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta
collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilita' previsti per
la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della
commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del
reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte
della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della
commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente
gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di
relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione,
con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma
1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio
di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale,
della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque
anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di
elevata qualificazione, della complessita' degli obiettivi assegnati
e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta
dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere
anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le
capacita' di leadership e le attitudini manageriali del singolo
candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al comma
1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma
1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono
rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione
favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attivita'
svolta nell'espletamento dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda
fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della
valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo
conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies,
1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro
anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in
relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla
dimostrazione di adeguate attitudini e capacita' manageriali. La
predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera
e' affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la
procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato
rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo
della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa
disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi
1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle
procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli
dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta
fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma
1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale
del medesimo candidato»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio
maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione
europea o presso organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso;
d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva della
procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in
particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova
nonche' le capacita' teoriche e pratiche oggetto di verifica e i
titoli di studio e professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attivita' di selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali
ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al
comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalita' di valutazione dello svolgimento
dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalita' di
funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti
nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti
esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies,
1-septies e 1-octies»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «dei concorsi di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi-concorsi di cui al
comma 1-ter, lettera a)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio
della funzione dirigenziale da parte del predetto personale e'
preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal
tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di servizio,
da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato
alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
mediante sviluppo di carriera»;
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso pubblico
indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle
singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli
di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
l'accesso alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base
delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di
carriera del personale non dirigenziale in servizio presso
l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli
delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato,
complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo
indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio
a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata
qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio
previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza»;
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano
agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al
personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte
dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di
imparzialita', pubblicita' e trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a
individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un
incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione e'
basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali,
di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con
l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle
capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque
anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due
anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata
qualificazione, secondo le modalita' di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;
b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello
svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro
anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato e' valutato in
ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia
individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi,
anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto
l'incarico temporaneo, e alle capacita' manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo degli
incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e' affidata ad una
commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui
quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in
servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o
personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa
amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e
due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del
personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da
quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente
generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da
personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha
bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della
commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta
collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilita' previsti per
la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della
commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del
reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte
della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della
commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente
gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di
relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione,
con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma
1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio
di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale,
della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque
anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di
elevata qualificazione, della complessita' degli obiettivi assegnati
e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta
dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere
anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le
capacita' di leadership e le attitudini manageriali del singolo
candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al comma
1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma
1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono
rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione
favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attivita'
svolta nell'espletamento dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda
fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della
valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo
conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies,
1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro
anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in
relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla
dimostrazione di adeguate attitudini e capacita' manageriali. La
predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera
e' affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la
procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato
rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo
della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa
disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi
1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle
procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli
dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta
fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma
1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale
del medesimo candidato»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio
maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione
europea o presso organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso;
d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva della
procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in
particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova
nonche' le capacita' teoriche e pratiche oggetto di verifica e i
titoli di studio e professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attivita' di selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali
ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al
comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalita' di valutazione dello svolgimento
dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalita' di
funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti
nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti
esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies,
1-septies e 1-octies»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «dei concorsi di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi-concorsi di cui al
comma 1-ter, lettera a)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio
della funzione dirigenziale da parte del predetto personale e'
preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal
tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di servizio,
da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato
alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno».
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento delle
disposizioni regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento delle
disposizioni regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 13
Modifiche in materia di accesso alla qualifica
di dirigente della prima fascia
di dirigente della prima fascia
1. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia
avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, attraverso
procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per
cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di
seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di
servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di
ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo,
il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in
quiescenza di personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la
programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali generali
riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli
dirigenziali di seconda fascia, si applicano le procedure selettive e
comparative di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies,
ad esclusione della prova di cui al numero 2) della lettera a) del
comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia
consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione
dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo
conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed
esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione
finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento
degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate capacita'
di leadership e attitudini manageriali. La predetta valutazione
finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una
nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all'articolo
28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico
dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della
valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per
una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente
articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di
prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo».
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia
avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, attraverso
procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per
cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di
seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di
servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di
ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo,
il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in
quiescenza di personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la
programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali generali
riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli
dirigenziali di seconda fascia, si applicano le procedure selettive e
comparative di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies,
ad esclusione della prova di cui al numero 2) della lettera a) del
comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia
consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione
dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo
conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed
esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione
finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento
degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate capacita'
di leadership e attitudini manageriali. La predetta valutazione
finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una
nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all'articolo
28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico
dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della
valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per
una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente
articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di
prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo».
Art. 14
Ulteriori disposizioni in materia di incarichi dirigenziali
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. In relazione alle responsabilita' formative, di
valutazione del potenziale e di valorizzazione del personale posto
alle proprie dipendenze, ciascun dirigente redige annualmente una
relazione, predisposta sulla base di criteri e indicatori
standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione pubblica,
in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni
dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. Di tale
relazione e' dato motivatamente conto nell'ambito delle procedure di
cui all'articolo 28»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo
110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del
sindaco in carica alla data del conferimento»;
c) al comma 6-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i
rispettivi ordinamenti».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. In relazione alle responsabilita' formative, di
valutazione del potenziale e di valorizzazione del personale posto
alle proprie dipendenze, ciascun dirigente redige annualmente una
relazione, predisposta sulla base di criteri e indicatori
standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione pubblica,
in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni
dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. Di tale
relazione e' dato motivatamente conto nell'ambito delle procedure di
cui all'articolo 28»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo
110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del
sindaco in carica alla data del conferimento»;
c) al comma 6-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i
rispettivi ordinamenti».
Art. 15
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'accesso alla
qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i
meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis».
n. 165, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'accesso alla
qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i
meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis».
2. Il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo di
almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico
dirigenziale di livello generale transita nella prima fascia senza
svolgere le procedure di cui all'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 13
della presente legge, qualora maturi cinque anni di svolgimento di un
incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo
19, comma 11, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza essere
incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in
cui si verifica la prima disponibilita' di un posto utile, tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data
di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parita'
di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica
dirigenziale.
entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo di
almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico
dirigenziale di livello generale transita nella prima fascia senza
svolgere le procedure di cui all'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 13
della presente legge, qualora maturi cinque anni di svolgimento di un
incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo
19, comma 11, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza essere
incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in
cui si verifica la prima disponibilita' di un posto utile, tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data
di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parita'
di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica
dirigenziale.
Art. 16
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio