DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 179/2026 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita' nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2026, n. 179

Numero 179 Anno 2026 GU 08.10.2026 Codice 26G00200
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 23.10.2026.

Testo originario

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2
della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del
presente articolo. Si applicano, altresi', le definizioni di cui
all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
2. Nel presente decreto si intende per:
a) «autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»:
l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 23 settembre 2025, n. 132;
b) «autorita' nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e
il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto
previsto dall'articolo 5;
c) «autorita' settoriali di vigilanza del mercato»: le
amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, designate quali autorita' responsabili
dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea
elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
d) «autorita' del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la
CONSOB e l'IVASS, in qualita' di autorita' nazionali di vigilanza del
mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
e) «autorita' nazionale di notifica»: l'AgID;
f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare
il coordinamento e la collaborazione tra le Autorita' Nazionali e le
altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti;
g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche
dell'Unione europea con succursale in Italia, le societa' di
intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con
succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in
Italia, le societa' di gestione del risparmio autorizzate (SGR
autorizzate), le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le
societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna
autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le societa' di
investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF
in gestione interna autorizzate), le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM,
nonche' i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA
UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE
(GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in
uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in
Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di Bancoposta, gli istituti di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti
in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese
autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di
riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token
collegati ad attivita', i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i
depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di
assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;
h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE)
2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza
artificiale);
i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale»;
l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di
armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al
regolamento IA;
m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo
autorizzato a svolgere l'attivita' di accreditamento nel territorio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento
(CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di
sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi
dell'articolo 57 del regolamento IA.
o) «sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui
all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie
all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in
materia di poteri delle autorita' di cui all'articolo 20 della legge
IA, nonche' le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la
normativa settoriale vigente.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento IA.

Art. 3

Principi generali
1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali
contenuti nell'articolo 3 della legge IA, e' adottato in una
prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente
e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per
diritti e liberta'.

Art. 4

Autorita' nazionale di notifica
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 1,
del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della
legge IA, l'AgID e' l'autorita' nazionale di notifica, responsabile
della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie
per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per il loro monitoraggio.

Art. 5

Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi
degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorita'
nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai
sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
b) la Banca d'Italia, quale autorita' competente sui sistemi di
IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di
altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorita' competente sui
sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi
finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorita'
competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati
nell'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e di
distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente
a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.

Art. 6

Punto di contatto unico
1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto
unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, e' contattabile
secondo le modalita' pubblicate nel proprio sito internet
istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresi',
disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici
nazionali elaborato dalla Commissione europea.

Art. 7

Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di
vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresi',
all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta
rapida nel caso di incidenti gravi.
2. Gli accordi e i protocolli d'intesa previsti dal presente
articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali
sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
3. L'Autorita' nazionale di notifica promuove azioni di
coordinamento con le autorita' di notifica degli altri Stati membri
dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per
realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone
pratiche e rendere il sistema piu' efficiente e omogeneo.
4. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla
legge IA, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali
di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli
d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di
sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con
universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti
tecnologici superiori (ITS Academy).
5. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato individuano
forme di coordinamento operativo e informativo con le autorita' che
tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77
del regolamento IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le
Autorita' del settore finanziario individuano forme di coordinamento
operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati
personali, anche quale Autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove
necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza.
7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui
all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di
coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di
finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e con la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e la Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle
specifiche competenze di ciascuna di esse.

Art. 8

Coordinamento con le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato
1. In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3,
secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri
di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la
collaborazione con le pertinenti Autorita' settoriali di vigilanza
del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di
armonizzazione dell'Unione europea.
2. Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto
disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione
dell'Unione europea, l'ACN e le Autorita' settoriali di vigilanza del
mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma
congiunta le attivita' connesse all'esercizio dei poteri di
vigilanza.
3. L'ACN, nei casi di cui al comma 2, puo' svolgere le relative
funzioni attraverso il supporto delle Autorita' settoriali di
vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
4. Le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato, qualora
nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo
di ritenere che la verifica di conformita' abbia a oggetto un
prodotto contenente uno o piu' sistemi di IA a cui si applica la
disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
5. Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ACN e
le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare
appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di
competenza tra le Autorita' di cui al medesimo comma, si procede ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del
2022.

Art. 9

Collaborazione tra le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi
dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto
dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da
quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN
e le Autorita' del settore finanziario collaborano anche attraverso
la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al
comma 1, l'ACN puo' avvalersi della collaborazione del Corpo della
guardia di finanza.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi
di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego
previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e
il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche
attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle
Autorita' del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non
ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorita' del
settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali
collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi
dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le autorita' nazionali di vigilanza del mercato e le autorita'
competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della
normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini
dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche
mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o
potenzialmente rilevanti per le altre autorita'.

Art. 10

Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla
conformita' dei prodotti.
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, si applicano alle attivita' dell'ACN, in quanto compatibili con
le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli
11 e 12.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i
parametri per il calcolo dei costi delle attivita' di vigilanza
effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

Art. 11

Atti di indirizzo
1. Nei limiti e per le finalita' previste dagli articoli 57,
paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento
IA e dalla legge IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza
artificiale e le Autorita' del settore finanziario possono, secondo
le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e
buone pratiche.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante
per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.

Art. 12

Comitato di coordinamento
1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano
questioni di rispettiva competenza, le Autorita' del settore
finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
159.
2. Il Comitato di coordinamento puo' fornire indirizzi unitari ai
fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la
cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonche' per l'adozione degli atti di
indirizzo di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di
coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa,
nonche' dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.

Art. 13

Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID,
in qualita' di autorita' di notifica, dispone delle prerogative
previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti
di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e puo' adottare
disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con
riferimento alle proprie competenze.
2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione,
designazione e notifica degli organismi di valutazione della
conformita'.
3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il
monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul
mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai
soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonche'
sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attivita'
di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti,
l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i
procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione
ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al
mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui
all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi
medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. L'AgID puo' avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli
organismi di valutazione della conformita' dell'organismo nazionale
di accreditamento, ai sensi e in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al
comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora
con le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, con le altre
autorita' settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la
Commissione europea e con le autorita' di notifica degli Stati
membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione
europea.

Art. 14

Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio
1. In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA,
l'ACN e' competente per la registrazione, a livello nazionale, dei
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del
regolamento IA.
2. Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID,
sono stabilite le modalita' di registrazione, tenuta e gestione delle
informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, ACN
individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto
unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

Art. 15

Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento
IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e
di attuazione del medesimo regolamento, nonche' dal presente decreto
e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di
vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonche', dagli
articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni
reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di
cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le
modalita' per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per
l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.

Art. 16

Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN e'
l'autorita' di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione
alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA,
nonche' alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 e'
avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi
dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove
non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre
autorita', o d'ufficio dall'ACN.

Art. 17

Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorita' del settore
finanziario
1. In qualita' di autorita' di vigilanza del mercato competenti ai
sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorita'
del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti
finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonche'
dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni
reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari, le Autorita' del settore
finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi
di cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
3. Le Autorita' del settore finanziario possono, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente
decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di
attuazione del regolamento IA, nonche' delle disposizioni riguardanti
le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. Le Autorita' del settore finanziario stipulano un protocollo
d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo
scambio di informazioni per finalita' di prevenzione, accertamento e
repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le
medesime Autorita' stipulano analogo protocollo d'intesa con la
Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica
competenza.

Art. 18

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le
rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85
del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da
ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo
presentato a un'autorita' non competente e' trasmesso d'ufficio
all'autorita' competente, dandone comunicazione al reclamante.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di
cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore
generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorita' del
settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74,
paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo
32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle
violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che
aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello
svolgimento delle attivita' rientranti nelle competenze di questi
ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di
essi.

Art. 19

Principi generali
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di
vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per
garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione,
tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto
dall'articolo 99 del regolamento IA.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del
regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori
previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure
non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto,
applicabili in caso di violazione del regolamento IA.

Art. 20

Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni di autorita' di notifica
ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99,
paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.

Art. 21

Poteri sanzionatori delle Autorita' nazionali di vigilanza del
mercato
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le
rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del
regolamento IA.

Art. 22

Misure sanzionatorie non pecuniarie
1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e in linea con i criteri richiamati
all'articolo 23, comma 6, l'Autorita' nazionale di notifica e le
Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi
dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal
ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per
attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una
sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a),
entro il termine stabilito dall'Autorita' si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso,
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a
quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i
massimali stabiliti dall'articolo 23.
3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorita' di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla
legislazione di settore.

Art. 23

Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformita' al
divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli
31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonche' agli articoli 50, 73 e 80
del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per
cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi
notificati o alle autorita' nazionali competenti per dare seguito a
una richiesta e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero,
se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende
il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del
regolamento IA.
6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'autorita' competente tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonche' della
natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.
7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e
le start-up innovative, la sanzione e' determinata secondo il
criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.

Art. 24

Procedimento sanzionatorio
1. L'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti
interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con
provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
2. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente
capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con
proprio regolamento.
3. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente
capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal
presente capo e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito
internet istituzionale delle autorita' di cui al comma 1.
Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione
sul sito internet dell'autorita' competente, a margine della
pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione,
l'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare
lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca
d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo
145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si
applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si
applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli
311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dal Garante per
la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto
disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle
sanzioni, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
9. L'ACN e' competente in merito all'attivita' di cui all'articolo
99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o
procedimenti giudiziari correlati.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e
dalle procedure proprie di ciascuna autorita' competente, si applica,
in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
eccezione dell'articolo 16.

Art. 25

Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria,
all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla
legge IA e dal presente decreto.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa
del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio
dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo
svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
3. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate
dalle Autorita' del settore finanziario, resta fermo quanto previsto
dalle rispettive normative di settore.

