Testo originario
Art. 1
Delega al Governo per il riordino delle funzioni
e dell'ordinamento della polizia locale
e dell'ordinamento della polizia locale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della
polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge
7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare
la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie
disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2 nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di
cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della
polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge
7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare
la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie
disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2 nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di
cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di
Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge,
il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto
periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di
Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge,
il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto
periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla
presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti
legislativi.
dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla
presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti
legislativi.
Art. 2
Principi e criteri direttivi generali
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane e dei relativi compiti,
nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
b) individuazione dei compiti peculiari e delle attivita' svolti
dal personale della polizia locale e della specifica professionalita'
del predetto personale;
c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia
locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni
vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane e dei relativi compiti,
nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
b) individuazione dei compiti peculiari e delle attivita' svolti
dal personale della polizia locale e della specifica professionalita'
del predetto personale;
c) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia
locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della
Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni
vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Art. 3
Principi e criteri direttivi specifici
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali e'
attribuita la qualita' di agente o di ufficiale di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per
l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica
sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la
predetta qualifica non puo' essere conferita e, se conferita, il
prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena
detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale o di esclusione della punibilita';
3) sottoposizione a misura di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente
organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi
ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale,
anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva
dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale
ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto
delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale
siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia
locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la
valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei
requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza
maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di
appartenenza, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di
commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato
una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di
comprovate professionalita' ed esperienza e del possesso dei titoli
professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale
pubblica;
2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;
3) la responsabilita' verso il sindaco, il presidente della
provincia o il sindaco della citta' metropolitana per l'attuazione
delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento
alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di
apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della
separata area dirigenziale, della facolta' di utilizzare, nell'ambito
dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare
al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da
disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del
personale, e alla valorizzazione professionale del personale della
polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le
specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui
all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui
alla lettera e), dei criteri generali di rappresentativita' sindacale
di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un
termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale,
assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento
all'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di
degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche
prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto
conto dei compiti svolti, nonche' alla conferma dell'applicazione al
personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di
elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i
loro familiari ove previsto;
h) ricognizione della disciplina relativa al documento di
valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali
datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati
specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione
fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo
svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari
obbligatori;
2) attivita' di presidio del territorio, di posti di controllo
e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico
e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di
sostanze stupefacenti;
i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca
in qualita' di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della
facolta' di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa
verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della
disponibilita' delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente
medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di
fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di
appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di
appartenenza, ove costituita, nonche' previsione del diritto di
rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi e' responsabilita'
dell'imputato per fatto doloso;
l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di
polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico
di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le
procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche' le modalita' di trasmissione, ai fini del loro inserimento
negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto
degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi
medesimi nel corso delle attivita' amministrative e di prevenzione e
repressione dei reati, nonche' dei dati essenziali relativi alle
notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosita',
con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessita' dell'accesso, di
selettivita' oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia
della sicurezza informatica;
m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto
funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente,
sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione
di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa,
nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei
limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse
contrattuali a tal fine destinate;
n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale,
ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi
di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla
base del principio di onerosita' e con attribuzione delle spese ai
sensi della lettera l);
o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto,
individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi
elettrici, nonche' degli strumenti di autodifesa del personale dei
corpi di polizia locale;
p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto
delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori
dal servizio purche' nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di
mobilita' connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di
dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonche' ai casi di
revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali e'
attribuita la qualita' di agente o di ufficiale di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per
l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;
b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica
sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la
predetta qualifica non puo' essere conferita e, se conferita, il
prefetto ne dichiara la perdita:
1) mancato godimento dei diritti civili e politici;
2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena
detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale o di esclusione della punibilita';
3) sottoposizione a misura di prevenzione;
4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente
organizzati;
5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;
6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi
ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale,
anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva
dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale
ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto
delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale
siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni;
d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia
locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la
valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei
requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza
maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di
appartenenza, prevedendo in particolare:
1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di
commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato
una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui
componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di
comprovate professionalita' ed esperienza e del possesso dei titoli
professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale
pubblica;
2) il conferimento dell'incarico a tempo determinato;
3) la responsabilita' verso il sindaco, il presidente della
provincia o il sindaco della citta' metropolitana per l'attuazione
delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento
alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;
e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di
apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della
separata area dirigenziale, della facolta' di utilizzare, nell'ambito
dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare
al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da
disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del
personale, e alla valorizzazione professionale del personale della
polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le
specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui
all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui
alla lettera e), dei criteri generali di rappresentativita' sindacale
di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
g) introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un
termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale,
assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento
all'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di
degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche
prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto
conto dei compiti svolti, nonche' alla conferma dell'applicazione al
personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di
elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i
loro familiari ove previsto;
h) ricognizione della disciplina relativa al documento di
valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali
datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati
specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione
fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo
svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari
obbligatori;
2) attivita' di presidio del territorio, di posti di controllo
e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico
e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di
sostanze stupefacenti;
i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca
in qualita' di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della
facolta' di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa
verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della
disponibilita' delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente
medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di
fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di
appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di
appartenenza, ove costituita, nonche' previsione del diritto di
rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi e' responsabilita'
dell'imputato per fatto doloso;
l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di
polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico
di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le
procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche' le modalita' di trasmissione, ai fini del loro inserimento
negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto
degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi
medesimi nel corso delle attivita' amministrative e di prevenzione e
repressione dei reati, nonche' dei dati essenziali relativi alle
notizie qualificate di reato sulla base dei principi di onerosita',
con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessita' dell'accesso, di
selettivita' oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia
della sicurezza informatica;
m) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto
funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente,
sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione
di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa,
nell'ambito delle rispettive aree di inquadramento e nel rispetto dei
limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse
contrattuali a tal fine destinate;
n) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale,
ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi
di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, sulla
base del principio di onerosita' e con attribuzione delle spese ai
sensi della lettera l);
o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto,
individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi
elettrici, nonche' degli strumenti di autodifesa del personale dei
corpi di polizia locale;
p) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto
delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori
dal servizio purche' nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di
mobilita' connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di
dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonche' ai casi di
revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.
Art. 4
Coordinamento tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali
le regioni e gli enti locali
1. Nell'esercizio della potesta' legislativa ai sensi dell'articolo
118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni
relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del
personale della polizia locale, salva la potesta' legislativa
regionale in materia di:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale della
polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di
carattere interregionale;
b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e
urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della
polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di
informazioni.
118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni
relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del
personale della polizia locale, salva la potesta' legislativa
regionale in materia di:
a) formazione e aggiornamento professionale del personale della
polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di
carattere interregionale;
b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato,
le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e
urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della
polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di
informazioni.
Art. 5
Principi e criteri direttivi specifici relativi
ai regolamenti del servizio di polizia locale
ai regolamenti del servizio di polizia locale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo
provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto
minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per
quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei
diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto
delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano
all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumita' del
personale, stabilendo altresi' i casi e le modalita' per la loro
assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di
contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti
antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento
sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri
dispositivi utili all'autotutela dell'integrita' fisica degli
operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili,
idonei a registrare lo svolgimento dell'attivita' operativa;
b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i
casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito
territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli
operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio
dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalita' di collegamento o di rappresentanza,
per soccorso in caso di pubbliche calamita' e disastri, d'intesa tra
le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto
competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni,
nonche' in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari
occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di
specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi
accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni
interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il
territorio in cui sono esercitate le funzioni;
c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano
all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la
partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale
dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla
determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di
polizia locale nonche' delle singole qualifiche del relativo
personale, secondo criteri di funzionalita', di efficienza e di
economicita', tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi,
anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della
morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche
delle comunita' locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle
regioni e nei limiti delle risorse e delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto
minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per
quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei
diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto
delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano
all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumita' del
personale, stabilendo altresi' i casi e le modalita' per la loro
assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di
contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti
antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento
sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri
dispositivi utili all'autotutela dell'integrita' fisica degli
operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili,
idonei a registrare lo svolgimento dell'attivita' operativa;
b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i
casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito
territoriale di competenza:
1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli
operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio
dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;
2) missioni per finalita' di collegamento o di rappresentanza,
per soccorso in caso di pubbliche calamita' e disastri, d'intesa tra
le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto
competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni,
nonche' in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari
occasioni stagionali o eccezionali ovvero per lo svolgimento di
specifici servizi od operazioni, previa stipulazione di appositi
accordi o, nei casi d'urgenza, d'intesa tra le amministrazioni
interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il
territorio in cui sono esercitate le funzioni;
c) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano
all'individuazione dei requisiti minimi di ammissione per la
partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale
dei corpi di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla
determinazione della dotazione organica complessiva del corpo di
polizia locale nonche' delle singole qualifiche del relativo
personale, secondo criteri di funzionalita', di efficienza e di
economicita', tenendo conto del numero degli abitanti, dei flussi,
anche stagionali, della popolazione, dell'estensione e della
morfologia del territorio e delle caratteristiche socio-economiche
delle comunita' locali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle
regioni e nei limiti delle risorse e delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti
legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera
g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti
legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera
g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione
delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti
legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie
e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a
legislazione vigente.
delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti
legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie
e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a
legislazione vigente.
Art. 7
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio