Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera i)
«ALLEGATO II-novies
(articolo 127-quater)
MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Testo originario
Art. 1
settembre 2005, n. 206
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, dopo il titolo II e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis
DELLA RIPARAZIONE DEI BENI
Art. 127-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai
consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si
manifesta al di fuori della responsabilita' del venditore ai sensi
dell'articolo 133.
esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti
giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al
presente codice prevedono specifiche di riparabilita'.
legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.
Art. 127-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo
si intende per:
a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel
quadro della propria attivita' commerciale, industriale, artigianale
o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i
fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i
fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti
fabbricanti o venditori;
c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2,
punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024;
d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui
all'articolo 128, comma 2, lettera c);
e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2,
punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato
quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE)
2024/1781;
g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2,
punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
h) distributore: il distributore quale definito all'articolo
2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
i) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione
dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e'
interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in
modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito
all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
m) specifiche di riparabilita': le specifiche previste dagli
atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al
presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le
specifiche per aumentare la facilita' di smontaggio e specifiche
riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e
agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o
componenti specifici dei beni;
n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128,
comma 2, lettera m).
Art. 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla
riparazione). - 1. I riparatori possono fornire al consumatore il
modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato
II-novies al presente codice. Il modulo e' fornito su un supporto
durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la
fornitura di servizi di riparazione.
fornito gratuitamente.
diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare
la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo
della riparazione, il riparatore puo' chiedere al consumatore di
pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore
informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.
specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di
riparazione seguenti:
a) l'identita' del riparatore;
b) l'indirizzo geografico dove il riparatore e' stabilito, il
suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove
disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che
consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con
lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
c) il bene da riparare;
d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
e) il prezzo o, se questo non puo' essere ragionevolmente
calcolato in anticipo, le relative modalita' di calcolo e il prezzo
massimo per la riparazione;
f) il tempo necessario per completare la riparazione;
g) la disponibilita' di beni sostitutivi temporanei durante
il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del
consumatore per la sostituzione temporanea;
h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la
riparazione;
i) se del caso, la disponibilita' di servizi accessori, quali
la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore
e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali
servizi;
l) il periodo di validita' del modulo europeo di informazioni
sulla riparazione;
m) se del caso, informazioni supplementari.
specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per
un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al
consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un
periodo di validita' piu' lungo per il modulo europeo di informazioni
sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di
validita', le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il
servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.
che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al
presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da
18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-bis del codice
civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi
sostenuti per il servizio di diagnostica.
un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e
accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:
a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione,
di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera
a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'identita' e le informazioni di contatto del riparatore,
di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere
b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma
1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e
49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31,
comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59;
d) le modalita' e i tempi di esecuzione del servizio di
riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49,
comma 1, lettera g), del presente codice.
Art. 127-quinquies (Obbligo di riparazione). - 1. Su richiesta
del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella
misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di
riparabilita'. Il fabbricante non e' obbligato a riparare i beni se
la riparazione e' impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di riparazione il fabbricante puo' affidare la riparazione ad un
soggetto terzo.
condizioni seguenti:
a) e' eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
b) e' eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal
momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene,
lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;
c) il fabbricante puo' fornire al consumatore un bene
sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la
durata della riparazione da restituire;
d) nei casi in cui la riparazione e' impossibile, il
fabbricante puo' offrire al consumatore un bene ricondizionato.
comma 1 e' stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo
adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il
fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea,
all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi e' alcun
importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi
la riparazione.
strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione
europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio
e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione
a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano
accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni
relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione
dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies.
tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni
contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e
oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprieta'
intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I
fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di
riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda
mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di
ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione
europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei
prodotti, o alle norme in materia di proprieta' intellettuale. Il
presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli
atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies ne'
le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in
materia di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale.
dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato
II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone
hanno eseguito una riparazione precedente.
articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di
loro scelta per la riparazione.
Art. 127-sexies (Informazioni sull'obbligo di riparazione). -
l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente,
almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui
all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di
riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.
