Testo originario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un
accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023;
b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita
all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un
accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023;
b) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita
all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
Art. 2
Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione:
«.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera ff-bis) e' aggiunta la seguente:
«ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce
un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 e' inserito il
seguente:
«Art. 10-bis (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE)
2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal
10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui
all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui
le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa
regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo
4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d),
del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera ff-bis), numero 6), il segno di interpunzione:
«.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera ff-bis) e' aggiunta la seguente:
«ff-ter) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce
un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
b) al titolo I, capo III, dopo l'articolo 10 e' inserito il
seguente:
«Art. 10-bis (Recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE)
2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2002 - FICOD -). - 1. A decorrere dal
10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui
all'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, le imprese regolamentate di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g), trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui
le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa
regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo
4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d),
del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui
all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».
informazioni di cui al comma 1, sono organismi di raccolta di cui
all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 le autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z).».
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-decies) e' aggiunta la seguente:
«w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 4-septies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 4-septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli
2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di
accessibilita' delle informazioni tramite il punto di accesso unico
europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere
dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui
agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e
4, e 103, commi 3 e 3-bis, le societa' trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica della societa',
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni della societa' per categoria, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita'
economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera w-decies), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-decies) e' aggiunta la seguente:
«w-undecies) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 4-septies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 4-septies.3 (Disposizioni di recepimento degli articoli
2, 5, 6, 12 e 13 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di
accessibilita' delle informazioni tramite il punto di accesso unico
europeo che modificano, rispettivamente, le direttive 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2009/65/CE, 2014/65/UE e 2016/97/UE -). - 1. A decorrere
dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui
agli articoli 101-ter, comma 3, lettera c), 102, commi 1, 2, 3-bis e
4, e 103, commi 3 e 3-bis, le societa' trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 3, al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni sono
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica della societa',
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni della societa' per categoria, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita'
economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili
tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo
4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), sono rese accessibili
tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo sono
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della societa' a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo
4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
3. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
informazioni di cui ai commi 1 e 2, la Consob e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche le
informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater,
124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5,
124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui
all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori
istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e
le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del
gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa'
a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore
istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di
voto o della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni per categoria dell'investitore
istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di
voto o della societa', come specificate ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita'
economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater,
124-quinquies, commi 1, 2, e 3, 124-sexies, commi 1, 2, 3 e 5,
124-octies, commi 1 e 2, e 125-quater del presente decreto e di cui
all'articolo 2391-bis del codice civile, gli investitori
istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e
le societa' trasmettono tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 5, al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'investitore istituzionale, del
gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della societa'
a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'investitore
istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di
voto o della societa', come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni per categoria dell'investitore
istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di
voto o della societa', come specificate ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita'
economiche della societa', come specificato a norma dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
5. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui
agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2,
3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo
124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definite dal presente decreto;
b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per
le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater,
e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del
codice civile.
informazioni di cui al comma 4 sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) la Consob, l'IVASS e la COVIP per le informazioni di cui
agli articoli 124-quinquies, commi 1, 2 e 3, 124-sexies, commi 1, 2,
3 e 5, e la Consob per le informazioni di cui all'articolo
124-octies, commi 1 e 2, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definite dal presente decreto;
b) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate di cui all'articolo 113-ter, comma 4, per
le informazioni di cui agli articoli 123-ter, commi 1, 2 e 3-quater,
e 125-quater del presente decreto e di cui all'articolo 2391-bis del
codice civile.
6. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche le
informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e
c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1,
comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e
l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento
(UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
informazioni di cui agli articoli 39-decies, comma 1, lettere b) e
c), 93-bis, comma 1, lettera f-bis), 98-ter, comma 1, e 98-ter.1,
comma 2, i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis),
per gli OICVM gestiti, trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 7 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica del gestore e
l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento
(UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
7. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la
Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza definite dal presente decreto.
informazioni di cui al comma 6, gli organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 sono la
Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza definite dal presente decreto.
8. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui agli
articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori
di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
articoli 35, comma 2, e 35-ter, comma 2, con riferimento ai gestori
di OICVM, sono rese accessibili tramite l'ESAP e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del gestore a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del gestore come specificato ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
9. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
informazioni di cui al comma 8, la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
10. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui
all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i
quali non e' stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite
l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
all'articolo 195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), avverso i
quali non e' stato presentato ricorso, sono rese accessibili tramite
l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del gestore e l'identificativo dell'OICVM, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
11. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono
organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
informazioni di cui al comma 10, la Consob e la Banca d'Italia sono
organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
12. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche
informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2,
lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del
mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del
gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di
investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
informazioni di cui agli articoli 64-bis, comma 3, e 69, comma 2,
lettere c), d) e f), le imprese di investimento, i gestori del
mercato o gli emittenti trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 14 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del
gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di
investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
13. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'emittente puo'
trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo
21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente
organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino
che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione
europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni
di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del
gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di
investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
trasmettere la ricerca da esso sponsorizzata di cui all'articolo
21-bis, comma 3, e relative disposizioni di attuazione, al pertinente
organismo di raccolta quale definito dall'articolo 2, punto 2, del
regolamento (UE) 2023/2859, corredata di metadati che specifichino
che le informazioni sono conformi al codice di condotta dell'Unione
europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente. Le informazioni
di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento, del
gestore del mercato o dell'emittente a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento, del gestore del mercato o dell'emittente come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di
investimento, del gestore di mercato o dell'emittente, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
14. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma
2, lettere c), d) e f);
b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui
all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
informazioni di cui ai commi 12 e 13, sono organismi di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
per le informazioni di cui agli articoli 21-bis, comma 3, e 69, comma
2, lettere c), d) e f);
b) la Consob e la Banca d'Italia, per le informazioni di cui
all'articolo 64-bis, comma 3, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
15. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e
195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per
la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli
strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione
assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel
formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del
gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
agli articoli 66-ter, commi 1, 2 e 3, 66-quater, commi 2, 3, 4 e 5, e
195-bis relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per
la violazione delle disposizioni in materia di mercati degli
strumenti finanziari e delle disposizioni sulla distribuzione
assicurativa sono rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel
formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del
gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come
specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del
regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
16. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono
organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
informazioni di cui al comma 15, la Consob e la Banca d'Italia sono
organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime
autorita', definiti dal presente decreto.
17. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP,
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
all'articolo 31, comma 4, sono rese accessibili tramite l'ESAP,
trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'agente collegato a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'agente collegato, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
18. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;
c) all'articolo 195-ter:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati,
comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni
amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali
applicate dall'autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa
europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le
informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le
quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5
e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22
della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni
applicate».
informazioni di cui al comma 17, l'Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.»;
c) all'articolo 195-ter:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati,
comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni
amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali
applicate dall'autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa
europea nei confronti dell'AESFEM e comunicano all'ESAP le
informazioni relative alle sanzioni amministrative irrogate, per le
quali le medesime Autorita' sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 4-septies.3 del presente decreto e degli articoli 4, 5
e 6 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 22
della legge 13 giugno 2025, n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE, all'AESFEM e all'ESAP sulle sanzioni
applicate».
3. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di
interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera s-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un
accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
d) dopo l'articolo 26-quater e' inserito il seguente:
«Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva
(UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A
decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli
24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le
informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa
di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera s-quinquies), il segno di
interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
b) dopo la lettera s-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«s-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce un
accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
c) all'articolo 24, comma 5, le parole: «presente decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
d) dopo l'articolo 26-quater e' inserito il seguente:
«Art. 26-quinquies (Recepimento dell'articolo 4 della direttiva
(UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 - AuD -). - 1. A
decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli
24, 26 e 26-quater sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le
informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse in un formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa
di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero
dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.
informazioni di cui al comma 1, la Consob e il Ministero
dell'economia e delle finanze sono organismi di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859, secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza di cui al capo VII.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni
di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa
di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
all'articolo 7 sono rese accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni
di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa
di revisione legale a cui le informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di revisione legale, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2),
del regolamento (UE) 2023/2859.».
informazioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2),
del regolamento (UE) 2023/2859.».
4. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) e'
inserita la seguente:
«n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce
un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
b) al titolo XIV, dopo il capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -
«Art. 209-bis (Recepimento degli articoli 7 e 13 della
direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva
2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A
decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni
di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le
imprese e le ultime societa' controllanti italiane di cui
all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento
(UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n-quinquies) e'
inserita la seguente:
«n-sexies) ESAP: il punto di accesso unico europeo che fornisce
un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al
pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali
e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento
(UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2023.»;
b) al titolo XIV, dopo il capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis. - Punto di accesso unico europeo (ESAP) -
«Art. 209-bis (Recepimento degli articoli 7 e 13 della
direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023, che modificano, rispettivamente, la direttiva
2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009 - Solvency II - e la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 - IDD -). - 1. A
decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni
di cui agli articoli 47-septies, comma 1 e 216-novies, comma 1, le
imprese e le ultime societa' controllanti italiane di cui
all'articolo 210, comma 2, trasmettono tali informazioni
contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al
fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui
al primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di
cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento
(UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli
articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili
tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
articoli 237, commi 1 e 2, e 247, comma 1, sono rese accessibili
tramite l'ESAP, trasmesse in un formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dai seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in
materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti
assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono
rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
all'articolo 325-ter relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni e delle altre misure per le violazioni delle disposizioni in
materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti
assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, sono
rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni
fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
del soggetto, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.».
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.».
5. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10
gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli
articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le societa' che gestiscono
fondi pensione aperti, nonche' i fondi pensione gia' istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica e operanti secondo il principio della
capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso
le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le
informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha
trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si
riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3:
1) alla lettera e), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Recepimento dell'articolo 14 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016 -). - 1. A decorrere dal 10
gennaio 2030, quando rendono pubbliche le informazioni di cui agli
articoli 5-octies, comma 3, 6, comma 5-quater, e 17-bis, i fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, le societa' che gestiscono
fondi pensione aperti, nonche' i fondi pensione gia' istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica e operanti secondo il principio della
capitalizzazione, trasmettono tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni del fondo pensione a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica che ha trasmesso
le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le
informazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha
trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si
riferiscono le informazioni, come specificate ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1
accessibili tramite l'ESAP, la Covip e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
accessibili tramite l'ESAP, la Covip e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite
l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo
2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona alla quale e' stata
applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra
misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
all'articolo 19-quinquies, comma 4, sono rese accessibili tramite
l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo
2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona alla quale e' stata
applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
alla quale e' stata applicata la sanzione amministrativa o altra
misura, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 3, la Covip e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
informazioni di cui al comma 3, la Covip e' organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.».
6. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di
accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti
per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita',
con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies e'
aggiunto il seguente:
«Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della
direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered
Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando
rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies,
gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie
garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a
emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente
creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere
obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nella presente legge si intente per "ESAP" il punto di
accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico
centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti
per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita',
con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) al titolo I-bis, capo IV, dopo l'articolo 7-septiesdecies e'
aggiunto il seguente:
«Art. 7-septiesdecies.1 (Recepimento dell'articolo 16 della
direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2023, che modifica la direttiva 2019/2162/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - Covered
Bonds Directive -). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando
rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 7-septiesdecies,
gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie
garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente
all'organismo di raccolta di cui al comma 2 al fine di renderle
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove previsto dal diritto
dell'Unione europea, nel formato leggibile meccanicamente di cui
all'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e
sono corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2,
punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a
emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'ente
creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie garantite,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere
obbligazioni bancarie garantite per categoria, come specificate ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono
dati personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del
regolamento (UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
informazioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli
articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e
7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse
nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a
emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie
garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono
dati personali.
articoli 7-viciessemel, comma 2, 7-noviesdecies, comma 1 e
7-viciesbis, comma 3, sono rese accessibili tramite l'ESAP, trasmesse
nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del
regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati,
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a
emettere obbligazioni bancarie garantite a cui le informazioni fanno
riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni bancarie
garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo comma 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono
dati personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le
informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta.».
informazioni di cui al comma 3 la Banca d'Italia e' organismo di
raccolta.».
7. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la
seguente:
«l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) all'articolo 145-ter:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative
alle sanzioni amministrative applicate per le quali e' organismo di
raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025,
n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la
seguente:
«l-quater) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che
fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni
accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i
mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche
previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023.»;
b) all'articolo 145-ter:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Banca d'Italia comunica all'ESAP le informazioni relative
alle sanzioni amministrative applicate per le quali e' organismo di
raccolta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 13 giugno 2025,
n. 91.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazione all'ABE e all'ESAP sulle sanzioni applicate».
8. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».
2015, n. 180, le parole: «144-quater, 145, 145-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «144-quater, 145, 145-ter, 145-quater».
Art. 3
Disposizioni di recepimento dell'articolo 9 della direttiva (UE)
2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting
2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - direttiva Accounting
1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di cui agli articoli
3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125,
trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti
documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di
renderli accessibili tramite l'ESAP:
a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione
consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni
richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) il bilancio d'esercizio;
c) il bilancio consolidato;
d) la relazione di revisione;
e) l'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125
del 2024;
f) le relazioni sulla sostenibilita' concernenti le imprese di
paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del
2024 e la relativa attestazione della conformita';
g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo n. 125 del 2024;
h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139;
i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del
3, 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125,
trasmettono, contemporaneamente alla loro pubblicazione, i seguenti
documenti all'organismo di raccolta di cui al comma 4 al fine di
renderli accessibili tramite l'ESAP:
a) la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione
consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni
richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) il bilancio d'esercizio;
c) il bilancio consolidato;
d) la relazione di revisione;
e) l'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 125
del 2024;
f) le relazioni sulla sostenibilita' concernenti le imprese di
paesi terzi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 125 del
2024 e la relativa attestazione della conformita';
g) la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo n. 125 del 2024;
h) la relazione sui pagamenti effettuati ai governi di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139;
i) la relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del
2015.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno
riferimento, nonche', se l'impresa che comunica informazioni e'
un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale
dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se
l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai
sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del
2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche
dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse nel formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni sociali a cui le informazioni fanno
riferimento, nonche', se l'impresa che comunica informazioni e'
un'impresa figlia esentata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo n. 125 del 2024, la denominazione sociale
dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa e, se
l'impresa che comunica informazioni e' un'impresa figlia esentata ai
sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del
2024, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo,
come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b),
del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche
dell'impresa, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
f) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
3. Se un'impresa ha trasmesso le informazioni di cui al comma 1
all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle
accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia
adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali
informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al
comma 2.
all'organismo di raccolta di cui al comma 4, lettera a), per renderle
accessibili tramite l'ESAP, si considera che tale impresa abbia
adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 a condizione che tali
informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al
comma 2.
4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili
tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati
regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di
negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi
dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998;
b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di
commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo
nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.
tramite l'ESAP, sono organismi di raccolta:
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per le informazioni trasmesse dagli emittenti quotati sui mercati
regolamentati e per quelli negoziati su sistemi multilaterali di
negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI ai sensi
dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998;
b) il registro delle imprese istituito presso le Camere di
commercio che si avvalgono del gestore del sistema informativo
nazionale, per le informazioni trasmesse dalle restanti imprese.
Art. 4
Disposizioni di recepimento dell'articolo 10 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013 - CRD IV
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso
all'attivita' degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonche' le
informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la
rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII e' assegnato di cui
all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
all'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso
all'attivita' degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonche' le
informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la
rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII e' assegnato di cui
all'articolo 131, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sono rese
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di
cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e
sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di
competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15
ottobre 2013, ove applicabile.
cui al comma 1, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza e
sanzionatori a essa attribuiti, anche secondo il riparto di
competenze di cui al regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15
ottobre 2013, ove applicabile.
Art. 5
Disposizioni di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche
informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entita' pertinente
trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente
organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine
di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al
primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'entita' pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'entita'
pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'entita' pertinente per categoria, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
informazioni di cui agli articoli 69-quaterdecies del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 55-quater del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'entita' pertinente
trasmette tali informazioni contemporaneamente al pertinente
organismo di raccolta di cui al comma 2 del presente articolo al fine
di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al
primo periodo sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 ovvero, ove
previsto dal diritto dell'Unione europea, nel formato leggibile
meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del medesimo
regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti metadati
come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE)
2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'entita' pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'entita'
pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) le dimensioni dell'entita' pertinente per categoria, come
specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di
cui al comma 1 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
cui al comma 1 la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli
articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate
dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e
195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni
per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono
rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
articoli 70, comma 4, 75-bis e 145, comma 3, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993, e per le SIM, individuate
dall'articolo 55-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le informazioni di cui agli articoli 56 e
195-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni
per la violazione delle disposizioni in materia di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono
rese accessibili tramite l'ESAP, sono trasmesse nel formato per dati
estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859, e sono corredate dei seguenti metadati, come definiti
dall'articolo 2, punto 7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di
cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione a essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli
articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e
195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la
violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
articoli 19-bis, comma 9, 32, comma 3 e 37, comma 3, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e agli articoli 145, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e
195-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la
violazione delle disposizioni in materia di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento sono rese
accessibili tramite l'ESAP. Le informazioni di cui al primo periodo
sono trasmesse nel formato per dati estraibili di cui all'articolo 2,
punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono corredate dei
seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del
citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'ente pertinente a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'ente pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
6. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di
cui al comma 5, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
cui al comma 5, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta per i
soggetti da essa vigilati e con riguardo ai compiti di vigilanza,
sanzionatori e di risoluzione ad essa attribuiti, anche secondo il
riparto di competenze rispettivamente disciplinato dal regolamento
(UE) 1024/2013 e dal regolamento (UE) 806/2014, ove applicabili.
Art. 6
Disposizioni di recepimento dell'articolo 15 della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 - IFD
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche
informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le
imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali
informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al
comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le
informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o
dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o
dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
informazioni di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, le
imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali
informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al
comma 2 al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Le
informazioni di cui al primo periodo sono trasmesse nel formato per
dati estraibili di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE)
2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023 ovvero, ove previsto dal diritto dell'Unione europea, nel
formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, punto 4), del
medesimo regolamento (UE) 2023/2859 e sono corredate dei seguenti
metadati, come definiti dall'articolo 2, punto 7), del citato
regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o
dell'impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;
b) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di
investimento o dell'impresa madre, come specificato ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2023/2859;
c) le dimensioni, per categoria, dell'impresa di investimento o
dell'impresa madre, come specificate ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
e) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali, come definiti dall'articolo 2, punto 8), del regolamento
(UE) 2023/2859.
2. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 accessibili
tramite l'ESAP, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
tramite l'ESAP, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui
all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza
prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili
tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali.
all'articolo 195-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, relative ai provvedimenti di applicazione delle
sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza
prudenziale sulle imprese di investimento sono rese accessibili
tramite l'ESAP, trasmesse nel formato per dati estraibili di cui
all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859, e sono
corredate dei seguenti metadati, come definiti dall'articolo 2, punto
7), del citato regolamento (UE) 2023/2859:
a) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le
informazioni fanno riferimento;
b) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica
dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo
7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
c) il tipo di informazioni come da classificazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE)
2023/2859;
d) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati
personali.
4. Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di
cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
cui al comma 3, la Banca d'Italia e' organismo di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859.
Art. 7
Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023
1. A decorrere dal 10 luglio 2026, per le informazioni di cui agli
articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e
21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob
e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023.
articoli 11-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e
21-bis, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2017/1129 la Consob
e' organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2028, organismo di raccolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17,
paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34,
paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;
c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 novembre 2014;
d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo
29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti
vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998;
g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019;
h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le
informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite
dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, per le informazioni di cui agli articoli 17,
paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 34,
paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014/UE;
c) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 novembre 2014;
d) la Consob e l'Ivass per le informazioni di cui all'articolo
29-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014, secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti
vigilati dalle medesime autorita', definite dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 28-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
f) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 28-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/1011, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998;
g) la Covip per le informazioni di cui all'articolo 70-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019;
h) la Covip, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob per le
informazioni di cui all'articolo 70-bis, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2019/1238, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
i) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 18-bis, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2019, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', definite
dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. A decorrere dal 10 gennaio 2030, l'organismo di raccolta ai
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998;
c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le
informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento
(UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023.
sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e':
a) la Consob per le informazioni di cui all'articolo 13-bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
b) la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip per le
informazioni di cui all'articolo 32-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con
riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorita', come
definite dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998;
c) l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le
informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per le
informazioni di cui all'articolo 110-bis, paragrafo 1 del regolamento
(UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023, e per le informazioni di cui all'articolo 15-bis, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023.
Art. 8
Notifica all'ESMA della designazione degli organismi di raccolta
1. Entro il 9 gennaio 2028, ovvero entro il 9 gennaio 2030, secondo
i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del
regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al
presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli
organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, e' notificata all'ESMA.
i termini stabiliti dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2864
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del
regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, al fine di rendere le informazioni di cui al
presente decreto accessibili tramite l'ESAP, la designazione degli
organismi di raccolta, come definiti dall'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, e' notificata all'ESMA.
Art. 9
Identificativo della persona giuridica
1. Ogni soggetto persona giuridica su cui ricade un obbligo di
trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente
l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
trasmissione informativa all'ESAP deve ottenere preventivamente
l'identificativo della persona giuridica ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio