LEGGE

Legge 195/2026 - Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.

LEGGE 15 ottobre 2026, n. 195

Numero 195 Anno 2026 GU 26.10.2026 Codice 26G00211
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:legge:2026-10-15;195

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 10.11.2026.

Testo originario

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre quale Giornata
nazionale del riciclo della carta, al fine di promuovere la cultura
del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la
diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia
circolare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della
Costituzione.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

Organizzazione e coordinamento di incontri e di iniziative di
approfondimento
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1,
possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla
promozione del riciclo della carta.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il
coinvolgimento dei Ministri e delle istituzioni interessati e in
collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli
imballaggi a base cellulosica, con le associazioni di categoria del
settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente
rappresentative e con gli enti locali, assicura il coordinamento
delle iniziative di cui al comma 1 nell'ambito del festival «Cortile
di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San
Francesco in Assisi, della manifestazione «Paper week», della Mostra
internazionale dell'industria cartaria e del «Pianeta Terra
Festival».

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 ottobre 2026

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della
Costituzione:
«Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.