La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.