Art. 26

Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. E' istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento IA. Esso e' finalizzato a sostenere la condivisione di
migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorita'
competenti, nonche' a promuovere l'innovazione e la competitivita' e
a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza
artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo
contribuisce, altresi', all'apprendimento normativo, inteso come
sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse
dalla sperimentazione, nonche' ad agevolare e accelerare l'accesso al
mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale,
in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le
start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento IA, sara' riconosciuta una priorita' secondo i criteri di
preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano
per l'IA prevede altresi' l'accesso, per i fornitori e i potenziali
fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente
controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN,
nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal
regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalita' di accesso,
di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione
italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto
adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e
dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, cosi' come
definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di
coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per
l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA,
avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di
eleggibilita', in conformita' a quanto previsto, oltre che dal
presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
28, comma 5.
4. Nella definizione dei criteri di ammissione sono individuati
requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili,
alle priorita' di accesso e allo stato di maturita' delle soluzioni
proposte.

Art. 27

Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. La gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del
Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte
delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, con i
portatori di interesse e con le Regioni e le Province autonome.
2. Il Comitato di coordinamento individua le priorita' di
sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio
prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali
fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e
paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente
sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di
coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.

Art. 28

Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27,
l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente
dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo,
pariteticamente composto, al quale e' affidata la gestione delle
attivita' relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
2. Alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i
rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in
relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, oltre al Garante per la protezione dei dati
personali, per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano
il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo
10, del regolamento IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di
singoli progetti, una o piu' universita' o centri di ricerca di cui
all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di
valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
3. Ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Gruppo operativo, in conformita' a quanto previsto dai
decreti di cui al comma 5, svolge ogni attivita' necessaria al pieno
funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con
compiti di monitoraggio delle attivita' di sviluppo, test e
validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi,
verifica del rispetto temporale e operativo del piano di
sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing,
tracciabilita' delle modifiche, nonche' verifiche di compliance
normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura
l'istruttoria preliminare di ammissibilita' delle domande, provvede a
selezionare i progetti, nonche' ad approvare, gestire e monitorare
l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
5. Con uno o piu' decreti, adottati congiuntamente dai direttori
Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il
funzionamento e le modalita' operative del Gruppo di cui al comma 1 e
ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini
dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la
gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i
medesimi decreti sono, altresi', definiti e identificati i servizi
forniti e le rispettive modalita' di erogazione, ivi compresa
l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilita' di cui
all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli
atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano
la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello
svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, in conformita' all'articolo 78 del regolamento IA.
7. Il Ministero dell'universita' e della ricerca contribuisce nella
definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei
progetti di sperimentazione di propria competenza.

Art. 29

Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera
1. Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo
dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi
del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito
dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni
di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up,
imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli
europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti
di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la
cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi
accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva
competenza, in forma autonoma.
2. La cooperazione con gli organismi notificati e' supervisionata
da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del
regolamento IA.
3. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA puo' promuovere
la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e
progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e
favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

Art. 30

Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di
sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi
di sperimentazione
1. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale sono definite:
a) sentito il Ministero della difesa, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di modelli e sistemi di IA applicabili all'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del
regolamento IA, possono essere altresi' istituiti ulteriori spazi di
sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o
congiuntamente con le autorita' competenti di altri Stati membri.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il
funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono
definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
4. Con accordo sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli strumenti di
raccordo tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui
all'articolo 26 e gli ulteriori spazi di sperimentazione istituiti a
livello regionale e locale ai sensi del comma 2 del presente
articolo. L'accordo prevede altresi' criteri omogenei per
l'inserimento degli esiti delle sperimentazioni del presente comma
nella relazione di cui all'articolo 31.
5. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di
sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di
sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori
bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi
di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o
usati da istituti finanziari puo' avvenire anche mediante lo Spazio
di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo
sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali
sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle
riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorita' del
settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale,
d'intesa con le autorita' del settore finanziario e sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

Art. 31

Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le
autorita' nazionali competenti presentano relazioni annuali
all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione
dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente
ogni anno fino alla sua cessazione, nonche' una relazione definitiva.
2. La relazione comprende, altresi', le sperimentazioni realizzate
dalle amministrazioni regionali e locali.
3. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato
di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al
fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a
seguito degli esiti della sperimentazione.

Art. 32

Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82
1. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) e' aggiunta la
seguente: «aa-bis) e' Autorita' di vigilanza del mercato e punto di
contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE)
2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del medesimo
regolamento e della legge 23 settembre 2025, n. 132.»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge
perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».

Art. 33

Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
1. All'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e il Corpo della
Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo della
Guardia di finanza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

Art. 34

Protezione dei dati e riservatezza
1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonche' gli
scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli
d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga
all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi
di necessita', proporzionalita' e minimizzazione.

Art. 35

Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze
territoriali
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione
istituzionale, puo' promuovere il coinvolgimento delle Regioni e
delle Province autonome nelle attivita' disciplinate dal presente
decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso
delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e
progetti gia' in uso.

Art. 36

Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia,
attivita' formative sull'intelligenza artificiale. Tali attivita'
tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza
artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi
dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei
nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di
sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le
competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso
responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue
implicazioni etiche, sociali e civiche.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia
e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF),
possono promuovere, all'interno dei curricoli, moduli formativi volti
al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante
l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella
didattica al fine di favorire la creativita', l'innovazione e la
capacita' di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli
formativi puo' svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione
scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede
all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15
settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza
artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito
artistico (STEAM) per le finalita' di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per
quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e
delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e
all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento
informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione
tecnica superiore, professionale e continua.
5. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia,
adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito
della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti
per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21. Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare
le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di
istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM,
nonche' a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali
necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere
la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse
quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie
emergenti. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero
dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento
delle linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. Le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono aggiornate anche ai fini
dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli
scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole,
critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di
intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare
e trasversale alle discipline del curricolo. Per la medesima
finalita', le indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a
indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 2013, n. 52, nonche' al liceo del made in Italy, di cui
all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate
con decreto adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del
2010.

Art. 37

Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza
artificiale
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso
eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le
dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non
corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione
di contenuti multimediali, nonche' di ambienti relazionali basati su
sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e
del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito
dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e
apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e
delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo
periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia
scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di
interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con
il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto
dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in
eta' evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027",
nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.

Art. 38

Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza
artificiale
1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore
del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni
scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' erogata con i criteri e le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione e' volta, in particolare, a promuovere la conoscenza
dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per
identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di
favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una
dimensione antropocentrica.
2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare
attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla
sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identita' digitale,
all'interoperabilita' dei dati e all'adozione di pratiche digitali
sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze
digitali;
b) favorire la progettazione di attivita' didattiche innovative,
anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei
processi di insegnamento e apprendimento, nonche' di sistemi di
valutazione di competenze multiple e interconnesse e di
certificazione.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti gli
interventi finalizzati a:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di
competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli
studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento,
delle potenzialita' e dei limiti dei sistemi algoritmici;
b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico
delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione
dei dati personali e dei principi di equita' e non discriminazione;
c) sviluppare negli studenti capacita' di analisi critica delle
informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza
artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione
e dipendenza tecnologica;
d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunita' di
accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare
attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o
con bisogni educativi speciali.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza
artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
5. Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza
artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa,
amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione
di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di
supporto alla sperimentazione didattica, nonche' di protezione dei
dati, al fine di:
a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza
artificiale nelle attivita' didattiche innovative rivolte a studenti
e adulti;
b) assicurare la formazione continua del personale docente delle
istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo
consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza
artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di
corresponsabilita' e del regolamento d'istituto al fine di includervi
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico,
ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello
di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
7. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di
cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di
istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del
relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta
formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di
intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e
alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

Art. 39

Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo
dei sistemi di intelligenza artificiale
1. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),
nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di
percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati
all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalita' per
l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonche'
criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine
degli stessi percorsi, coerenti con le finalita' dei CPIA e in
conformita' alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli
adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione,
da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza
artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed
etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed
europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza
artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano
metodologie didattiche partecipative, attivita' laboratoriali e
compiti di realta', anche mediante l'impiego di piattaforme e
strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale,
volti a promuovere un apprendimento piu' personalizzato, che tiene
conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente
articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi
della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e
privati, nonche' con le strutture formative accreditate dalle
regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di
riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze
sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello
europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia
di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze
tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresi', dei
Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
4. Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al
presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura
l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei
sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della
certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, anche attraverso l'interoperabilita' con le piattaforme
digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.

Art. 40

Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e
valorizzazione del capitale umano
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini
dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della
pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di
reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di
riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti
pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione,
l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale,
favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle
amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la
accelerazione dei procedimenti.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN
e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie
linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza
artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei
percorsi di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica
amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonche' della
collaborazione, previa convenzione, di universita', enti di ricerca e
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM).
4. Ai medesimi fini, il Ministro per la pubblica amministrazione si
avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle
regioni e delle province autonome.

Art. 41

Tutela del lavoratore nei processi decisionali
assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il
datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza
artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla
costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi
compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle
prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un
trattamento automatizzato, in conformita' all'articolo 11 della legge
IA. La decisione definitiva e' in ogni caso riservata a una persona
fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano
tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di
lavoro le attivita' di ricerca e selezione delle candidature, anche
quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della
selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al
divieto di cui al presente comma.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto
della dignita' e della riservatezza del lavoratore e del principio di
non discriminazione.
3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve
agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di
ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica,
una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda,
comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di
intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali
parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati
raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del
regolamento (UE) 2016/679.
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 e' nullo. Le
decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono
nulle.

