Testo originario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2
della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del
presente articolo. Si applicano, altresi', le definizioni di cui
all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, quelle di cui all'articolo 2
della legge 23 settembre 2025, n. 132, e quelle di cui al comma 2 del
presente articolo. Si applicano, altresi', le definizioni di cui
all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, quelle di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e quelle di cui all'articolo 1 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
2. Nel presente decreto si intende per:
a) «autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»:
l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 23 settembre 2025, n. 132;
b) «autorita' nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e
il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto
previsto dall'articolo 5;
c) «autorita' settoriali di vigilanza del mercato»: le
amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, designate quali autorita' responsabili
dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea
elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
d) «autorita' del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la
CONSOB e l'IVASS, in qualita' di autorita' nazionali di vigilanza del
mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
e) «autorita' nazionale di notifica»: l'AgID;
f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare
il coordinamento e la collaborazione tra le Autorita' Nazionali e le
altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti;
g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche
dell'Unione europea con succursale in Italia, le societa' di
intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con
succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in
Italia, le societa' di gestione del risparmio autorizzate (SGR
autorizzate), le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le
societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna
autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le societa' di
investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF
in gestione interna autorizzate), le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM,
nonche' i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA
UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE
(GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in
uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in
Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di Bancoposta, gli istituti di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti
in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese
autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di
riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token
collegati ad attivita', i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i
depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di
assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;
h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE)
2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza
artificiale);
i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale»;
l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di
armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al
regolamento IA;
m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo
autorizzato a svolgere l'attivita' di accreditamento nel territorio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento
(CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di
sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi
dell'articolo 57 del regolamento IA.
o) «sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui
all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.
a) «autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»:
l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 23 settembre 2025, n. 132;
b) «autorita' nazionali di vigilanza del mercato»: l'ACN, la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e
il Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto
previsto dall'articolo 5;
c) «autorita' settoriali di vigilanza del mercato»: le
amministrazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, designate quali autorita' responsabili
dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea
elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;
d) «autorita' del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la
CONSOB e l'IVASS, in qualita' di autorita' nazionali di vigilanza del
mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;
e) «autorita' nazionale di notifica»: l'AgID;
f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fine di assicurare
il coordinamento e la collaborazione tra le Autorita' Nazionali e le
altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti;
g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche
dell'Unione europea con succursale in Italia, le societa' di
intermediazione mobiliare (SIM), le imprese di investimento UE con
succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in
Italia, le societa' di gestione del risparmio autorizzate (SGR
autorizzate), le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le
societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna
autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate) , le societa' di
investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF
in gestione interna autorizzate), le societa' di partenariato in
gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM,
nonche' i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del
regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani
disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA
UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE
(GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in
uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in
Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
Poste Italiane S.p.A. per le attivita' di Bancoposta, gli istituti di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti
in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese
autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di
riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token
collegati ad attivita', i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i
depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di
assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;
h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE)
2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza
artificiale);
i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale»;
l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di
armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al
regolamento IA;
m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo
autorizzato a svolgere l'attivita' di accreditamento nel territorio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento
(CE) n. 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 dicembre 2009, adottato in attuazione dell'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
n) «Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»: lo spazio di
sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi
dell'articolo 57 del regolamento IA.
o) «sperimentazione FinTech»: lo spazio di sperimentazione di cui
all'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie
all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in
materia di poteri delle autorita' di cui all'articolo 20 della legge
IA, nonche' le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la
normativa settoriale vigente.
all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in
materia di poteri delle autorita' di cui all'articolo 20 della legge
IA, nonche' le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la
normativa settoriale vigente.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo
2, paragrafo 1, del regolamento IA.
2, paragrafo 1, del regolamento IA.
Art. 3
Principi generali
1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali
contenuti nell'articolo 3 della legge IA, e' adottato in una
prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente
e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per
diritti e liberta'.
contenuti nell'articolo 3 della legge IA, e' adottato in una
prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente
e responsabile dei sistemi di IA e di vigilanza sui rischi per
diritti e liberta'.
Art. 4
Autorita' nazionale di notifica
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 1,
del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della
legge IA, l'AgID e' l'autorita' nazionale di notifica, responsabile
della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie
per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per il loro monitoraggio.
del regolamento IA e dall'articolo 20, commi 1, lettera a), e 2 della
legge IA, l'AgID e' l'autorita' nazionale di notifica, responsabile
della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie
per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per il loro monitoraggio.
Art. 5
Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Fatte salve le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi
degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorita'
nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai
sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
b) la Banca d'Italia, quale autorita' competente sui sistemi di
IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di
altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorita' competente sui
sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi
finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorita'
competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati
nell'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e di
distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente
a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, sono autorita'
nazionali di vigilanza del mercato ai sensi del medesimo regolamento:
a) l'ACN, per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai
sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA;
b) la Banca d'Italia, quale autorita' competente sui sistemi di
IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione di finanziamenti o di
altri servizi finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, la CONSOB, quale autorita' competente sui
sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell'erogazione dei servizi
finanziari disciplinati ai sensi del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS, quale autorita'
competente sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati
nell'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e di
distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente
a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 6
Punto di contatto unico
1. L'ACN, nello svolgimento delle funzioni di punto di contatto
unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, e' contattabile
secondo le modalita' pubblicate nel proprio sito internet
istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresi',
disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici
nazionali elaborato dalla Commissione europea.
unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA, e' contattabile
secondo le modalita' pubblicate nel proprio sito internet
istituzionale. Le informazioni di contatto sono rese, altresi',
disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici
nazionali elaborato dalla Commissione europea.
Art. 7
Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di
vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresi',
all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta
rapida nel caso di incidenti gravi.
vigilanza del mercato stipulano tra loro accordi, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza. Tramite i suddetti accordi si procede, altresi',
all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta
rapida nel caso di incidenti gravi.
2. Gli accordi e i protocolli d'intesa previsti dal presente
articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali
sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
articolo che incidono sulle pubbliche amministrazioni territoriali
sono comunicati, prima della loro adozione, alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, ad Anci e a UPI.
3. L'Autorita' nazionale di notifica promuove azioni di
coordinamento con le autorita' di notifica degli altri Stati membri
dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per
realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone
pratiche e rendere il sistema piu' efficiente e omogeneo.
coordinamento con le autorita' di notifica degli altri Stati membri
dell'Unione europea, anche mediante protocolli d'intesa, per
realizzare un meccanismo di scambio di informazioni e di buone
pratiche e rendere il sistema piu' efficiente e omogeneo.
4. Al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla
legge IA, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali
di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli
d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di
sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con
universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti
tecnologici superiori (ITS Academy).
dell'intelligenza artificiale nel rispetto di quanto previsto dalla
legge IA, l'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali
di vigilanza del mercato possono stipulare convenzioni e protocolli
d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di
sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con
universita', enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti
tecnologici superiori (ITS Academy).
5. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato individuano
forme di coordinamento operativo e informativo con le autorita' che
tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77
del regolamento IA.
forme di coordinamento operativo e informativo con le autorita' che
tutelano i diritti fondamentali, comunicate ai sensi dell'articolo 77
del regolamento IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale e le
Autorita' del settore finanziario individuano forme di coordinamento
operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati
personali, anche quale Autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove
necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza.
Autorita' del settore finanziario individuano forme di coordinamento
operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati
personali, anche quale Autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, per garantire, ove
necessario, la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza.
7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui
all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di
coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di
finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e con la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e la Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle
specifiche competenze di ciascuna di esse.
all'articolo 15 del presente decreto, l'ACN individua forme di
coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di
finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e con la Polizia di Stato, l'Arma dei
Carabinieri e la Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle
specifiche competenze di ciascuna di esse.
Art. 8
Coordinamento con le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato
1. In attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3,
secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri
di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la
collaborazione con le pertinenti Autorita' settoriali di vigilanza
del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di
armonizzazione dell'Unione europea.
secondo comma, del regolamento IA, l'ACN, nell'esercizio dei poteri
di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la
collaborazione con le pertinenti Autorita' settoriali di vigilanza
del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di
armonizzazione dell'Unione europea.
2. Nel caso in cui la vigilanza abbia a oggetto un prodotto
disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione
dell'Unione europea, l'ACN e le Autorita' settoriali di vigilanza del
mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma
congiunta le attivita' connesse all'esercizio dei poteri di
vigilanza.
disciplinato dal regolamento IA e dalla normativa di armonizzazione
dell'Unione europea, l'ACN e le Autorita' settoriali di vigilanza del
mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgono in forma
congiunta le attivita' connesse all'esercizio dei poteri di
vigilanza.
3. L'ACN, nei casi di cui al comma 2, puo' svolgere le relative
funzioni attraverso il supporto delle Autorita' settoriali di
vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
funzioni attraverso il supporto delle Autorita' settoriali di
vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022.
4. Le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato, qualora
nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo
di ritenere che la verifica di conformita' abbia a oggetto un
prodotto contenente uno o piu' sistemi di IA a cui si applica la
disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze abbiano motivo
di ritenere che la verifica di conformita' abbia a oggetto un
prodotto contenente uno o piu' sistemi di IA a cui si applica la
disciplina del regolamento IA, informano tempestivamente l'ACN.
5. Per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ACN e
le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare
appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ACN e
le Autorita' settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare
appositi accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Nel caso di cui al comma 2, al verificarsi di conflitti di
competenza tra le Autorita' di cui al medesimo comma, si procede ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del
2022.
competenza tra le Autorita' di cui al medesimo comma, si procede ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del
2022.
Art. 9
Collaborazione tra le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi
dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto
dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da
quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN
e le Autorita' del settore finanziario collaborano anche attraverso
la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
dell'ACN, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto
dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, diversi da
quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'ACN
e le Autorita' del settore finanziario collaborano anche attraverso
la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al
comma 1, l'ACN puo' avvalersi della collaborazione del Corpo della
guardia di finanza.
comma 1, l'ACN puo' avvalersi della collaborazione del Corpo della
guardia di finanza.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi
di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego
previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e
il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche
attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego
previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, l'ACN e
il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche
attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle
Autorita' del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non
ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorita' del
settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali
collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi
dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Autorita' del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non
ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorita' del
settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali
collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi
dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le autorita' nazionali di vigilanza del mercato e le autorita'
competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della
normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini
dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche
mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o
potenzialmente rilevanti per le altre autorita'.
competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della
normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini
dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche
mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o
potenzialmente rilevanti per le altre autorita'.
Art. 10
Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla
conformita' dei prodotti.
ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla
conformita' dei prodotti.
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, si applicano alle attivita' dell'ACN, in quanto compatibili con
le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli
11 e 12.
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, si applicano alle attivita' dell'ACN, in quanto compatibili con
le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli
11 e 12.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto
legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i
parametri per il calcolo dei costi delle attivita' di vigilanza
effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.
legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i
parametri per il calcolo dei costi delle attivita' di vigilanza
effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.
Art. 11
Atti di indirizzo
1. Nei limiti e per le finalita' previste dagli articoli 57,
paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento
IA e dalla legge IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza
artificiale e le Autorita' del settore finanziario possono, secondo
le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e
buone pratiche.
paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento
IA e dalla legge IA, le Autorita' nazionali per l'intelligenza
artificiale e le Autorita' del settore finanziario possono, secondo
le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e
buone pratiche.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante
per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.
Art. 12
Comitato di coordinamento
1. Al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano
questioni di rispettiva competenza, le Autorita' del settore
finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
questioni di rispettiva competenza, le Autorita' del settore
finanziario. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
159.
2. Il Comitato di coordinamento puo' fornire indirizzi unitari ai
fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la
cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonche' per l'adozione degli atti di
indirizzo di cui all'articolo 11.
2. Il Comitato di coordinamento puo' fornire indirizzi unitari ai
fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa per la
cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 10, nonche' per l'adozione degli atti di
indirizzo di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al comma 1, ACN e AgID informano il Comitato di
coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa,
nonche' dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa,
nonche' dell'avvio delle relative negoziazioni di cui all'articolo 7.
Art. 13
Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. Al fine di garantire l'attuazione della normativa nazionale e
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID,
in qualita' di autorita' di notifica, dispone delle prerogative
previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti
di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e puo' adottare
disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con
riferimento alle proprie competenze.
dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'AgID,
in qualita' di autorita' di notifica, dispone delle prerogative
previste per l'esecuzione delle procedure di notifica e dei compiti
di cui agli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA e puo' adottare
disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento IA, con
riferimento alle proprie competenze.
2. L'AgID definisce e attua le procedure di valutazione,
designazione e notifica degli organismi di valutazione della
conformita'.
designazione e notifica degli organismi di valutazione della
conformita'.
3. L'AgID, nell'ambito della procedura di notifica, assicura il
monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul
mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai
soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonche'
sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attivita'
di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti,
l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i
procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione
ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul
mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai
soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonche'
sull'adempimento dei relativi obblighi. All'esito di tale attivita'
di monitoraggio, nel caso in cui sussistano carenze o inadempimenti,
l'AgID, previo contraddittorio con l'organismo notificato, avvia i
procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione
ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al
mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui
all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi
medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
comma 3 per i controlli effettuati dall'AgID con riferimento al
mantenimento da parte degli organismi notificati dei requisiti di cui
all'articolo 31 del regolamento IA, sono a carico degli organismi
medesimi. Si applica quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. L'AgID puo' avvalersi per la valutazione e il monitoraggio degli
organismi di valutazione della conformita' dell'organismo nazionale
di accreditamento, ai sensi e in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
organismi di valutazione della conformita' dell'organismo nazionale
di accreditamento, ai sensi e in conformita' al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
6. L'AgID, nell'ambito delle competenze e dei compiti di cui al
comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora
con le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, con le altre
autorita' settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la
Commissione europea e con le autorita' di notifica degli Stati
membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione
europea.
comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, collabora
con le autorita' nazionali di vigilanza del mercato, con le altre
autorita' settoriali di vigilanza del mercato competenti, con la
Commissione europea e con le autorita' di notifica degli Stati
membri, anche ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione
europea.
Art. 14
Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio
1. In attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA,
l'ACN e' competente per la registrazione, a livello nazionale, dei
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del
regolamento IA.
l'ACN e' competente per la registrazione, a livello nazionale, dei
sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, del
regolamento IA.
2. Con decreto del direttore generale di ACN, di intesa con AgID,
sono stabilite le modalita' di registrazione, tenuta e gestione delle
informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
sono stabilite le modalita' di registrazione, tenuta e gestione delle
informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, ACN
individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto
unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
individua forme di coordinamento informativo con il punto di contatto
unico istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
Art. 15
Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale
nazionale
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento
IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e
di attuazione del medesimo regolamento, nonche' dal presente decreto
e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di
vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonche', dagli
articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione.
IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e
di attuazione del medesimo regolamento, nonche' dal presente decreto
e dalle relative disposizioni attuative, l'ACN esercita i poteri di
vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento IA, nonche', dagli
articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni
reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di
cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
reali, l'ACN dispone dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di
cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le
modalita' per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per
l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'ACN, sono definite le
modalita' per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 e per
l'adozione delle misure di cui all'articolo 16 del presente decreto.
Art. 16
Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, l'ACN e'
l'autorita' di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione
alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA,
nonche' alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
l'autorita' di vigilanza competente per i sistemi di IA in relazione
alle misure di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento IA,
nonche' alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
2. Il procedimento relativo alle misure di cui al comma 1 e'
avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi
dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove
non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre
autorita', o d'ufficio dall'ACN.
avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi ai sensi
dell'articolo 73 del regolamento IA, di presentazione di reclami, ove
non manifestamente infondati, di segnalazione da parte di altre
autorita', o d'ufficio dall'ACN.
Art. 17
Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorita' del settore
finanziario
finanziario
1. In qualita' di autorita' di vigilanza del mercato competenti ai
sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorita'
del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti
finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonche'
dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, le Autorita'
del settore finanziario dispongono, nei confronti degli istituti
finanziari vigilati, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonche'
dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dalla relativa
normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni
reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari, le Autorita' del settore
finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi
di cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
reali dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in
servizio o usati da istituti finanziari, le Autorita' del settore
finanziario dispongono dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi
di cui al comma 1, nonche' del potere di svolgere controlli sulla
conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in
loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del
regolamento IA.
3. Le Autorita' del settore finanziario possono, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente
decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di
attuazione del regolamento IA, nonche' delle disposizioni riguardanti
le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente
decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di
attuazione del regolamento IA, nonche' delle disposizioni riguardanti
le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. Le Autorita' del settore finanziario stipulano un protocollo
d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo
scambio di informazioni per finalita' di prevenzione, accertamento e
repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le
medesime Autorita' stipulano analogo protocollo d'intesa con la
Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica
competenza.
d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo
scambio di informazioni per finalita' di prevenzione, accertamento e
repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Le
medesime Autorita' stipulano analogo protocollo d'intesa con la
Direzione investigativa antimafia, per quanto di specifica
competenza.
Art. 18
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le
rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85
del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da
ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo
presentato a un'autorita' non competente e' trasmesso d'ufficio
all'autorita' competente, dandone comunicazione al reclamante.
rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85
del regolamento IA e li trattano secondo le procedure adottate da
ciascuna, assicurando il diritto al pieno contraddittorio. Il reclamo
presentato a un'autorita' non competente e' trasmesso d'ufficio
all'autorita' competente, dandone comunicazione al reclamante.
2. L'ACN disciplina la procedura per la trattazione dei reclami di
cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore
generale.
cui al comma 1 di propria competenza con decreto del direttore
generale.
3. Nei limiti delle competenze attribuite alle Autorita' del
settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74,
paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo
32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle
violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che
aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello
svolgimento delle attivita' rientranti nelle competenze di questi
ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di
essi.
settore finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 74,
paragrafo 6, del regolamento IA, i sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti ai sensi
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo
32-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono competenti per i ricorsi relativi alle
violazioni del regolamento IA compiute dagli istituti finanziari che
aderiscono a tali organismi, ove tali violazioni siano commesse nello
svolgimento delle attivita' rientranti nelle competenze di questi
ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di
essi.
Art. 19
Principi generali
1. L'Autorita' nazionale di notifica e le Autorita' nazionali di
vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per
garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione,
tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto
dall'articolo 99 del regolamento IA.
vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per
garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione,
tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto
dall'articolo 99 del regolamento IA.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del
regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori
previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure
non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto,
applicabili in caso di violazione del regolamento IA.
regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori
previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure
non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto,
applicabili in caso di violazione del regolamento IA.
Art. 20
Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale
1. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni di autorita' di notifica
ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99,
paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.
ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99,
paragrafi 4, lettera f), e 5 del medesimo regolamento.
Art. 21
Poteri sanzionatori delle Autorita' nazionali di vigilanza del
mercato
mercato
1. Le Autorita' nazionali di vigilanza del mercato, secondo le
rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del
regolamento IA.
rispettive competenze, irrogano le sanzioni di cui al presente capo
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del
regolamento IA.
Art. 22
Misure sanzionatorie non pecuniarie
1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e in linea con i criteri richiamati
all'articolo 23, comma 6, l'Autorita' nazionale di notifica e le
Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi
dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal
ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per
attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una
sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile.
offensivita' o pericolosita' e in linea con i criteri richiamati
all'articolo 23, comma 6, l'Autorita' nazionale di notifica e le
Autorita' nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi
dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
medesimo articolo 23:
a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal
ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per
attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una
sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a),
entro il termine stabilito dall'Autorita' si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso,
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a
quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i
massimali stabiliti dall'articolo 23.
entro il termine stabilito dall'Autorita' si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso,
l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a
quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i
massimali stabiliti dall'articolo 23.
3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorita' di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla
legislazione di settore.
all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla
legislazione di settore.
Art. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformita' al
divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli
31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonche' agli articoli 50, 73 e 80
del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per
cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli
31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonche' agli articoli 50, 73 e 80
del regolamento IA e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per
cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi
notificati o alle autorita' nazionali competenti per dare seguito a
una richiesta e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi
notificati o alle autorita' nazionali competenti per dare seguito a
una richiesta e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero,
se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente.
obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero,
se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale
annuo dell'esercizio precedente.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende
il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del
regolamento IA.
pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende
il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del
regolamento IA.
6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa
pecuniaria, l'autorita' competente tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonche' della
natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.
pecuniaria, l'autorita' competente tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonche' della
natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.
7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e
le start-up innovative, la sanzione e' determinata secondo il
criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.
le start-up innovative, la sanzione e' determinata secondo il
criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.
Art. 24
Procedimento sanzionatorio
1. L'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti
interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con
provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
vigilanza del mercato, contestati gli addebiti ai soggetti
interessati, applicano le sanzioni previste dal presente capo con
provvedimento motivato adottato entro un termine ragionevole.
2. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente
capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con
proprio regolamento.
capo da parte dell'AgID e i relativi termini sono definite con
proprio regolamento.
3. Le modalita' per l'adozione delle sanzioni di cui al presente
capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
capo da parte dell'ACN e i relativi termini sono definiti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal
presente capo e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito
internet istituzionale delle autorita' di cui al comma 1.
Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione
sul sito internet dell'autorita' competente, a margine della
pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione,
l'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare
lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
presente capo e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito
internet istituzionale delle autorita' di cui al comma 1.
Dell'eventuale impugnazione e del relativo esito viene data menzione
sul sito internet dell'autorita' competente, a margine della
pubblicazione. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione,
l'autorita' nazionale di notifica e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare
lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
5. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Banca
d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo
145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
d'Italia si applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo
145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dalla Consob si
applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
applica la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dall'IVASS si
applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli
311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
applica la procedura sanzionatoria ai sensi degli articoli
311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. Alle sanzioni di cui al presente capo irrogate dal Garante per
la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto
disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle
sanzioni, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, si applica quanto
disposto dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e la disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle
sanzioni, di cui al comma 7 del medesimo articolo.
9. L'ACN e' competente in merito all'attivita' di cui all'articolo
99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o
procedimenti giudiziari correlati.
99, paragrafo 11. A tal fine, l'AgID e le autorita' nazionali di
vigilanza del mercato informano tempestivamente l'ACN delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o
procedimenti giudiziari correlati.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e
dalle procedure proprie di ciascuna autorita' competente, si applica,
in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
eccezione dell'articolo 16.
dalle procedure proprie di ciascuna autorita' competente, si applica,
in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689, ad
eccezione dell'articolo 16.
Art. 25
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria,
all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla
legge IA e dal presente decreto.
dall'ACN, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e destinati, in via prioritaria,
all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia dalla
legge IA e dal presente decreto.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa
del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio
dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo
svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
dall'AgID in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa
del medesimo Ministero, per l'intero ammontare, a favore del bilancio
dell'AgID. Tali somme sono destinate, in via prioritaria, allo
svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto.
3. Con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative irrogate
dalle Autorita' del settore finanziario, resta fermo quanto previsto
dalle rispettive normative di settore.
dalle Autorita' del settore finanziario, resta fermo quanto previsto
dalle rispettive normative di settore.
