LEGGE

Legge 164/2026 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.

LEGGE 18 settembre 2026, n. 164

Numero 164 Anno 2026 GU 24.09.2026 Codice 26G00182
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:legge:2026-09-18;164

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 09.10.2026.

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Testo originario

Art. 1

Entrate
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti nonche'
per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2025
per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
1.188.132.031.515,93.
2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato,
determinati alla chiusura dell'esercizio 2024 in euro
254.047.006.383,33, non hanno subito modifiche nel corso della
gestione 2025.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2025 ammontano complessivamente
a euro 245.269.073.641,36, cosi' risultanti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di
passivita' finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2025 per
la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro
1.170.928.235.063,00.
2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato,
determinati alla chiusura dell'esercizio 2024 in euro
191.921.032.402,54, non hanno subito modifiche nel corso della
gestione 2025.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2025 ammontano complessivamente
a euro 197.198.584.194,19, cosi' risultanti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Avanzo della gestione di competenza
1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario
2025, di euro 17.203.796.452,93, risulta stabilito come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 4

Situazione finanziaria
1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine
dell'esercizio 2025, di euro 437.502.954.843,60, risulta stabilito
come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 5

Allegato
1. E' approvato l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge,
previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

Art. 6

Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al
31 dicembre 2025, resta stabilita come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 7

Rendiconto
1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per
l'esercizio 2025 e' approvato nelle risultanze di cui ai precedenti
articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 5
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante: "legge di contabilita' e
finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese
impreviste). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al
comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».