Art. 127-septies (Sezione nazionale della piattaforma online
europea per la riparazione). - 1. Alla sezione nazionale della
piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7
della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della
piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i
riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di
ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di
ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo
partecipativo.
gratuito per i consumatori.
Art. 127-octies (Punto di contatto nazionale). - 1. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale
punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale
di cui all'articolo 127-septies.
incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la
registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono
stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a
fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo
partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto
riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma
online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresi' il
monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di
rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in
conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa
nazionale.
Art. 127-novies (Informazioni ai consumatori). - 1. Nei siti
internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in
Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' nel
portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei
consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133,
135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonche' il
link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione
nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono
accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web
nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 ottobre 2018.
Art. 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, e' nullo ogni
patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle
disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli
effetti. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle
disposizioni del presente titolo.
Art. 127-undecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III
della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato,
l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli
obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna
violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione e delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'autore.
minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne
abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente
titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
l'articolo 27, commi da 2 a 15.
le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale
autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito
fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy
per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e
127-sexies.»;
b) all'articolo 129, comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre
caratteristiche, anche in termini di durabilita', riparabilita',
funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in
un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni
pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone
nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni
commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita'
o nell'etichetta.»;
c) all'articolo 133, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si
effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il
periodo di responsabilita' e' esteso una volta di dodici mesi.»;
d) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i
beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di
scegliere tra riparazione e sostituzione, nonche' in merito
all'eventuale estensione del periodo di responsabilita' di cui
all'articolo 133, comma 1-bis.»;
e) all'articolo 135-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui
il venditore e' stato informato dal consumatore del difetto di
conformita';
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore
ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle
specificita' della pertinente categoria di beni, in particolare della
necessita' del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo
permanente, il venditore puo' fornire gratuitamente al consumatore un
bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il
venditore puo' fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un
bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il
bene.»;
f) dopo l'articolo 135 vicies-ter e' inserito il seguente:
«Art. 135 vicies-quater (Sanzioni). - 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le
violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale
autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017.»;
g) all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) e' abrogata;
h) all'allegato II-septies, dopo il numero 68) e' aggiunto il
seguente:
«69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis,
135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE)
2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che
modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e
(UE) 2020/1828.»;
i) dopo l'allegato II-octies sono aggiunti gli allegati II-novies
e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente
decreto.
Art. 2
riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i
relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori
sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del
recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, e' istituito presso il Ministero
delle imprese e del made in Italy, fino al riesame della direttiva
(UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, l'Osservatorio
nazionale sulla riparazione, di seguito denominato «Osservatorio».
del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, dell'Unione delle Camere di
commercio, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto nazionale di
statistica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, nonche' fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media
impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna
organizzata e fino a tre rappresentanti delle organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione
industriale e manifatturiero. Possono essere, altresi', invitati
altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.
Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria.
a) raccogliere i dati sulla consistenza del settore della
riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli
effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
b) raccogliere i dati sulle maggiori criticita' riscontrate dai
consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei
beni;
c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di
riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a
promuoverne la diffusione.
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti
non da' diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 3
articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai
contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' stabilito l'adeguamento
dell'allegato II-decies al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche
dell'allegato II alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Art. 4
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR
e le politiche di coesione
Urso, Ministro delle imprese
e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri
e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
Allegato 2
Allegato B
(articolo 1, comma 1, lettera i)
«Allegato II-decies
(articolo 127-bis)
Elenco degli atti giuridici che stabiliscono specifiche di
riparabilita'
1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria
per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione;
2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE)
2019/2022 della Commissione;
3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE)
2019/2019 della Commissione;
4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della
Commissione;
5.Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784
della Commissione;
6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della
Commissione;
7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento
(UE) 2019/424 della Commissione;
8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet,
regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione;
9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE)
2023/2533 della Commissione;
10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto
leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del
Consiglio
11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per
uso domestico, regolamento (UE)2024/1103 della Commissione.»