Art. 42

Intelligenza artificiale, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito
delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che
l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono
sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalita'
di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti
ai fini della sicurezza e' valutato nell'ambito della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e
formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi
all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonche' alle
misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove
l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche
quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e
gli altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 43

Formazione in materia di IA delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
«istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con
pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il
supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso
le medesime istituzioni, alle attivita' di alfabetizzazione,
formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e
consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Le attivita' di alfabetizzazione e formazione specificamente
rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro,
competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza
artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o
associazioni di categoria anche in convenzione con le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
3. Le attivita' di cui al presente articolo svolte da professori,
ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della
carriera scientifica e didattica.

Art. 44

Integrazione di attivita' formative nei corsi dell'istruzione
superiore e negli ITS Academy
1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le universita'
e le istituzioni AFAM promuovono attivita' formative finalizzate alla
comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro
utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei
risultati degli stessi.
2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo
culturale e professionale del corso di studi, le attivita' formative
prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici,
funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona
connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in
particolare:
a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico,
tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico,
l'integrazione dei profili etici e giuridici;
b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico,
sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM,
l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di
intelligenza artificiale.
3. Le attivita' formative di cui al comma 1 assicurano, in misura
proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo
disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di
intelligenza artificiale:
a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle
potenzialita' di funzionamento;
b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o
errori;
c) capacita' di interpretare criticamente gli output quali
previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di
responsabilita';
e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.
4. Le universita' e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento
dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la
previsione di:
a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in
insegnamenti esistenti;
b) attivita' formative affini o integrative;
c) laboratori, tirocini o altre attivita' formative coerenti con
i rispettivi ordinamenti.
5. Le attivita' formative e i progetti di sviluppo delle competenze
in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove
possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche
e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali
dell'innovazione.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca svolge
un'attivita' di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle
universita' e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attivita'
nazionali di valutazione della qualita' dell'offerta formativa,
secondo metodologie coerenti con gli standard europei.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalita'
operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei
dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito
delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai
gruppi di lavoro europei in materia.
8. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con
particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica
«Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche
nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui
all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di
riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia
di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le
politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei
fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo
sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati
prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonche' al
rafforzamento delle capacita' operative, critiche e valutative
necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle
tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e
regolatorio.

Art. 45

Valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento
tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e
della ricerca e dagli ITS Academy
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e
imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle
infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente
allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione
tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro,
accordi con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA,
aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e
all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in
collaborazione con il mondo produttivo o altre attivita' di interesse
comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attivita' per il
trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica,
possono, su richiesta delle Autorita' di cui all'articolo 20 della
legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione
temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo
23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
lo svolgimento di attivita' di supporto alla realizzazione e di
utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina
dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al
comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la
sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre
anni, anche non continuativi.
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno
svolgono le attivita' di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.
240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i
soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi
didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle
attivita' svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini
della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240
del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
5. I risultati delle attivita' svolte in periodo di assegnazione da
ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal
personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della
valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o
altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico, le universita', gli enti pubblici di
ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le
imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in
materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di
spin-off universitari e di start-up.
7. Al fine di rafforzare la capacita' degli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) di svolgere attivita' di ricerca applicata e
di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale,
le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia,
sostengono la collaborazione con universita', enti pubblici di
ricerca, istituzioni AFAM e Autorita' nazionali di cui all'articolo
20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di
cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua
criteri e modalita' di cooperazione istituzionale, nonche' di
supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze
specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e
produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione gia'
esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentite le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, le
universita', gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i
consorzi universitari, nonche' gli enti e le fondazioni di ricerca
vigilati o finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze,
infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi
di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati
quali centri di riferimento per le attivita' di sperimentazione
normativa per l'IA.
9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresi', le modalita' e
i termini di collaborazione con le Autorita' di cui all'articolo 20
della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono
stipulare accordi e convenzioni con le Autorita' secondo i rispettivi
ordinamenti.
10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le
modalita' di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi
e responsabilita', nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e
per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla
promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione
di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di
garantire la conformita' dei sistemi di IA innovativi alle
disposizioni del regolamento IA.

Art. 46

Formazione in materia di intelligenza artificiale
per il personale dell'amministrazione della giustizia
1. I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale
per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto
degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del
regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati
nell'attivita' giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi
alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al
loro utilizzo;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA
e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonche' ai principi e ai
limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui
diritti delle persone.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione
alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di
rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in
ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
3. I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresi' le competenze
necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di
intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati
ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
4. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore
della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate
dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4,
primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante
personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede
ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della
legge IA e puo' stipulare convenzioni con la Scuola superiore della
magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.

Art. 47

Formazione in materia
di intelligenza artificiale per le professioni
1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione
continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di
alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per
ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto
dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria
professionale. I contenuti, le modalita' di erogazione e la
periodicita' dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di
cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente
comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle
associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in
relazione al settore di attivita' e alle peculiarita' dell'attivita'
professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli
organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della
formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i
regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di
formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al
comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle
disposizioni che disciplinano la formazione professionale per
ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del
parere o dell'approvazione dell'autorita' vigilante. Le forme
aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il
tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i
percorsi formativi e le modalita' per l'accertamento dell'effettivo
assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4
del 2013.
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di
formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei
programmi di educazione continua in medicina e' disposta con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 48

Utilizzo dell'intelligenza artificiale
nei servizi per il lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati
o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di
intelligenza artificiale per attivita' di orientamento, incontro tra
domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e
supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della
normativa europea e nazionale vigente.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 e' subordinato alla
garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni
e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

Art. 49

Norme in materia di equo compenso
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del
professionista puo' comportare una modulazione dell'equo compenso ai
sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che
tengono conto della classificazione di rischio del sistema di
intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile
2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili
alla modulazione, in conformita' al criterio di cui al comma 1.

Art. 50

Iniziative di alfabetizzazione
e formazione nel settore finanziario
1. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, promuove e
coordina, anche attraverso l'azione dei suoi componenti, misure atte
a sensibilizzare il pubblico circa le opportunita' e i rischi
derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore
finanziario.
2. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria puo' individuare obiettivi,
programmi e azioni da porre in essere per le finalita' di cui al
comma 1 nell'ambito del piano triennale di attivita' adottato ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del decreto-legge n. 237 del
2016.

Art. 51

Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della
formazione continua in medicina -ECM- e della formazione
manageriale in sanita'.
1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari
includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui
all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992,
definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo
individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al
comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
individua specifici programmi formativi in materia di
alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione
manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992.

Art. 52

Modifiche al codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi
anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento
di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento
dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi
matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di
ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento,
nonche' ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo
sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».

Art. 53

Disposizione processuale
1. Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice
della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 52 del presente
decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera
b), del medesimo codice.

Art. 54

Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Zangrillo, Ministro della pubblica
amministrazione

