DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 176/2026 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176

Numero 176 Anno 2026 GU 07.10.2026 Codice 26G00191
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;176

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Testo originario

Art. 1

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206
1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, dopo il titolo II e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis
DELLA RIPARAZIONE DEI BENI
Art. 127-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai
consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si
manifesta al di fuori della responsabilita' del venditore ai sensi
dell'articolo 133.
2. Gli articoli 127-quinquies e 127-sexies si applicano
esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti
giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al
presente codice prevedono specifiche di riparabilita'.
3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto
legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.
Art. 127-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo
si intende per:
a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel
quadro della propria attivita' commerciale, industriale, artigianale
o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i
fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i
fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti
fabbricanti o venditori;
c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2,
punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024;
d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui
all'articolo 128, comma 2, lettera c);
e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2,
punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato
quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE)
2024/1781;
g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2,
punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
h) distributore: il distributore quale definito all'articolo
2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
i) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione
dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e'
interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in
modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito
all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
m) specifiche di riparabilita': le specifiche previste dagli
atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al
presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le
specifiche per aumentare la facilita' di smontaggio e specifiche
riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e
agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o
componenti specifici dei beni;
n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128,
comma 2, lettera m).
Art. 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla
riparazione). - 1. I riparatori possono fornire al consumatore il
modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato
II-novies al presente codice. Il modulo e' fornito su un supporto
durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la
fornitura di servizi di riparazione.
2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e'
fornito gratuitamente.
3. In deroga al comma 2, quando e' necessario un servizio di
diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare
la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo
della riparazione, il riparatore puo' chiedere al consumatore di
pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore
informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.
4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di
riparazione seguenti:
a) l'identita' del riparatore;
b) l'indirizzo geografico dove il riparatore e' stabilito, il
suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove
disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che
consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con
lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
c) il bene da riparare;
d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
e) il prezzo o, se questo non puo' essere ragionevolmente
calcolato in anticipo, le relative modalita' di calcolo e il prezzo
massimo per la riparazione;
f) il tempo necessario per completare la riparazione;
g) la disponibilita' di beni sostitutivi temporanei durante
il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del
consumatore per la sostituzione temporanea;
h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la
riparazione;
i) se del caso, la disponibilita' di servizi accessori, quali
la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore
e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali
servizi;
l) il periodo di validita' del modulo europeo di informazioni
sulla riparazione;
m) se del caso, informazioni supplementari.
5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione
specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per
un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al
consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un
periodo di validita' piu' lungo per il modulo europeo di informazioni
sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di
validita', le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il
servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.
6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo
che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al
presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da
18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-bis del codice
civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi
sostenuti per il servizio di diagnostica.
7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore
un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e
accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:
a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione,
di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera
a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'identita' e le informazioni di contatto del riparatore,
di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere
b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma
1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e
49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31,
comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59;
d) le modalita' e i tempi di esecuzione del servizio di
riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49,
comma 1, lettera g), del presente codice.
Art. 127-quinquies (Obbligo di riparazione). - 1. Su richiesta
del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella
misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di
riparabilita'. Il fabbricante non e' obbligato a riparare i beni se
la riparazione e' impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di riparazione il fabbricante puo' affidare la riparazione ad un
soggetto terzo.
2. La riparazione di cui al comma 1 e' effettuata alle
condizioni seguenti:
a) e' eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
b) e' eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal
momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene,
lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;
c) il fabbricante puo' fornire al consumatore un bene
sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la
durata della riparazione da restituire;
d) nei casi in cui la riparazione e' impossibile, il
fabbricante puo' offrire al consumatore un bene ricondizionato.
3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del
comma 1 e' stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo
adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il
fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea,
all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi e' alcun
importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi
la riparazione.
4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e
strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione
europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio
e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati,
gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione
a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano
accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni
relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione
dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies.
6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o
tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni
contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui
all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e
oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprieta'
intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I
fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di
riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda
mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di
ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione
europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei
prodotti, o alle norme in materia di proprieta' intellettuale. Il
presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli
atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies ne'
le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in
materia di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale.
7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati
dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato
II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone
hanno eseguito una riparazione precedente.
8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente
articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di
loro scelta per la riparazione.
Art. 127-sexies (Informazioni sull'obbligo di riparazione). -
1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato,
l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente,
almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui
all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di
riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.
Art. 127-septies (Sezione nazionale della piattaforma online
europea per la riparazione). - 1. Alla sezione nazionale della
piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7
della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della
piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i
riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di
ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di
ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo
partecipativo.
2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 e'
gratuito per i consumatori.
Art. 127-octies (Punto di contatto nazionale). - 1. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale
punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale
di cui all'articolo 127-septies.
2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 e'
incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la
registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono
stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a
fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo
partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto
riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma
online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresi' il
monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di
rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in
conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa
nazionale.
Art. 127-novies (Informazioni ai consumatori). - 1. Nei siti
internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in
Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' nel
portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei
consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133,
135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonche' il
link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione
nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono
accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web
nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 ottobre 2018.
Art. 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, e' nullo ogni
patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle
disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli
effetti. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il riparatore puo' sempre offrire al consumatore condizioni
contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle
disposizioni del presente titolo.
Art. 127-undecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III
della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato,
l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli
obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna
violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione e delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'autore.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti
minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne
abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente
titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica
l'articolo 27, commi da 2 a 15.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita
le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale
autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017.
6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito
fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy
per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e
127-sexies.»;
b) all'articolo 129, comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre
caratteristiche, anche in termini di durabilita', riparabilita',
funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in
un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni
pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone
nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni
commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita'
o nell'etichetta.»;
c) all'articolo 133, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si
effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il
periodo di responsabilita' e' esteso una volta di dodici mesi.»;
d) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i
beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di
scegliere tra riparazione e sostituzione, nonche' in merito
all'eventuale estensione del periodo di responsabilita' di cui
all'articolo 133, comma 1-bis.»;
e) all'articolo 135-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui
il venditore e' stato informato dal consumatore del difetto di
conformita';
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore
ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle
specificita' della pertinente categoria di beni, in particolare della
necessita' del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo
permanente, il venditore puo' fornire gratuitamente al consumatore un
bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il
venditore puo' fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un
bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il
bene.»;
f) dopo l'articolo 135 vicies-ter e' inserito il seguente:
«Art. 135 vicies-quater (Sanzioni). - 1. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le
violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.
2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
3. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita
le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale
autorita' competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017.»;
g) all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) e' abrogata;
h) all'allegato II-septies, dopo il numero 68) e' aggiunto il
seguente:
«69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis,
135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE)
2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che
modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e
(UE) 2020/1828.»;
i) dopo l'allegato II-octies sono aggiunti gli allegati II-novies
e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente
decreto.

