Testo originario
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE)
2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, stabilisce garanzie e rimedi a tutela delle persone, fisiche e
giuridiche, contro domande manifestamente infondate e procedimenti
giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni
transfrontaliere, introdotti nei loro confronti in ragione della loro
partecipazione pubblica e tese a bloccare tale partecipazione.
2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, stabilisce garanzie e rimedi a tutela delle persone, fisiche e
giuridiche, contro domande manifestamente infondate e procedimenti
giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni
transfrontaliere, introdotti nei loro confronti in ragione della loro
partecipazione pubblica e tese a bloccare tale partecipazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «partecipazione pubblica»: ogni dichiarazione resa o attivita'
svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto
alla liberta' di espressione e di informazione, alla liberta' delle
arti e delle scienze o alla liberta' di riunione e di associazione,
nonche' ogni atto preparatorio, di sostegno o di assistenza,
direttamente collegato a tali dichiarazioni o attivita', riguardanti
una questione di interesse pubblico;
b) «questione di interesse pubblico»: ogni questione che riguarda
il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo
interesse, ivi compresi i seguenti ambiti:
1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza,
l'ambiente o il clima;
2) le attivita' di una persona fisica o giuridica che e' una
figura di rilievo pubblico;
3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo
legislativo, esecutivo o giudiziario, purche', in quest'ultimo caso
non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro
procedimento pendente presso una pubblica autorita';
4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o
amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3);
c) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica»: i procedimenti giudiziari che presentano
domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un
diritto, ma che hanno come finalita' principale la prevenzione, la
restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica.
definizioni:
a) «partecipazione pubblica»: ogni dichiarazione resa o attivita'
svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto
alla liberta' di espressione e di informazione, alla liberta' delle
arti e delle scienze o alla liberta' di riunione e di associazione,
nonche' ogni atto preparatorio, di sostegno o di assistenza,
direttamente collegato a tali dichiarazioni o attivita', riguardanti
una questione di interesse pubblico;
b) «questione di interesse pubblico»: ogni questione che riguarda
il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo
interesse, ivi compresi i seguenti ambiti:
1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza,
l'ambiente o il clima;
2) le attivita' di una persona fisica o giuridica che e' una
figura di rilievo pubblico;
3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo
legislativo, esecutivo o giudiziario, purche', in quest'ultimo caso
non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro
procedimento pendente presso una pubblica autorita';
4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o
amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3);
c) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la
partecipazione pubblica»: i procedimenti giudiziari che presentano
domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un
diritto, ma che hanno come finalita' principale la prevenzione, la
restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica.
2. Costituiscono indici di abusivita' ai sensi del comma 1, lettera
c), tra gli altri:
a) la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della
domanda, incluso il valore eccessivo della controversia;
b) la pendenza ad iniziativa dell'attore o di soggetti ad esso
associati, di una pluralita' di procedimenti aventi ad oggetto le
stesse o analoghe domande per lo stesso titolo;
c) la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, posta in
essere dall'attore, da soggetti terzi che agiscono in sua
rappresentanza, prima o durante il procedimento, ovvero analoghi
comportamenti dell'attore in casi connessi;
d) l'uso in mala fede di tattiche processuali, quali il rinvio
del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa
del foro o l'abbandono in mala fede della causa in una fase avanzata
del procedimento.
c), tra gli altri:
a) la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della
domanda, incluso il valore eccessivo della controversia;
b) la pendenza ad iniziativa dell'attore o di soggetti ad esso
associati, di una pluralita' di procedimenti aventi ad oggetto le
stesse o analoghe domande per lo stesso titolo;
c) la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, posta in
essere dall'attore, da soggetti terzi che agiscono in sua
rappresentanza, prima o durante il procedimento, ovvero analoghi
comportamenti dell'attore in casi connessi;
d) l'uso in mala fede di tattiche processuali, quali il rinvio
del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa
del foro o l'abbandono in mala fede della causa in una fase avanzata
del procedimento.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle questioni in materia civile
e commerciale, oggetto di domande, anche riconvenzionali, in un
procedimento civile, compresi i procedimenti cautelari, proposte nei
confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro
partecipazione pubblica e che presentano implicazioni
transfrontaliere ai sensi del comma 3.
e commerciale, oggetto di domande, anche riconvenzionali, in un
procedimento civile, compresi i procedimenti cautelari, proposte nei
confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro
partecipazione pubblica e che presentano implicazioni
transfrontaliere ai sensi del comma 3.
