Testo originario
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese
organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero
degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto
detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli
incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali,
concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce
della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei
principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del
2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei
per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con
particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della
predetta legge n. 160 del 2023.
organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero
degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto
detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli
incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali,
concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce
della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei
principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del
2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei
per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con
particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della
predetta legge n. 160 del 2023.
2. La razionalizzazione e' operata, in conformita' con le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della
legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della
disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi
esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche
ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il
coordinamento eventualmente necessario.
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della
legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della
disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi
esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche
ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il
coordinamento eventualmente necessario.
3. La revisione di cui al presente decreto e' articolata secondo
gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile
centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.
gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile
centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.
4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei
settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.
settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a
valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle
forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e'
attribuita la titolarita' dell'incentivo;
c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che
include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che
definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante
successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a
obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si
rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalita' di
erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale
revoca delle agevolazioni concesse;
g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per
dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
lettera m);
h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo,
che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico;
l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita'
di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito
dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il
libero professionista iscritto agli ordini professionali e
l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la
definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti
adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a
valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle
forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al
decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica
al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e'
attribuita la titolarita' dell'incentivo;
c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti
comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita'
svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che
include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione,
comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la
pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che
definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante
successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a
obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si
rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalita' di
erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale
revoca delle agevolazioni concesse;
g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per
dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
lettera m);
h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo,
che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono
agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni
responsabili per il sostegno del sistema economico;
l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita'
di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito
dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il
libero professionista iscritto agli ordini professionali e
l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la
definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti
adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.
Art. 3
Riordino degli incentivi di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy
del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. A seguito dell'attivita' di ricognizione e di sistematizzazione
delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27
ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il
Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di
amministrazione responsabile e' razionalizzata mediante la
concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:
a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito
di azione e' allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto
previsto dal presente decreto;
b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
c) «Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato
«Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma
209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808.
delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27
ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il
Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di
amministrazione responsabile e' razionalizzata mediante la
concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:
a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito
di azione e' allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto
previsto dal presente decreto;
b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
c) «Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato
«Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma
209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808.
Art. 4
Fondo per la crescita sostenibile
1. Il Fondo per la crescita sostenibile e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione
europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato
produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d'impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione
europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato
produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d'impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con
le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.
le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.
3. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo per la crescita
sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5,
6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del
monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso
revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti
dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8,
comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione
della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o
revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente
alla disciplina di riferimento.
sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5,
6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del
monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso
revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti
dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8,
comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione
della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o
revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente
alla disciplina di riferimento.
Art. 5
Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo
e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprieta'
industriale. Per il perseguimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di
cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una
disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli
aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i
principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento
tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza
strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti
coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la
definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di
sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche
priorita' o parametri individuati dal bando, in conformita' con gli
ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di
sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche
nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in
collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprieta' industriale e
intellettuale.
lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo
e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprieta'
industriale. Per il perseguimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di
cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una
disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli
aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i
principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento
tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza
strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti
coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la
definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di
sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche
priorita' o parametri individuati dal bando, in conformita' con gli
ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di
sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche
nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in
collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprieta' industriale e
intellettuale.
2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove
compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo,
forme di collaborazione e aggregazione tra piu' imprese mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione tra piu' imprese, anche di diverse
dimensioni.
compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo,
forme di collaborazione e aggregazione tra piu' imprese mediante il
ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione tra piu' imprese, anche di diverse
dimensioni.
Art. 6
Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la
creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative,
ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il
raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso bandi
tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro
definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con
i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la
creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative,
ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il
raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso bandi
tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro
definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con
i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Art. 7
Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per
la transizione verde e digitale
la transizione verde e digitale
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della
struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti
produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di
crisi. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di
investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la
realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle
imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla
transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilita'
ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro
definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con
i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei
bandi di cui al primo periodo, e' riconosciuta una particolare
attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese
le cooperative. Possono essere, altresi', previste focalizzazioni
dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di
settori ritenuti strategici.
lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della
struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti
produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di
crisi. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di
investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la
realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle
imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla
transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilita'
ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro
definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con
i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei
bandi di cui al primo periodo, e' riconosciuta una particolare
attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese
le cooperative. Possono essere, altresi', previste focalizzazioni
dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di
settori ritenuti strategici.
Art. 8
Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito
e al mercato dei capitali
e al mercato dei capitali
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano a sostenere la continuita' e lo sviluppo
dell'attivita' d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali
connessi alla situazione di temporanea debolezza
economico-finanziaria delle stesse nonche' ad attivare capitali
privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di
ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di
difficolta'. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di
complementarita' con gli interventi attuati dal Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuita'
alle imprese in temporanea situazione di difficolta' e a
salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese
sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata e alle PMI, da
adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita'
con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi
stabiliti dal codice degli incentivi.
lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita
sostenibile mirano a sostenere la continuita' e lo sviluppo
dell'attivita' d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali
connessi alla situazione di temporanea debolezza
economico-finanziaria delle stesse nonche' ad attivare capitali
privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di
ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di
difficolta'. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera
attraverso il ricorso a:
a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di
complementarita' con gli interventi attuati dal Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuita'
alle imprese in temporanea situazione di difficolta' e a
salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese
sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata e alle PMI, da
adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita'
con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi
stabiliti dal codice degli incentivi.
Art. 9
Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione
degli interventi del FCS
degli interventi del FCS
1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' con le quali
opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi
dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali
di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante
utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in
materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate
per confluire nel suddetto Fondo.
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' con le quali
opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi
dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali
di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante
utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in
materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate
per confluire nel suddetto Fondo.
Art. 10
Abrogazioni e ulteriori modifiche
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e
le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre
2023, n. 160.»;
2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita
un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni
contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del
2023.»;
b) all'articolo 27:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il
Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita
convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del
codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la
remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli
oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle
risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per
l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;
4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati.
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e
le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre
2023, n. 160.»;
2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita
un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni
contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del
2023.»;
b) all'articolo 27:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del
Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il
Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita
convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del
codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre
2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la
remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli
oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle
risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per
l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;
4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati.
2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole: «alla definizione di un atto di programmazione
dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate
brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo
tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto
imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese
giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le
misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere
cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la
relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«all'individuazione delle risorse disponibili da destinare
all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole: «alla definizione di un atto di programmazione
dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate
brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo
tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto
imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese
giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le
misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere
cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la
relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«all'individuazione delle risorse disponibili da destinare
all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalita' di cui
al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del
sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi
medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole:
«l'ENEA e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA e'
autorizzata»;
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalita' di cui
al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del
sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi
medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla
prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole:
«l'ENEA e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA e'
autorizzata»;
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di
riferimento ivi indicate.
presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di
riferimento ivi indicate.
2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione
responsabile e' rivestito dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' soppresso il «voucher per
l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.
responsabile e' rivestito dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' soppresso il «voucher per
l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.
3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione
responsabile e' rivestito dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica sono soppressi:
a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui
all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di
cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
responsabile e' rivestito dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica sono soppressi:
a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui
all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di
cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58.
4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione
responsabile e' rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo
nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni
normative di riferimento ivi indicate.
4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione
responsabile e' rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo
nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni
normative di riferimento ivi indicate.
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle
disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma
l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative
disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi
procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o
parziale, delle agevolazioni gia' erogate e indebitamente percepite.
presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle
disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma
l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative
disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi
procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o
parziale, delle agevolazioni gia' erogate e indebitamente percepite.
2. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i
quali e' definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1,
lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio di cui all'articolo 9.
quali e' definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1,
lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio di cui all'articolo 9.
Art. 13
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del
presente decreto e' attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente decreto e' attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio