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Legge 132/2026 - LEGGE 16 luglio 2026, n. 132

LEGGE 16 luglio 2026, n. 132

Numero 132 Anno 2026 GU 27.07.2026 Codice 26G00148

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 11.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani
internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti
nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da
un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio
1940
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno
quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e
deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio
del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della
Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, di seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di onorare
la memoria dei nostri connazionali, vittime incolpevoli delle
dinamiche della guerra.
2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi
pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446
italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli
enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli
enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e
delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di
ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza
della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei
446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

Art. 3

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia,
possono promuovere iniziative didattiche e organizzare studi,
convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione dedicati agli
italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

Art. 4

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata
nazionale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo' assicurare adeguati spazi nella
programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla
Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la
memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.
Art. 2
Note all'art. 2:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2014.