Testo originario
Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata
nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura
del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la
diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia
circolare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della
Costituzione.
nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura
del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la
diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia
circolare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della
Costituzione.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2
Organizzazione e coordinamento di incontri e di iniziative di
approfondimento
approfondimento
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1,
possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla
promozione del riciclo della carta.
possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla
promozione del riciclo della carta.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il
coinvolgimento dei Ministri e delle istituzioni interessati e in
collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli
imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del
settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente
rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento
delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival «Cortile
di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San
Francesco in Assisi, della manifestazione «Paper week», della Mostra
internazionale dell'industria cartaria e del «Pianeta Terra
Festival».
coinvolgimento dei Ministri e delle istituzioni interessati e in
collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli
imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del
settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente
rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento
delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival «Cortile
di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San
Francesco in Assisi, della manifestazione «Paper week», della Mostra
internazionale dell'industria cartaria e del «Pianeta Terra
Festival».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il guardasigilli: Nordio
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il guardasigilli: Nordio