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2,
della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale» pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025:
«Art. 24 (Deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei
dati personali, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo
20, nei limiti della designazione operata ai sensi del
medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza,
ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE)
2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del
regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa
quella in materia di servizi bancari, finanziari,
assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni
e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale
adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata
dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20, ove
opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse
spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa
dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20
il potere di imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento
(UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del
regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto
dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre
misure amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e
formazione in materia di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali
e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nonche' da parte delle forme aggregative
delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e
formazione, per i professionisti e per gli operatori dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale; previsione della possibilita' di
riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base
delle responsabilita' e dei rischi connessi all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli
scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle
discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di promuovere
la scelta da parte delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento
personalizzato, di percorsi di formazione superiore
relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per
l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), nonche' nei percorsi di istruzione
tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi
profili culturali e professionali, di attivita' formative
per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche
sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con
riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come
definiti dalla disciplina europea, nonche' per la corretta
interpretazione della produzione di tali sistemi in termini
di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico in materia di intelligenza
artificiale svolte da universita', istituzioni AFAM, ITS
Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni
finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema
dell'universita' e della ricerca nella promozione, nella
realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione
normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e
semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema
dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy e le
Autorita' nazionali di cui all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza
dell'autorita' di vigilanza del mercato che conferiscano
all'autorita' i poteri di imporre ai fornitori e ai
potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di
effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza
preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle
prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di
intelligenza artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la
definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi
del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del procedimento
applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o
l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109.
Omissis.».
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n,
168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e
le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(regolamento sull'intelligenza artificiale) e' pubblicato
nella GUUE 2024/1689 del 12 luglio 2024.
- Il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011 e' pubblicato nella GUUE n. 169 del 25
giugno 2019.
- La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti e' pubblicata nella GUUE n. 157/l del
15 giugno 2016.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
n.329 del 30 novembre 1981.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante codice della proprieta' industriale, e successive
modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52
del 4 marzo 2005.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
recante istituzione di sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e
corti d'appello e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
159 dell'11 luglio 2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di
autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi» pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
«2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono
sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole
«costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi
gli oneri fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole
«costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi
gli oneri fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
«titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le
seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica
delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del
nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove
membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
nominati i componenti della Commissione tecnica e
determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel
limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione della dotazione del
FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai
componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al
predetto limite massimo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente
confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta
giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette
attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR
non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di
euro.»;
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis
sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.»;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno
diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei
precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori
diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni
subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del
provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018 , al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.».
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di
operativita'.
2-quater Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e
2-quater possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei
casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo
sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra
loro, a stipulare accordi con una o piu' universita'
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale.
Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente
comma le autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi
stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
6 non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia.
La partecipazione al Comitato non da' titolo ad
alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta
salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei
rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute
per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al
primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le
parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime
modalita' nel periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.
2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti
di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne
pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
investimento prestati da chi non vi e' abilitato.».
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021, e' convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 4 agosto 2021, n. 109.
- Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
recante «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e
semplificazione e riordino del relativo sistema di
vigilanza del mercato» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 20 della
citata legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale»:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema
definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE)
2024/1689;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di
atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali
atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di
registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli
definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE)
2024/1689.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda
alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.».
«Art. 20 (Autorita' nazionali per l'intelligenza
artificiale). - 1. Al fine di garantire l'applicazione e
l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione
europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia
per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma
restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e
all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato
ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689.
Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla
presente legge e ferme restando le funzioni gia'
rispettivamente attribuite:
a) l'AgID e' responsabile di promuovere
l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale,
fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID
provvede altresi' a definire le procedure e a esercitare le
funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione,
accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di
verificare la conformita' dei sistemi di intelligenza
artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea;
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela
della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e'
responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attivita'
ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza
artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi'
responsabile per la promozione e lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di
cybersicurezza;
c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di
rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la
gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati
alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale
conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea,
sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi
ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in
chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e
i sistemi di intelligenza artificiale applicabili
all'attivita' giudiziaria. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per
quanto concerne la sperimentazione di sistemi di
intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul
mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.
2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia,
alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza
del mercato ai sensi e secondo quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2024/1689, l'AgID e' designata quale autorita' di notifica
ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN
e' designata quale autorita' di vigilanza del mercato e
punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione
europea ai sensi del medesimo articolo 70.
3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza
artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e
la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e
le autorita' indipendenti, nonche' ogni opportuno raccordo
tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato di
coordinamento, composto dai direttori generali delle due
citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando
si trattano questioni di rispettiva competenza,
rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della
CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri
del Garante per la protezione dei dati personali e
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, quale
Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15
del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le
parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID)».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav
che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i.2) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna
autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i.3) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav
che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una
societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf
che gestisce direttamente il proprio patrimonio;
i-bis.2) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna
autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta
all'albo di cui all'articolo 35-ter;
i-bis.3) "societa' di investimento a capitale fisso
sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata):
la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui
all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio
patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla
parte II, titolo III, capo I-ter;
i-bis.4) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf
che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un
gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF
disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater)
i-quater.1) "societa' di partenariato": l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' in accomandita per
azioni con sede legale e direzione generale in Italia
avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo
nelle forme del private equity e del venture capital del
patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie
azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello
statuto;
i-quater.2) "societa' di partenariato in gestione
interna": la societa' di partenariato che gestisce
direttamente il proprio patrimonio;
i-quater.3) "societa' di partenariato in gestione
interna autorizzata": la societa' di partenariato in
gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo
35-novies.2;
i-quater.4) "societa' di partenariato sotto soglia
registrata": la societa' di partenariato in gestione
interna iscritta nel registro di cui all'articolo
35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei
limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo
III, capo I-ter;
i-quater.5) "societa' di partenariato in gestione
esterna": la societa' di partenariato che designa come
gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi
EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38-bis;
i-quater.6) "private equity e venture capital":
l'attivita' che consiste nell'investimento in imprese non
quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di
capitale, di debito, o altre forme similari, incluso
l'investimento ulteriore nelle predette imprese
successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla
quotazione;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito nelle attivita' di cui
all'articolo 39-bis in base a una politica di investimento
predeterminata; (60) (132)
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiano": il fondo comune d'investimento,
la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato;
m) "Organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la
societa' di partenariato rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011;
m-ter.1) "Oicr societario in gestione esterna": la
Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e
la societa' di partenariato in gestione esterna;
m-quater)'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quater.1) "FIA italiano immobiliare": il fondo
comune di investimento e la Sicaf che investono in beni
immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli
derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura
traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in
societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche
esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui
all'articolo 39;
m-quater.2) "partecipazioni in societa'
immobiliari": le partecipazioni in societa' di capitali che
svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione,
acquisto, alienazione e gestione di immobili;
m-quinquies) "Oicr alternativo UE" (FIA UE): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativo non UE" (FIA non UE):
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
m-septies)'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) "clienti professionali o investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e
2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia che presta il servizio di gestione collettiva del
risparmio;
o.1) "societa' di gestione del risparmio
autorizzata" (Sgr autorizzata): la societa' di gestione del
risparmio iscritta all'albo di cui all'articolo 35;
o.2) "societa' di gestione del risparmio sotto
soglia registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr
iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies
che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni
previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav in gestione
interna, la Sicaf in gestione interna, la societa' di
partenariato in gestione interna, la societa' di gestione
UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il
gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM.
q-bis.1) "gestore autorizzato": la Sgr autorizzata,
la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in
gestione interna autorizzata, la societa' di partenariato
in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il
gestore di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i
gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani;
q-bis.2) "gestore di FIA sotto soglia registrato"
(GEFIA sotto soglia registrato): la societa' di gestione
del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto
soglia registrata e la societa' di partenariato sotto
soglia registrata;
q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni
e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle
societa' di partenariato;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr autorizzate, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav
in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione
interna autorizzate, le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori
di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai
sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi
EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
italiani, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione
UE': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la
propria sede legale e direzione generale;
r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati dalla Consob con proprio regolamento; non
costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio
quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali
degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014.
Tale definizione non include: 1) i prodotti
assicurativi non vita elencati all'allegato I della
direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita,
qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute
soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a
lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera.
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet.
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea.
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni
verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come
ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2,
numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631.
w-novies) "sistema di intelligenza artificiale": il
sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio,
del 13 giugno 2024;
w-decies) "rischi informatici": qualunque
circostanza ragionevolmente identificabile in relazione
all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si
concretizzi, puo' compromettere la sicurezza dei sistemi
informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi
dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi,
oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi
nell'ambiente digitale o fisico.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie
di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese
le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I,
compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono
strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c);
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari
che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di
cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),
nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,
lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":
i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3.
4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione.
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si
intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema multilaterale come definito dall'articolo 2,
paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente e sistematico negozia per conto proprio in
strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al
di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema
multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato
di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale,
ovvero che opta per lo status di internalizzatore
sistematico.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende
la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o
piu' operazioni relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un
sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
da un sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o
un sistema organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono
i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies.
5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o
giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla
relazione esistente tra un'impresa controllante e
un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o
relazione analoga esistente tra persone fisiche e
giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa
controllata di un'impresa controllata e' considerata
impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le
suddette persone e uno stesso soggetto che sia una
relazione di controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si
intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un
algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si
intende un accordo in base al quale un membro o un
partecipante o un cliente di una sede di negoziazione
consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via
elettronica direttamente alla sede di negoziazione di
ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso
in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo
dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si
intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto
i depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri
beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
di cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b)
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d)
e)
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c)
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato
regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato
membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico
all'ingrosso" si intende un prodotto energetico
all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di
cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e
XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i
prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende
uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro
della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73)
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca
d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite
dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza
unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto
dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli
Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di
risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato
di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f)
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato
membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato
dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato
dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha
una succursale o presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia
instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma
delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei
casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari.
l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le
autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti
obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2,
della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorita' di vigilanza su base consolidata»
indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente
sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede
legale in uno Stato terzo in cui e' autorizzata a prestare
una o piu' attivita' per le quali, se fosse stabilita in
Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo
14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca,
un istituto di moneta elettronica o un istituto di
pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
"forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
-strumenti finanziari a termine e opzioni;
-contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del
tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori
mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure
di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica
dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli
strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le
operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2,
lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e
gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies).
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione
europea': gli istituti di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il
contante su un conto di pagamento nonche' tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di
pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies)
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione
europea che operano sul territorio della Repubblica in
regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare
la definizione di stretti legami prevista dal comma 2,
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 recante «Codice
delle assicurazioni private»:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti
da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM o ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo:
l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi
dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; (45)
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione
i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima
dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa
stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu'
della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi:
qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario
assicurativo a titolo accessorio o impresa di
assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo
societario, la capacita' interna all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti
concreti; un sistema di governo societario comprende la
funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica
della conformita', la revisione interna e la funzione
attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo
dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume
d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila
euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa'
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la
societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o
in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria
mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione
extracomunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita'
riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa
costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non
coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno
che tale copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale; (45)
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui
e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg)
hh)
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in
cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si
affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti
i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato.
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali
il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione
secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che
descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del
valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita
o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di
cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il
domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della
stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui
e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio
e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da
uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della
persona responsabile della copertura della responsabilita'
civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere
dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente,
lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta
giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo
di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o
per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie
o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento
del capitale o dei diritti di voto, ovvero una
partecipazione che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa
influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
L' IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare
la definizione di stretti legami, al fine di evitare
situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria:
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
(rrr) veicolo:1) qualsiasi veicolo a motore
azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola
sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocita' di progetto massima superiore
a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e
una velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere
utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a
prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con
apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:
«Art. 3 (Autorita' di vigilanza del mercato). - 1. Le
autorita' di vigilanza del mercato sono individuate, ai
sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei
principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta',
differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali,
nelle autorita' designate ai sensi della vigente disciplina
normativa di recepimento delle norme europee di
armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come
di seguito elencate:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per le
attivita' di cui all'allegato I del presente decreto;
b) il Ministero della salute, per le attivita' di
cui all'allegato II del presente decreto;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per le attivita' di cui all'allegato III del
presente decreto;
d) il Ministero dell'interno, per le attivita' di
cui all'allegato IV del presente decreto;
e) il Ministero della transizione ecologica, per le
attivita' di cui all'allegato V del presente decreto;
f) il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, per le attivita' di cui all'allegato
VI del presente decreto;
g) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per le attivita' di cui all'allegato VII del
presente decreto;
h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),
per le attivita' di cui all'allegato VIII del presente
decreto.
2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono le
relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del
regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo
regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa
armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle
rispettive competenze, anche mediante i propri uffici
territoriali, le autorita' incaricate del controllo di cui
all'articolo 4 e gli altri enti ai quali e' demandato lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza. Restano ferme le
attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali
autorita' di controllo del mercato in materia di esplosivi
per uso civile e articoli pirotecnici.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato cooperano al
fine dello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza, anche mediante lo scambio di informazioni,
elementi o dati in proprio possesso.
4. I siti internet delle autorita' di vigilanza
forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza
ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente
individuabile, l'accesso relativo alle informazioni
relative ai prodotti, alle procedure e alle normative
applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
pubblica sicurezza.».
- Il regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi
europei per il venture capital e' pubblicato nella GUUE
n.115 del 25 aprile 2013.
- Il regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei
per l'imprenditoria sociale e' pubblicato nella GUUE n. 115
del 25 aprile 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
31 luglio 2009:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti): - 1. Al
fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
Art. 2
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 20 della legge 23
settembre 2025, n. 132 si vedano le note alle premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 23 settembre 2025, n. 132:
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La ricerca, la
sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e
l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza
artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto
dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla
Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei
principi di trasparenza, proporzionalita', sicurezza,
protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza,
non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di
intelligenza artificiale per finalita' generali avviene su
dati e tramite processi di cui devono essere garantite e
vigilate la correttezza, l'attendibilita', la sicurezza, la
qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il
principio di proporzionalita' in relazione ai settori nei
quali sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale
per finalita' generali devono essere sviluppati e applicati
nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale
dell'uomo, della prevenzione del danno, della
conoscibilita', della trasparenza, della spiegabilita' e
dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza
e l'intervento umano.
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico
della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle
competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla
base dei principi di autonomia e sussidiarieta' e non deve
altresi' pregiudicare la liberta' del dibattito democratico
da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando
gli interessi della sovranita' dello Stato nonche' i
diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli
ordinamenti nazionale ed europeo.
5. La presente legge non produce nuovi obblighi
rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689
per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli
di intelligenza artificiale per finalita' generali.
6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei
principi di cui al presente articolo deve essere
assicurata, quale precondizione essenziale, la
cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e
dei modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul
rischio, nonche' l'adozione di specifici controlli di
sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza
contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento
previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
7. La presente legge garantisce alle persone con
disabilita' il pieno accesso ai sistemi di intelligenza
artificiale e alle relative funzionalita' o estensioni, su
base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione
e di pregiudizio, in conformita' alle disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18.».
Art. 4
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 20 della citata legge
23 settembre 2025, n. 132si vedano le note all'articolo 1.
Art. 5
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 si vedano le note alle premesse.
Art. 6
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
Art. 7
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
- Per i riferimenti alla legge 23 settembre 2025, n.
132 si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 74, paragrafo 8, del
citato regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n,
168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e
le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(regolamento sull'intelligenza artificiale) si vedano le
note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n,
168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e
le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(regolamento sull'intelligenza artificiale):
«Art. 77 (Poteri delle autorita' che tutelano i
diritti fondamentali). - 1. Le autorita' o gli organismi
pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli
obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei
diritti fondamentali, compreso il diritto alla non
discriminazione, in relazione all'uso dei sistemi di IA ad
alto rischio di cui all'allegato III hanno il potere di
richiedere qualsiasi documentazione creata o mantenuta a
norma del presente regolamento o di accedervi, in una
lingua e un formato accessibili, quando l'accesso a tale
documentazione e' necessario per l'efficace adempimento dei
loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione.
L'autorita' pubblica o l'organismo pubblico pertinente
informa l'autorita' di vigilanza del mercato dello Stato
membro interessato di qualsiasi richiesta in tal senso.
2. Entro il 2 novembre 2024 ciascuno Stato membro
individua le autorita' o gli organismi pubblici di cui al
paragrafo 1 e ne pubblica l'elenco. Gli Stati membri
notificano l'elenco alla Commissione e agli altri Stati
membri e lo tengono aggiornato.
3. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 1
non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione
degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela
dei diritti fondamentali, l'autorita' pubblica o
l'organismo pubblico di cui al paragrafo 1 puo' presentare
all'autorita' di vigilanza del mercato una richiesta
motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IA
ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorita' di
vigilanza del mercato organizza le prove coinvolgendo da
vicino l'autorita' pubblica o l'organismo pubblico
richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta.
4. Qualsiasi informazione o documentazione ottenuta a
norma del presente articolo dalle autorita' o dagli
organismi pubblici nazionali di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e' trattata in conformita' degli obblighi
di riservatezza stabiliti all'articolo 78.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001 S.O. n. 59.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O.
n. 268.
Art. 8
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 ottobre 2022, n. 157 si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si vedano le note all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:
«Art. 5 (Ufficio unico di collegamento). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico e' designato quale
ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10,
paragrafo 3, del regolamento.
2. L'ufficio unico di collegamento rappresenta la
posizione coordinata delle autorita' di vigilanza e delle
autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano
nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le
strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di
informazione e comunicazione definito ai sensi
dell'articolo 34 del regolamento.
3. Per la redazione e gli aggiornamenti periodici
della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui
al comma 2, nonche' per la definizione dei criteri di
coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del
Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca
appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorita'
di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorita'
incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel
mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza
competenti in materia di vigilanza del mercato.
4. L'ufficio unico di collegamento raccoglie le
richieste provenienti dalle autorita' di vigilanza del
mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito
dal Capo VI del regolamento e partecipa alla rete
dell'Unione per la conformita' dei prodotti, ai sensi degli
articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di
collegamento formula, altresi', le richieste alle autorita'
di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le
modalita' previste dal Capo VI del regolamento.
5. L'ufficio unico di collegamento inserisce nel
sistema di informazione e comunicazione le informazioni di
cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento.
6. L'ufficio unico di collegamento effettua le
verifiche funzionali al corretto adempimento degli obblighi
di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento.
L'ufficio unico di collegamento verifica altresi' l'esatto
adempimento degli obblighi di formazione delle autorita' di
cui al comma 2, anche relativi all'utilizzo del sistema di
informazione e comunicazione di cui all'articolo 6.
7. Le autorita' di vigilanza del mercato comunicano
all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei
propri uffici territoriali e i laboratori di cui
all'articolo 8, ai fini dell'attivita' di cui al comma 6.
8. In caso di conflitti di competenza tra autorita'
di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento
convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le
amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del
conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di
prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del
tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta
una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento
provvede a inoltrare la posizione assunta dalle autorita'
di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
le determinazioni di competenza.
9. Nel rispetto delle competenze e della disciplina
prevista da norme di legge o di regolamento, l'ufficio
unico di collegamento, nello svolgimento delle attivita' di
cui ai commi 6 e 7, si attiene ai seguenti principi
generali:
a) rispetto delle attribuzioni delle autorita' di
pubblica sicurezza, quali autorita' di sorveglianza del
mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli
pirotecnici;
b) prevalenza dei profili di competenza delle
singole autorita' di vigilanza rispetto alla natura e al
normale utilizzo dei prodotti sottoposti a vigilanza;
c) concentrazione delle competenze, anche mediante
loro accorpamenti per gruppi omogenei di controlli o
prodotti;
d) competenza, adeguatezza, sussidiarieta',
differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali;
e) tutela della salute degli utenti finali e degli
operatori;
f) tutela della sicurezza dei lavoratori e degli
ambienti di lavoro;
g) tutela dei consumatori.
10. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2 e' assegnato alla competente struttura del Ministero
dello sviluppo economico, entro il limite di dieci unita',
un contingente di personale non dirigenziale dotato delle
necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle
autorita' di vigilanza o comunque dalle amministrazioni
centrali competenti per le attivita' di vigilanza e
controllo delle normative armonizzate di cui al
regolamento, in posizione di comando ai sensi delle
disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.».
Art. 9
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 15 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241 si vedano le note all'articolo 7.
Art. 10
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 del
citato decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:
«Art. 10 (Recupero dei costi delle attivita' di
vigilanza). - 1. Le autorita' di vigilanza del mercato, nei
rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero,
dall'operatore interessato, della totalita' dei costi delle
attivita' di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti
risultati non conformi.
2. Tra i costi di cui al comma 1 sono compresi quelli
per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di
misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del
regolamento, e i costi di magazzinaggio e delle attivita'
inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di
misure correttive prima della loro immissione sul mercato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e le autorita' di vigilanza del mercato, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per
il calcolo dei costi di cui al comma 1 tenuto conto di
quanto previsto dal comma 2.
4. Le risorse derivanti dal recupero dei costi di cui
al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dall'operatore interessato, per la successiva
riassegnazione alla spesa delle autorita' di vigilanza del
mercato che hanno sostenuto i predetti costi, per essere
destinate alle medesime finalita' di vigilanza. Per le
autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la
riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale
titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e
controllo per il successivo trasferimento alle medesime
autorita'.».
«Art. 11 (Sistema sanzionatorio). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di
illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni
nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa
di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del
regolamento, l'operatore economico che:
a) contravviene alle disposizioni di cui
all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4,
e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto,
per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
b) omette di adottare le misure correttive imposte
dalle autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del
regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
60.000 euro.
2. L'attivita' di accertamento, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito
delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le
autorita' di vigilanza.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui al presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla
spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna
delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate
del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere
utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza
del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero
dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di
collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'.
Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali,
la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione
centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e
controllo per il successivo trasferimento alle medesime
autorita'.».
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023
con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9
milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le
autorita' di vigilanza previo riparto adottato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Art. 11
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 12
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159:
«Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi
digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui
servizi digitali). - 1. Al fine di garantire l'effettivita'
dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico
dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il
conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo
alla protezione dei minori in relazione ai contenuti
pornografici disponibili on line, nonche' agli altri
contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da
piattaforme on line o altri gestori di servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente
digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi
Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e
ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito
delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria
collaborazione ai fini dell'esercizio da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita'
possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le
procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei
poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale
Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis)
e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di
Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri
previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un
mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi
previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un
massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio
finanziario precedente alla comunicazione di avvio del
procedimento al prestatore di un servizio intermediario
rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile
alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata
risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a
un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario
precedente dal fornitore di un servizio intermediario o
dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e
dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di
illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di
mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del
fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un
servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a
decorrere dalla data specificata nella decisione in
questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'
tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e
delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della
durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per
le sanzioni amministrative previste dal presente comma e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita'
con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20
funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal
presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per
l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro
per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375
euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029,
4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno
2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a
decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un
contributo di importo pari allo 0,135 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia,
cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi
digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal
Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per
l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente
all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello
0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno
contabile 2022 secondo le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione, per gli anni successivi, possono essere
motivatamente adottate dall'Autorita', con propria
deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
L'Autorita' individua, con la collaborazione di
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al
versamento del contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure
concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma
5 e fino al termine delle procedure di reclutamento,
l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti
dalla designazione di cui al presente articolo mediante
l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10
unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
personale di cui al primo periodo, non rientrante nella
pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di
apposito interpello, in cui sono specificati i profili
professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i
cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita'
provvede agli oneri del trattamento economico accessorio
mediante i contributi previsti al comma 5.».
Art. 13
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241 si
vedano nelle note all'articolo 7.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 si
vedano le note alle premesse.
Art. 14
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa
alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024:
«Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e punto di
contatto unico). - (omissis)
5. E' istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in
materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' definita l'organizzazione del
PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1,
lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
complessivamente composti da cinque unita' di livello
dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale
generale, e ventisette unita' di personale non
dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione
organica.
Per le finalita' cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro
3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.
(Omissis)».
Art. 15
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
Art. 16
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 17
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre
2025, S.O. n. 208:
«Art. 22 (Collaborazione da parte del Corpo della
guardia di finanza). - 1. Nell'esercizio dei poteri di
vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita' di cui
all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle
specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della
guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
e personale esistenti in modo da non determinare oneri
aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dal Corpo della guardia di finanza
nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono
coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio
comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.».
Art. 18
Note all'art. 18:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 128-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.
I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della
Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento
delle procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 187.1 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante «Codice delle
assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 13 ottobre 2005, S.O. n. 163:
«Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1,
lettere a) e d), nonche' gli intermediari assicurativi a
titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela relative
alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna
esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta
dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi,
delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata
l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie,
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi
derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai
sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e
l'effettivita' della tutela.
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al
comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 e' alternativo
all'esperimento delle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non
pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela
previsto dall'ordinamento.
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei
sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le
risorse di cui agli articoli 335 e 336.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32-ter, comma 2,
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di
controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la Consob
esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti
finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190,
comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis
si applicano le sanzioni di cui all'articolo
187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal
presente comma sono applicate ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo
il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di
cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di
funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.».
Art. 19
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 20
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 21
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 22
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 20, commi 2 e 4, della
citata la legge 23 settembre 2025, n. 132, si vedano le
note all'articolo 2.
Art. 23
Note all'art. 23:
- Per il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si vedano le
note alle premesse.
Art. 24
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
(omissis)
4-quater. La disciplina del procedimento
sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con
regolamento che stabilisce, in particolare, termini e
modalita' per l'accertamento, la contestazione e la
notificazione delle violazioni della normativa in materia
di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni
di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e
delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003 - S.O. n. 123.
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del citato
settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia»:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della
sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in
forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis
hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata
quando queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5.
6. Il Presidente della Corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ((I
proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente
titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 195 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative
previste nel presente decreto, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti all'interessato, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza
del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si
considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti
per la contestazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto,
per fatturato si intende il fatturato totale annuo della
societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio
disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come
definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-sexies.
3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto e' retto dai
principi del contraddittorio, della piena conoscenza e
parita' delle attivita' istruttorie, secondo quanto
stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione,
nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
4. La contestazione deve indicare la data in cui si
e' concluso l'accertamento e il termine di conclusione del
procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma
5. L'interessato puo':
a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi
del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale
nella fase istruttoria del procedimento, cui puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare
elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze,
dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la
Consob sono tenute a valutare;
c) presentare deduzioni scritte all'organo
decidente o, in alternativa, nei casi di particolare
complessita' e rilevanza, richiedere l'audizione personale
nella fase decisoria, a cui puo' partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con
regolamento le modalita' e il contenuto della
contestazione, le regole applicabili al procedimento
sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del
procedimento, i casi tassativi di interruzione e
sospensione dello stesso nonche' le modalita' per
assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e
decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1.
6. Ferme restando le altre modalita' previste
dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni
previste dal presente titolo, nonche' dal titolo I-bis,
capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai
soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma
5.
7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la
sanzione e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e'
devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia)
sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la
sanzione.
8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza
della Consob e della Banca d'Italia, relative alle
violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal
presente decreto e per la cui applicazione e' richiamato il
presente articolo, avverso il provvedimento che applica la
sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo
in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non
sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai
documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se
ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con
ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte
d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto
l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il
decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria
almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita'
deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non
si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara
il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente
le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello
dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene
necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono
alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando
almeno una delle parti manifesta l'interesse alla
pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla
sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in
cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di
discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione. Copia della sentenza e' trasmessa, a
cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita'
che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della
pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 311-septies e
324-octies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209:
«Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle
sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti
aziendali o al personale). - 1. L'IVASS, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e
311-quater, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero,
provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti
dei possibili responsabili della violazione.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
della contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo'
presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di
audizione, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di
un avvocato.
3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori
acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone
l'archiviazione del procedimento con provvedimento
motivato.
4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che
provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.».
«Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle
sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e
degli esponenti aziendali o del personale della societa' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1.
L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli
324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui agli articoli 324,
324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies,
comma 5, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni
per i soggetti residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti
iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e
gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili
della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di
garanzia.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono
presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica
della contestazione, deduzioni difensive e chiedere
l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono
partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso
l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non
inferiore a consigliere della Corte di cassazione o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente
ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due
componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno
designato sentite le associazioni maggiormente
rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo'
essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS
lo ritenga necessario per garantire condizioni di
efficienza e tempestivita' nella definizione dei
procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di
garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento
e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso
dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive
di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, il Collegio di garanzia, acquisiti i documenti in
atti, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con
l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di
garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione
o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle
risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la
violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta
motivata di determinazione della sanzione.
5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal
Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento
motivato, che viene successivamente comunicato alle parti
del procedimento.
6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS
provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
8. La procedura di cui al presente articolo si
applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti
aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione
assicurativa o riassicurativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 166 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 166. (Criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono
soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92,
comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e
132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non
sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del
predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies,
2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78,
79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,
commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e
3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123,
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle
misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo
2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui
all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi
1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorita'
pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita'
istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad
accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di
accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli
elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al
comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel
presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3
notificando al titolare o al responsabile del trattamento
le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie
previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la
previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del
provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del
trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58
del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica
puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il
Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno
gia' arrecato e continuano ad arrecare un effettivo,
concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti
interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di
individuare e indicare nel provvedimento, motivando
puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice competente accerta
l'inefficacia del provvedimento.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo'
inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo'
chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione
a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte
alla promozione della consapevolezza del diritto alla
protezione dei dati personali, sulla base di progetti
previamente approvati dal Garante e che tengano conto della
gravita' della violazione. Nella determinazione della
sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del
Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali
campagne di comunicazione istituzionale volte alla
promozione della consapevolezza del diritto alla protezione
dei dati personali, realizzate dal trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione. I proventi
delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 8, per essere destinati alle specifiche
attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di
attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la
proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati
in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il
pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione
irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del
Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i
relativi termini, in conformita' ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni
amministrative previste dal presente codice e dall'articolo
83 del Regolamento non si applicano in relazione ai
trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 25
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
Art. 26
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 28
Note all'art. 28:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 29
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 30
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
(omissis)»
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.202 del 30 agosto1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza )); ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali debbano
esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la
Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
ha compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,
in particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
ha inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di
programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
Art. 31
Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 32
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.», convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
2021, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
Omissis
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
aa-bis) e' Autorita' di vigilanza del mercato e
punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, e svolge tutte le funzioni
ad essa attribuite ai sensi del medesimo regolamento e
della legge 23 settembre 2025, n. 132.
(omissis)»
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato
lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da
iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1,
sulla base della determinazione del fabbisogno annuo
operata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di
cui all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia
nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi
di legge;
g) ogni altra eventuale entrata.
(omissis)»
Art. 33
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2-octies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi.», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
2019, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - (omissis)
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia
delle entrate, il Corpo della guardia di finanza e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Comitato puo'
invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e
senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorita',
nonche' associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti
operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di
cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del
Comitato. Per le attivita' svolte dal Comitato relative
alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
(omissis)».
Art. 36
Note all'art. 36:
- La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto
2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma
784-octies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di
attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali
e le finalita' educative previsti dalla normativa vigente,
a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai
commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione
scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico,
la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi
sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 184 del 15 settembre 2023, recante «Adozione delle Linee
guida per le discipline STEM», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008:
«Art. 3 (Percorsi di orientamento). - 1. I percorsi
di orientamento mirano prioritariamente a dare allo
studente opportunita' di:
a) conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di
individuare interessi e predisposizioni specifiche e
favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio
progetto personale;
b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento
fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti
professionali, settori emergenti che non rientrano
direttamente nei curricoli scolastici o che non sono
adeguatamente conosciuti;
c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM);
d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi
e le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti
nella formazione post-secondaria;
e) autovalutare, verificare e consolidare le
proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta
per i diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a
partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;
f) partecipare a laboratori finalizzati a
valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline
tecnico-scientifiche;
g) fare esperienza di momenti significativi di vita
universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di
studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali
presso universita' in Italia e in Europa.
2. I percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente(nel primo biennio e negli ultimi tre anni
di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, anche utilizzando gli strumenti di
flessibilita' didattica e organizzativa previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici
strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle
linee guida adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A
partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze,
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado,
le attivita' di orientamento consistono in moduli
curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire
anche nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie
di secondo grado e in tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo
periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in
orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di
progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica.
2-bis. In presenza di alunni con disabilita'
certificata sono previsti interventi specifici finalizzati
all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti
utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.
Tali percorsi di orientamento si inseriscono
strutturalmente nelle classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio e
negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di
secondo grado.
3. Le istituzioni, scolastiche, le universita', le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante
apposite convenzioni, collaborano, anche in forma
consortile, per la realizzazione di attivita' intese a
migliorare la preparazione di studenti universitari che non
abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito
istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono
indicate le iniziative di orientamento poste in essere.
4. I docenti della scuola secondaria superiore
possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove
di selezione per l'accesso all'universita', che devono
comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei
percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.
5. Presso le scuole secondarie superiori possono
essere previsti interventi orientativi di professori
universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di
docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, in
collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati
dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la
realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti
ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e
alle amministrazioni scolastiche, nonche' alle regioni e
agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati
sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta
una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai
componenti dell'osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
n. 328 del 22 dicembre 2022, recante «Adozione delle Linee
guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4
"Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della
Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 15 aprile 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, concernente «Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2010:
«Art. 13 (Passaggio al nuovo ordinamento). -
(omissis)
10. Con successivi decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
definiti:
a) le indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai
profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione
alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente
regolamento;
(omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
2013, n. 52, recante «Regolamento di organizzazione dei
percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema
dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio
2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2023:
«Art. 18 (Liceo del made in Italy). - 1. Al fine di
promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e
l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilita' e le
competenze connesse al made in Italy, e' istituito il
percorso liceale del made in Italy, che si inserisce
nell'articolazione del sistema dei licei, di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e
del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro
orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di
apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di
cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee
guida per le discipline STEM, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29
dicembre 2022, n. 197, nonche' secondo i seguenti criteri:
a) prevedere l'acquisizione, da parte degli
studenti, di conoscenze, abilita' e competenze approfondite
nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di
cogliere le intersezioni tra le discipline;
b) sviluppare negli studenti, sulla base della
conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie
interpretative che caratterizzano le scienze economiche e
giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla
promozione e alla valorizzazione degli specifici settori
produttivi del made in Italy;
c) promuovere l'acquisizione, da parte degli
studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per
l'analisi degli scenari storico-geografici e
artistico-culturali nonche' della dimensione storica e
dello sviluppo industriale ed economico dei settori
produttivi del made in Italy;
d) prevedere l'acquisizione, da parte degli
studenti, di strutture e competenze comunicative in due
lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua,
e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento,
per la seconda lingua;
e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione anche attraverso il
potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti
delle attivita' formative programmate in una lingua
straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di
ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la
connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e
con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento,
favorendo la laboratorialita', l'innovazione e l'apporto
formativo delle imprese e degli enti del territorio;
g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento,
con progressiva specializzazione, delle competenze, delle
abilita' e delle conoscenze connesse ai settori produttivi
del made in Italy, anche in funzione di un qualificato
inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni,
attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato
ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito
dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze,
abilita' e conoscenze riguardanti:
1) principi e strumenti per la gestione
d'impresa;
2) tecniche e strategie di mercato per le imprese
del made in Italy;
3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei
processi produttivi e organizzativi delle imprese del made
in Italy;
4) strumenti di sostegno all'internalizzazione
delle imprese dei settori del made in Italy e delle
relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei
principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
nonche' di spazi di flessibilita' per l'adeguamento
dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale
del territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made
in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime.
L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in
Italy avviene nei limiti del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater,
5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' dell'organico dell'autonomia del
personale docente e dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a
legislazione vigente, senza determinare esuberi di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di
personale docente in una o piu' classi di concorso e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del
regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi
prime del percorso liceale del made in Italy puo' avvenire,
su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano
l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle
scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra
l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del
quadro orario del piano degli studi per il primo biennio,
di cui all'allegato A annesso alla presente legge,
subordinatamente alla disponibilita' delle occorrenti
risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di
quelle disponibili a legislazione vigente nonche'
all'assenza di esuberi di personale in una o piu' classi di
concorso e, comunque, senza nuovi o maggiora oneri a carico
della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al
comma 4.
6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al
comma 1 e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero
dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte
rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e
degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi
anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo
di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' di
monitoraggio e valutazione con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
Art. 38
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006»:
«Omissis
"632. Ferme restando le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati «Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi del medesimo decreto legislativo."
- Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
9 agosto 2025, n. 166, recante «Implementazione di un
servizio digitale in materia di intelligenza artificiale
nell'ambito della piattaforma UNICA.», e' pubblicato sul
sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del
Merito.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999.
Art. 39
Note all'art. 39:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, concernente «Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo
didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2013.
Art. 41
Note all'art. 41:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata
legge 23 settembre 2025, n. 132:
«Art. 11 (Disposizioni sull'uso dell'intelligenza
artificiale in materia di lavoro). - 1. L'intelligenza
artificiale e' impiegata per migliorare le condizioni di
lavoro, tutelare l'integrita' psicofisica dei lavoratori,
accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e la
produttivita' delle persone in conformita' al diritto
dell'Unione europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito
lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e
non puo' svolgersi in contrasto con la dignita' umana ne'
violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di
lavoro o il committente e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con
le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e
nella gestione del rapporto di lavoro garantisce
l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza
discriminazioni in funzione del sesso, dell'eta', delle
origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento
sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni
personali, sociali ed economiche, in conformita' al diritto
dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione
della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore
di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno
1997:
«Art.1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso
di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente
pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni
rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del
rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche
utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha
diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori
informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta
giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del
registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e
monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti
utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa
siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente
effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione
d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali ove sussistano i presupposti di cui
all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere
informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle
predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro possono richiedere la comunicazione delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto
industriale e commerciale.».
Art. 42
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1.
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei ((miscele chimiche)) impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati
da attivita' di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato
di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione
delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di
tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere
munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all'articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro, nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova impresa,
il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei
livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali
svolgono la predetta attivita' con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
Art. 44
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022:
«Art. 25-bis (Misure per lo sviluppo della filiera
formativa tecnologico-professionale). - 1. Al fine di
rispondere alle esigenze educative, culturali e
professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del
settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del
Piano nazionale "Industria 4.0", e' istituita, a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera
formativa tecnologico-professionale, costituita dai
percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di
cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi
formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai
percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui
al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni,
attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire
alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al
primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi
della filiera medesima, e ne definiscono le modalita'
realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
ferme restando le competenze statali in materia di
istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito della filiera formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente
articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali
di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel
rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi
dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in materia di programmazione dell'offerta formativa
integrata tra istruzione e formazione professionale,
assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze
di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonche'
delle conoscenze e delle abilita' previste dall'indirizzo
di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5
del presente articolo, restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio
finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62. All'attuazione del presente comma si provvede ad
invarianza delle dotazioni organiche del percorso
quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di
personale.
3. Ferme restando le funzioni delle regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito
della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al
comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali
possono stipulare accordi, anche con la partecipazione
degli ITS Academy, delle universita', delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri
soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di
cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta
formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli
accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresi'
l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente
afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti
sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che
erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e
percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano
i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e
privati, nonche' le modalita' di integrazione dell'offerta
formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus
stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e
multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.
4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito
il diploma professionale al termine dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui all'articolo
17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli
ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1,
comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:
a) adesione alla filiera formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle
istituzioni formative regionali che erogano i predetti
percorsi;
b) validazione dei percorsi di cui al citato
articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di
valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti
regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli
apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I soggetti che hanno concluso i percorsi
quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati
ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo
possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto
professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, in deroga
al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
6. Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di istruzione e formazione professionale, le
sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al
comma 3, ove stipulati, prevedono:
a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta
formativa, con particolare riferimento alle competenze
linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di
base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle
esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli
accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei
limiti della quota di flessibilita' didattica e
organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi,
anche attraverso l'orientamento individualizzato di
studentesse e studenti;
c) la quadriennalita' del percorso di istruzione
secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilita' didattica e
organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione
di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo
in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e
strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d'opera
per attivita' di insegnamento e di formazione nonche' di
addestramento nell'ambito delle attivita' laboratoriali e
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle
imprese e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e
tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi
sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti
lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento
mirato per studentesse e studenti con disabilita'.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi
di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresi',
prevedere:
a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'
formative programmate in lingua straniera veicolare
(CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di
compresenze con il conversatore di lingua straniera
nell'ambito delle attivita' di indirizzo, oltre che
nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma
restando la possibilita' di finanziamenti da parte di
soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti
a definire le modalita' di co-progettazione per la
realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei
PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla
normativa vigente e di stipula dei contratti di
apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei
prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di
proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi
formativi della filiera formativa tecnologico-professionale
nonche' il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
di stipula degli accordi, le modalita' di adesione alle
reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative
condizioni di avvio, le modalita' di integrazione e di
ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi
previsti dal medesimo comma 3 e le relative attivita' di
monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero
massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione
tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate
dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul
territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di
cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3,
nonche', fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e
8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai
requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto
previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi
della filiera formativa tecnologico-professionale, il
sistema universitario e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i
percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale
di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo
periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal
presente articolo e dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito
dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica
e in conformita' agli accordi di rete da stipulare con
soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero
dell'istruzione e del merito la candidatura per
l'attivazione dei percorsi della filiera formativa
tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti
percorsi e' disposta con l'accoglimento della candidatura
da parte del Ministero.
9. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Art. 45
Note all'art. 45:
- Per il testo dell'articolo 20 della citata legge 23
settembre 2025, n. 132, si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 7,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - (omissis)
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
(omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 6, commi 10 e 14 e
8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - (omissis)
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
(omissis)
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la
somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la
premialita' dei professori e dei ricercatori di cui
all'articolo 9.»
«Art. 8 (Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate
in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
revisione della disciplina del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio
e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato
dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per
classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, della progressione economica
e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di
conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di
carriera e conseguente rivalutazione del trattamento
iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono
adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15
luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022:
«Art. 10 (Comitato nazionale ITS Academy). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato
nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica
superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonche' di
consultazione delle associazioni di rappresentanza delle
imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli
studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di
raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure
professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in
particolare:
a) le linee generali di indirizzo dei piani
triennali di programmazione delle attivita' formative
adottati dalle regioni;
b) le direttrici per il consolidamento, il
potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore,
soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa
professionalizzante sul territorio e della promozione di
una maggiore inclusione di genere;
c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale,
delle aree tecnologiche e delle figure professionali per
ciascuna area, nonche' le linee di sviluppo
dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e
lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
d) la promozione di percorsi formativi degli ITS
Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori
ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire
un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
e) criteri e modalita' per la costituzione delle
Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui
all'articolo 9, comma 2, nonche' per la promozione di forme
di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello
territoriale;
f) programmi per la costituzione e lo sviluppo,
d'intesa con le regioni interessate, di campus
multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di
cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali
tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione
adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti
i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto
delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il
Comitato nazionale ITS Academy e' composto da dodici membri
indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni
di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico,
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno dal
Ministero della transizione ecologica e uno dal
Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
partecipano, secondo criteri e modalita' definiti con il
decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8,
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti
degli ITS Academy.
7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della
consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP).
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le
modalita' per la costituzione e il funzionamento del
Comitato nazionale ITS Academy.
Per la partecipazione alle attivita' del Comitato
nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennita',
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
9. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Art. 46
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 23 settembre 2025, n. 132:
«Art. 15 (Impiego dei sistemi di intelligenza
artificiale nell'attivita' giudiziaria). - 1. Nei casi di
impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
nell'attivita' giudiziaria e' sempre riservata al
magistrato ogni decisione sull'interpretazione e
sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti
e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli
impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per
l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per
la semplificazione del lavoro giudiziario e per le
attivita' amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE)
2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari
sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le
Autorita' nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione
delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attivita'
didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli
impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale
nell'attivita' giudiziaria, finalizzate alla formazione
digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla
condivisione di competenze digitali, nonche' alla
sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro
regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il
Ministro cura altresi' la formazione del personale
amministrativo."
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note alle premesse.
Art. 47
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 23 settembre 2025, n. 132:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca principi in materia di
ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione
di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.
Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile,
in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza
artificiale, volto a coglierne le opportunita'.
Garantisce la vigilanza sui rischi economici e
sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali
dell'intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si
interpretano e si applicano conformemente al regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 della legge
14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013:
«Art. 3 (Forme aggregative delle associazioni). - 1.
Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo
la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative
da esse costituite come associazioni di natura
privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni
aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione
e qualificazione delle attivita' professionali che
rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e
delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su
mandato delle singole associazioni, esse possono
controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini
della verifica del rispetto e della congruita' degli
standard professionali e qualitativi dell'esercizio
dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle
stesse associazioni."
«Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). - 1.
Le associazioni professionali assicurano, per le finalita'
e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena
conoscibilita' dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita'
professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e
titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione
all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di
studio relativi alle attivita' professionali oggetto
dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di
procedere all'aggiornamento professionale costante e alla
predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione
della quota da versare per il conseguimento degli scopi
statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo
periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso
ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di
sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in
essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti
disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio
nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica
dedicata alla formazione permanente degli associati, in
forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato
di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN
ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra
cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo
sportello di cui all'art. 2, comma 4.».
Art. 49
Note all'art. 49:
- La legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni
in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.104 del 5 maggio 2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2012:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni
regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista e'
determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo
stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni
alle casse professionali e agli archivi precedentemente
basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle
casse previdenziali professionali. Ai fini della
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui
alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati
con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per
gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente
periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'
definite le classificazioni delle prestazioni professionali
relative ai predetti servizi. I parametri individuati non
possono condurre alla determinazione di un importo a base
di gara superiore a quello derivante dall'applicazione
delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso
alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
"regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013:
«Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso). -
(omissis)
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
citata legge 21 aprile 2023, n. 49:
«Art. 1 (Definizione). - 1. Ai fini della presente
legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un
compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del
lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale, nonche' conforme ai compensi
previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della
giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e
collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
c) per i professionisti di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza
biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di
cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4
del 2013.».
Art. 50
Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). -
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure
ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano
l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita', nonche' il
miglioramento della qualita' delle azioni dei soggetti
pubblici e privati in tema di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza
dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela
del consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli
strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. In conformita' con la definizione
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la
loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita'
finanziarie.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito,
adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,
dei soggetti privati e delle associazioni maggiormente
rappresentative degli operatori educatori finanziari e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e
assicurativi gia' attivi nella materia, ovvero di quelli
che saranno attivati dal programma, garantendo, attraverso
standard qualitativi adeguati alla complessita' dei
contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti
presenti nonche' la loro indipendenza e terzieta', nonche'
la continuita' nel tempo degli interventi e definendo le
modalita' con cui le iniziative di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e
collegarsi con le attivita' proprie del sistema nazionale
dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di
comunicazione e di diffusione di informazioni volte a
promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
c) prevedere la possibilita' di stipulare
convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con
associazioni rappresentative di categorie produttive,
ordini professionali, associazioni dei consumatori,
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori
educatori finanziari e degli operatori e degli utenti
bancari, finanziari e assicurativi, organizzazioni senza
fini di lucro e universita', anche con la partecipazione
degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
puo' comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere
le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime
procedure previste al comma 4.
6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui
al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del
merito e con il Ministro dello sviluppo economico,
istituisce il Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria,
con il compito di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dai commi 8-bis e 9.
8. Il Comitato, composto da dodici membri, e'
presieduto da un direttore, nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto
fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza
nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed
esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF),
uno dal Corpo della guardia di finanza. I membri del
Comitato, nonche' il direttore, durano in carica tre anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Comitato puo' avvalersi di un
contingente di consulenti o esperti nella materia e di
componenti delle associazioni maggiormente rappresentative
degli operatori educatori finanziari e degli operatori e
degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione ai quali e' riconosciuto un
compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000
annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici
gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed
esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non
da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti
del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni
periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi
previsti dal comma 11. E' fatta altresi' salva la
corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro
da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente
documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o
iniziative, nazionali e internazionali, strettamente
connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a
valere sui fondi previsti dal comma 11.
10. Il Comitato ha il compito di individuare
obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in
essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le
iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio
nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti
pubblici e privati. A decorrere dall'anno 2023, il
Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale
di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma
3.
10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito,
sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ((nonche'
con le associazioni maggiormente rappresentative degli
operatori educatori finanziari e degli operatori e degli
utenti bancari, finanziari e assicurativi)) al fine di
promuovere la cultura dell'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia
scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi
con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei
lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione
finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale
direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del
Comitato, nel limite di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Art. 51
Note all'art. 51:
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge 23
settembre 2025, n. 132, si vedano le note all'articolo 47.
- Si riporta il testo degli articoli 16-bis, 16-ter e
16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 42» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del
30 dicembre 1992:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato
nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato
attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi
su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta'
pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il
paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca
clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli,
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.»
«Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.
La Commissione e' presieduta dal Ministro della
salute ed e' composta da quattro vicepresidenti, di cui uno
nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno
dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno
rappresentato dal Presidente della federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonche' da 25 membri, di cui due designati dal Ministro
della salute, due dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la
funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari
opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali,
sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, due
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
di Trento e Bolzano nonche' gli Ordini ed i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione,
in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
relazione alla durata della sperimentazione, individua i
crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari
che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono
impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La
Commissione definisce altresi' i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
formative e procede alla verifica della sussistenza dei
requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2.
Le regioni predispongono una relazione annuale sulle
attivita' formative svolte, trasmessa alla Commissione
nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello
stato di attuazione dei programmi regionali di formazione
continua.»
«Art. 16-quinquies (Formazione manageriale). - 1. La
formazione di cui al presente articolo e' requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la
direzione di strutture complesse per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi., tale formazione si consegue,
dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, organizzano ed attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di
soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione
di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di
appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai
quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza i
corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili
di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanita', su
proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, sono
definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al
comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento
e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita'
dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle
attivita' didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche'
alle modalita' con cui valutare i risultati ottenuti dai
partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del
personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle
unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti
zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche
indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata
estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di
struttura complessa di cui al presente decreto.».
Art. 52
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 98 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono
oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti
commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore,
ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i
metodi matematici per l'addestramento di sistemi di
intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei
sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi
matematici si intendono le architetture dei modelli, le
funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni
di addestramento, nonche' ogni altro elemento
tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i
dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze
chimiche.»
Art. 53
Note all'art. 53:
- Per l'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4
marzo 2005, si vedano le note all'articolo 52.
- Si riporta il testo dell'articolo 134 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2005:
«Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono
devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di
proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con
esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono,
neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di
proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti
afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta'
industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice
ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni
di connessione, anche impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli
articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di
espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di
cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i
provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI
di cui conosce il giudice ordinario.».