2. Il presente decreto non si applica alla materia penale, fiscale,
doganale o amministrativa, a quella della responsabilita' dello Stato
per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e
all'arbitrato. Non si applica altresi' all'azione civile proposta nel
processo penale ai sensi del libro primo, titolo V del codice di
procedura penale.
doganale o amministrativa, a quella della responsabilita' dello Stato
per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e
all'arbitrato. Non si applica altresi' all'azione civile proposta nel
processo penale ai sensi del libro primo, titolo V del codice di
procedura penale.
3. Un procedimento promosso davanti all'autorita' giudiziaria
italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore
che il convenuto sono domiciliati in Italia.
italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore
che il convenuto sono domiciliati in Italia.
4. Il domicilio delle parti di cui al comma 3 e' determinato in
conformita' al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2012.
conformita' al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2012.
Art. 4
Modifica e ritiro della domanda
1. Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone
fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica,
salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda,
nonche' la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla
domanda cautelare, non fanno venir meno la facolta' per il convenuto
di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento
del danno di cui all'articolo 13.
fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica,
salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda,
nonche' la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla
domanda cautelare, non fanno venir meno la facolta' per il convenuto
di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento
del danno di cui all'articolo 13.
Art. 5
Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari
1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o
giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, le
associazioni, i sindacati e gli altri enti collettivi, anche di
fatto, che, sulla base del proprio statuto o dell'attivita'
concretamente svolta, hanno interesse a tutelare o promuovere i
diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, possono
intervenire, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di
procedura civile, per sostenere le ragioni del convenuto, indicando
mezzi di prova ed effettuando produzioni documentali.
giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, le
associazioni, i sindacati e gli altri enti collettivi, anche di
fatto, che, sulla base del proprio statuto o dell'attivita'
concretamente svolta, hanno interesse a tutelare o promuovere i
diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, possono
intervenire, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di
procedura civile, per sostenere le ragioni del convenuto, indicando
mezzi di prova ed effettuando produzioni documentali.
2. Il terzo interveniente si costituisce mediante comparsa
depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'articolo
7, comma 1, e notificata alle altre parti entro i cinque giorni
successivi.
depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'articolo
7, comma 1, e notificata alle altre parti entro i cinque giorni
successivi.
3. L'intervento di cui al comma 1 e' ammesso se il convenuto, entro
l'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con
atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria.
l'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con
atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria.
4. Il consenso del convenuto all'intervento puo' essere revocato
sino al momento della rimessione della causa in decisione. La revoca
del consenso determina l'estromissione della parte intervenuta.
L'estromissione e' pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice con
ordinanza. I documenti prodotti dalla parte intervenuta restano
acquisiti al fascicolo del procedimento.
sino al momento della rimessione della causa in decisione. La revoca
del consenso determina l'estromissione della parte intervenuta.
L'estromissione e' pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice con
ordinanza. I documenti prodotti dalla parte intervenuta restano
acquisiti al fascicolo del procedimento.
Art. 6
Istanza di rigetto anticipato
1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o
giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il
convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente
infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione di
cui all'articolo 166 o all'articolo 281-undecies del codice di
procedura civile.
giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il
convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente
infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione di
cui all'articolo 166 o all'articolo 281-undecies del codice di
procedura civile.
2. Se il procedimento e' introdotto con domanda riconvenzionale, il
convenuto in via riconvenzionale chiede il rigetto anticipato con
istanza depositata entro trenta giorni dalla notificazione della
comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda
riconvenzionale.
convenuto in via riconvenzionale chiede il rigetto anticipato con
istanza depositata entro trenta giorni dalla notificazione della
comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda
riconvenzionale.
3. L'istanza di rigetto anticipato e' notificata alla controparte
entro dieci giorni dal deposito.
entro dieci giorni dal deposito.
4. L'istanza di rigetto anticipato espone i motivi della manifesta
infondatezza della domanda.
infondatezza della domanda.
Art. 7
Trattazione
1. La parte nei cui confronti e' proposta l'istanza di rigetto
anticipato deposita memoria difensiva entro il termine di trenta
giorni, decorrenti dalla notificazione della stessa, e il giudice
fissa l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta
giorni.
anticipato deposita memoria difensiva entro il termine di trenta
giorni, decorrenti dalla notificazione della stessa, e il giudice
fissa l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta
giorni.
2. Nella memoria difensiva di cui al comma 1 la parte prende
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento
dell'istanza di rigetto anticipato, espone i fatti e gli elementi di
diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e
indica i relativi mezzi di prova.
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento
dell'istanza di rigetto anticipato, espone i fatti e gli elementi di
diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e
indica i relativi mezzi di prova.
Art. 8
Procedimento
1. Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.
2. All'esito, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies
del codice di procedura civile.
del codice di procedura civile.
Art. 9
Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare
1. Nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal libro
quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura
civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa
ed e' decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si
applica l'articolo 13, comma 2.
quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura
civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa
ed e' decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si
applica l'articolo 13, comma 2.
2. L'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, e' ammesso sino
all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine e' prestato il
consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.
all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine e' prestato il
consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.
Art. 10
Cauzione
1. Il giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto
anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacita'
patrimoniale delle parti, puo' imporre alla controparte una cauzione
a copertura delle spese relative al procedimento, nonche'
dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo
comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacita'
patrimoniale delle parti, puo' imporre alla controparte una cauzione
a copertura delle spese relative al procedimento, nonche'
dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo
comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
2. La cauzione di cui al comma 1 e' prestata in denaro nei modi
stabiliti per i depositi giudiziari.
stabiliti per i depositi giudiziari.
Art. 11
Sospensione
1. In caso di impugnazione della sentenza emessa all'esito del
procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, il giudice, anche di
ufficio, sospende il procedimento principale relativamente alle
domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento
incidentale avente ad oggetto l'istanza di rigetto anticipato. Il
procedimento principale rimane sospeso sino al passaggio in giudicato
della sentenza definitoria del procedimento incidentale.
procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, il giudice, anche di
ufficio, sospende il procedimento principale relativamente alle
domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento
incidentale avente ad oggetto l'istanza di rigetto anticipato. Il
procedimento principale rimane sospeso sino al passaggio in giudicato
della sentenza definitoria del procedimento incidentale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice dispone la separazione
delle cause relative alle domande ritenute non dipendenti dalla
definizione del procedimento incidentale, salvo che tutte le parti ne
richiedano la trattazione congiunta.
delle cause relative alle domande ritenute non dipendenti dalla
definizione del procedimento incidentale, salvo che tutte le parti ne
richiedano la trattazione congiunta.
Art. 12
Impugnazione
1. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente capo sono
impugnabili nei modi ordinari. Si applicano le disposizioni previste
dal Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di
procedura civile.
impugnabili nei modi ordinari. Si applicano le disposizioni previste
dal Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di
procedura civile.
Art. 13
Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza
1. La condanna alle spese del procedimento e' disciplinata dagli
articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile;
articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile;
2. Nel caso di accertamento del carattere abusivo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a
titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d'ufficio, la parte
soccombente ai sensi dell'articolo 96, terzo comma del codice di
procedura civile.
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a
titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d'ufficio, la parte
soccombente ai sensi dell'articolo 96, terzo comma del codice di
procedura civile.
3. Il giudice, anche d'ufficio, puo', altresi', ordinare la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di
procedura civile.
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di
procedura civile.
Art. 14
Azione risarcitoria
1. La persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio
o la sede nello Stato, nei cui confronti e' avviato, da un soggetto
domiciliato al di fuori dell'Unione europea e dinanzi a un organo
giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario
abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, puo' chiedere il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonche' il
pagamento della somma di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a
detto procedimento.
o la sede nello Stato, nei cui confronti e' avviato, da un soggetto
domiciliato al di fuori dell'Unione europea e dinanzi a un organo
giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario
abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, puo' chiedere il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonche' il
pagamento della somma di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a
detto procedimento.
2. L'azione di cui al comma 1 si propone nelle forme del rito,
ordinario o semplificato, di cui al libro secondo, titolo I del
codice di procedura civile, davanti al tribunale del luogo in cui
l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede. Il tribunale
giudica in composizione monocratica.
ordinario o semplificato, di cui al libro secondo, titolo I del
codice di procedura civile, davanti al tribunale del luogo in cui
l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede. Il tribunale
giudica in composizione monocratica.
Art. 15
Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicata
l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e
multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri
conclusi entro il 6 maggio 2024.
l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e
multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri
conclusi entro il 6 maggio 2024.
Art. 16
Informazioni e raccolta dei dati
1. Il Ministero della giustizia pubblica, con cadenza biennale, su
apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze
definitive relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze
definitive relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
2. Il Ministero della giustizia trasmette annualmente alla
Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, i dati
riguardanti:
a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare
la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;
b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di
convenuto e di attore;
c) il tipo di domanda presentata sulla base del presente decreto.
Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, i dati
riguardanti:
a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare
la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;
b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di
convenuto e di attore;
c) il tipo di domanda presentata sulla base del presente decreto.
Art. 17
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata
in vigore.
procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata
in vigore.
Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio