Testo originario
Art. 1
Disciplina delle concessioni
di derivazione d'acqua
di derivazione d'acqua
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli
accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali
dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli
articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalita' e le procedure
di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di
derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di
seguito denominate concessioni.
accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali
dell'ordinamento statale e in attuazione di quanto previsto dagli
articoli 2, primo comma, lettera m), 3, primo comma, lettera d), e 4
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste disciplina, con legge regionale, le modalita' e le procedure
di assegnazione delle concessioni e delle subconcessioni di
derivazione d'acqua, qualunque sia l'uso cui esse siano destinate, di
seguito denominate concessioni.
2. La legge regionale disciplina, in particolare, le modalita' di
assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la
valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonche' le modalita' di
valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale,
determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario.
assegnazione e la durata delle concessioni, i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione per l'uso e la
valorizzazione dei beni del demanio idrico, nonche' le modalita' di
valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale,
determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario.
Art. 2
Disciplina dei beni al termine della concessione
1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente
decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano
ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino
dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta,
di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in
stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in
proprieta' della Regione.
decreto e nei casi di decadenza e rinuncia, qualora non sussistano
ragioni di pubblico interesse che impongano l'obbligo di ripristino
dei siti da parte del concessionario uscente, le opere di raccolta,
di adduzione, di regolazione, le condotte e i canali di scarico in
stato di regolare funzionamento passano, senza compenso, in
proprieta' della Regione.
2. Alla scadenza della concessione, al concessionario che, a
proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, abbia
eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purche' previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che
la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al
ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della
parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge
regionale.
proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, abbia
eseguito investimenti sui beni di cui al comma 1, purche' previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente e che
la Regione non intende rimuovere con obbligo del concessionario al
ripristino dei luoghi, spetta un indennizzo pari al valore della
parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge
regionale.
3. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza e
rinuncia, la Regione ha facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al
valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo
qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di
accordo, la determinazione del valore di stima e' demandata ad un
collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato
dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facolta',
la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima
della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o
rinuncia, non occorre tale preavviso.
rinuncia, la Regione ha facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al
valore calcolato al momento dell'immissione in possesso, escludendo
qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di
accordo, la determinazione del valore di stima e' demandata ad un
collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato
dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo d'accordo tra le
parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche. Per esercitare la predetta facolta',
la Regione deve preavvisare gli interessati almeno sei mesi prima
della scadenza del termine della concessione. Nel caso di decadenza o
rinuncia, non occorre tale preavviso.
4. Agli effetti di quanto previsto dal comma 3, per impianti di
trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si
intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad
uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano
esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la
concessione.
trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si
intendono, quando si tratti di concessioni di derivazione d'acqua ad
uso idroelettrico, quelli che trasformano la tensione e trasportano
esclusivamente l'energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la
concessione.
Art. 3
Disposizioni in materia di grandi derivazioni
d'acqua ad uso idroelettrico
d'acqua ad uso idroelettrico
1. Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, le modalita' e le procedure di assegnazione
delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso
idroelettrico, e, in particolare: le modalita' per lo svolgimento e i
termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di
ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e
tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la
valorizzazione del demanio idrico, le modalita' di determinazione del
canone di concessione in conformita' a quanto previsto dal comma 4,
nonche' le modalita' di valutazione degli impatti paesaggistici e
ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata
massima delle concessioni e' di quarant'anni, termine che puo' essere
esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessita' della
proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.
di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, le modalita' e le procedure di assegnazione
delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso
idroelettrico, e, in particolare: le modalita' per lo svolgimento e i
termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di
ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e
tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la
valorizzazione del demanio idrico, le modalita' di determinazione del
canone di concessione in conformita' a quanto previsto dal comma 4,
nonche' le modalita' di valutazione degli impatti paesaggistici e
ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione
ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata
massima delle concessioni e' di quarant'anni, termine che puo' essere
esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessita' della
proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.
2. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico gia' assentite alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al
comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni
che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali
indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di
sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario
uscente per la gestione degli impianti.
derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico gia' assentite alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al
comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni
che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali
indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di
sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario
uscente per la gestione degli impianti.
3. La Regione puo' assegnare le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche:
a) a operatori economici, comprese le societa' a partecipazione o
controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso
l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il
socio privato e' scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;
d) a societa' a totale controllo pubblico, costituite per
soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione
dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto
previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a societa'
in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il
provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una
qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta
effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalita' di
affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
idroelettriche:
a) a operatori economici, comprese le societa' a partecipazione o
controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso
l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il
socio privato e' scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;
d) a societa' a totale controllo pubblico, costituite per
soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione
dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto
previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a societa'
in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il
provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una
qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta
effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalita' di
affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
4. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua ad uso idroelettrico e' determinato, secondo quanto previsto
dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza
nominale media di concessione e della produzione degli impianti.
d'acqua ad uso idroelettrico e' determinato, secondo quanto previsto
dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza
nominale media di concessione e della produzione degli impianti.
5. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente
e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di
utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh
per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalita'
stabilite dalla Regione.
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente
e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di
utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh
per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalita'
stabilite dalla Regione.
Art. 4
Disposizioni in materia di sistema idrico
1. In materia di sistema idrico, la Regione e' previamente
consultata sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di
pubblica utilita' operanti nel territorio regionale, in ordine alla
loro compatibilita' con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con
le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono
definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta
Autorita' e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte
dall'Autorita' compete alla Regione, secondo procedure e modelli
concordati con l'Autorita' stessa nel rispetto del principio di leale
collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel
rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo
all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema
tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e
sanzionatori.
consultata sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di
pubblica utilita' operanti nel territorio regionale, in ordine alla
loro compatibilita' con la legge costituzionale n. 4 del 1948 e con
le relative norme di attuazione. Le modalita' di consultazione sono
definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta
Autorita' e la Regione. La raccolta delle informazioni e dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte
dall'Autorita' compete alla Regione, secondo procedure e modelli
concordati con l'Autorita' stessa nel rispetto del principio di leale
collaborazione, nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel
rispetto delle competenze ad essa attribuite, anche con riguardo
all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al sistema
tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e
sanzionatori.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo
svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui
al presente decreto e' effettuato dalla Regione nell'ambito delle
risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla
relativa programmazione e dalla normativa vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo
svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui
al presente decreto e' effettuato dalla Regione nell'ambito delle
risorse del proprio bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla
relativa programmazione e dalla normativa vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio