LEGGE

Legge 175/2026 - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175

Numero 175 Anno 2026 GU 07.10.2026 Codice 26G00195
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:legge:2026-10-05;175

Stai consultando il testo vigente del provvedimento, vigente dal 08.10.2026.

Testo vigente

Art. 1

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Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

Comma 1

1.

La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2.

La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.

Art. 2

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Iniziative culturali e celebrazioni

Comma 1

1.

In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosita' e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2.

Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

Comma 1

1.

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

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Entrata in vigore

Comma 1

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.