LEGGE

Legge 180/2026 - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

LEGGE 9 ottobre 2026, n. 180

Numero 180 Anno 2026 GU 09.10.2026 Codice 26G00201
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:legge:2026-10-09;180

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Testo originario

Art. 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato
«decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in un unico turno elettorale» sono
sostituite dalle seguenti: «in favore di liste, anche coalizzate tra
loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad eccezione del
capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre preferenze»;
b) al comma 2, i periodi dal secondo fino alla fine del comma
sono soppressi;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali
di cui alla tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre
2020, n. 177»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo
restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2,
i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con
metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con
l'eventuale attribuzione di un premio di governabilita' da assegnare,
alle condizioni previste dall'articolo 83, alla lista singola o alla
coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti
validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia
conseguito almeno il 42 per cento dei voti validi in ciascuna di
esse. Il premio di governabilita' e' assegnato, nelle diverse
circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai
sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta
seggi complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste
assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere
attribuiti piu' di duecentoventi seggi complessivi, ad esclusione dei
seggi conseguiti nella circoscrizione Estero».
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate
dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La
circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e' costituita in un
unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e' ripartita nei collegi uninominali di cui alla
tabella A.1 - Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol - Circoscrizione:
Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23
dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo
proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto
disposto dall'articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle
circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle
coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi nazionali
esclusivamente ai fini indicati dall'articolo 83, comma 1-sexies. I
seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono computati ai fini
della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).
2. Con riferimento alla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, con il termine "lista" si intende il partito o il gruppo
politico organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi
dell'articolo 14, cui i candidati nel collegio uninominale della
circoscrizione sono tenuti a collegarsi ai fini di cui all'articolo
83, comma 1-sexies, anche nel caso in cui tale partito o gruppo
politico organizzato non presenti candidature in altre
circoscrizioni».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al
decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati
riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che
fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del
censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono
effettuate:
a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico;
b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima
tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2,
di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio
di governabilita', alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui
all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo
decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza
quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento
permanente della popolazione a livello comunale, sono altresi'
determinate:
a) per il caso di attribuzione del premio di governabilita', la
distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione
dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al
comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi
della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
b) per il caso di mancata attribuzione del premio di
governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di
ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi
della distribuzione di cui al comma 1, lettera a)».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi
dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del
premio di governabilita'. Ogni elettore, inoltre, puo' esprimere fino
a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale
della lista votata tra quelli che non sono capolista. Il voto di
preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco
del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita
colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu'
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza
nell'ordine di lista».
5. All'articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei
collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «o nei collegi
uninominali costituiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
6. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza
politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta
per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di
liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il
medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione
e' sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei
gruppi politici collegati in coalizione»;
c) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste
dall'articolo 92 della Costituzione, nonche' il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 67 della Costituzione»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano
singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono
concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui
all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresi' il collegamento con
partiti o gruppi politici organizzati che si presentano,
singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;
e) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano
ai partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute, che intendono presentare candidature
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o
le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, solo ove tali partiti o gruppi politici
abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei
commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che intendono presentare
liste in altre circoscrizioni».
7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della
circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste
circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'».
8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei
candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale,» sono soppresse e le parole: «almeno 1.500 e da non
piu' di 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 6.000 e da non
piu' di 7.000»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«La previsione di cui al periodo precedente non trova applicazione
per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o
componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due
Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni
richieste deve essere di almeno 1.500 e non piu' di 2.000. Resta
comunque ferma l'esenzione prevista dal comma 2. Ciascuna lista deve
presentare candidature in almeno la meta' delle circoscrizioni di cui
alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle
liste o dei candidati collegati a liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche»;
c) il comma 1-bis e' abrogato;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere»;
e) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano
presentate ai sensi del comma 1 presentano altresi', in ciascuna
delle circoscrizioni in cui si siano presentate, limitatamente a
quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilita'
ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita'. In caso di coalizione di liste, le liste
circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la
coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da
ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle
liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione
della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che
intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' e'
tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al
numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di
governabilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena
di inammissibilita' della lista circoscrizionale presentata ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'. Per ogni candidato
sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la circoscrizione nella quale e' presentato»;
f) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera
dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano
esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di
candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' ai sensi del comma 2-bis»;
g) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a sette,
compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i candidati,
compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di
genere»;
h) al comma 3.1, al primo periodo, le parole: «presentate da ogni
lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite
dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis
presentate da ogni lista o coalizione di liste» e il secondo periodo
e' soppresso;
i) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle
seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e
2-bis».
9. In sede di prima applicazione, i requisiti previsti
dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dalla lettera
b) del comma 8 del presente articolo, devono sussistere alla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «uninominali» e' sostituita dalle
seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso
contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, in posizione di
capolista o in una diversa posizione, a pena di nullita'»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista
circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di
nullita'»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e' tenuto a
candidarsi, in una lista presentata nei collegi plurinominali che sia
collegata alla lista circoscrizionale in cui e' candidato, in almeno
un collegio plurinominale della circoscrizione in cui e' presentata
la lista circoscrizionale in cui e' candidato, in posizione di
capolista, ovvero nelle posizioni successive a quella di capolista a
condizione che anche tutti i candidati che lo precedono nella
medesima lista di collegio plurinominale siano candidati nelle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, il
candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' puo' essere candidato,
con il medesimo contrassegno, anche in circoscrizioni diverse da
quella di cui al primo periodo, in collegi plurinominali, fino ad un
massimo di cinque, ivi comprese le candidature in collegi
plurinominali di cui al medesimo primo periodo»;
e) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o
uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».
11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei
collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle
seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita', di cui
all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».
12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi
uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1-ter), dopo le parole: «programma
elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato
il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per
l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) comunica l'elenco delle liste presentate per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale:
a) verifica se vi siano liste che non rispettano la
condizione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, quarto periodo; in
caso affermativo ne comunica l'elenco agli Uffici centrali
circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;
b) comunica a tutti gli Uffici centrali circoscrizionali
l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le
circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'»;
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis
dell'articolo 18-bis i nomi dei candidati per i quali manca la
prescritta accettazione»;
d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide
le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono
sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e
2-bis dell'articolo 18-bis»;
e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun
collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'»;
f) al primo comma, numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia
alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del
candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a
seguito»;
g) il quarto comma e' abrogato.
14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in
tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente
ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo
18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita', sono riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti e'
riportato, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le
circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', come comunicato ai sensi dell'articolo 22, primo
comma, numero 2-bis), lettera b)».
15. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi
uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'».
16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il
contrassegno della lista. A fianco del contrassegno, nello stesso
rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
Ad eccezione del capolista, il nome e cognome di ciascun candidato e'
preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il
voto di preferenza. Al di sotto del rettangolo di cui al primo
periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi
dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel
caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna
lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della
lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' sono posti all'interno di un rettangolo piu'
ampio»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto
quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle
seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati della lista
circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'»;
d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome
del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle
seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato
candidature in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, ai
sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, quinto periodo, nei collegi
plurinominali in cui non sono state presentate candidature la scheda
di votazione e il manifesto di cui all'articolo 24 non recano nemmeno
la lista circoscrizionale da tale lista presentata ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' ai sensi dell'articolo
18-bis, comma 2-bis. In caso di liste coalizzate, la disposizione di
cui al periodo precedente si applica ai collegi plurinominali nei
quali nessuna delle liste coalizzate abbia presentato candidature»;
f) al comma 5:
1) le parole: «e per il candidato uninominale ad essa
collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle
liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita' ad essa collegati»;
2) le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono
sostituite dalle seguenti: «sul rettangolo contenente i nomi dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il voto di
preferenza per i candidati nel collegio plurinominale, ad eccezione
del capolista, si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a
fianco del nome e cognome del candidato prescelto; nel caso di piu'
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza
nell'ordine di lista».
17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma:
1) al primo periodo, le parole: «i nominativi dei candidati nel
collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «puo'
esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio
plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il
capolista»;
2) al secondo periodo, le parole: «e ai fini dell'elezione del
candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo
contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita', i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di
piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le
liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna
nel collegio plurinominale».
18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i
nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e
sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i
cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque
valido a favore della lista»;
b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato
nel collegio uninominale» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel
collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i
cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'» e le parole: «il
candidato non e' collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i
predetti candidati non sono collegati»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del
candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della
lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3-ter. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un
candidato non capolista, il voto di preferenza si intende validamente
espresso.
3-quater. Il voto di preferenza espresso validamente per uno o
piu' candidati della medesima lista e' considerato quale voto alla
lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio
della scheda.
3-quinquies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di
una lista, e' nullo il voto di preferenza espresso per il candidato
incluso in altra lista.
3-sexies. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di
una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, e'
valido il voto espresso nei confronti della lista identificata dal
contrassegno votato».
19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «del candidato al quale
e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato al quale e'
attribuito il voto di preferenza»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun
candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei voti di preferenza»;
c) al comma 3, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:
«Prende altresi' nota dei voti espressi nel solo rettangolo
contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste»;
d) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun
candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:
«di preferenza espressi per ciascun candidato».
20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di ciascun
candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:
«di preferenza ottenuti da ciascun candidato».
21. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' abrogata;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo
contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti
alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il
totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione
nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore
dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita', ottenendo il
quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare
a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente
dei resti medesimi»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato,
costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle
sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista,
sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale
di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data
dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il
totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale,
moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) e' abrogata;
g) la lettera h) e' abrogata.
22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici centrali
circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto
previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi
dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) calcola i valori di cui alle lettere a) e c) escludendo
i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai fini della ripartizione dei seggi
assegnati nella restante parte del territorio nazionale, di cui alle
lettere f) e g) del presente comma e ai commi 1-bis e 1-ter»;
e) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le
coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi,
identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento
all'unita' superiore» sono soppresse;
3) al numero 2), le parole: «e le liste collegate in coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)» sono
sostituite dalle seguenti: «in coalizione» e le parole: «ai sensi
dell'articolo 77» sono soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate con
altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1),
la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale
tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del
numero 2-bis)»;
f) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol le cifre elettorali
circoscrizionali delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della
lettera d), nonche' le liste e le coalizioni ammesse alla
ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);
e-ter) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di
liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista
singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter),
corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi;
e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater)
abbia dato esito positivo, verifica se nell'elezione del Senato della
Repubblica la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella
collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente
testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera e-ter) del presente comma, e verifica altresi' se essa
abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;
e-sexies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quinquies)
abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista
singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-ter), il
premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 4, pari a
settanta seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-septies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater)
abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui
alla lettera e-quinquies) abbiano dato esito negativo, procede ai
sensi del comma 1-bis»;
g) al comma 1, lettera f):
1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto dei
seggi» fino a: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «procede
al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla
lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi
della lettera d-bis) del presente comma»;
2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e
delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole
liste»;
h) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla
coalizione di liste o alla lista singola cui e' stato attribuito il
premio di governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi
della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi; in
questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o
lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di
cui agli articoli 93, comma 3-bis, lettera c), e 93-septies, comma 3;
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia
dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai
sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e
seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato
esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
i) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito
sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e
2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali
di tali liste, determinate ai sensi della lettera d-bis), per il
numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f)»;
l) al comma 1, lettera h):
1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;
2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire
in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti
alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il
numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;
3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella
circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a),»;
m) al comma 1, lettera i):
1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;
2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con
riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede
ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;
n) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui alla lettera e-septies) del comma
1, l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi
delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.
1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del
comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale,
ferma restando l'applicazione del premio di governabilita' ai sensi
del comma 1, lettera e-sexies), procede come segue:
a) assegna alla coalizione o alla lista singola cui e'
stato attribuito il premio di governabilita' un numero di seggi pari
alla differenza tra il numero centocinquanta e il numero dei seggi
attribuiti alla medesima coalizione o alla lista singola nelle
circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale
coalizione o lista singola per il numero di seggi cosi' determinato,
ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte
frazionaria del quoziente;
b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f)
del comma 1, relativamente ai soli seggi spettanti alle coalizioni e
alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del
comma 1 diverse da quella cui e' stato attribuito il premio di
governabilita', pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di
seggi calcolato ai sensi della lettera a). A questo fine divide il
totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero di seggi
determinato ai sensi del primo periodo, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista
singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
alle liste singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato
i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1,
ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a
ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente
comma;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e alle liste
singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la
coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il premio di
governabilita', divide la rispettiva cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza
di cui alla lettera a), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla coalizione o alla lista singola
cui e' stato attribuito il premio di governabilita', il cui valore e'
troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre
coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali
circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla
lettera b), secondo periodo, ottenendo cosi' l'indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste
singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo
3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti
gli indici, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione
circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e
lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni e alle liste singole per le
quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali
e, in caso di parita', alle coalizioni e alle liste singole che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui
al periodo precedente le coalizioni e le liste singole alle quali e'
stato gia' attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito
delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le
circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole
corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a),
b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e alle
liste singole eccedentarie e alle coalizioni e alle liste singole
deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e
seguenti;
e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste,
procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni
ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come
disposto dal comma 1, lettera i).
1-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del
comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo
della sola Camera dei deputati.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o
la lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai
sensi del comma 1, lettera e-sexies), non disponga del prescritto
numero di candidati all'interno delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita',
nelle circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente
al numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna
i seggi corrispondenti alla coalizione o alla lista singola cui e'
attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni
dell'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. In assenza di
candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione, l'Ufficio
centrale nazionale procede alle operazioni di cui all'articolo 86,
comma 1, periodi secondo e seguenti, nella circoscrizione in cui la
coalizione o la lista singola cui e' attribuito il premio di
governabilita' abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente, o, in mancanza
di parti decimali non utilizzate, sulla base delle parti decimali
gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati
nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e
delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti validi
nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla
ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e
dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1,
lettera e-ter), nonche' ai fini del raggiungimento della soglia
minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilita' di
cui al comma 1, lettera e-quater). Tali voti non sono considerati ai
fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del
territorio nazionale, di cui ai commi 1, lettere f) e g), 1-bis e
1-ter»;
o) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono
aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste
eventualmente assegnataria del premio di governabilita'».
23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute dall'Ufficio
elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista
circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di
liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';
b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei
seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui
all'articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:
1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo
la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono
attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da
attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;
2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le
liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi a esse
assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui
all'articolo 83, comma 2;
3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa
attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale
nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono
sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore
parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono
stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi
sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale
del quoziente di attribuzione non utilizzata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi
siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma
1-ter, procede come segue:
a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente
elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste
della coalizione cui e' stato attribuito il premio di governabilita',
limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella
circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle
altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito
denominate, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e
"gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei
quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente
loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria
del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra
elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo
quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo
cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo
di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra
decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella
circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio
per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della
medesima lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di
collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui
valore e' troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica
ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al
collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La
parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta
il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di
liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parita', al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio;
c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero
dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale
nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi
eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono
stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi,
al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei
seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine,
per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 3)».
24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo
l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella
lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente
seguendo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
d) il comma 6 e' abrogato;
e) al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».
25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali
in posizione di capolista e in altra posizione e' proclamato nel
collegio nel quale e' eletto in posizione di capolista. Se eletto in
piu' collegi plurinominali in posizione di capolista, e' proclamato
nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore
cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e). Se eletto in piu'
collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, e'
proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale,
determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
1-bis. Il deputato eletto nella lista di candidati presentata ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita' e in uno o piu'
collegi plurinominali si intende eletto nella lista di candidati
presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'».
26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione»
sono sostituite dalle seguenti: «seguendo la graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta,
tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera
e-sexies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita' e' assegnato,
nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non
eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo
la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), nel caso
in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista
singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse
collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non
eletti, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo
la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera d), della
lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le
liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede
con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base
delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine
decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in piu' collegi
plurinominali, il seggio e' assegnato alla lista individuata ai sensi
del secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio»;
c) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».
27. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) al primo comma, prima del numero 3) e' inserito il seguente:
«2-ter) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della
presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o
con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio
contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle
dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi
dell'articolo 14-bis e con le modalita' stabilite dall'articolo
93-quinquies, commi 2 e 3»;
2) al primo comma, numero 3), le parole: «insieme con il
contrassegno di ciascun candidato,» sono soppresse e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ciascun candidato nel collegio
uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni
delle liste coalizzate, cui e' collegato ai sensi del numero 2-ter)»;
3) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e
H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei
candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito
rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo,
il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Nel caso
di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista
e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti
all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale
rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle
liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale
su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli
contenenti il contrassegno»;
4) il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla
scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
b) all'articolo 93:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo
83, comma 1, lettera e)»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'Ufficio centrale elettorale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati
nel collegio uninominale collegati a piu' liste in coalizione, di cui
all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle
seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi
conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio
uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli
candidati nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della
circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai
fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonche' il
nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e
la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto
dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis)»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 93-quinquies. - 1. Le elezioni nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del
presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e
integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e
93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono
eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo
proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo
93-septies, comma 2.
2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una
lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato
il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle
dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi
dell'articolo 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o
delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega.
Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di
collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il
suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere
indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale e' presentato e il contrassegno o i
contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno,
con esso collegati, nonche' la lista o le liste alle quali il
candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato
nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una
lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il
solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
4. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o
coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi
puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima.
5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati
per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con
l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali
compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da
uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
6. Per la presentazione delle liste di candidati per
l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono
all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in
quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
del presente titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.
7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione
dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi
uninominali e' effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la
cancelleria della Corte d'appello di Trento.
Art. 93-sexies. - 1. La votazione ha luogo con scheda stampata
a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle
tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun
collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i
cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro
l'apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro
rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e'
collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono
elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei
seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il
rispettivo ordine di presentazione. Ad eccezione del capolista,
ciascun nome e cognome del candidato e' preceduto da un quadrato ove
poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
2. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli
di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale
sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di
tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni
delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono
posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe
orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo
contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli
contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati
di lista.
3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla
scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati di lista
e puo' esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati nel
collegio plurinominale appartenenti alla medesima lista, escluso il
capolista. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel
quadrato posto a fianco del nome e cognome del candidato prescelto,
riportato nell'apposita colonna a fianco del contrassegno di lista.
Nel caso di piu' preferenze espresse, queste devono riguardare
candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della
terza preferenza nell'ordine di lista. Il voto e' valido a favore
della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale.
4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale.
5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo.
Art. 93-septies. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma
dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni
elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se
non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma
1, lettera e); in caso di parita', e' eletto il candidato piu'
giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, di cui
all'articolo 93-sexies, comma 4, secondo periodo, che sono attribuiti
alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il
totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione
nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio uninominale di ciascuna lista;
e) per ciascuna lista determina la cifra elettorale
individuale circoscrizionale di ciascun candidato, costituita dal
numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle sezioni
elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista,
sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
f) determina la cifra elettorale percentuale circoscrizionale
di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla
divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
per il totale dei voti validi della circoscrizione, moltiplicato per
cento;
g) determina la cifra elettorale individuale percentuale
circoscrizionale di ciascun candidato. Tale cifra e' data dal
quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale
individuale circoscrizionale di ciascun candidato per il totale dei
voti validi della circoscrizione, moltiplicato per cento;
h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione.
Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;
i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi
collegati, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di
quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1,
lettera e-bis), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede
all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le
coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione. Ai
fini delle operazioni di cui al presente comma, sono considerate
liste singole anche le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute collegate in coalizioni che non abbiano
raggiunto la percentuale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e),
numero 1), ove esse abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, lettera e), numero 2-bis). L'Ufficio:
a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste singole e delle coalizioni ammesse per il numero dei
seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per
tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste
singole per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio;
b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di
liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione
calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il
numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo
l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
c) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della
circoscrizione, a partire dal candidato capolista e successivamente
seguendo la graduatoria di cui al comma 1, lettera e).
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le
liste ad essi collegati, nonche' il numero dei seggi attribuiti a
ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1,
lettera f-bis).
Art. 93-octies. - 1. Nelle circoscrizioni di cui al presente
titolo nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio
uninominale, a pena di nullita'.
2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle
circoscrizioni di cui al presente titolo o nelle liste presentate per
l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non puo' essere candidato
nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni, ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'.
3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni
di cui al presente titolo puo' essere candidato, con il medesimo
contrassegno, in collegi plurinominali, fino al numero massimo di
cinque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e
dell'articolo 85, comma 1. Il candidato che risulta eletto in un
collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende
eletto nel collegio uninominale»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni
speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol».
28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o piu'
di una» sono soppresse.
29. All'articolo 119, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi
uninominali e» sono soppresse.
30. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis
e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le tabelle G e H
allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato
2 alla presente legge.

Art. 2

Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo
n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono
sostituite dalle seguenti: «riportati nell'ultimo decreto del
Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai
soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della
popolazione a livello comunale»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per
l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e'
ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B.2 allegata
al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei
seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali
e' effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione
di un premio di governabilita' da assegnare, alle condizioni previste
dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste
che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello
nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42
per cento di voti validi in ciascuna di esse. Il premio di
governabilita' e' assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali,
a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi
complessivi. Alla lista singola o alla coalizione di liste
assegnataria del premio di governabilita' non possono comunque essere
attribuiti piu' di centotredici seggi complessivi, ad esclusione dei
seggi conseguiti nella circoscrizione Estero»;
c) il comma 2-bis e' abrogato;
d) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati nell'ultimo
decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza
quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento
permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione
delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, sono determinate:
a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo
di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilita',
alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
b) per il caso di attribuzione del premio di governabilita',
la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna
circoscrizione regionale dei seggi a questa spettanti ai sensi della
distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) per il caso di mancata attribuzione del premio di
governabilita', la distribuzione tra i collegi plurinominali di
ciascuna circoscrizione regionale di tutti i seggi a questa spettanti
ai sensi della distribuzione di cui al comma 1»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' costituita in un
unico collegio uninominale»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in
sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre
1991, n. 422»;
g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4
sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali
delle liste e delle coalizioni di liste nonche' del totale dei voti
validi nazionali esclusivamente ai fini indicati dall'articolo
16-bis, comma 1-sexies. I seggi attribuiti nelle medesime regioni
sono computati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera f-bis).
4-ter. Con riferimento alle regioni di cui ai commi 3 e 4, con
il termine "lista" si intende il partito o il gruppo politico
organizzato che abbia depositato il contrassegno ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui i candidati nei collegi
uninominali delle medesime regioni sono tenuti a collegarsi ai fini
indicati dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, anche nel caso in cui
tale partito o gruppo politico organizzato non presenti candidature
in altre regioni».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e in collegi
plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di liste,
anche coalizzate tra loro, di candidati, nei confronti dei quali, ad
eccezione del capolista, l'elettore puo' esprimere fino a tre
preferenze».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si presentano
singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono
concorrere all'attribuzione del premio di governabilita' di cui
all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresi' il collegamento con
partiti o gruppi politici organizzati che si presentano,
singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei
deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale
presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la
presentazione di liste anche in una sola regione»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato
della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano
esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e non presentano liste di candidati
circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del
medesimo testo unico»;
c) al comma 4, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Il numero dei candidati e', in ogni caso, pari a
sette, compreso il capolista. A pena di inammissibilita', i
candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine
alternato di genere»;
d) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o
coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono
sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle
circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Ufficio elettorale
regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista
singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio
di governabilita', all'Ufficio centrale nazionale, il quale»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio
centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali
l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei
candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le
circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita'».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle
seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini
dell'attribuzione del premio di governabilita'»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti
sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i
nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in
tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del
premio di governabilita', come comunicati ai sensi dell'articolo 9,
comma 4-bis, ultimo periodo»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui una lista singola non abbia presentato
candidature in tutti i collegi plurinominali della regione, nei
collegi plurinominali in cui non sono state presentate candidature la
scheda di votazione e il manifesto non recano nemmeno la lista
circoscrizionale da tale lista presentata ai fini dell'attribuzione
del premio di governabilita'. In caso di liste coalizzate, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica ai collegi
plurinominali nei quali nessuna delle liste coalizzate abbia
presentato candidature».
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: «il venticinquesimo anno di eta'» sono sostituite
dalle seguenti: «la maggiore eta'».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il
voto e' valido a favore della lista. Ogni elettore, inoltre, puo'
esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio
plurinominale della lista votata che non sono capolista. Il voto di
preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato posto a fianco
del nome e cognome del candidato prescelto, riportato nell'apposita
colonna a fianco del contrassegno di lista. Nel caso di piu'
preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso
diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza
nell'ordine di lista»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul rettangolo
contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita', i
voti sono validi a favore della lista. Nel caso di piu' liste
collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio
plurinominale».
8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' abrogata;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo
contenente i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali
presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilita'
collegati a piu' liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista
a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei
voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel
collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno sul solo
rettangolo contenente i nominativi dei candidati delle liste
circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di
governabilita' collegati a piu' liste in coalizione, ottenendo il
quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare
a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente
dei resti medesimi»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per ciascuna lista determina la cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato,
costituita dal numero di voti di preferenza validi conseguiti nelle
sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina quindi la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista, escluso il capolista,
sulla base delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
e) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale individuale percentuale
di collegio plurinominale di ciascun candidato. Tale cifra e' data
dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale
individuale di collegio plurinominale di ciascun candidato per il
totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale,
moltiplicato per cento»;
f) la lettera g) e' abrogata;
g) la lettera h) e' abrogata.
9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Uffici elettorali
regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto
previsto dal comma 1-sexies»;
b) al comma 1, lettera c), il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «, individuate ai sensi
dell'ultimo periodo della lettera c)» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «individua quindi le
coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi,
identificandole nelle seguenti:»;
2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla
fine del numero sono soppresse;
3) al numero 2), le parole da: «, nonche' le liste non
collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la
percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono
soppresse;
4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3
per cento dei voti validi espressi, nonche' le liste collegate nelle
coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;
2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1),
la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale
tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del
numero 2-bis)»;
e) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni
di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista
singola o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis),
corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi;
e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia
dato esito positivo, verifica se nell'elezione della Camera dei
deputati la lista singola o la coalizione di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia
quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del presente
testo unico, alla lista singola o alla coalizione di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi
della lettera e-bis) del presente comma, e verifica altresi' se essa
abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti
validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;
e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater)
abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista
singola o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il
premio di governabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, pari a
trentacinque seggi, e procede ai sensi della lettera f);
e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia
dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla
lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, procede ai sensi del
comma 1-bis»;
f) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione
provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b),
tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della
lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale
di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il
numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo cosi' il
quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista
singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora
da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste
singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si
procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi
assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna
coalizione di liste e lista singola. Tale totale e' dato, per
ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa
assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica
graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno
dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o alla lista
singola di cui alla lettera e-bis)»;
g) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) verifica se il totale dei seggi assegnati alla
coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il premio di
governabilita', ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera
f), sia superiore a centotredici seggi complessivi; in questo totale
sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola
nelle regioni Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/
Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21,
comma 2-bis, lettera c);
f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia
dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai
sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli
Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-septies;
f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia
dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-ter»;
h) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies),
l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi
di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e
le liste singole individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della
lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra
elettorale regionale di ciascuna di queste, secondo quanto disposto
dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle
comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma
1-septies.
1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio
procede come segue:
a) ferma restando l'assegnazione dei trentacinque seggi del
premio di governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies),
sottrae alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito
il premio di governabilita' un numero di seggi pari alla differenza
tra il numero totale dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del comma
1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come
risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis,
lettera c), e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni
sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al
comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto
determinato ai sensi del periodo precedente. Nel caso in cui,
terminata la graduatoria nazionale dei resti di cui al comma 1,
lettera f), ultimo periodo, risultino ancora seggi da sottrarre,
l'Ufficio prosegue sottraendo gli ulteriori seggi nelle regioni in
cui la coalizione o la lista singola cui e' stato attribuito il
premio di governabilita' ha conseguito la minore cifra elettorale
regionale percentuale, calcolata come rapporto tra la cifra
elettorale regionale e il totale dei voti della regione, moltiplicato
per cento. I seggi sono sottratti, uno per regione, fino alla
concorrenza del numero determinato al primo periodo. Sono escluse
dalle operazioni di cui al terzo periodo le regioni in cui e' gia'
stato sottratto un seggio ai sensi del secondo periodo e quelle in
cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito il
premio di governabilita', a seguito delle operazioni di cui al comma
1, lettera f), e' stato attribuito un solo seggio. Nel caso in cui,
al termine delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risultino
ancora seggi da sottrarre, l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai
periodi terzo e quarto fino alla concorrenza del numero di seggi
determinato al primo periodo, escludendo dalle operazioni le regioni
in cui alla coalizione o alla lista singola cui e' stato attribuito
il premio di governabilita', anche a seguito delle operazioni di cui
ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio;
b) in ciascuna regione in cui e' stato sottratto un seggio ai
sensi della lettera a), e' corrispondentemente assegnato un seggio
alla coalizione o alla lista singola diversa da quella cui e' stato
attribuito il premio di governabilita' che, a seguito della
ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il
maggiore resto non utilizzato, ovvero, nel caso in cui non vi siano
resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra
elettorale regionale.
1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai
sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per
il rinnovo del solo Senato della Repubblica.
1-quinquies. Qualora, per qualsiasi motivo, la coalizione o la
lista singola cui e' attribuito il premio di governabilita' ai sensi
del comma 1, lettera e-quinquies), non disponga del prescritto numero
di candidati all'interno delle liste circoscrizionali presentate ai
fini dell'attribuzione del premio di governabilita', nelle
circoscrizioni in cui tali candidati difettino, e limitatamente al
numero di candidati mancanti, l'Ufficio centrale nazionale assegna i
seggi corrispondenti alla coalizione o lista singola cui e'
attribuito il premio di governabilita' secondo le disposizioni
dell'articolo 83, comma 1-quinquies, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in
quanto applicabili.
1-sexies. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati
nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e
delle coalizioni di liste, nonche' del totale dei voti validi
nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla
ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), e
dell'individuazione della lista singola o della coalizione di liste
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al
comma 1, lettera e-bis), nonche' ai fini del raggiungimento della
soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di
governabilita' di cui al comma 1, lettera e-ter).
1-septies. Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli
Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni
di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione
o la lista singola eventualmente assegnataria del premio di
governabilita' ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies);
l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste
singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma
1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-ter».
10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1-septies dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale
procede:
a) alla proclamazione dei candidati della lista
circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di
liste cui e' stato attribuito il premio di governabilita';
b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra
le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali
delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia'
determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La
parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio.
2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono
determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale
nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e
comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-septies, nonche'
dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in piu' collegi
plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare
nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede
regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi
plurinominali e' determinato ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i
seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a
seguito dell'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi
dell'articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;
b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i
seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole
senza l'attribuzione del premio di governabilita', ai sensi
dell'articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.
4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis,
comma 1-ter, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati
al collegio tra le liste con le seguenti modalita':
a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la
somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono
attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei
seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente;
b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a).
La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in
caso di parita', sono assegnati alle liste con la maggiore cifra
elettorale di collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo
precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi
a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma
2;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad
essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2.
In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla
lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale
dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti
seggi in numero minore di quello spettante, i seggi sono assegnati
nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente
di attribuzione non utilizzata.
5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio
procede con le seguenti modalita':
a) determina il quoziente elettorale regionale della lista
singola ovvero delle liste della coalizione cui e' stato attribuito
il premio di governabilita', limitatamente alle liste cui sono
assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale
delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito
denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e
"gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei
quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle
liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella
regione e trascura la parte frazionaria del risultato;
b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra
elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo
quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo
cosi' l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo
di liste di maggioranza, il cui valore e' troncato alla sesta cifra
decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella
circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio
per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della
lettera a), ottenendo cosi' l'indice di ripartizione di collegio
plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore e'
troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli
indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei
quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parita', al
gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale di
collegio; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;
c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei
seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del
comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi
eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono
stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi,
al gruppo di liste deficitario;
d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei
seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine,
per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere
a), b) e c)».
11. All'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella lista del collegio, secondo
l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella
lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente
seguendo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)»;
b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».
12. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il
comma 1 e' abrogato.
13. Alla rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del
1993, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione»
sono sostituite dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e».
14. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del
1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono
un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio
uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste» e le parole:
«Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto
Adige/Südtirol»;
b) alla lettera a):
1) le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e
le parole: «, insieme al deposito del relativo contrassegno,» sono
soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ciascun
candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della
lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui e' collegato ai
sensi della lettera a-bis)»;
c) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della
presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o
con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio
contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle
dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi
dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
a-ter) nel complesso delle candidature presentate da ogni lista
o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi
puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle
B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i
cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un
apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro
rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e'
collegato. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i
rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio
uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio.
All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i
contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel
collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due
rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il
cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto
alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno»;
e) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita
sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista. Il voto e' valido a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale;
c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo».
15. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533
del 1993 e' premesso il seguente:
«01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali
e' regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in
quanto applicabili».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «voti validi» sono
aggiunte le seguenti: «, anche se non collegato ad una lista ammessa
ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:
a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a
seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei
voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel
collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi;
b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte
le liste;
c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista
e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto
dall'articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonche' i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le
liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo
16-bis, comma 1, lettera f-bis)».
17. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533
del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che
elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del
Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei
collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol».
18. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del
1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, B-bis e B-ter di cui
all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 3

Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol
1. Alla tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione
Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica,
allegata alla legge 30 dicembre 1991, n. 422, le sezioni «4. -
COLLEGIO DI BOLZANO», «5. - COLLEGIO DI MERANO» e «6. - COLLEGIO DI
BRESSANONE» sono sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui
all'allegato 4 alla presente legge.
2. Alla tabella B.1 allegata al decreto legislativo 23 dicembre
2020, n. 177, nella parte «Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol -
Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/ Südtirol», le sezioni relative
ai collegi uninominali «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U04
(Bolzano/Bozen)», «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U05 (Merano/Meran)»
e «Trentino-Alto Adige/Südtirol - U06 (Bressanone/Brixen)» sono
sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato 5 alla
presente legge.

Art. 4

Modifica alla legge 3 novembre 2017, n. 165
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165,
e' abrogato.

Art. 5

Norma transitoria in materia di esonero
dalla raccolta delle sottoscrizioni
1. Per le prime elezioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati successive all'entrata in vigore della presente legge,
le condizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, devono
sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 6

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e altre disposizioni
in materia di articolazione territoriale della circoscrizione
Estero
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;
1.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di
cui al comma 1 e' eletto un deputato e un senatore» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'elezione della Camera dei deputati, in
ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 e' eletto un deputato»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1-quater:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «ufficio centrale» sono
inserite le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;
1.2) la lettera c) e' abrogata;
2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i
territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma
1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in
modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna
ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto
sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla
ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e
all'ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b)»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono
aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati»;
1.2) alla lettera b), sono premesse le seguenti parole: «per
l'elezione della Camera dei deputati,»;
1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono
aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati,
nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della
Repubblica»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da
un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a
otto. Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate
da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da
assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono
soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella
ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera
dei deputati e nella circoscrizione Estero per l'elezione del Senato
della Repubblica»;
3) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ciascun elettore puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per
l'elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali e'
assegnato un deputato, due voti di preferenza per l'elezione del
Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati
nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 6» sono aggiunte
le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera
circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono
aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e
nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del
Senato della Repubblica»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono
aggiunte le seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e
nell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della
Repubblica»;
4) alla lettera c):
4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono inserite le
seguenti: «per l'elezione della Camera dei deputati e nell'intera
circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»;
4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della
ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera
dei deputati e dell'intera circoscrizione Estero per l'elezione del
Senato della Repubblica»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima
ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera
dei deputati e nell'ambito dell'intera circoscrizione Estero per
l'elezione del Senato della Repubblica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti» sono
inserite le seguenti: «nella circoscrizione Estero, per l'elezione
del Senato della Repubblica, e, per l'elezione della Camera dei
deputati,»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni»
sono inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera
dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente
all'elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 2, dopo le parole: «per ciascuna ripartizione» sono
inserite le seguenti: «relativamente all'elezione della Camera dei
deputati e per l'intera circoscrizione Estero relativamente
all'elezione del Senato della Repubblica»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari» sono inserite le
seguenti: «a quattro per l'elezione del Senato della Repubblica e,
per l'elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella relativa
ripartizione» sono inserite le seguenti: «per l'elezione della Camera
dei deputati»;
d) all'articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

Art. 7

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto
nella circoscrizione Estero
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) la sottoscrizione non e' richiesta per i partiti o i
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola
delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della
convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione hanno presentato
candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un
seggio in una delle due Camere»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
operazioni di stampa e imbustamento possono essere effettuate, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559,
in Italia»;
2) al comma 3, dopo le parole: «plico contenente il certificato
elettorale» sono inserite le seguenti: «, corredato di un tagliando
recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo
dell'elettore»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le
schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta
affrancata unitamente al tagliando del certificato elettorale,
comprovante l'esercizio del diritto di voto, firmato dall'elettore.
L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno
precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e
le buste che le contengono non devono recare alcun segno di
riconoscimento. Il tagliando del certificato elettorale e'
predisposto con dimensioni e modalita' di stampa tali da contrastare
la contraffazione o l'erroneo inserimento del tagliando nella busta
contenente la scheda elettorale»;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. A partire dal lunedi' antecedente la data stabilita per
le votazioni in Italia, l'ufficio consolare pubblica nel proprio sito
internet istituzionale il numero dei plichi ricevuti nel corso delle
operazioni di voto e il dato definitivo del numero dei plichi spediti
ai sensi del comma 7»;
c) all'articolo 14, comma 3, lettera c):
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) accerta che il tagliando inserito nella busta sia firmato
dall'elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la
lettura ottica del codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma
3, che appartenga ad un elettore iscritto nell'elenco di cui al comma
2 del presente articolo»;
2) il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le
schede inserite in una busta che contiene piu' di un tagliando del
certificato elettorale o un tagliando non firmato o di un elettore
che ha votato piu' di una volta o di un elettore non appartenente
alla ripartizione elettorale assegnata o, infine, contenute in una
busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni
caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la
busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile
identificare il voto»;
d) all'articolo 18, comma 2, le parole: «da uno a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».
2. Per l'anno 2027, gli uffici consolari effettuano l'invio di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, con il sistema postale
piu' affidabile e, salva comprovata impossibilita', con posta
raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilita'.
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 21
milioni di euro per l'anno 2027.
4. Per l'attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in
occasione delle elezioni politiche ed europee nonche' dei
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione
1. E' istituito, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune,
l'elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di
cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di
temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e per i referendum previsti dagli
articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per
motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un
comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il
comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni
previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo
nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza
prevista in quest'ultimo e' di almeno nove mesi.
3. Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si
realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data
in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui
al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per
le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno
nell'anno in corso.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli elettori che, per
documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o
trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale
ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al
comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune
appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di
essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel
comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal
medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', agli
elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna
delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attivita' di cura e
assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria,
terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura
sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da
quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari
conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o
prestino attivita' di cura e assistenza in favore di un minore
sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico
presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad
una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti.
6. La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede
e' presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti
telematici al comune di temporaneo domicilio ed e' corredata della
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' nonche'
della certificazione o di altra documentazione attestante la
condizione di elettore fuori sede. Nella domanda sono indicati
l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un
recapito di posta elettronica. Con le medesime modalita', la domanda
di cui al presente comma puo' essere revocata entro i medesimi
termini previsti per la sua presentazione.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede,
il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza
la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da
parte dell'elettore. L'ufficiale elettorale del comune di residenza
annota nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto
l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto in altro
comune.
8. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione,
il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al
voto fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici,
un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e
dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
9. Nel caso in cui l'elettore non soddisfi i requisiti di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5, il comune di temporaneo domicilio comunica la non
ammissione al voto fuori sede e l'elettore e' ammesso a votare nel
comune nelle cui liste elettorali e' iscritto.
10. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori
sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma in
numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli
elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimita'
territoriale.
11. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un
valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione
al voto rilasciata ai sensi del comma 8.
12. In analogia a quanto previsto per le altre categorie di
elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello
di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le
liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui e'
situato il comune di temporaneo domicilio.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le
amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla
presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4

Articolo 3, comma 1

«4. - COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Bolzano; Laives.
5. - COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino;
Avelengo; Bronzolo; Caines; Caldaro sulla strada del vino;
Castelbello-Ciardes; Cermes; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina
sulla strada del vino; Curon Venosta; Egna; Gargazzone; Glorenza;
Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Magre' sulla strada del vino;
Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Montagna sulla
strada del vino; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Ora; Parcines;
Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; Salorno sulla
strada del vino; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San
Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales;
Senale-San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio; Terlano; Termeno
sulla strada del vino; Tesimo; Tirolo; Trodena nel parco naturale;
Tubre; Ultimo; Vadena; Verano.
6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)
Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:
Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di
Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Cornedo all'Isarco;
Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fie' allo Sciliar; Fortezza;
Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido;
Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte
Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria;
Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia;
Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena;
Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di
Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa; Villandro; Vipiteno».

Allegato 5

Allegato 5

(Articolo 3, comma 2)

=====================================================================
| Trentino-Alto Adige/Südtirol - | | |
| U04 | Bolzano/ Bozen | |
+=================================+================+================+
| | |Bolzano/ Bozen |
+---------------------------------+----------------+----------------+
| | |Laives/ Leifers |
+---------------------------------+----------------+----------------+


=====================================================================
|Trentino-Alto Adige/| | |
| Südtirol - U05 | Merano/Meran | |
+====================+==================+===========================+
| | |Aldino/ Aldein |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Andriano/ Andrian |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Anterivo/ Altrei |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Appiano sulla strada del |
| | |vino/ Eppan an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Avelengo/ Hafling |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Bronzolo/ Branzoll |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Caines/ Kuens |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Caldaro sulla strada del |
| | |vino/ Kaltern an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Castel- bello-Ciardes/ |
| | |Kastelbell-Tschars |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Cermes/ Tscherms |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Cortaccia sulla strada del |
| | |vino/ Kurtatsch an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Cortina sulla strada del |
| | |vino/ Kurtinig an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Curon Venosta/ Graun im |
| | |Vinschgau |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Egna/ Neumarkt |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Gargazzone/ Gargazon |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Glorenza/ Glurns |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Laces/ Latsch |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Lagundo/ Algund |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Lana/ Lana |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Lasa/ Laas |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Lauregno/ Laurein |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Magre' sulla strada del |
| | |vino/ Margreid an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Malles Venosta/ Mals |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Marlengo/ Marling |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Martello/ Martell |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Meltina/ Mölten |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Merano/ Meran |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Montagna sulla strada del |
| | |vino/ Montan an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Moso in Passiria/ Moos in |
| | |Passeier |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Nalles/ Nals |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Naturno/ Naturns |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Ora/ Auer |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Parcines/ Partschins |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Plaus/ Plaus |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Postal/ Burgstall |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Prato allo Stelvio/ Prad am|
| | |Stilfserjoch |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Proves/ Proveis |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Rifiano/ Riffian |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Salorno sulla strada del |
| | |vino/ Salurn an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |San Genesio Atesino/ |
| | |Jenesien |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |San Leonardo in Passiria/ |
| | |St. Leonhard in Passeier |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |San Martino in Passiria/ |
| | |St. Martin in Passeier |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |San Pancrazio/ St. Pankraz |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Sarentino/ Sarntal |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Scena/ Schenna |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Senales/ Schnals |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Senale-San Felice/ Unsere |
| | |Liebe Frau im Walde- St. |
| | |Felix |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Silandro/ Schlanders |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Sluderno/ Schluderns |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Stelvio/ Stilfs |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Terlano/ Terlan |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Termeno sulla strada del |
| | |vino/ Tramin an der |
| | |Weinstraße |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Tesimo/ Tisens |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Tirolo/ Tirol |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Trodena nel parco naturale/|
| | |Truden im Naturpark |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Tubre/ Taufers im |
| | |Münstertal |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Ultimo/ Ulten |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Vadena/ Pfatten |
+--------------------+------------------+---------------------------+
| | |Verano/ Vöran |
+--------------------+------------------+---------------------------+


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| Trentino-Alto | | |
|Adige/Südtirol - U06 | Bressanone/Brixen | |
+=====================+======================+======================+
| | |Badia/ Abtei |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Barbiano/ Barbian |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Braies/ Prags |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Brennero/ Brenner |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Bressanone/ Brixen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Brunico/ Bruneck |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Campo di Trens/ |
| | |Freienfeld |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Campo Tures/ Sand in |
| | |Taufers |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Castel- rotto/ |
| | |Kastelruth |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Chienes/ Kiens |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Chiusa/ Klausen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Cornedo all'Isarco/ |
| | |Karneid |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Corvara in Badia/ |
| | |Corvara |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Dobbiaco/ Toblach |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Falzes/ Pfalzen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Fie' allo Sciliar/ |
| | |Völs am Schlern |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Fortezza/ Franzen- |
| | |sfeste |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Funes/ Villnöß |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Gais/ Gais |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Laion/ Lajen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |La Valle/ Wengen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Luson/ Lüsen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Marebbe/ Enneberg |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Monguelfo-Tesido/ |
| | |Welsberg-Taisten |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Naz-Sciaves/ |
| | |Natz-Schabs |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Nova Levante/ |
| | |Welschnofen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Nova Ponente/ Deut- |
| | |schnofen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Ortisei/ St. Ulrich |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Perca/ Percha |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Ponte Gardena/ |
| | |Waidbruck |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Predoi/ Prettau |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Racines/ Ratschings |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Rasun-Anterselva/ |
| | |Rasen-Antholz |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Renon/ Ritten |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Rio di Pusteria/ |
| | |Mühlbach |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Rodengo/ Rodeneck |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |San Candido/ Innichen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |San Lorenzo di Sebato/|
| | |St. Lorenzen |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |San Martino in Badia/ |
| | |St. Martin in Thurn |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Santa Cristina |
| | |Valgardena/ St. |
| | |Christina in Gröden |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Selva dei Molini/ |
| | |Mühlwald |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Selva di Val Gardena/ |
| | |Wolkenstein in Gröden |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Sesto/ Sexten |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Terento/ Terenten |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Tires/ Tiers |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Valdaora/ Olang |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Val di Vizze/ Pfitsch |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Valle Aurina/ Ahrntal |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Valle di Casies/ Gsies|
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Vandoies/ Vintl |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Varna/ Vahrn |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Velturno/ Feldthurns |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Villabassa/ Niederdorf|
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Villandro/ Villanders |
+---------------------+----------------------+----------------------+
| | |Vipiteno/ Sterzing |
+---------------------+----------------------+----------------------+

Allegati grafici: 5 PDF scaricabili

Documenti del testo originario pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Note

Art. 1
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23
ottobre 2026, si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge, corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.