Art. 2

Osservatorio nazionale sulla riparazione
1. Allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della
riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i
relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori
sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del
recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, e' istituito presso il Ministero
delle imprese e del made in Italy, fino al riesame della direttiva
(UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, l'Osservatorio
nazionale sulla riparazione, di seguito denominato «Osservatorio».
2. All'Osservatorio sono invitati a partecipare i rappresentanti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, dell'Unione delle Camere di
commercio, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto nazionale di
statistica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, nonche' fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media
impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna
organizzata e fino a tre rappresentanti delle organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione
industriale e manifatturiero. Possono essere, altresi', invitati
altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.
3. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno e il
Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria.
4. L'Osservatorio ha il compito di:
a) raccogliere i dati sulla consistenza del settore della
riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli
effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
b) raccogliere i dati sulle maggiori criticita' riscontrate dai
consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei
beni;
c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di
riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a
promuoverne la diffusione.
5. Dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti
non da' diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto agli
articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai
contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' stabilito l'adeguamento
dell'allegato II-decies al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche
dell'allegato II alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR
e le politiche di coesione

Urso, Ministro delle imprese
e del made in Italy

Tajani, Ministro degli affari
esteri
e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera i)

«ALLEGATO II-novies
(articolo 127-quater)

MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato B
(articolo 1, comma 1, lettera i)

«Allegato II-decies
(articolo 127-bis)

Elenco degli atti giuridici che stabiliscono specifiche di
riparabilita'

1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria
per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione;
2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE)
2019/2022 della Commissione;
3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE)
2019/2019 della Commissione;
4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della
Commissione;
5.Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784
della Commissione;
6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della
Commissione;
7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento
(UE) 2019/424 della Commissione;
8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet,
regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione;
9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE)
2023/2533 della Commissione;
10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto
leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del
Consiglio
11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per
uso domestico, regolamento (UE)2024/1103 della Commissione.»

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Documenti del testo originario pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Note

Art. 1
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'
attuazione della normativa dell'Unione europea", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria
delle cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17
marzo 2026, n. 36 recante: "Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2026:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la
riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE)
2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828). -
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalita' con cui aderire alla
sezione nazionale della piattaforma online europea per la
riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE)
2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2,
della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di
garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, delle opportunita' per i consumatori e del
buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per
la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della
direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti
di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva
e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti
nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e
rimuovere informazioni non valide in conformita' al diritto
dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i
consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di
riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo
di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4
della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente
all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro
sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE)
2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in
particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla
quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli
obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE)
2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie
post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in
attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- La direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che
promuovono la riparazione dei beni e che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e
(UE) 2020/1828 e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2024,
serie L.
- La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(«Direttiva sul commercio elettronico») e' pubblicata nella
G.U.E.E. 17 luglio 2000, serie L. 178/1.
- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre
2006, serie L 376/36.
- Il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione,
dell'8 luglio 2013, recante modalita' di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile dell'aspirapolvere e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 luglio 2013, serie L 192/24.
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione
tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori e che abroga il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E.
27 dicembre 2017, serie L 345/1.
- La direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 luglio 2018, serie L 173/25.
- Il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del
15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la
progettazione ecocompatibile di server e prodotti di
archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento (UE) n. 617/2013 e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 marzo 2019, serie L 74/46.
- La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 maggio 2019 Serie L 136/28.
- Il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del
1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di
saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 25 ottobre 2019, serie L 272/121.
- Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del
1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di
refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il
regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/187.
- Il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del
1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei display elettronici in
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n.
1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n.
642/2009 della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E 5
dicembre 2019, serie L 315/241.
- Il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del
1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso
domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento
(CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento
(UE) n. 1016/2010 della Commissione e' pubblicato nella
G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/267.
- Il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del
1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso
domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico
in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n.
1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n.
1015/2010 della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
dicembre 2019, serie L 315/285.
- La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020, serie L 409/1.
- Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del
16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la
progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni
cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e
tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE)
2023/826 della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
agosto 2023, serie L 214/47.
- Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie
e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva
2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la
direttiva 2006/66/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio
2023, serie L 191/1.
- Il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del
17 novembre 2023, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e
che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione
e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione
e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2023, serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del
18 aprile 2024, recante modalita' di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche di progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento
d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e
che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione
e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 aprile 2024, serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il
quadro per la definizione dei requisiti di progettazione
ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la
direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e
abroga la direttiva 2009/125/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 28 giugno 2024, serie L.
- La direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione,
del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della
direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del
Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di
includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente
locale per uso domestico di cui al regolamento (UE)
2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di
progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il
riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di
controllo separati e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile
2026, serie L.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 94 del 23 aprile 2010.
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018
relativa a un test della proporzionalita' prima
dell'adozione di una nuova regolamentazione delle
professioni» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 271
del 30 ottobre 2020.
- Il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di
beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 25
novembre 2021.
- Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa
alle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva
2009/22/CE» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 70
del 23 marzo 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 129, 133, 135-bis,
135-ter e 144-bis, comma 1, del citato decreto 6 settembre
2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:
«Art. 129 (Conformita' dei beni al contratto). - 1.
Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i
requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' le previsioni
degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il
bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove
pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla
quantita' e alla qualita' contrattuali e possedere la
funzionalita', la compatibilita', l'interoperabilita' e le
altre caratteristiche come previste dal contratto di
vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare
voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al piu' tardi al momento della
conclusione del contratto di vendita e che il venditore
abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori,
alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti
dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come
previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di
conformita', per essere conforme al contratto di vendita il
bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove
pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si
impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo
eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento
nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche
o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di
condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualita' e
corrispondere alla descrizione di un campione o modello che
il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima
della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli
accessori, compresi imballaggio, istruzioni per
l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore puo'
ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantita' e possedere le qualita' e
altre caratteristiche, anche in termini di durabilita',
riparabilita', funzionalita', compatibilita' e sicurezza,
ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che
il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto
conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche
fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone
nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di
transazioni commerciali, compreso il produttore, in
particolare nella pubblicita' o nell'etichetta.».
«Art. 133 (Responsabilita' del venditore). - 1. Il
venditore e' responsabile nei confronti del consumatore di
qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della
consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che
si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto
previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si
applica anche ai beni con elementi digitali.
1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2,
si effettua una riparazione come rimedio per rendere
conformi i beni, il periodo di responsabilita' e' esteso
una volta di dodici mesi.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il
contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del
contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo
di tempo, il venditore e' responsabile anche per qualsiasi
difetto di conformita' del contenuto digitale o del
servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due
anni dal momento della consegna dei beni con elementi
digitali. Se il contratto prevede una fornitura
continuativa per piu' di due anni, il venditore risponde di
qualsiasi difetto di conformita' del contenuto digitale o
del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel
periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o
il servizio digitale deve essere fornito a norma del
contratto di vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non
dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare
la durata della responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e il
termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di
tempo non inferiore ad un anno.».
«Art. 135-bis (Rimedi). - 1. In caso di difetto di
conformita' del bene, il consumatore ha diritto al
ripristino della conformita', o a ricevere una riduzione
proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto
sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformita' del bene,
il consumatore puo' scegliere tra riparazione e
sostituzione, purche' il rimedio prescelto non sia
impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga
al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le
circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del
difetto di conformita';
b) l'entita' del difetto di conformita'; e
c) la possibilita' di esperire il rimedio
alternativo senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere
conformi i beni, il venditore informa il consumatore del
suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione,
nonche' in merito all'eventuale estensione del periodo di
responsabilita' di cui all'articolo 133, comma 1-bis.
3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i
beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono
sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze,
comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione
proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto
di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in
cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o
la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o
la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo
135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere
conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformita',
nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la
conformita' del bene;
c) il difetto di conformita' e' talmente grave da
giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente
dalle circostanze, che non procedera' al ripristino della
conformita' del bene entro un periodo ragionevole o senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il
contratto se il difetto di conformita' e' solo di lieve
entita'. L'onere della prova della lieve entita' del
difetto e' a carico del venditore.
6. Il consumatore puo' rifiutarsi di eseguire il
pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il
venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal
presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice
civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il
concorso del fatto del consumatore.».
«Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). - 1. La
riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) a titolo gratuito;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal
momento in cui il venditore e' stato informato dal
consumatore del difetto di conformita';
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore,
tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della
riparazione, a seconda delle specificita' della pertinente
categoria di beni, in particolare della necessita' del
consumatore di avere a disposizione tali beni in modo
permanente, il venditore puo' fornire gratuitamente al
consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene
ricondizionato, da restituire. Il venditore puo' fornire,
su esplicita richiesta del consumatore, un bene
ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire
il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di
conformita' mediante riparazione o sostituzione dei beni,
il consumatore deve metterli a disposizione del venditore.
Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del
bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo
dello stesso prima che si manifesti il difetto di
conformita', o qualora si riveli necessario sostituire il
bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende
la rimozione del bene non conforme e l'installazione del
bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere
le spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non e' tenuto a pagare per il
normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la
sostituzione.».
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita'
nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di
pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di
settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita'
competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la
competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni
di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3,
numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di:
a);
b);
c) (Abrogata);
d);
e) commercio elettronico, di cui alla parte III,
titolo III, capo II;
f);
g);
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV,
capo I.
Omissis.».
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto 6 settembre 2005, n.
206, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1799 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.