Art. 26
Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. E' istituito, sotto la vigilanza diretta delle Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento IA. Esso e' finalizzato a sostenere la condivisione di
migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorita'
competenti, nonche' a promuovere l'innovazione e la competitivita' e
a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza
artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo
contribuisce, altresi', all'apprendimento normativo, inteso come
sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse
dalla sperimentazione, nonche' ad agevolare e accelerare l'accesso al
mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale,
in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le
start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento IA, sara' riconosciuta una priorita' secondo i criteri di
preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA, ai sensi dell'articolo 57 del
regolamento IA. Esso e' finalizzato a sostenere la condivisione di
migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorita'
competenti, nonche' a promuovere l'innovazione e la competitivita' e
a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza
artificiale. Lo spazio di sperimentazione di cui al primo periodo
contribuisce, altresi', all'apprendimento normativo, inteso come
sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse
dalla sperimentazione, nonche' ad agevolare e accelerare l'accesso al
mercato dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale,
in particolare se forniti da piccole e medie imprese, comprese le
start-up a cui, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del
regolamento IA, sara' riconosciuta una priorita' secondo i criteri di
preferenza individuati con il decreto di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Spazio di sperimentazione italiano
per l'IA prevede altresi' l'accesso, per i fornitori e i potenziali
fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente
controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN,
nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal
regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalita' di accesso,
di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione
italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto
adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e
dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, cosi' come
definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di
coordinamento.
per l'IA prevede altresi' l'accesso, per i fornitori e i potenziali
fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente
controllato, gestito congiuntamente dall'AgID e dall'ACN,
nell'esercizio delle rispettive competenze, come definite dal
regolamento sull'IA e dal presente decreto. Le modalita' di accesso,
di gestione e di funzionamento dello Spazio di sperimentazione
italiano, di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto
adottato in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e
dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, cosi' come
definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di
coordinamento.
3. La partecipazione allo Spazio di sperimentazione italiano per
l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA,
avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di
eleggibilita', in conformita' a quanto previsto, oltre che dal
presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
28, comma 5.
l'IA, da parte di fornitori e potenziali fornitori di sistemi di IA,
avviene mediante l'individuazione e la valutazione di criteri di
eleggibilita', in conformita' a quanto previsto, oltre che dal
presente decreto, dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
28, comma 5.
4. Nella definizione dei criteri di ammissione sono individuati
requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili,
alle priorita' di accesso e allo stato di maturita' delle soluzioni
proposte.
requisiti oggettivi e trasparenti relativi ai soggetti eleggibili,
alle priorita' di accesso e allo stato di maturita' delle soluzioni
proposte.
Art. 27
Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA
1. La gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del
Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte
delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, con i
portatori di interesse e con le Regioni e le Province autonome.
sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del
Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte
delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, con i
portatori di interesse e con le Regioni e le Province autonome.
2. Il Comitato di coordinamento individua le priorita' di
sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio
prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali
fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e
paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
sperimentazione e definisce, anche sulla base dello stesso criterio
prioritario, l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali
fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e
paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
3. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente
sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di
coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.
sezione, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di
coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui all'articolo 28.
Art. 28
Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di
sperimentazione italiano per l'IA
sperimentazione italiano per l'IA
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27,
l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente
dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo,
pariteticamente composto, al quale e' affidata la gestione delle
attivita' relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
l'AgID e l'ACN provvedono, mediante decreto adottato congiuntamente
dai rispettivi direttori generali, a costituire un Gruppo operativo,
pariteticamente composto, al quale e' affidata la gestione delle
attivita' relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.
2. Alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i
rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in
relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, oltre al Garante per la protezione dei dati
personali, per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano
il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo
10, del regolamento IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di
singoli progetti, una o piu' universita' o centri di ricerca di cui
all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di
valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per materia, in
relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, oltre al Garante per la protezione dei dati
personali, per i progetti di sistemi di IA innovativi che comportano
il trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo
10, del regolamento IA. Il Gruppo operativo coinvolge, nell'ambito di
singoli progetti, una o piu' universita' o centri di ricerca di cui
all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di
valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.
3. Ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. Il Gruppo operativo, in conformita' a quanto previsto dai
decreti di cui al comma 5, svolge ogni attivita' necessaria al pieno
funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con
compiti di monitoraggio delle attivita' di sviluppo, test e
validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi,
verifica del rispetto temporale e operativo del piano di
sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing,
tracciabilita' delle modifiche, nonche' verifiche di compliance
normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura
l'istruttoria preliminare di ammissibilita' delle domande, provvede a
selezionare i progetti, nonche' ad approvare, gestire e monitorare
l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
decreti di cui al comma 5, svolge ogni attivita' necessaria al pieno
funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con
compiti di monitoraggio delle attivita' di sviluppo, test e
validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi,
verifica del rispetto temporale e operativo del piano di
sperimentazione, anche attraverso sistemi di logging, auditing,
tracciabilita' delle modifiche, nonche' verifiche di compliance
normativa e regolatoria. In particolare, il Gruppo operativo cura
l'istruttoria preliminare di ammissibilita' delle domande, provvede a
selezionare i progetti, nonche' ad approvare, gestire e monitorare
l'esecuzione dei piani di sperimentazione.
5. Con uno o piu' decreti, adottati congiuntamente dai direttori
Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il
funzionamento e le modalita' operative del Gruppo di cui al comma 1 e
ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini
dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la
gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i
medesimi decreti sono, altresi', definiti e identificati i servizi
forniti e le rispettive modalita' di erogazione, ivi compresa
l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilita' di cui
all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli
atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
IA.
Generali dell'AgID e dell'ACN, sono definiti la composizione, il
funzionamento e le modalita' operative del Gruppo di cui al comma 1 e
ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini
dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA riguardante la
gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Con i
medesimi decreti sono, altresi', definiti e identificati i servizi
forniti e le rispettive modalita' di erogazione, ivi compresa
l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilita' di cui
all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, in coerenza con gli
atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
IA.
6. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano
la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello
svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, in conformita' all'articolo 78 del regolamento IA.
la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello
svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA, in conformita' all'articolo 78 del regolamento IA.
7. Il Ministero dell'universita' e della ricerca contribuisce nella
definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei
progetti di sperimentazione di propria competenza.
definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei
progetti di sperimentazione di propria competenza.
Art. 29
Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera
1. Al fine di ottimizzare le risorse e favorire lo sviluppo
dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi
del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito
dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni
di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up,
imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli
europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti
di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la
cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi
accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva
competenza, in forma autonoma.
dell'ecosistema IA nazionale e tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento IA, le
Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale possono avvalersi
del coinvolgimento di altri attori competenti nell'ambito
dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni
di normazione, piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up,
imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli
europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti
di cui all'articolo 45, comma 1, al fine di facilitare la
cooperazione con i settori pubblico e privato, anche tramite appositi
accordi stipulati in forma congiunta o, per le materie di rispettiva
competenza, in forma autonoma.
2. La cooperazione con gli organismi notificati e' supervisionata
da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del
regolamento IA.
da AgID nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 58 del
regolamento IA.
3. Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA puo' promuovere
la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e
progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e
favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.
la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e
progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e
favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.
Art. 30
Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di
sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi
di sperimentazione
sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi
di sperimentazione
1. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale sono definite:
a) sentito il Ministero della difesa, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di modelli e sistemi di IA applicabili all'attivita' giudiziaria.
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale sono definite:
a) sentito il Ministero della difesa, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
b) sentito il Ministero della giustizia, le modalita' di
istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione
di modelli e sistemi di IA applicabili all'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del
regolamento IA, possono essere altresi' istituiti ulteriori spazi di
sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o
congiuntamente con le autorita' competenti di altri Stati membri.
regolamento IA, possono essere altresi' istituiti ulteriori spazi di
sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o
congiuntamente con le autorita' competenti di altri Stati membri.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'istituzione, la gestione e il
funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono
definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, sono
definiti con i decreti di cui al comma 1, alinea, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
4. Con accordo sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli strumenti di
raccordo tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui
all'articolo 26 e gli ulteriori spazi di sperimentazione istituiti a
livello regionale e locale ai sensi del comma 2 del presente
articolo. L'accordo prevede altresi' criteri omogenei per
l'inserimento degli esiti delle sperimentazioni del presente comma
nella relazione di cui all'articolo 31.
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli strumenti di
raccordo tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui
all'articolo 26 e gli ulteriori spazi di sperimentazione istituiti a
livello regionale e locale ai sensi del comma 2 del presente
articolo. L'accordo prevede altresi' criteri omogenei per
l'inserimento degli esiti delle sperimentazioni del presente comma
nella relazione di cui all'articolo 31.
5. Ferme restando la disciplina e la competenza dello spazio di
sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di
sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori
bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi
di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o
usati da istituti finanziari puo' avvenire anche mediante lo Spazio
di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo
sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali
sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle
riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorita' del
settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
sperimentazione FinTech per quanto riguarda la sperimentazione di
sistemi di IA applicati a prodotti, servizi o processi dei settori
bancario, finanziario o assicurativo, la sperimentazione di sistemi
di IA destinati a essere immessi sul mercato, messi in servizio o
usati da istituti finanziari puo' avvenire anche mediante lo Spazio
di sperimentazione di cui all'articolo 26 al fine di facilitare lo
sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali
sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tal caso, alle
riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorita' del
settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale,
d'intesa con le autorita' del settore finanziario e sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.
proposta delle Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale,
d'intesa con le autorita' del settore finanziario e sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione
italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.
Art. 31
Esiti della sperimentazione normativa per l'IA
1. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento IA, le
autorita' nazionali competenti presentano relazioni annuali
all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione
dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente
ogni anno fino alla sua cessazione, nonche' una relazione definitiva.
autorita' nazionali competenti presentano relazioni annuali
all'ufficio per l'IA a decorrere dall'anno successivo all'istituzione
dello Spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente
ogni anno fino alla sua cessazione, nonche' una relazione definitiva.
2. La relazione comprende, altresi', le sperimentazioni realizzate
dalle amministrazioni regionali e locali.
dalle amministrazioni regionali e locali.
3. Le relazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dalle Autorita'
nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato
di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al
fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a
seguito degli esiti della sperimentazione.
nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato
di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche al
fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a
seguito degli esiti della sperimentazione.
Art. 32
Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82
1. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) e' aggiunta la
seguente: «aa-bis) e' Autorita' di vigilanza del mercato e punto di
contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE)
2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del medesimo
regolamento e della legge 23 settembre 2025, n. 132.»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge
perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera aa) e' aggiunta la
seguente: «aa-bis) e' Autorita' di vigilanza del mercato e punto di
contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE)
2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e svolge tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi del medesimo
regolamento e della legge 23 settembre 2025, n. 132.»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera f), le parole: «ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge
perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge».
Art. 33
Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
1. All'articolo 36, comma 2-octies, terzo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e il Corpo della
Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo della
Guardia di finanza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e il Corpo della
Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, il Corpo della
Guardia di finanza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
Art. 34
Protezione dei dati e riservatezza
1. Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonche' gli
scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli
d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga
all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi
di necessita', proporzionalita' e minimizzazione.
scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli
d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga
all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi
di necessita', proporzionalita' e minimizzazione.
Art. 35
Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze
territoriali
territoriali
1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione
istituzionale, puo' promuovere il coinvolgimento delle Regioni e
delle Province autonome nelle attivita' disciplinate dal presente
decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso
delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e
progetti gia' in uso.
istituzionale, puo' promuovere il coinvolgimento delle Regioni e
delle Province autonome nelle attivita' disciplinate dal presente
decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso
delle migliori soluzioni sviluppate nell'ambito di programmi e
progetti gia' in uso.
Art. 36
Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale
1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia,
attivita' formative sull'intelligenza artificiale. Tali attivita'
tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza
artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi
dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei
nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di
sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le
competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso
responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue
implicazioni etiche, sociali e civiche.
possono promuovere, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica, adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia,
attivita' formative sull'intelligenza artificiale. Tali attivita'
tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza
artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi
dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei
nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di
sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le
competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso
responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue
implicazioni etiche, sociali e civiche.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia
e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF),
possono promuovere, all'interno dei curricoli, moduli formativi volti
al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante
l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella
didattica al fine di favorire la creativita', l'innovazione e la
capacita' di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli
formativi puo' svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione
scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF),
possono promuovere, all'interno dei curricoli, moduli formativi volti
al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM), mediante
l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella
didattica al fine di favorire la creativita', l'innovazione e la
capacita' di trovare soluzioni. La promozione di tali moduli
formativi puo' svolgersi anche attraverso i percorsi di formazione
scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede
all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15
settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza
artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito
artistico (STEAM) per le finalita' di cui al comma 2.
all'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM, adottate
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 184 del 15
settembre 2023, favorendo l'integrazione dell'intelligenza
artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito
artistico (STEAM) per le finalita' di cui al comma 2.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per
quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e
delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e
all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento
informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione
tecnica superiore, professionale e continua.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per
quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e
delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e
all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento
informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione
tecnica superiore, professionale e continua.
5. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia,
adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito
della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti
per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21. Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare
le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di
istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM,
nonche' a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali
necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere
la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse
quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie
emergenti. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero
dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento
delle linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
adottano specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito
della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti
per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21. Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare
le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di
istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM,
nonche' a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali
necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere
la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse
quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie
emergenti. Per le finalita' di cui al presente comma, il Ministero
dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento
delle linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. Le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono aggiornate anche ai fini
dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli
scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole,
critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di
intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare
e trasversale alle discipline del curricolo. Per la medesima
finalita', le indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a
indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 2013, n. 52, nonche' al liceo del made in Italy, di cui
all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate
con decreto adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del
2010.
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono aggiornate anche ai fini
dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli
scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole,
critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di
intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare
e trasversale alle discipline del curricolo. Per la medesima
finalita', le indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a
indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 2013, n. 52, nonche' al liceo del made in Italy, di cui
all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate
con decreto adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del
2010.
Art. 37
Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza
artificiale
artificiale
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso
eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le
dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non
corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione
di contenuti multimediali, nonche' di ambienti relazionali basati su
sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e
del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito
dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e
apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e
delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo
periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia
scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di
interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con
il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto
dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in
eta' evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le
dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non
corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione
di contenuti multimediali, nonche' di ambienti relazionali basati su
sistemi di intelligenza artificiale, il Ministero dell'istruzione e
del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvia, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito
dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e
apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e
delle piattaforme digitali. Il piano di formazione di cui al primo
periodo riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia
scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di
interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con
il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto
dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in
eta' evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027",
nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027",
nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
Art. 38
Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza
artificiale
artificiale
1. La formazione in materia di intelligenza artificiale a favore
del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni
scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' erogata con i criteri e le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione e' volta, in particolare, a promuovere la conoscenza
dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per
identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di
favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una
dimensione antropocentrica.
del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni
scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' erogata con i criteri e le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione e' volta, in particolare, a promuovere la conoscenza
dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per
identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di
favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una
dimensione antropocentrica.
2. I contenuti della formazione di cui al comma 1 sono orientati a:
a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare
attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla
sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identita' digitale,
all'interoperabilita' dei dati e all'adozione di pratiche digitali
sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze
digitali;
b) favorire la progettazione di attivita' didattiche innovative,
anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei
processi di insegnamento e apprendimento, nonche' di sistemi di
valutazione di competenze multiple e interconnesse e di
certificazione.
a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare
attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla
sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identita' digitale,
all'interoperabilita' dei dati e all'adozione di pratiche digitali
sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze
digitali;
b) favorire la progettazione di attivita' didattiche innovative,
anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei
processi di insegnamento e apprendimento, nonche' di sistemi di
valutazione di competenze multiple e interconnesse e di
certificazione.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti gli
interventi finalizzati a:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di
competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli
studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento,
delle potenzialita' e dei limiti dei sistemi algoritmici;
b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico
delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione
dei dati personali e dei principi di equita' e non discriminazione;
c) sviluppare negli studenti capacita' di analisi critica delle
informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza
artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione
e dipendenza tecnologica;
d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunita' di
accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare
attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o
con bisogni educativi speciali.
interventi finalizzati a:
a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di
competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli
studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento,
delle potenzialita' e dei limiti dei sistemi algoritmici;
b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico
delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione
dei dati personali e dei principi di equita' e non discriminazione;
c) sviluppare negli studenti capacita' di analisi critica delle
informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza
artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione
e dipendenza tecnologica;
d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunita' di
accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare
attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o
con bisogni educativi speciali.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza
artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza
artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025.
5. Nell'adozione e nella gestione delle piattaforme di intelligenza
artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa,
amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
artificiale resta ferma l'autonomia didattica, organizzativa,
amministrativa e contabile, riconosciuta alle istituzioni scolastiche
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione
di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di
supporto alla sperimentazione didattica, nonche' di protezione dei
dati, al fine di:
a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza
artificiale nelle attivita' didattiche innovative rivolte a studenti
e adulti;
b) assicurare la formazione continua del personale docente delle
istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo
consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza
artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di
corresponsabilita' e del regolamento d'istituto al fine di includervi
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico,
ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello
di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
6. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione
di un comitato tecnico-etico territoriale operante attraverso la
costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di
supporto alla sperimentazione didattica, nonche' di protezione dei
dati, al fine di:
a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza
artificiale nelle attivita' didattiche innovative rivolte a studenti
e adulti;
b) assicurare la formazione continua del personale docente delle
istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo
consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza
artificiale favorendone la partecipazione effettiva;
c) promuovere l'adeguamento del Patto educativo di
corresponsabilita' e del regolamento d'istituto al fine di includervi
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico,
ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello
di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.
7. Per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di
cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di
istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del
relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta
formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di
intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e
alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di
istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del
relativo servizio, possono favorire l'ampliamento dell'offerta
formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di
intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e
alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.
Art. 39
Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo
dei sistemi di intelligenza artificiale
dei sistemi di intelligenza artificiale
1. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),
nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di
percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati
all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalita' per
l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonche'
criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine
degli stessi percorsi, coerenti con le finalita' dei CPIA e in
conformita' alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli
adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro.
nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di
percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati
all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale. I percorsi prevedono modalita' per
l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonche'
criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine
degli stessi percorsi, coerenti con le finalita' dei CPIA e in
conformita' alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli
adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, anche al fine di sostenere l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione,
da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza
artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed
etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed
europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza
artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano
metodologie didattiche partecipative, attivita' laboratoriali e
compiti di realta', anche mediante l'impiego di piattaforme e
strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale,
volti a promuovere un apprendimento piu' personalizzato, che tiene
conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.
da parte degli adulti, di competenze in materia di intelligenza
artificiale, orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed
etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed
europea vigente in tema di alfabetizzazione sull'intelligenza
artificiale. Nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano
metodologie didattiche partecipative, attivita' laboratoriali e
compiti di realta', anche mediante l'impiego di piattaforme e
strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale,
volti a promuovere un apprendimento piu' personalizzato, che tiene
conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente
articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi
della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e
privati, nonche' con le strutture formative accreditate dalle
regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di
riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze
sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello
europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia
di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze
tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresi', dei
Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
articolo, i CPIA possono stipulare accordi o convenzioni, ai sensi
della normativa vigente, con enti locali, altri soggetti pubblici e
privati, nonche' con le strutture formative accreditate dalle
regioni, in coerenza con i programmi, le iniziative e i quadri di
riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze
sull'intelligenza artificiale promossi o riconosciuti a livello
europeo, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia
di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze
tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresi', dei
Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
4. Al fine di rafforzare il raccordo tra i percorsi di cui al
presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura
l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei
sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della
certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, anche attraverso l'interoperabilita' con le piattaforme
digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.
presente articolo e le politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura
l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei
sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della
certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, anche attraverso l'interoperabilita' con le piattaforme
digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.
Art. 40
Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e
valorizzazione del capitale umano
valorizzazione del capitale umano
1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini
dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della
pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di
reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di
riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti
pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione,
l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale,
favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle
amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la
accelerazione dei procedimenti.
dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della
pubblica amministrazione, indirizza e coordina le politiche di
reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di
riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti
pubblici e adotta le misure volte a sostenere l'introduzione,
l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale,
favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle
amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la
accelerazione dei procedimenti.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite AgID e ACN
e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie
linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza
artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei
percorsi di cui al successivo comma 3.
e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprie
linee guida, il quadro minimo di competenze sull'intelligenza
artificiale necessarie al personale dipendente pubblico e oggetto dei
percorsi di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per la pubblica
amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonche' della
collaborazione, previa convenzione, di universita', enti di ricerca e
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM).
amministrazione si avvale della Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA) e di Formez PA, secondo le rispettive competenze, nonche' della
collaborazione, previa convenzione, di universita', enti di ricerca e
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM).
4. Ai medesimi fini, il Ministro per la pubblica amministrazione si
avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
avvale, previa convenzione, anche di Anci, UPI e Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
Art. 41
Tutela del lavoratore nei processi decisionali
assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il
datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza
artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla
costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi
compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle
prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un
trattamento automatizzato, in conformita' all'articolo 11 della legge
IA. La decisione definitiva e' in ogni caso riservata a una persona
fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano
tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di
lavoro le attivita' di ricerca e selezione delle candidature, anche
quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della
selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al
divieto di cui al presente comma.
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il
datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza
artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del
regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla
costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi
compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle
prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un
trattamento automatizzato, in conformita' all'articolo 11 della legge
IA. La decisione definitiva e' in ogni caso riservata a una persona
fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano
tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di
lavoro le attivita' di ricerca e selezione delle candidature, anche
quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della
selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al
divieto di cui al presente comma.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto
della dignita' e della riservatezza del lavoratore e del principio di
non discriminazione.
della dignita' e della riservatezza del lavoratore e del principio di
non discriminazione.
3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve
agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di
ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica,
una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda,
comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di
intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali
parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati
raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del
regolamento (UE) 2016/679.
agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di
ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica,
una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda,
comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di
intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali
parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati
raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del
regolamento (UE) 2016/679.
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 e' nullo. Le
decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono
nulle.
decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono
nulle.
Art. 42
Intelligenza artificiale, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito
delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che
l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che
l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono
sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalita'
di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti
ai fini della sicurezza e' valutato nell'ambito della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalita'
di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti
ai fini della sicurezza e' valutato nell'ambito della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e
formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi
all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonche' alle
misure di prevenzione e protezione adottate.
formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi
all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonche' alle
misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove
l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche
quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e
gli altri soggetti istituzionali competenti.
l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche
quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e
gli altri soggetti istituzionali competenti.
Art. 43
Formazione in materia di IA delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
«istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con
pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il
supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso
le medesime istituzioni, alle attivita' di alfabetizzazione,
formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e
consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
«istituzioni AFAM», promuovono nell'ambito di accordi stipulati con
pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, il
supporto di professori, ricercatori e tecnologi, in servizio presso
le medesime istituzioni, alle attivita' di alfabetizzazione,
formazione e divulgazione, finalizzate alla comprensione diffusa e
consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Le attivita' di alfabetizzazione e formazione specificamente
rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro,
competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza
artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o
associazioni di categoria anche in convenzione con le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
rivolte ai professionisti, al fine di incentivare un impiego sicuro,
competente, etico e responsabile delle tecnologie di intelligenza
artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o
associazioni di categoria anche in convenzione con le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.
3. Le attivita' di cui al presente articolo svolte da professori,
ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della
carriera scientifica e didattica.
ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della
carriera scientifica e didattica.
Art. 44
Integrazione di attivita' formative nei corsi dell'istruzione
superiore e negli ITS Academy
superiore e negli ITS Academy
1. Nell'esercizio della propria autonomia didattica, le universita'
e le istituzioni AFAM promuovono attivita' formative finalizzate alla
comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro
utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei
risultati degli stessi.
e le istituzioni AFAM promuovono attivita' formative finalizzate alla
comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro
utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei
risultati degli stessi.
2. In attuazione del comma 1, coerentemente con il profilo
culturale e professionale del corso di studi, le attivita' formative
prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici,
funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona
connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in
particolare:
a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico,
tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico,
l'integrazione dei profili etici e giuridici;
b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico,
sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM,
l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di
intelligenza artificiale.
culturale e professionale del corso di studi, le attivita' formative
prevedono una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici,
funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona
connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale e, in
particolare:
a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico,
tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico,
l'integrazione dei profili etici e giuridici;
b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico,
sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM,
l'integrazione dei profili tecnici e funzionali dei sistemi di
intelligenza artificiale.
3. Le attivita' formative di cui al comma 1 assicurano, in misura
proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo
disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di
intelligenza artificiale:
a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle
potenzialita' di funzionamento;
b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o
errori;
c) capacita' di interpretare criticamente gli output quali
previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di
responsabilita';
e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.
proporzionata alla tipologia di corso e al relativo profilo
disciplinare, i seguenti contenuti minimi in relazione ai sistemi di
intelligenza artificiale:
a) comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle
potenzialita' di funzionamento;
b) conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o
errori;
c) capacita' di interpretare criticamente gli output quali
previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di
responsabilita';
e) comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
f) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.
4. Le universita' e le istituzioni AFAM assicurano il conseguimento
dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la
previsione di:
a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in
insegnamenti esistenti;
b) attivita' formative affini o integrative;
c) laboratori, tirocini o altre attivita' formative coerenti con
i rispettivi ordinamenti.
dei risultati di apprendimento di cui al comma 3 mediante la
previsione di:
a) insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in
insegnamenti esistenti;
b) attivita' formative affini o integrative;
c) laboratori, tirocini o altre attivita' formative coerenti con
i rispettivi ordinamenti.
5. Le attivita' formative e i progetti di sviluppo delle competenze
in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove
possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche
e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali
dell'innovazione.
in materia di intelligenza artificiale sono realizzati, ove
possibile, mediante forme di coprogettazione con le parti economiche
e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali
dell'innovazione.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca svolge
un'attivita' di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle
universita' e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attivita'
nazionali di valutazione della qualita' dell'offerta formativa,
secondo metodologie coerenti con gli standard europei.
un'attivita' di monitoraggio annuale sull'attuazione, nelle
universita' e nelle istituzioni AFAM, delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, sulla base dei dati raccolti nelle attivita'
nazionali di valutazione della qualita' dell'offerta formativa,
secondo metodologie coerenti con gli standard europei.
7. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalita'
operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei
dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito
delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai
gruppi di lavoro europei in materia.
sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR), sono definiti gli indicatori di monitoraggio, le modalita'
operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei
dell'istruzione superiore, i criteri di valorizzazione nell'ambito
delle politiche di incentivazione e le forme di partecipazione ai
gruppi di lavoro europei in materia.
8. Gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con
particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica
«Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche
nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui
all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di
riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia
di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le
politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei
fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo
sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati
prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonche' al
rafforzamento delle capacita' operative, critiche e valutative
necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle
tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e
regolatorio.
particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica
«Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», anche
nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui
all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di
riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia
di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le
politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei
fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo
sviluppo di competenze per la corretta interpretazione dei risultati
prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale, nonche' al
rafforzamento delle capacita' operative, critiche e valutative
necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle
tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e
regolatorio.
Art. 45
Valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento
tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e
della ricerca e dagli ITS Academy
tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e
della ricerca e dagli ITS Academy
1. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e
imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle
infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente
allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione
tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
AFAM possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e
imprese in materia di intelligenza artificiale per l'utilizzo delle
infrastrutture e delle competenze professionali volte esclusivamente
allo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione
tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
2. Le universita', gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro,
accordi con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA,
aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e
all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in
collaborazione con il mondo produttivo o altre attivita' di interesse
comune.
AFAM possono stipulare, singolarmente o in collaborazione tra loro,
accordi con le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA,
aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e
all'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in
collaborazione con il mondo produttivo o altre attivita' di interesse
comune.
3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito di attivita' per il
trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica,
possono, su richiesta delle Autorita' di cui all'articolo 20 della
legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione
temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo
23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
lo svolgimento di attivita' di supporto alla realizzazione e di
utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina
dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al
comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la
sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre
anni, anche non continuativi.
trasferimento tecnologico e di consulenza tecnico scientifica,
possono, su richiesta delle Autorita' di cui all'articolo 20 della
legge IA, disporre, previo assenso degli interessati, l'assegnazione
temporanea di personale presso le stesse ai sensi dell'articolo
23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
lo svolgimento di attivita' di supporto alla realizzazione e di
utilizzo di spazi di sperimentazione normativa secondo la disciplina
dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al
comma 2 per un periodo non superiore a quello stabilito per la
sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre
anni, anche non continuativi.
4. I professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno
svolgono le attivita' di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.
svolgono le attivita' di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.
240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, i
soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi
didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle
attivita' svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini
della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240
del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
soggetti assegnati ai sensi del comma 3 sono esonerati dagli obblighi
didattici per il periodo della assegnazione. I risultati delle
attivita' svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini
della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240
del 2010, per l'ottenimento degli scatti stipendiali di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
5. I risultati delle attivita' svolte in periodo di assegnazione da
ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal
personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della
valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o
altri istituti contrattuali.
ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e dal
personale delle istituzioni AFAM sono considerati ai fini della
valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' ai fini della
partecipazione a concorsi pubblici, alle progressioni di livello o
altri istituti contrattuali.
6. Al fine di valorizzare le attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico, le universita', gli enti pubblici di
ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le
imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in
materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di
spin-off universitari e di start-up.
trasferimento tecnologico, le universita', gli enti pubblici di
ricerca e le istituzioni AFAM possono stipulare convenzioni con le
imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in
materia di intelligenza artificiale e promuovono la creazione di
spin-off universitari e di start-up.
7. Al fine di rafforzare la capacita' degli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) di svolgere attivita' di ricerca applicata e
di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale,
le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia,
sostengono la collaborazione con universita', enti pubblici di
ricerca, istituzioni AFAM e Autorita' nazionali di cui all'articolo
20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di
cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua
criteri e modalita' di cooperazione istituzionale, nonche' di
supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze
specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e
produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione gia'
esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
superiori (ITS Academy) di svolgere attivita' di ricerca applicata e
di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale,
le fondazioni ITS Academy, nell'ambito della loro autonomia,
sostengono la collaborazione con universita', enti pubblici di
ricerca, istituzioni AFAM e Autorita' nazionali di cui all'articolo
20 della legge IA. A tal fine, il Comitato nazionale ITS Academy, di
cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua
criteri e modalita' di cooperazione istituzionale, nonche' di
supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze
specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e
produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione gia'
esistenti, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentite le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, le
universita', gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i
consorzi universitari, nonche' gli enti e le fondazioni di ricerca
vigilati o finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze,
infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi
di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati
quali centri di riferimento per le attivita' di sperimentazione
normativa per l'IA.
sentite le Autorita' di cui all'articolo 20 della legge IA, le
universita', gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i
consorzi universitari, nonche' gli enti e le fondazioni di ricerca
vigilati o finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze,
infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi
di sperimentazione normativa per l'IA, possono essere individuati
quali centri di riferimento per le attivita' di sperimentazione
normativa per l'IA.
9. Il decreto di cui al comma 8 definisce, altresi', le modalita' e
i termini di collaborazione con le Autorita' di cui all'articolo 20
della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono
stipulare accordi e convenzioni con le Autorita' secondo i rispettivi
ordinamenti.
i termini di collaborazione con le Autorita' di cui all'articolo 20
della legge IA. A tal fine i soggetti di cui al comma 8 possono
stipulare accordi e convenzioni con le Autorita' secondo i rispettivi
ordinamenti.
10. Mediante i suddetti accordi e convenzioni, sono definite le
modalita' di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi
e responsabilita', nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e
per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla
promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione
di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di
garantire la conformita' dei sistemi di IA innovativi alle
disposizioni del regolamento IA.
modalita' di attuazione dei programmi e i reciproci impegni, obblighi
e responsabilita', nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e
per il comune perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla
promozione dell'innovazione in materia di IA, attraverso la creazione
di un ambiente controllato di sperimentazione e prova al fine di
garantire la conformita' dei sistemi di IA innovativi alle
disposizioni del regolamento IA.
Art. 46
Formazione in materia di intelligenza artificiale
per il personale dell'amministrazione della giustizia
per il personale dell'amministrazione della giustizia
1. I percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale
per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto
degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del
regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati
nell'attivita' giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi
alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al
loro utilizzo;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA
e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonche' ai principi e ai
limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui
diritti delle persone.
per il personale dell'amministrazione della giustizia, di cui
all'articolo 15, comma 4, della legge IA, assicurano il rispetto
degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del
regolamento IA del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati
nell'attivita' giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi
alla giustizia, ivi compresi i profili di cibersicurezza connessi al
loro utilizzo;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA
e alle disposizioni nazionali di attuazione, nonche' ai principi e ai
limiti previsti dall'articolo 15 della legge IA;
c) profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale sull'organizzazione giudiziaria e sui
diritti delle persone.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono differenziati in relazione
alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di
rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in
ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale, tenendo conto della natura e del livello di
rischio dei sistemi impiegati, e sono aggiornati periodicamente in
ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio.
3. I percorsi di cui al comma 1 assicurano altresi' le competenze
necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di
intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati
ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
necessarie all'esercizio delle funzioni di sorveglianza umana di cui
all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento IA, ove i sistemi di
intelligenza artificiale utilizzati rientrino tra quelli classificati
ad alto rischio ai sensi del medesimo regolamento.
4. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore
della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate
dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4,
primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante
personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede
ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della
legge IA e puo' stipulare convenzioni con la Scuola superiore della
magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.
della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate
dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 15, comma 4,
primo periodo, della legge IA. Per la formazione del restante
personale dell'amministrazione della giustizia, il Ministero provvede
ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo 15, comma 4, della
legge IA e puo' stipulare convenzioni con la Scuola superiore della
magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti.
Art. 47
Formazione in materia
di intelligenza artificiale per le professioni
di intelligenza artificiale per le professioni
1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione
continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di
alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di
alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per
ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto
dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria
professionale. I contenuti, le modalita' di erogazione e la
periodicita' dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di
cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente
comma e al comma 2.
ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto
dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria
professionale. I contenuti, le modalita' di erogazione e la
periodicita' dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di
cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente
comma e al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle
associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in
relazione al settore di attivita' e alle peculiarita' dell'attivita'
professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle
associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in
relazione al settore di attivita' e alle peculiarita' dell'attivita'
professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli
organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della
formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i
regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di
formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al
comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle
disposizioni che disciplinano la formazione professionale per
ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del
parere o dell'approvazione dell'autorita' vigilante. Le forme
aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il
tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i
percorsi formativi e le modalita' per l'accertamento dell'effettivo
assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4
del 2013.
decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli
organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della
formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i
regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di
formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al
comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle
disposizioni che disciplinano la formazione professionale per
ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del
parere o dell'approvazione dell'autorita' vigilante. Le forme
aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il
tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i
percorsi formativi e le modalita' per l'accertamento dell'effettivo
assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4
del 2013.
6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di
formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei
programmi di educazione continua in medicina e' disposta con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei
programmi di educazione continua in medicina e' disposta con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 48
Utilizzo dell'intelligenza artificiale
nei servizi per il lavoro
nei servizi per il lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati
o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di
intelligenza artificiale per attivita' di orientamento, incontro tra
domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e
supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della
normativa europea e nazionale vigente.
o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di
intelligenza artificiale per attivita' di orientamento, incontro tra
domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e
supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della
normativa europea e nazionale vigente.
2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 e' subordinato alla
garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni
e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni
e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Art. 49
Norme in materia di equo compenso
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del
professionista puo' comportare una modulazione dell'equo compenso ai
sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che
tengono conto della classificazione di rischio del sistema di
intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
professionista puo' comportare una modulazione dell'equo compenso ai
sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che
tengono conto della classificazione di rischio del sistema di
intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile
2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili
alla modulazione, in conformita' al criterio di cui al comma 1.
decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile
2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili
alla modulazione, in conformita' al criterio di cui al comma 1.
Art. 50
Iniziative di alfabetizzazione
e formazione nel settore finanziario
e formazione nel settore finanziario
1. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, promuove e
coordina, anche attraverso l'azione dei suoi componenti, misure atte
a sensibilizzare il pubblico circa le opportunita' e i rischi
derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore
finanziario.
attivita' di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, promuove e
coordina, anche attraverso l'azione dei suoi componenti, misure atte
a sensibilizzare il pubblico circa le opportunita' e i rischi
derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore
finanziario.
2. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attivita' di educazione finanziaria puo' individuare obiettivi,
programmi e azioni da porre in essere per le finalita' di cui al
comma 1 nell'ambito del piano triennale di attivita' adottato ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del decreto-legge n. 237 del
2016.
attivita' di educazione finanziaria puo' individuare obiettivi,
programmi e azioni da porre in essere per le finalita' di cui al
comma 1 nell'ambito del piano triennale di attivita' adottato ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 10, del decreto-legge n. 237 del
2016.
Art. 51
Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della
formazione continua in medicina -ECM- e della formazione
manageriale in sanita'.
formazione continua in medicina -ECM- e della formazione
manageriale in sanita'.
1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari
includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale.
includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale.
2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente
alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialita' e ai
limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore
professionale di riferimento;
b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di
intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA,
e alle disposizioni nazionali di attuazione;
c) profili deontologici relativi alle responsabilita' del
professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli
obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio
antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui
all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992,
definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo
individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al
comma 1.
decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui
all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nell'ambito del programma di educazione continua in medicina di cui
all'articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992,
definisce una specifica percentuale dell'obbligo formativo
individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al
comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
individua specifici programmi formativi in materia di
alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione
manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992.
decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
individua specifici programmi formativi in materia di
alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale
di cui al comma 2, da inserire all'interno dei corsi di formazione
manageriali di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992.
Art. 52
Modifiche al codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 98 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi
anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento
di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento
dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi
matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di
ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento,
nonche' ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo
sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi
anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento
di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento
dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi
matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di
ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento,
nonche' ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo
sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.».
Art. 53
Disposizione processuale
1. Le controversie nella materia di cui all'articolo 98 del codice
della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 52 del presente
decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera
b), del medesimo codice.
della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, modificato dall'articolo 52 del presente
decreto, restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera
b), del medesimo codice.
Art. 54
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Zangrillo, Ministro della pubblica
amministrazione
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Zangrillo, Ministro della pubblica
amministrazione
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio