Allegato A
«Allegato VIII bis alla Parte Seconda
Attivita' di cui al Titolo III-ter della Parte Seconda
A- Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del
presente allegato se appartengono a una o piu' delle seguenti
categorie di attivita'.
1. Allevamento di suini che raggiunge 350 o piu' UBA, escluse
le attivita' di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione
biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densita'
di allevamento e' inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente
per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli
animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo
significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente
all'esterno.
2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che raggiunge 300 o
piu' UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che raggiunge
280 o piu' UBA. Nelle installazioni in cui e' allevata una
combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia e' di
280 UBA e la capacita' e' calcolata utilizzando 0,93 come fattore di
ponderazione (*) per le galline ovaiole.
3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che
raggiunge 380 o piu' UBA, escluso l'allevamento di suini in
installazioni con regimi di produzione biologica a norma del
regolamento (UE) 2018/848, o dove la densita' di allevamento e'
inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o
coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli
animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno
all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
B- Il livello di UBA raggiunto dalla capacita' ricettiva di
un'installazione e' calcolato utilizzando i seguenti tassi di
conversione:
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Scrofe riproduttrici ≥ 50 | |
|Suini: |kg ... |0,500 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Suinetti ≤ 20 kg ... |0,027 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Altri suini ... |0,300 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
|Pollame: |Polli da carne ... |0,007 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Galline ovaiole ... |0,014 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Tacchini ... |0,030 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Anatre ... |0,010 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Oche ... |0,020 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Struzzi ... |0,350 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Altro pollame ... |0,001 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
(*) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole e' stato
calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la
soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93
(arrotondato).».
Testo originario
Art. 1
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente parte seconda»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).»;
b) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e VIII-bis alla parte
seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
progressivamente le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare
l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonche' a promuovere
l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che
ciascuna attivita' contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala
unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e
dell'ambiente nel loro complesso.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente parte seconda»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).»;
b) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e VIII-bis alla parte
seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
progressivamente le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare
l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonche' a promuovere
l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che
ciascuna attivita' contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala
unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e
dell'ambiente nel loro complesso.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter), le parole: «o rumore» sono sostituite
dalle seguenti: «, rumore, odore»;
b) alla lettera i-quater), dopo le parole: «all'allegato VIII»
sono inserite le seguenti: «o all'allegato VIII-bis» e le parole:
«svolte nel luogo suddetto» sono sostituite dalle seguenti: «elencate
nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito»;
c) la lettera i-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
«i-quinquies) valore limite di prestazione ambientale: un
valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per
determinate condizioni in rapporto a determinati parametri
specifici;»;
d) la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«i-sexies) profonda trasformazione industriale: l'attuazione,
da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle
migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento
importante nella progettazione o nella tecnologia di
un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di
un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta
una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a
effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralita' climatica e
ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli
che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti
incrociati;»;
e) alla lettera l), dopo la parola: «programma,» e' inserita la
seguente: «installazione,» e dopo le parole: «nel caso» sono inserite
le seguenti: «delle installazioni,»;
f) alla lettera l-bis), dopo la parola: «opera» e' inserita la
seguente: «, installazione,», dopo la parola: «potenziamento» sono
inserite le seguenti: «dell'installazione,» e dopo le parole:
«l'allegato VIII» sono inserite le seguenti: «, o l'allegato
VIII-bis,»;
g) alla lettera l-ter):
1) al numero 2), la parola: «idonee» e' sostituita dalla
seguente: «attuabili» e le parole: «, purche' il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono sostituite dalle seguenti:
«o dell'Unione europea, purche' il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli»;
2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
comprese la salute umana e la protezione del clima»;
h) alla lettera l-ter.2), le parole: «, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica del sito» sono sostituite dalle
seguenti: «e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di
prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un
sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento,
il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del
caso, le pertinenti misure di ripristino del sito»;
i) dopo la lettera l-ter.2) e' inserita la seguente:
«l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni operative
uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione
adottato ai sensi dell'articolo 70 decies, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;»;
l) alla lettera l-ter.5), dopo la parola: «protezione», ovunque
ricorre, sono inserite le seguenti: «della salute umana e» e la
parola: «suo» e' sostituita dalla seguente: «loro»;
m) dopo la lettera l-ter.5) sono inserite le seguenti:
«l-quater) livelli di prestazione ambientale associati alle
migliori tecniche disponibili o BATAEPL: gli intervalli di livelli di
prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT;
l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai
livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai
materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei
materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;
l-sexies) valori di riferimento: la gamma indicativa dei
livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche
disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione
ambientale;»;
n) alla lettera o-quinquies), dopo la parola: «progetto» sono
aggiunte le seguenti: «o il gestore a esercire l'installazione»;
o) dopo la lettera o-quinquies), e' inserita la seguente:
«o-sexies) registrazione: procedura alternativa alla
autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire
l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale
assume impegni conformi ai requisiti previsti;»;
p) alla lettera v), dopo la parola: «protezione» sono inserite le
seguenti: «della salute umana o»;
q) la lettera v-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4,
punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale");»;
r) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:
«v-novies) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122;
v-decies) unita' di bestiame (UBA): un'unita' di misura
standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di
bestiame a fini comparativi ed e' calcolata utilizzando i
coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato
VIII-bis alla parte seconda;
v-undecies) livelli di emissione associati alle tecniche
emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una
combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni
sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo
nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
v-duodecies) livelli di prestazione ambientale associati alle
tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale,
ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica
emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto
nelle conclusioni sulle BAT;
v-terdecies) garanzia della conformita': i meccanismi per
garantire la conformita' utilizzando tre categorie di intervento:
1) promozione della conformita';
2) monitoraggio della conformita';
3) verifica e esecuzione.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter), le parole: «o rumore» sono sostituite
dalle seguenti: «, rumore, odore»;
b) alla lettera i-quater), dopo le parole: «all'allegato VIII»
sono inserite le seguenti: «o all'allegato VIII-bis» e le parole:
«svolte nel luogo suddetto» sono sostituite dalle seguenti: «elencate
nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito»;
c) la lettera i-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
«i-quinquies) valore limite di prestazione ambientale: un
valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per
determinate condizioni in rapporto a determinati parametri
specifici;»;
d) la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«i-sexies) profonda trasformazione industriale: l'attuazione,
da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle
migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento
importante nella progettazione o nella tecnologia di
un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di
un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta
una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a
effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralita' climatica e
ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli
che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti
incrociati;»;
e) alla lettera l), dopo la parola: «programma,» e' inserita la
seguente: «installazione,» e dopo le parole: «nel caso» sono inserite
le seguenti: «delle installazioni,»;
f) alla lettera l-bis), dopo la parola: «opera» e' inserita la
seguente: «, installazione,», dopo la parola: «potenziamento» sono
inserite le seguenti: «dell'installazione,» e dopo le parole:
«l'allegato VIII» sono inserite le seguenti: «, o l'allegato
VIII-bis,»;
g) alla lettera l-ter):
1) al numero 2), la parola: «idonee» e' sostituita dalla
seguente: «attuabili» e le parole: «, purche' il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono sostituite dalle seguenti:
«o dell'Unione europea, purche' il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli»;
2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
comprese la salute umana e la protezione del clima»;
h) alla lettera l-ter.2), le parole: «, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica del sito» sono sostituite dalle
seguenti: «e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di
prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un
sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento,
il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del
caso, le pertinenti misure di ripristino del sito»;
i) dopo la lettera l-ter.2) e' inserita la seguente:
«l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni operative
uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione
adottato ai sensi dell'articolo 70 decies, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;»;
l) alla lettera l-ter.5), dopo la parola: «protezione», ovunque
ricorre, sono inserite le seguenti: «della salute umana e» e la
parola: «suo» e' sostituita dalla seguente: «loro»;
m) dopo la lettera l-ter.5) sono inserite le seguenti:
«l-quater) livelli di prestazione ambientale associati alle
migliori tecniche disponibili o BATAEPL: gli intervalli di livelli di
prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT;
l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai
livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai
materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei
materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;
l-sexies) valori di riferimento: la gamma indicativa dei
livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche
disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione
ambientale;»;
n) alla lettera o-quinquies), dopo la parola: «progetto» sono
aggiunte le seguenti: «o il gestore a esercire l'installazione»;
o) dopo la lettera o-quinquies), e' inserita la seguente:
«o-sexies) registrazione: procedura alternativa alla
autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire
l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale
assume impegni conformi ai requisiti previsti;»;
p) alla lettera v), dopo la parola: «protezione» sono inserite le
seguenti: «della salute umana o»;
q) la lettera v-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4,
punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale");»;
r) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:
«v-novies) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122;
v-decies) unita' di bestiame (UBA): un'unita' di misura
standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di
bestiame a fini comparativi ed e' calcolata utilizzando i
coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato
VIII-bis alla parte seconda;
v-undecies) livelli di emissione associati alle tecniche
emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una
combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni
sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo
nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
v-duodecies) livelli di prestazione ambientale associati alle
tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale,
ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica
emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto
nelle conclusioni sulle BAT;
v-terdecies) garanzia della conformita': i meccanismi per
garantire la conformita' utilizzando tre categorie di intervento:
1) promozione della conformita';
2) monitoraggio della conformita';
3) verifica e esecuzione.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle
lettere a) e b-bis) del presente comma;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'allegato VIII-bis alla parte seconda, ove non aderiscano al
regime di registrazione di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1
o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo
29-septiesdecies, comma 2.»;
b) al comma 15, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti: «alle lettere a) e b-bis)»;
c) al comma 16:
1) alla lettera d), dopo la parola: «efficiente», sono aggiunte
le seguenti: «, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione
di energia rinnovabile»;
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in
modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; d-ter) e' attuato il
sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-octies;».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle
lettere a) e b-bis) del presente comma;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'allegato VIII-bis alla parte seconda, ove non aderiscano al
regime di registrazione di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1
o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo
29-septiesdecies, comma 2.»;
b) al comma 15, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti: «alle lettere a) e b-bis)»;
c) al comma 16:
1) alla lettera d), dopo la parola: «efficiente», sono aggiunte
le seguenti: «, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione
di energia rinnovabile»;
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in
modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; d-ter) e' attuato il
sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-octies;».
Art. 4
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai
commi 4-bis e 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «i progetti relativi alle» sono
sostituite dalle seguenti: «le installazioni che svolgono»;
b) al comma 4-ter, le parole: «i progetti» sono sostituite dalle
seguenti: «le installazioni che svolgono attivita'» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le installazioni di cui
all'allegato VIII-bis che non aderiscano al regime di registrazione
di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1, ove non diversamente
disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies,
comma 2.».
commi 4-bis e 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «i progetti relativi alle» sono
sostituite dalle seguenti: «le installazioni che svolgono»;
b) al comma 4-ter, le parole: «i progetti» sono sostituite dalle
seguenti: «le installazioni che svolgono attivita'» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le installazioni di cui
all'allegato VIII-bis che non aderiscano al regime di registrazione
di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1, ove non diversamente
disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies,
comma 2.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 8-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC). - 1. La Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre' esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica,
oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la composizione della Commissione e'
integrata con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero
della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in
materia di interazioni tra ambiente e salute. Nelle more
dell'effettiva integrazione della Commissione, la Commissione
continua ad operare con la composizione di cui al primo e secondo
periodo.
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC). - 1. La Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre' esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica,
oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la composizione della Commissione e'
integrata con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero
della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in
materia di interazioni tra ambiente e salute. Nelle more
dell'effettiva integrazione della Commissione, la Commissione
continua ad operare con la composizione di cui al primo e secondo
periodo.
2. La Commissione svolge l'attivita' di supporto scientifico per
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico
riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto e,
in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni
preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ha
il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione.
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico
riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto e,
in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni
preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ha
il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono nominati i componenti della Commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della Commissione stessa, nel rispetto
di quanto stabilito dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 33,
comma 3-bis. L'incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola
volta. I commissari sono nominati senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche,
giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del
principio dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
non assumono contemporaneamente incarichi nell'ambito delle
Commissioni di cui all'articolo 8. I componenti della Commissione,
nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 8 alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, mantengono l'incarico in tali
Commissioni fino alla scadenza delle relative nomine.
energetica sono nominati i componenti della Commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della Commissione stessa, nel rispetto
di quanto stabilito dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 33,
comma 3-bis. L'incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola
volta. I commissari sono nominati senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche,
giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del
principio dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
non assumono contemporaneamente incarichi nell'ambito delle
Commissioni di cui all'articolo 8. I componenti della Commissione,
nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 8 alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, mantengono l'incarico in tali
Commissioni fino alla scadenza delle relative nomine.
4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede
tempestivamente, con proprio decreto, alla nomina di nuovi componenti
della Commissione in sostituzione di componenti dimissionari o giunti
a fine mandato, in modo da mantenere la composizione dell'organo
conforme alle disposizioni di cui al comma 1. Sino all'insediamento
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai
componenti in carica, nonche' da quelli giunti a fine mandato e che
non si sono dimessi.
tempestivamente, con proprio decreto, alla nomina di nuovi componenti
della Commissione in sostituzione di componenti dimissionari o giunti
a fine mandato, in modo da mantenere la composizione dell'organo
conforme alle disposizioni di cui al comma 1. Sino all'insediamento
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai
componenti in carica, nonche' da quelli giunti a fine mandato e che
non si sono dimessi.
5. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di
autorizzazione, la regione, provincia e comune territorialmente
competenti possono designare preventivamente, e comunque entro
quindici giorni dall'avvio del procedimento, un proprio esperto ai
fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione.
autorizzazione, la regione, provincia e comune territorialmente
competenti possono designare preventivamente, e comunque entro
quindici giorni dall'avvio del procedimento, un proprio esperto ai
fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione.
6. I componenti di cui al comma 1, diversi dai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, sono scelti tra professori o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche
estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina. Ai commissari provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del
medesimo decreto legislativo, mentre per il personale in regime di
diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto
legislativo si applica quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
ordinari, amministrativi e contabili, sono scelti tra professori o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche
estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina. Ai commissari provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del
medesimo decreto legislativo, mentre per il personale in regime di
diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto
legislativo si applica quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
7. Ai commissari nominati dal Ministro ai sensi dei commi 3 e 4
si applica quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis ed il
relativo compenso spetta in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e nel limite della disponibilita' delle somme
versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori.
si applica quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis ed il
relativo compenso spetta in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e nel limite della disponibilita' delle somme
versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori.
8. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo
spettante, definito con decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis,
a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalita'
di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura
del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna
istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento,
successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della
autorizzazione integrata ambientale.».
spettante, definito con decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis,
a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalita'
di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura
del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna
istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento,
successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della
autorizzazione integrata ambientale.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. L'autorita' competente provvede a digitalizzare e
telematizzare i processi di presentazione delle istanze di
autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi
procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di
gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035
il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di
procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali
attivita' le autorita' competenti garantiscono altresi', entro il
medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni
elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i
grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera gg) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale
attivita' si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies
ed e' attuata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi
dei servizi forniti dallo sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP), purche' compatibili anche rispetto alle tempistiche del
procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorita'
competenti adottano le necessarie azioni con gradualita' tenendo
conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali
associazioni di categoria interessate.».
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. L'autorita' competente provvede a digitalizzare e
telematizzare i processi di presentazione delle istanze di
autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi
procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di
gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035
il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di
procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali
attivita' le autorita' competenti garantiscono altresi', entro il
medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni
elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i
grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera gg) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale
attivita' si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies
ed e' attuata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi
dei servizi forniti dallo sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP), purche' compatibili anche rispetto alle tempistiche del
procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorita'
competenti adottano le necessarie azioni con gradualita' tenendo
conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali
associazioni di categoria interessate.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter, per
i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilita' a
VIA o alla procedura di VIA, l'istanza di autorizzazione integrata
ambientale e' presentata successivamente all'emanazione del
provvedimento di non assoggettabilita' alla VIA o del provvedimento
favorevole di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata
ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari,
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), ove il gestore
ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame
richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle
procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria
presentata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, contiene
l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in
esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli
adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la
realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonche' la
descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale
conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in
esercizio.».
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter, per
i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilita' a
VIA o alla procedura di VIA, l'istanza di autorizzazione integrata
ambientale e' presentata successivamente all'emanazione del
provvedimento di non assoggettabilita' alla VIA o del provvedimento
favorevole di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata
ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari,
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), ove il gestore
ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame
richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle
procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria
presentata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, contiene
l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in
esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli
adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la
realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonche' la
descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale
conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in
esercizio.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: «, nonche' nell'autorizzazione integrata
ambientale, ove prevista» sono soppresse.
n. 152, le parole: «, nonche' nell'autorizzazione integrata
ambientale, ove prevista» sono soppresse.
Art. 9
Modifiche all'articolo 29-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 9-bis, 9-bis.1, 9-ter e 9-quater»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori
delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti
generali, per talune categorie di installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII o VIII-bis alla parte seconda, che
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con
l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti
generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di
prestazione piu' rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie
di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto
dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle
pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle
tecniche poste a riferimento nei BREF piu' performanti tra quelle
generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni
appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione
dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui
all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica
di conformita' dell'istanza ai requisiti generali e non trovano
conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo
29-quater.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma
2, le regioni hanno facolta' di emanare, sentiti i Ministeri
dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made
in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune
categorie di installazioni che svolgono attivita' di cui all'allegato
VIII o VIII-bis alla parte seconda e non rientrano nelle
installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda, tengano
luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione, tenendo conto delle specificita' proprie del contesto
regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere
l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di
garantire la conformita' con l'articolo 29-sexies, un approccio
integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i
limiti di emissione e di prestazione piu' rigorosi che possono essere
imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche
simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL
indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo
l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF piu'
performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria
nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle
sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo
29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla
parte seconda in base ad una semplice verifica di conformita'
dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente
applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In
caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma
2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle
BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione
del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a
pubblicare nel sito internet istituzionale lo schema da sottoporre
alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a
trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato puo'
formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento
finale.»;
e) al comma 3, le parole: «all'emanazione delle relative» sono
sostituite dalle seguenti: «all'aggiornamento delle autorizzazioni in
esito alla pubblicazione delle pertinenti».
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 9-bis, 9-bis.1, 9-ter e 9-quater»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori
delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti
generali, per talune categorie di installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII o VIII-bis alla parte seconda, che
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con
l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti
generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di
prestazione piu' rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie
di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto
dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle
pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle
tecniche poste a riferimento nei BREF piu' performanti tra quelle
generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni
appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione
dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui
all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica
di conformita' dell'istanza ai requisiti generali e non trovano
conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo
29-quater.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma
2, le regioni hanno facolta' di emanare, sentiti i Ministeri
dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made
in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune
categorie di installazioni che svolgono attivita' di cui all'allegato
VIII o VIII-bis alla parte seconda e non rientrano nelle
installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda, tengano
luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione, tenendo conto delle specificita' proprie del contesto
regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere
l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di
garantire la conformita' con l'articolo 29-sexies, un approccio
integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i
limiti di emissione e di prestazione piu' rigorosi che possono essere
imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche
simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL
indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo
l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF piu'
performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria
nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle
sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo
29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla
parte seconda in base ad una semplice verifica di conformita'
dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente
applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In
caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma
2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle
BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione
del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a
pubblicare nel sito internet istituzionale lo schema da sottoporre
alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a
trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato puo'
formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento
finale.»;
e) al comma 3, le parole: «all'emanazione delle relative» sono
sostituite dalle seguenti: «all'aggiornamento delle autorizzazioni in
esito alla pubblicazione delle pertinenti».
Art. 10
Modifiche all'articolo 29-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonche'
dell'acqua riutilizzata dall'installazione;»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ove necessario, la dichiarazione di conformita' ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;»;
3) alla lettera c), dopo la parola: «installazione» sono
aggiunte le seguenti: «, compresi gli odori»;
4) alla lettera e), dopo la parola: «installazione» sono
inserite le seguenti: «, inclusi gli odori,» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sulla salute umana»;
5) alla lettera m), le parole da: «, per la quale» a: «sua
validazione» sono sostituite dalle seguenti: «. L'autorita'
competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento,
ove ritenuto necessario,»;
6) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa
istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza,
l'autorita' competente, effettuate le verifiche ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in
relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo
33, comma 3-ter, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici
competenti in materia ambientale che hanno la responsabilita' di
garantire la conformita' alla legislazione ambientale dell'Unione
europea, comprese le norme di qualita' ambientale, per aspetti
connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza e' inoltrata,
altresi', all'autorita' sanitaria individuata dalla regione, al
sindaco del comune in cui e' ubicata l'installazione, nonche', per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, alle relative autorita' competenti, e, nel caso
di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della
salute e delle imprese e del made in Italy.»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro
dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4
trasmettono all'autorita' competente eventuali osservazioni, ovvero
richieste di integrazione.
4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai
sensi del comma 4-bis e dell'articolo 29-quater, comma 4, le
informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorita'
competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla
base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis,
entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta
integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta
giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino
alla ricezione della documentazione integrativa. E' fatta salva la
facolta' per il gestore di richiedere una proroga del termine in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.
Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli
elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende
ritirata.».
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonche'
dell'acqua riutilizzata dall'installazione;»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ove necessario, la dichiarazione di conformita' ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;»;
3) alla lettera c), dopo la parola: «installazione» sono
aggiunte le seguenti: «, compresi gli odori»;
4) alla lettera e), dopo la parola: «installazione» sono
inserite le seguenti: «, inclusi gli odori,» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sulla salute umana»;
5) alla lettera m), le parole da: «, per la quale» a: «sua
validazione» sono sostituite dalle seguenti: «. L'autorita'
competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento,
ove ritenuto necessario,»;
6) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa
istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza,
l'autorita' competente, effettuate le verifiche ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in
relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo
33, comma 3-ter, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici
competenti in materia ambientale che hanno la responsabilita' di
garantire la conformita' alla legislazione ambientale dell'Unione
europea, comprese le norme di qualita' ambientale, per aspetti
connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza e' inoltrata,
altresi', all'autorita' sanitaria individuata dalla regione, al
sindaco del comune in cui e' ubicata l'installazione, nonche', per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, alle relative autorita' competenti, e, nel caso
di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della
salute e delle imprese e del made in Italy.»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro
dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4
trasmettono all'autorita' competente eventuali osservazioni, ovvero
richieste di integrazione.
4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai
sensi del comma 4-bis e dell'articolo 29-quater, comma 4, le
informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorita'
competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla
base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis,
entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta
integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta
giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino
alla ricezione della documentazione integrativa. E' fatta salva la
facolta' per il gestore di richiedere una proroga del termine in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.
Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli
elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende
ritirata.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 29-quater
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorita' competenti provvedono a informatizzare la presentazione
delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma
4ter.»;
b) al comma 2, le parole da: «non appena» sino a: «presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in una fase precoce della
procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia
ragionevolmente possibile, su una pagina internet facilmente
reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti
registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e
degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle
condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare
riferimento agli elementi di cui al comma 13, lettere b), c), e), f),
g), h) ed h-bis), nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente
articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle
comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 3-bis»;
c) al comma 3, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui
all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi
decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad
esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al rilascio
dell'autorizzazione. L'autorita' sanitaria individuata dalla regione
e il sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza
di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo
29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter.»;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis Per le autorizzazioni di competenza statale, alla
conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il
Ministero della salute, ai fini della definizione delle
determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri
dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di
rispettiva competenza.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito della conferenza di servizi, e' acquisita la
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di
competenza, l'Istituto superiore di Sanita', per le installazioni di
competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre
installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;
h) il comma 7 e' abrogato;
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'autorizzazione puo' prescrivere, anche per quanto
attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo
svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio
dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la
conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove
lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio
richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con
competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in
conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorita' di
controllo ambientale di cui all'articolo 29-decies, comma 3.»;
l) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e
dall'articolo 29-ter, comma 4-ter»;
m) al comma 11, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e danno attuazione alla disciplina regionale
definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque
meteoriche»;
n) al comma 12, dopo la parola: «nonche'» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
o) al comma 13:
1) alla lettera d), le parole: «il titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «gli estremi» e la parola: «interessati» e'
sostituita dalla seguente: «interessate»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «limite di emissione,» sono
inserite le seguenti: «i livelli di prestazione ambientale e i valori
limite di prestazione ambientale,»;
3) alla lettera f), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 9-bis a 9-quater» e le parole: «in detto» sono
sostituite dalle seguenti: «nel pertinente»;
4) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di
cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e 29-sexies, comma
9-bis.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorita' competenti provvedono a informatizzare la presentazione
delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma
4ter.»;
b) al comma 2, le parole da: «non appena» sino a: «presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in una fase precoce della
procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia
ragionevolmente possibile, su una pagina internet facilmente
reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti
registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e
degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle
condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare
riferimento agli elementi di cui al comma 13, lettere b), c), e), f),
g), h) ed h-bis), nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente
articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle
comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 3-bis»;
c) al comma 3, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui
all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi
decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad
esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al rilascio
dell'autorizzazione. L'autorita' sanitaria individuata dalla regione
e il sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza
di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo
29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter.»;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis Per le autorizzazioni di competenza statale, alla
conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il
Ministero della salute, ai fini della definizione delle
determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri
dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di
rispettiva competenza.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito della conferenza di servizi, e' acquisita la
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di
competenza, l'Istituto superiore di Sanita', per le installazioni di
competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre
installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;
h) il comma 7 e' abrogato;
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'autorizzazione puo' prescrivere, anche per quanto
attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo
svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio
dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la
conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove
lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio
richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con
competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in
conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorita' di
controllo ambientale di cui all'articolo 29-decies, comma 3.»;
l) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e
dall'articolo 29-ter, comma 4-ter»;
m) al comma 11, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e danno attuazione alla disciplina regionale
definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque
meteoriche»;
n) al comma 12, dopo la parola: «nonche'» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
o) al comma 13:
1) alla lettera d), le parole: «il titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «gli estremi» e la parola: «interessati» e'
sostituita dalla seguente: «interessate»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «limite di emissione,» sono
inserite le seguenti: «i livelli di prestazione ambientale e i valori
limite di prestazione ambientale,»;
3) alla lettera f), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 9-bis a 9-quater» e le parole: «in detto» sono
sostituite dalle seguenti: «nel pertinente»;
4) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di
cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e 29-sexies, comma
9-bis.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 29-quinquies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alle attivita' del coordinamento di cui al comma 1
possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo
interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della
salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
2-ter. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al
comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di
cui all'articolo 3-septies, attinenti all'applicazione delle
disposizioni del presente titolo.».
2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alle attivita' del coordinamento di cui al comma 1
possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo
interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della
salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
2-ter. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al
comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di
cui all'articolo 3-septies, attinenti all'applicazione delle
disposizioni del presente titolo.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 29-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di
applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un
sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies
entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno
acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente,
entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo
audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del
pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il
periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni
riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma
3, per garantirne la continua idoneita', adeguatezza ed efficacia.
Inoltre, per verificare la conformita' del sistema di gestione
ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore
sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad
audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della
conformita' a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore
ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito
all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono
riconosciuti come equivalenti i sistemi gia' certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1221/2009.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle
elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono
essere emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa, in considerazione della loro natura, della loro
pericolosita' e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e
suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso
d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonche' i valori limite ai sensi
della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:
a) valori limite di prestazione ambientale come specificati
nel comma 4-quinquies;
b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione
della necessita' di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che
soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato
XVII del medesimo regolamento;
c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche
di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-bis;
d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del
riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione
dei rifiuti prodotti dall'installazione;
f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto
acustico;
g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la
sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;
h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini
idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque
destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la
verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;
l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel
sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito
dell'installazione.»;
d) al comma 4, le parole: «di emissione» sono soppresse;
e) al comma 4-bis:
1) dopo le parole: «lettera l-ter.4),» sono inserite le
seguenti: «e si attestino sui valori piu' rigorosi ottenibili e
mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili,
tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il
gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare
se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai
valori piu' rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori
prestazioni complessive che l'installazione puo' raggiungere e
mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di
riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso
specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori
limite di emissione sono fissati»;
2) alla lettera a), le parole: «che non superano i» sono
sostituite dalle seguenti: «all'interno dei valori dei»;
f) al comma 4-quater:
1) al primo periodo, dopo la parola: «inquinanti» sono inserite
le seguenti: «originate nell'installazione»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua,
l'effetto di un impianto di depurazione esterna puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'installazione interessata, a condizione che cio' non comporti
livelli piu' elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un
assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia
garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto
di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento
dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il
raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che
risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la
documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi
indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni
dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano
rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a
d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente
documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della
documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel
provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il
funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacita' di recupero
di risorse dal flusso;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute
del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di
trattamento delle acque reflue;
c) l'impianto di trattamento e' progettato e attrezzato per
ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate
nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non e'
maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi
dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori
limite di emissione definiti in conformita' al comma 4-bis, salva
l'applicazione dell'articolo 29-septies.»;
g) dopo il comma 4-quater, e' inserito il seguente:
«4-quinquies. L'autorita' competente, relativamente a
condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali
che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di
processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:
a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate,
con riferimento ad uno o piu' periodi e agli intervalli BAT-AEPL,
nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;
b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori
limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati
negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera a), che non devono
essere violati durante i periodi indicati;
c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali
garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse
dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo
BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera a).»;
h) al comma 5-bis:
1) alla lettera a), dopo la parola: «commi 4-bis e 9-bis,» sono
inserite le seguenti: «e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il
rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-quinquies e 9-bis.1,»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «o BAT-AEPL»;
i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di
controllo delle emissioni» sono inserite le seguenti: «e delle
prestazioni ambientali» e le parole: «ambientale integrata» sono
sostituite dalle seguenti: «integrata ambientale, le informazioni sui
progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della
politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al
comma 1-bis,»;
l) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «quattro», la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente:
«nove» e, dopo la parola: «contaminazione» sono inserite le seguenti:
«, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza
dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita'
competente, considerata estensione del sito e il rischio di
contaminazione, ha facolta' di ammettere ai fini dei controlli
l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a
livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.»;
m) al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: «preveda»
sono inserite le seguenti: «nel periodo di validita'
dell'autorizzazione»;
n) al comma 7, dopo la parola: «fuggitive,» sono inserite le
seguenti: «per le manutenzioni,» e le parole: «di impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'installazione»;
o) al comma 7-bis, le parole: «(comunque non eccedente il 20 per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati»
sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non eccedente il 20 per
cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-bis e
4-quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere
senz'altro considerati»;
p) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo
del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni
ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo.»;
q) al comma 8-bis, le parole: «il Prefetto trasmette i
provvedimenti adottati all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni
sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono
armonizzate le condizioni ivi previste» sono sostituite dalle
seguenti: «relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal
Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo»;
r) al comma 9, le parole: «del comma 4-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 4-bis e 4-quinquies» e dopo la parola:
«modifiche» sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni»;
s) al comma 9-bis:
1) al primo periodo, dopo la parola: «competente» sono inserite
le seguenti: «, su istanza del gestore,», le parole: «porre limiti di
emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «il
conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL» e, le parole:
«dell'istallazione interessata e» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istallazione interessata o»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione
soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente
riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata
sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che
devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere
strettamente eccezionale del caso.»;
3) al quinto periodo, le parole: «eventuali linee guida
comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee
guida comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali linee
guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, per garantire la coerenza con tali linee guida»;
4) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da
parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla
concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore
e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla
programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica
comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16,
e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo
e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela
ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di
compromettere il rispetto delle norme di qualita' ambientali ai sensi
dell'articolo 29-sexies.»;
5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del
presente comma deve essere espressamente verificata in sede di
controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica
negativa, nonche' in occasione di ciascun pertinente riesame
dell'autorizzazione.».
t) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-bis.1. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare
condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di
quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a
condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli
di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui
alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto
ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo
impatto economico, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione
interessata.
L'autorita' competente documenta in un allegato
all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico
e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la
valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la
giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con
argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del
caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e
valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un
impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse
idriche, ed e' compatibile con il raggiungimento di un elevato
livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle
linee guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione
europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito
alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15,
paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento
dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le
predette linee guida.»;
u) al comma 9-ter, dopo la parola: «competente» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies,»
le parole: «del comma 4-bis e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dei commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis» la parola: «nove» e'
sostituita dalla seguente: «trenta» e le parole: «tale tecnica sia
sospesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione di tale
tecnica sia interrotta»;
v) il comma 9-quater e' sostituito dal seguente:
«9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in
materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le
aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze
eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica
autorita' e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un
interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento
energetico;
b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il
gestore ai fini dello svolgimento di attivita' di interesse pubblico,
nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di
prestazione ambientale applicabili;
c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora
la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni
di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni
imperative di interesse pubblico prevalente.
In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e
5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non
si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state
esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento,
l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione o
valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che
le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano
monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente
all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e
sulle condizioni imposte. La deroga non e' concessa per un periodo
superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione
di una deroga persistono, la deroga puo' essere prorogata per un
periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le
ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte,
e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se
la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica,
l'autorita' competente senza indugio rivaluta di conseguenza la
deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di
approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui
un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali
o apparecchiature, l'autorita' competente provvede affinche' la
decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di
prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e
l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione
stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a).»;
z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti:
«9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma
1-bis e' conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle
BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di
eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il
sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il
gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati:
a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare
continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza
dell'installazione, che comprendono misure volte a:
1) prevenire la produzione di rifiuti;
2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il
riutilizzo dell'acqua;
3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze
pericolose;
b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad
aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di
riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un
audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione
del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8
e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di
esecuzione delle relative raccomandazioni;
d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti
o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre
sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle
sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di
cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una
valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute
umana e sull'ambiente, nonche' un'analisi delle possibilita' di
sostituirle con alternative piu' sicure o di ridurne l'uso o le
emissioni;
e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali
ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se
necessario, misure correttive e preventive;
f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies.
Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del
presente comma possono essere rielaborate ovvero, se cio' non e'
possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi
pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorita'
competente.
9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione
ambientale di cui al comma 9-octies e' coerente con la natura, le
dimensioni e la complessita' dell'installazione, ovvero
dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti
sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel
sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori
di prestazione o le misure corrispondenti siano gia' stati sviluppati
ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano
conformi al presente articolo, e' sufficiente un riferimento ai
documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel
proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione
indicativo che copra le attivita' elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b
e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di
trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse
e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la
trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies,
comma 11-ter. Se due o piu' installazioni sono sotto il controllo
dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo
di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali
installazioni possono essere coperte da un unico piano di
trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione
siano gia' stati sviluppati in conformita' a un'altra legislazione
dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di
trasformazione si puo' fare riferimento ai pertinenti documenti.
9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit
di cui al comma 1-bis, valuta la conformita' dei piani di
trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di
trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della
valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della
pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi
9-octies e 9-novies».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di
applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un
sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies
entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno
acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente,
entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo
audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del
pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il
periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni
riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma
3, per garantirne la continua idoneita', adeguatezza ed efficacia.
Inoltre, per verificare la conformita' del sistema di gestione
ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore
sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad
audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della
conformita' a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore
ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito
all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono
riconosciuti come equivalenti i sistemi gia' certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1221/2009.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle
elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono
essere emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa, in considerazione della loro natura, della loro
pericolosita' e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e
suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso
d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonche' i valori limite ai sensi
della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:
a) valori limite di prestazione ambientale come specificati
nel comma 4-quinquies;
b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione
della necessita' di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che
soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato
XVII del medesimo regolamento;
c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche
di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-bis;
d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del
riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione
dei rifiuti prodotti dall'installazione;
f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto
acustico;
g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la
sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;
h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini
idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque
destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la
verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;
l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel
sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito
dell'installazione.»;
d) al comma 4, le parole: «di emissione» sono soppresse;
e) al comma 4-bis:
1) dopo le parole: «lettera l-ter.4),» sono inserite le
seguenti: «e si attestino sui valori piu' rigorosi ottenibili e
mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili,
tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il
gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare
se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai
valori piu' rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori
prestazioni complessive che l'installazione puo' raggiungere e
mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di
riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso
specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori
limite di emissione sono fissati»;
2) alla lettera a), le parole: «che non superano i» sono
sostituite dalle seguenti: «all'interno dei valori dei»;
f) al comma 4-quater:
1) al primo periodo, dopo la parola: «inquinanti» sono inserite
le seguenti: «originate nell'installazione»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua,
l'effetto di un impianto di depurazione esterna puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'installazione interessata, a condizione che cio' non comporti
livelli piu' elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un
assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia
garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto
di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento
dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il
raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che
risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la
documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi
indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni
dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano
rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a
d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente
documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della
documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel
provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il
funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacita' di recupero
di risorse dal flusso;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute
del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di
trattamento delle acque reflue;
c) l'impianto di trattamento e' progettato e attrezzato per
ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate
nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non e'
maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi
dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori
limite di emissione definiti in conformita' al comma 4-bis, salva
l'applicazione dell'articolo 29-septies.»;
g) dopo il comma 4-quater, e' inserito il seguente:
«4-quinquies. L'autorita' competente, relativamente a
condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali
che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di
processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:
a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate,
con riferimento ad uno o piu' periodi e agli intervalli BAT-AEPL,
nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;
b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori
limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati
negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera a), che non devono
essere violati durante i periodi indicati;
c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali
garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse
dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo
BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera a).»;
h) al comma 5-bis:
1) alla lettera a), dopo la parola: «commi 4-bis e 9-bis,» sono
inserite le seguenti: «e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il
rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-quinquies e 9-bis.1,»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «o BAT-AEPL»;
i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di
controllo delle emissioni» sono inserite le seguenti: «e delle
prestazioni ambientali» e le parole: «ambientale integrata» sono
sostituite dalle seguenti: «integrata ambientale, le informazioni sui
progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della
politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al
comma 1-bis,»;
l) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «quattro», la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente:
«nove» e, dopo la parola: «contaminazione» sono inserite le seguenti:
«, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza
dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita'
competente, considerata estensione del sito e il rischio di
contaminazione, ha facolta' di ammettere ai fini dei controlli
l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a
livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.»;
m) al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: «preveda»
sono inserite le seguenti: «nel periodo di validita'
dell'autorizzazione»;
n) al comma 7, dopo la parola: «fuggitive,» sono inserite le
seguenti: «per le manutenzioni,» e le parole: «di impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'installazione»;
o) al comma 7-bis, le parole: «(comunque non eccedente il 20 per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati»
sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non eccedente il 20 per
cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-bis e
4-quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere
senz'altro considerati»;
p) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo
del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni
ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo.»;
q) al comma 8-bis, le parole: «il Prefetto trasmette i
provvedimenti adottati all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni
sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono
armonizzate le condizioni ivi previste» sono sostituite dalle
seguenti: «relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal
Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo»;
r) al comma 9, le parole: «del comma 4-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 4-bis e 4-quinquies» e dopo la parola:
«modifiche» sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni»;
s) al comma 9-bis:
1) al primo periodo, dopo la parola: «competente» sono inserite
le seguenti: «, su istanza del gestore,», le parole: «porre limiti di
emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «il
conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL» e, le parole:
«dell'istallazione interessata e» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istallazione interessata o»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione
soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente
riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata
sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che
devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere
strettamente eccezionale del caso.»;
3) al quinto periodo, le parole: «eventuali linee guida
comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee
guida comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali linee
guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, per garantire la coerenza con tali linee guida»;
4) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da
parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla
concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore
e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla
programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica
comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16,
e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo
e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela
ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di
compromettere il rispetto delle norme di qualita' ambientali ai sensi
dell'articolo 29-sexies.»;
5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del
presente comma deve essere espressamente verificata in sede di
controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica
negativa, nonche' in occasione di ciascun pertinente riesame
dell'autorizzazione.».
t) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-bis.1. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare
condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di
quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a
condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli
di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui
alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto
ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo
impatto economico, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione
interessata.
L'autorita' competente documenta in un allegato
all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico
e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la
valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la
giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con
argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del
caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e
valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un
impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse
idriche, ed e' compatibile con il raggiungimento di un elevato
livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle
linee guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione
europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito
alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15,
paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento
dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le
predette linee guida.»;
u) al comma 9-ter, dopo la parola: «competente» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies,»
le parole: «del comma 4-bis e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dei commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis» la parola: «nove» e'
sostituita dalla seguente: «trenta» e le parole: «tale tecnica sia
sospesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione di tale
tecnica sia interrotta»;
v) il comma 9-quater e' sostituito dal seguente:
«9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in
materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le
aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze
eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica
autorita' e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un
interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento
energetico;
b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il
gestore ai fini dello svolgimento di attivita' di interesse pubblico,
nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di
prestazione ambientale applicabili;
c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora
la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni
di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni
imperative di interesse pubblico prevalente.
In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e
5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non
si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state
esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento,
l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione o
valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che
le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano
monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente
all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e
sulle condizioni imposte. La deroga non e' concessa per un periodo
superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione
di una deroga persistono, la deroga puo' essere prorogata per un
periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le
ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte,
e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se
la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica,
l'autorita' competente senza indugio rivaluta di conseguenza la
deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di
approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui
un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali
o apparecchiature, l'autorita' competente provvede affinche' la
decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di
prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e
l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione
stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a).»;
z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti:
«9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma
1-bis e' conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle
BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di
eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il
sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il
gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati:
a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare
continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza
dell'installazione, che comprendono misure volte a:
1) prevenire la produzione di rifiuti;
2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il
riutilizzo dell'acqua;
3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze
pericolose;
b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad
aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di
riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un
audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione
del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8
e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di
esecuzione delle relative raccomandazioni;
d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti
o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre
sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle
sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di
cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una
valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute
umana e sull'ambiente, nonche' un'analisi delle possibilita' di
sostituirle con alternative piu' sicure o di ridurne l'uso o le
emissioni;
e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali
ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se
necessario, misure correttive e preventive;
f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies.
Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del
presente comma possono essere rielaborate ovvero, se cio' non e'
possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi
pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorita'
competente.
9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione
ambientale di cui al comma 9-octies e' coerente con la natura, le
dimensioni e la complessita' dell'installazione, ovvero
dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti
sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel
sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori
di prestazione o le misure corrispondenti siano gia' stati sviluppati
ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano
conformi al presente articolo, e' sufficiente un riferimento ai
documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel
proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione
indicativo che copra le attivita' elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b
e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di
trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse
e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la
trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies,
comma 11-ter. Se due o piu' installazioni sono sotto il controllo
dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo
di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali
installazioni possono essere coperte da un unico piano di
trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione
siano gia' stati sviluppati in conformita' a un'altra legislazione
dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di
trasformazione si puo' fare riferimento ai pertinenti documenti.
9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit
di cui al comma 1-bis, valuta la conformita' dei piani di
trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di
trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della
valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della
pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi
9-octies e 9-novies».
Art. 14
Modifiche all'articolo 29-septies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «rappresenta» sono inserite le
seguenti: «al piu' tardi» e, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte
le seguenti: «, valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure
piu' rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «rigorose di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «, al fine di ridurre il contributo specifico
dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in
questione,»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il
carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone
il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano
trasmessi all'autorita' competente. Il controllo di cui al presente
comma e' effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di
controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in
altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati
sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente
riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma
enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni
pregresse.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «rappresenta» sono inserite le
seguenti: «al piu' tardi» e, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte
le seguenti: «, valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure
piu' rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «rigorose di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «, al fine di ridurre il contributo specifico
dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in
questione,»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il
carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone
il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano
trasmessi all'autorita' competente. Il controllo di cui al presente
comma e' effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di
controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in
altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati
sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente
riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma
enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni
pregresse.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 29-octies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), dopo le parole: «di settore», sono aggiunte
le seguenti: «, anche nel caso in cui si tratti di una norma di
qualita' nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore
richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la
conformita' ai piani e ai programmi stabiliti a norma della
legislazione dell'Unione europea»;
2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di tutela della salute, e' necessaria una revisione
dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con
riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere
stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', criteri
per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali
l'autorita' competente in materia di tutela della salute puo'
disporre la revisione di cui al primo periodo;»;
3) alla lettera d) la parola: «comunitarie» e' sostituita dalla
seguente: «unionali»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore
dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le
condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-quater, lettere a), b), c) e d), presenta di sua iniziativa un
aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a
tale comunicazione l'autorita' competente dispone un riesame
parziale.»;
c) al comma 6, alla lettera a), le parole: «commi 3, 4 e 4-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 4-bis e 4-quinquies»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al comma 6, l'autorita' competente puo'
fissare:
a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei
anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni
sulle BAT concernente l'attivita' principale di un'installazione, le
emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli
di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con
le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di
autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato dopo il 1º
gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione
ambientale, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies e 9-novies
un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia
gia' provveduto ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-decies. Il
piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050,
utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di
riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui
all'articolo 29-sexies, comma 1-bis, valuti la conformita' dei piani
di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea
con atto di esecuzione di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE.
11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di
trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel
pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione,
l'autorita' competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di
tale piano puo' prorogare il periodo entro il quale l'installazione
deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga
a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un
massimo di otto anni, a condizione che:
a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una
descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di
emissione e dell'efficienza delle risorse che sara' conseguita,
nonche' del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;
b) il gestore riferisca annualmente all'autorita' competente
in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione
industriale profonda;
c) durante il periodo concesso per la trasformazione
dell'installazione, l'autorita' competente verifichi che non
occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel
complesso un elevato livello di protezione ambientale.
11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma
9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione industriale
profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua
sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente
piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare
entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni
sulle BAT, concernenti l'attivita' principale dell'installazione
esistente, l'autorita' competente puo' derogare all'obbligo di
aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e
nei tempi di cui all'articolo 29-quater, comma 10, purche' siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene
una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe
fondamentali ad esso relativi;
b) il gestore comunica annualmente all'autorita' competente i
progressi compiuti in relazione al piano di chiusura
dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova
installazione;
c) durante il periodo che precede la chiusura
dell'installazione, l'autorita' competente verifica che non occorrano
eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un
elevato livello di protezione ambientale.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), dopo le parole: «di settore», sono aggiunte
le seguenti: «, anche nel caso in cui si tratti di una norma di
qualita' nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore
richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la
conformita' ai piani e ai programmi stabiliti a norma della
legislazione dell'Unione europea»;
2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di tutela della salute, e' necessaria una revisione
dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con
riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere
stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', criteri
per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali
l'autorita' competente in materia di tutela della salute puo'
disporre la revisione di cui al primo periodo;»;
3) alla lettera d) la parola: «comunitarie» e' sostituita dalla
seguente: «unionali»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore
dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le
condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-quater, lettere a), b), c) e d), presenta di sua iniziativa un
aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a
tale comunicazione l'autorita' competente dispone un riesame
parziale.»;
c) al comma 6, alla lettera a), le parole: «commi 3, 4 e 4-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 4-bis e 4-quinquies»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al comma 6, l'autorita' competente puo'
fissare:
a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei
anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni
sulle BAT concernente l'attivita' principale di un'installazione, le
emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli
di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con
le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di
autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato dopo il 1º
gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione
ambientale, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies e 9-novies
un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia
gia' provveduto ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-decies. Il
piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050,
utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di
riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui
all'articolo 29-sexies, comma 1-bis, valuti la conformita' dei piani
di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea
con atto di esecuzione di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE.
11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di
trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel
pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione,
l'autorita' competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di
tale piano puo' prorogare il periodo entro il quale l'installazione
deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga
a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un
massimo di otto anni, a condizione che:
a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una
descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di
emissione e dell'efficienza delle risorse che sara' conseguita,
nonche' del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;
b) il gestore riferisca annualmente all'autorita' competente
in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione
industriale profonda;
c) durante il periodo concesso per la trasformazione
dell'installazione, l'autorita' competente verifichi che non
occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel
complesso un elevato livello di protezione ambientale.
11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma
9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione industriale
profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua
sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente
piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare
entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni
sulle BAT, concernenti l'attivita' principale dell'installazione
esistente, l'autorita' competente puo' derogare all'obbligo di
aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e
nei tempi di cui all'articolo 29-quater, comma 10, purche' siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene
una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe
fondamentali ad esso relativi;
b) il gestore comunica annualmente all'autorita' competente i
progressi compiuti in relazione al piano di chiusura
dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova
installazione;
c) durante il periodo che precede la chiusura
dell'installazione, l'autorita' competente verifica che non occorrano
eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un
elevato livello di protezione ambientale.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 29-nonies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dell'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'installazione» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, prima dell'attuazione di tali modifiche»;
2) al secondo periodo, le parole: «L'autorita' competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente si esprime in
merito alle informazioni comunicate dal gestore e,» le parole:
«ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva» sono
sostituite dalle seguenti: «ambientale e, se del caso, le relative
condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non puo'
escludere» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «Decorso» e' inserita la
seguente: «inutilmente»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il gestore attua le operazioni di cui al seguente
elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del
relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 29-ter e 29-quater:
a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che
svolge l'attivita' di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla parte
seconda;
b) manutenzioni straordinarie, non gia' autorizzate ai sensi
dell'articolo 29-sexies, commi 7 o 9, che determinano modifiche
significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;
c) interventi, non suscettibili di determinare effetti
negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente,
ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali
dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle
migliori tecniche disponibili di riferimento.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dell'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'installazione» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, prima dell'attuazione di tali modifiche»;
2) al secondo periodo, le parole: «L'autorita' competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente si esprime in
merito alle informazioni comunicate dal gestore e,» le parole:
«ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva» sono
sostituite dalle seguenti: «ambientale e, se del caso, le relative
condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non puo'
escludere» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «Decorso» e' inserita la
seguente: «inutilmente»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il gestore attua le operazioni di cui al seguente
elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del
relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 29-ter e 29-quater:
a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che
svolge l'attivita' di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla parte
seconda;
b) manutenzioni straordinarie, non gia' autorizzate ai sensi
dell'articolo 29-sexies, commi 7 o 9, che determinano modifiche
significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;
c) interventi, non suscettibili di determinare effetti
negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente,
ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali
dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle
migliori tecniche disponibili di riferimento.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 29-decies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tale comunicazione non e' necessaria in caso di provvedimento di
mera conferma del precedente quadro autorizzativo.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «o, negli altri casi, l'autorita'
competente,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinandosi per gli
impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri
casi, l'autorita' di controllo individuata dalla regione,»;
2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) se del caso, a campione e in contraddittorio con il
soggetto interessato, la conformita' di cui all'articolo 184-ter,
comma 3-ter, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;
c-ter) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo
29-sexies, comma 1-bis.»;
3) dopo la lettera c-ter, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Ove la regione non abbia individuato una distinta autorita' di
controllo, le relative competenze si intendono attribuite
all'autorita' competente.»;
c) al comma 9:
1) alla lettera b):
1.1.) al primo periodo, dopo le parole: «contestuale
sospensione» sono inserite le seguenti: «senza indugio dell'esercizio
dell'installazione, o della relativa parte interessata», le parole «o
nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due
volte in un anno» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo, le parole: «e risolto» sono
soppresse e, dopo le parole: «l'inottemperanza» sono aggiunte le
seguenti: «e ripristinato la conformita', dando attuazione alle
azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui
alla lettera a) del presente comma»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b), laddove una
violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in
pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie
sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia
reiterata piu' di due volte in un anno, alla sospensione
dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte
interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver
ripristinato la conformita' alle condizioni di autorizzazione, in
particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le
conformita' indicate nella relazione di ispezione di cui al comma
6;»;
d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute
umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9,
lettere b) e b-bis) ad installazioni destinate all'erogazione di
servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico
integrato, l'autorita' competente tiene conto della gravita' dei
rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla
sospensione dell'erogazione di detti servizi.».
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro
Stato membro, l'autorita' competente ne da' comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede
affinche' l'altro Stato membro sia informato.
10-ter. In caso di non conformita' che comprometta le risorse
di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le
risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in
caso di scarico indiretto, l'autorita' competente, o nel caso di
autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della
salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua
potabile e acque reflue interessati e le autorita' ambientali
competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per
prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla
salute umana e all'ambiente.
10-quater. L'accertamento, da parte dell'autorita' di cui al
comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9,
lettere b) e b-bis), inerenti all'avvenuto ripristino della
conformita', determina l'annullamento degli effetti di tali
dichiarazioni, con conseguente applicabilita' delle sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 1, all'eventuale esercizio
successivo a tali dichiarazioni.»;
f) al comma 11-ter, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione
europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi
ambientali.»;
g) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti:
«11-quater. Ai fini della valutazione della conformita', in
condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le
rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi
convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del
metodo di misurazione. Per valutare la conformita', in condizioni di
esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua le autorita' di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre
riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 15-bis, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tale comunicazione non e' necessaria in caso di provvedimento di
mera conferma del precedente quadro autorizzativo.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «o, negli altri casi, l'autorita'
competente,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinandosi per gli
impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri
casi, l'autorita' di controllo individuata dalla regione,»;
2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) se del caso, a campione e in contraddittorio con il
soggetto interessato, la conformita' di cui all'articolo 184-ter,
comma 3-ter, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;
c-ter) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo
29-sexies, comma 1-bis.»;
3) dopo la lettera c-ter, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Ove la regione non abbia individuato una distinta autorita' di
controllo, le relative competenze si intendono attribuite
all'autorita' competente.»;
c) al comma 9:
1) alla lettera b):
1.1.) al primo periodo, dopo le parole: «contestuale
sospensione» sono inserite le seguenti: «senza indugio dell'esercizio
dell'installazione, o della relativa parte interessata», le parole «o
nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due
volte in un anno» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo, le parole: «e risolto» sono
soppresse e, dopo le parole: «l'inottemperanza» sono aggiunte le
seguenti: «e ripristinato la conformita', dando attuazione alle
azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui
alla lettera a) del presente comma»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b), laddove una
violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in
pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie
sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia
reiterata piu' di due volte in un anno, alla sospensione
dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte
interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver
ripristinato la conformita' alle condizioni di autorizzazione, in
particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le
conformita' indicate nella relazione di ispezione di cui al comma
6;»;
d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute
umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9,
lettere b) e b-bis) ad installazioni destinate all'erogazione di
servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico
integrato, l'autorita' competente tiene conto della gravita' dei
rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla
sospensione dell'erogazione di detti servizi.».
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro
Stato membro, l'autorita' competente ne da' comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede
affinche' l'altro Stato membro sia informato.
10-ter. In caso di non conformita' che comprometta le risorse
di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le
risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in
caso di scarico indiretto, l'autorita' competente, o nel caso di
autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della
salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua
potabile e acque reflue interessati e le autorita' ambientali
competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per
prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla
salute umana e all'ambiente.
10-quater. L'accertamento, da parte dell'autorita' di cui al
comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9,
lettere b) e b-bis), inerenti all'avvenuto ripristino della
conformita', determina l'annullamento degli effetti di tali
dichiarazioni, con conseguente applicabilita' delle sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 1, all'eventuale esercizio
successivo a tali dichiarazioni.»;
f) al comma 11-ter, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione
europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi
ambientali.»;
g) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti:
«11-quater. Ai fini della valutazione della conformita', in
condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le
rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi
convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del
metodo di misurazione. Per valutare la conformita', in condizioni di
esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua le autorita' di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre
riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 15-bis, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010.
11-quinquies. Se un'installazione che rientra nell'ambito di
applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 273 o del titolo III-bis della parte
quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in
conformita' al presente titolo, e' stato dimostrato ai sensi del
11-quater, si considera che l'installazione sia conforme anche ai
valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del
titolo III-bis della parte quarta per gli inquinanti in questione in
condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato
dall'articolo 29-septies, se un'installazione che rientra nell'ambito
di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione della parte terza del presente decreto e il rispetto dei
valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di
concentrazione, stabiliti in conformita' al presente titolo, e' stato
dimostrato ai sensi del 11-quater, si considera che l'installazione
e' conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3,
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto per gli
inquinanti in questione, purche' non pericolosi, in condizioni di
esercizio normali.
11-sexies. La verifica della qualita' dei laboratori che
effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono
disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme
internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della
qualita' scientifica.
11-septies. Qualora le valutazioni di cui all'articolo
29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la deroga avra' un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorita' competente si
assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia
controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del
controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di
controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti
in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali
controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente
comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire
direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attivita' si fa
carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in
applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore
stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o
provinciale.
11-octies. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a
carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di
un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli
stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche
necessarie per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio,
verifica e controllo.».
11-quinquies. Se un'installazione che rientra nell'ambito di
applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 273 o del titolo III-bis della parte
quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in
conformita' al presente titolo, e' stato dimostrato ai sensi del
11-quater, si considera che l'installazione sia conforme anche ai
valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del
titolo III-bis della parte quarta per gli inquinanti in questione in
condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato
dall'articolo 29-septies, se un'installazione che rientra nell'ambito
di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione della parte terza del presente decreto e il rispetto dei
valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di
concentrazione, stabiliti in conformita' al presente titolo, e' stato
dimostrato ai sensi del 11-quater, si considera che l'installazione
e' conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3,
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto per gli
inquinanti in questione, purche' non pericolosi, in condizioni di
esercizio normali.
11-sexies. La verifica della qualita' dei laboratori che
effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono
disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme
internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della
qualita' scientifica.
11-septies. Qualora le valutazioni di cui all'articolo
29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la deroga avra' un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorita' competente si
assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia
controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del
controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di
controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti
in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali
controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente
comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire
direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attivita' si fa
carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in
applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore
stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o
provinciale.
11-octies. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a
carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di
un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli
stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche
necessarie per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio,
verifica e controllo.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 29-undecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «significativo» sono inserite le
seguenti: «sulla salute umana o» e, dopo la parola: «conseguenze»
sono inserite le seguenti: «sanitarie e»;
b) al comma 2, dopo la parola: «ambientale» sono inserite le
seguenti: «o sanitaria» e, dopo la parola: «conseguenze» sono
inserite le seguenti: «sanitarie e»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua
potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o
delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico
indiretto, l'autorita' competente informa i gestori dell'acqua
potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle
misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da
tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in
modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro
Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono
indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica provvede affinche' le autorita'
competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate
immediatamente e provvede altresi' a diffondere alle autorita'
competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da
parte di altri Stati membri.
3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la
cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le
conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali
altri incidenti o eventi imprevisti.».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «significativo» sono inserite le
seguenti: «sulla salute umana o» e, dopo la parola: «conseguenze»
sono inserite le seguenti: «sanitarie e»;
b) al comma 2, dopo la parola: «ambientale» sono inserite le
seguenti: «o sanitaria» e, dopo la parola: «conseguenze» sono
inserite le seguenti: «sanitarie e»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua
potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o
delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico
indiretto, l'autorita' competente informa i gestori dell'acqua
potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle
misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da
tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in
modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro
Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono
indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica provvede affinche' le autorita'
competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate
immediatamente e provvede altresi' a diffondere alle autorita'
competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da
parte di altri Stati membri.
3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la
cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le
conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali
altri incidenti o eventi imprevisti.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 29-duodecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-duodecies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al comma 1-bis, dopo le parole: «29-sexies, comma
9-bis» sono inserite le seguenti: «, 9-bis.1, 9-ter o 9-quater,
ovvero ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 7-bis, 11-ter o
11-quater,».
2006, n. 152, al comma 1-bis, dopo le parole: «29-sexies, comma
9-bis» sono inserite le seguenti: «, 9-bis.1, 9-ter o 9-quater,
ovvero ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 7-bis, 11-ter o
11-quater,».
Art. 20
Modifiche all'articolo 29-terdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti
sulle BAT, le autorita' competenti individuano, tra gli impianti gia'
autorizzati e che svolgono le attivita' interessate dallo scambio di
informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a
fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa
le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le
autorita' competenti collaborano con i gestori di tali installazioni
per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni
esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo
29-quater, commi 1 e 13, dell'articolo 29-sexies, commi 1-bis e 6 e
dell'articolo 29-decies, comma 2. La partecipazione dei gestori e'
incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33,
commi 3-bis e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe
istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-octies,
comma 3, lettera a), riferito alle installazioni che hanno
contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonche'
integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo
precedente, i controlli di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
svolti durante il periodo di raccolta dati.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia
di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni
di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o
privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione
europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate
dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio
di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a
quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se
necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette
informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali
sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali
restrizioni e' sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo
623 del codice penale.
4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per
la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui
all'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle
imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca,
nonche' con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato
dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per
la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le
modalita' di tale partecipazione, in particolare, consentono nella
fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei
principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonche'
di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo
imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
limitatamente alle attivita' di cui al titolo III-ter.
4-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale
della ricerca (CNR).».
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti
sulle BAT, le autorita' competenti individuano, tra gli impianti gia'
autorizzati e che svolgono le attivita' interessate dallo scambio di
informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a
fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa
le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le
autorita' competenti collaborano con i gestori di tali installazioni
per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni
esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo
29-quater, commi 1 e 13, dell'articolo 29-sexies, commi 1-bis e 6 e
dell'articolo 29-decies, comma 2. La partecipazione dei gestori e'
incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33,
commi 3-bis e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe
istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-octies,
comma 3, lettera a), riferito alle installazioni che hanno
contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonche'
integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo
precedente, i controlli di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
svolti durante il periodo di raccolta dati.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia
di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni
di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o
privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione
europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate
dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio
di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a
quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se
necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette
informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali
sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali
restrizioni e' sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo
623 del codice penale.
4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per
la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui
all'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle
imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca,
nonche' con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato
dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per
la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le
modalita' di tale partecipazione, in particolare, consentono nella
fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei
principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonche'
di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo
imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
limitatamente alle attivita' di cui al titolo III-ter.
4-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale
della ricerca (CNR).».
2. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n.
91.
spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n.
91.
Art. 21
Modifiche all'articolo 29-quaterdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quaterdecies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo la parola: «emissione» sono inserite
le seguenti: «nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'installazione»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «rifiuti» sono aggiunte le
seguenti: «, escluse le casistiche per cui il titolo VI della parte
quarta prevede specifiche sanzioni amministrative»;
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi
recati dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis.»;
c) al comma 12, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la
seguente: «amministrative» e le parole: «competente per gli altri
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
29-decies, comma 3 per le altre installazioni»;
d) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per la determinazione dell'importo della sanzione,
costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia
stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e
ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.»;
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni
previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie
previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di
autorizzazione.»;
f) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Le regioni adeguano le proprie disposizioni per
garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni
previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente titolo, in particolare
all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.».
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo la parola: «emissione» sono inserite
le seguenti: «nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'installazione»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «rifiuti» sono aggiunte le
seguenti: «, escluse le casistiche per cui il titolo VI della parte
quarta prevede specifiche sanzioni amministrative»;
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi
recati dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis.»;
c) al comma 12, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la
seguente: «amministrative» e le parole: «competente per gli altri
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
29-decies, comma 3 per le altre installazioni»;
d) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per la determinazione dell'importo della sanzione,
costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia
stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e
ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.»;
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni
previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie
previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di
autorizzazione.»;
f) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Le regioni adeguano le proprie disposizioni per
garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni
previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente titolo, in particolare
all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.».
Art. 22
Inserimento del Titolo III-ter
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
29-quaterdecies, e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO III-ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI
POLLAME E SUINI
Art. 29-quinquiesdecies (Ambito di applicazione). - 1. Fatta
salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente
titolo si applica a tutte le attivita' elencate nell'allegato VIII
bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacita'
fissati nello stesso allegato VIII bis, fermo restando il regime
transitorio previsto.
Art. 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo). - 1. Se due o piu'
installazioni che svolgono attivita' di allevamento del bestiame sono
ubicate in prossimita' tra loro, se il loro gestore e' lo stesso o se
le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono
rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorita' competente
puo' considerare le installazioni in questione come un'unita' singola
ai fini del calcolo dei valori soglia di capacita' di cui
all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale
assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel
presente titolo.
29-quaterdecies, e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO III-ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI
POLLAME E SUINI
Art. 29-quinquiesdecies (Ambito di applicazione). - 1. Fatta
salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente
titolo si applica a tutte le attivita' elencate nell'allegato VIII
bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacita'
fissati nello stesso allegato VIII bis, fermo restando il regime
transitorio previsto.
Art. 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo). - 1. Se due o piu'
installazioni che svolgono attivita' di allevamento del bestiame sono
ubicate in prossimita' tra loro, se il loro gestore e' lo stesso o se
le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono
rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorita' competente
puo' considerare le installazioni in questione come un'unita' singola
ai fini del calcolo dei valori soglia di capacita' di cui
all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale
assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel
presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorita' competente tiene conto
degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come
un'unita' singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
Art. 29-septiesdecies (Autorizzazioni e registrazioni). - 1. Una
volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie
applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di
applicazione del presente titolo e' gestita senza autorizzazione o
senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della
autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione,
assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo e' conforme alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3).
degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come
un'unita' singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
Art. 29-septiesdecies (Autorizzazioni e registrazioni). - 1. Una
volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie
applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di
applicazione del presente titolo e' gestita senza autorizzazione o
senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della
autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione,
assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo e' conforme alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3).
2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le regioni
definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione
per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente titolo.
definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione
per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente titolo.
3. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma
2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa
continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove
installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario,
le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a
gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale
impegno costituisce una condizione autorizzativa ed e'
conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione.
Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al
comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di
pollame e suini:
a) con piu' di 40 000 posti per il pollame;
b) con piu' di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre
30 kg, o;
c) con piu' di 750 posti per le scrofe;
d) coinsediati e tecnicamente connessi con attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda.».
2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa
continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove
installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario,
le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a
gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale
impegno costituisce una condizione autorizzativa ed e'
conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione.
Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al
comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di
pollame e suini:
a) con piu' di 40 000 posti per il pollame;
b) con piu' di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre
30 kg, o;
c) con piu' di 750 posti per le scrofe;
d) coinsediati e tecnicamente connessi con attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda.».
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti
vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le
pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti
dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi
l'attivita' istruttoria a carico dell'autorita' competente si limita
alla sola verifica della conformita' dell'istanza ai requisiti
vincolanti.
alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti
vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le
pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti
dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi
l'attivita' istruttoria a carico dell'autorita' competente si limita
alla sola verifica della conformita' dell'istanza ai requisiti
vincolanti.
5. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono
almeno una descrizione dei seguenti elementi:
a) l'installazione e le sue attivita', comprese le modalita' di
stabulazione;
b) i tipi di animali;
c) il coefficiente di densita', in UBA per ettaro, calcolato
conformemente all'allegato VIII-bis, alla parte seconda, se del caso;
d) la capacita' ricettiva dell'installazione;
e) le fonti di emissione dell'installazione;
f) il tipo e l'entita' delle prevedibili emissioni
dell'installazione in ogni comparto ambientale;
g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle
precedenti lettere.
almeno una descrizione dei seguenti elementi:
a) l'installazione e le sue attivita', comprese le modalita' di
stabulazione;
b) i tipi di animali;
c) il coefficiente di densita', in UBA per ettaro, calcolato
conformemente all'allegato VIII-bis, alla parte seconda, se del caso;
d) la capacita' ricettiva dell'installazione;
e) le fonti di emissione dell'installazione;
f) il tipo e l'entita' delle prevedibili emissioni
dell'installazione in ogni comparto ambientale;
g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle
precedenti lettere.
6. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorita'
competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di
apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze
sull'ambiente. Ove necessario, l'autorita' competente riesamina e
aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni
la necessita' di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare
una nuova registrazione prima di esercire la modifica.
Art. 29-duodevicies (Obblighi del gestore). - 1. Costituisce
condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione
l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). I
dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di
misurazione oppure, ove cio' non sia possibile mediante l'impiego di
modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di
fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di
monitoraggio sono descritti nelle norme operative.
sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorita'
competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di
apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze
sull'ambiente. Ove necessario, l'autorita' competente riesamina e
aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni
la necessita' di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare
una nuova registrazione prima di esercire la modifica.
Art. 29-duodevicies (Obblighi del gestore). - 1. Costituisce
condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione
l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). I
dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di
misurazione oppure, ove cio' non sia possibile mediante l'impiego di
modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di
fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di
monitoraggio sono descritti nelle norme operative.
2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei
controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un
periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del
rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di
prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un
periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del
rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di
prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e
dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti
nell'autorizzazione o nella registrazione in conformita' alle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3),
l'autorita' competente assegna al gestore un termine entro il quale
devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la
conformita' sia ripristinata nel piu' breve tempo possibile. In caso
di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 2.
dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti
nell'autorizzazione o nella registrazione in conformita' alle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3),
l'autorita' competente assegna al gestore un termine entro il quale
devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la
conformita' sia ripristinata nel piu' breve tempo possibile. In caso
di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 2.
4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo
spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o
altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata
conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato
nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione
europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
Art. 29-undevicies (Controllo). - 1. L'autorita' competente
provvede affinche' il gestore effettui il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera l-ter.3) secondo quanto previsto dall'articolo
29-duodevicies e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e
di SNPS, per verificare la conformita' ai requisiti di cui al
presente titolo.
spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o
altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata
conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato
nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione
europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
Art. 29-undevicies (Controllo). - 1. L'autorita' competente
provvede affinche' il gestore effettui il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera l-ter.3) secondo quanto previsto dall'articolo
29-duodevicies e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e
di SNPS, per verificare la conformita' ai requisiti di cui al
presente titolo.
2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e
presentati in modo tale da consentire all'autorita' competente di
verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori
limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale
contenuti nell'autorizzazione.
presentati in modo tale da consentire all'autorita' competente di
verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori
limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale
contenuti nell'autorizzazione.
3. Il gestore mette a disposizione dell'autorita' competente, su
richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni
di cui al comma 2. L'autorita' competente puo' effettuare tale
richiesta anche al fine di verificare il rispetto
dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). L'autorita' competente
formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso
ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e
informazioni aggiornati non siano gia' stati acquisiti dall'autorita'
competente.
Art. 29-vicies (Inadempienza). - 1. In caso di inosservanza dei
requisiti di cui al presente titolo, l'autorita' competente diffida
il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate
a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari
per garantire che la conformita' sia ripristinata senza indugio.
richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni
di cui al comma 2. L'autorita' competente puo' effettuare tale
richiesta anche al fine di verificare il rispetto
dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). L'autorita' competente
formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso
ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e
informazioni aggiornati non siano gia' stati acquisiti dall'autorita'
competente.
Art. 29-vicies (Inadempienza). - 1. In caso di inosservanza dei
requisiti di cui al presente titolo, l'autorita' competente diffida
il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate
a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari
per garantire che la conformita' sia ripristinata senza indugio.
2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle
condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o
rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana,
l'autorita' competente sospende il funzionamento dell'installazione,
in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di
benessere animale, fino al ripristino della conformita'.
Art. 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del
pubblico). - 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al
pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive
opportunita' di partecipazione alle seguenti procedure:
a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui
all'articolo 29-septiesdecies, comma 4, sulle autorizzazioni per le
installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
titolo;
b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione
che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;
c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi
modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in
cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi
dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4.
condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o
rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana,
l'autorita' competente sospende il funzionamento dell'installazione,
in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di
benessere animale, fino al ripristino della conformita'.
Art. 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del
pubblico). - 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al
pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive
opportunita' di partecipazione alle seguenti procedure:
a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui
all'articolo 29-septiesdecies, comma 4, sulle autorizzazioni per le
installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
titolo;
b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione
che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;
c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi
modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in
cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi
dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4.
2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni
attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte,
l'attuazione del comma 1 e' garantita tramite pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione
per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il
pubblico interessato ha facolta' di partecipare proponendo
osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel
provvedimento finale.
attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte,
l'attuazione del comma 1 e' garantita tramite pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione
per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il
pubblico interessato ha facolta' di partecipare proponendo
osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel
provvedimento finale.
3. L'autorita' competente rende disponibili al pubblico, anche
attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le
informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione o la registrazione;
b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o
2;
c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo
29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo.
Art. 29-vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi). -
attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le
informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione o la registrazione;
b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o
2;
c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo
29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo.
Art. 29-vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi). -
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza
energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le
categorie imprenditoriali coinvolte nonche', ove ritenuto opportuno,
le principali associazioni non governative che promuovono la
protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo
scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini
della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera l-ter.3), per condizioni uniformi di gestione degli
allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche
disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle
dimensioni e della densita' dell'allevamento, delle dimensioni degli
armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e
delle specificita' dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli
animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale
partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi
a:
a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle
installazioni e delle tecniche e altre misure;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti
incrociati, la fattibilita' economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver
esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) le tecniche emergenti.
foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza
energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le
categorie imprenditoriali coinvolte nonche', ove ritenuto opportuno,
le principali associazioni non governative che promuovono la
protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo
scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini
della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera l-ter.3), per condizioni uniformi di gestione degli
allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche
disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle
dimensioni e della densita' dell'allevamento, delle dimensioni degli
armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e
delle specificita' dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli
animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale
partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi
a:
a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle
installazioni e delle tecniche e altre misure;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti
incrociati, la fattibilita' economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver
esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) le tecniche emergenti.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito
internet, adeguata pubblicita' alle norme operative emanate dalla
Commissione europea.».
delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito
internet, adeguata pubblicita' alle norme operative emanate dalla
Commissione europea.».
Art. 23
Modifica della rubrica del titolo IV della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. La rubrica del titolo IV della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituita dalla seguente:
«VALUTAZIONI E EFFETTI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI».
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituita dalla seguente:
«VALUTAZIONI E EFFETTI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI».
Art. 24
Modifiche all'articolo 32-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 32-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «un impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «una installazione per la quale e' stata richiesta
autorizzazione integrata ambientale» e le parole: «e 29-octies» sono
sostituite dalle seguenti: «29-octies e 29-nonies»;
2) al terzo periodo, le parole: «l'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «l'installazione» e le parole: «un impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «un'installazione»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
comunque per non meno di trenta giorni»;
c) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei
precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti
bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le
osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti
significativi siano presentate all'autorita' competente dello Stato
nel cui territorio e' stata presentata la domanda di autorizzazione,
prima che tale autorita' adotti una decisione. L'autorita' competente
non puo' concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel
debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine
fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato
che potrebbe subire tali effetti significativi.».
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «un impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «una installazione per la quale e' stata richiesta
autorizzazione integrata ambientale» e le parole: «e 29-octies» sono
sostituite dalle seguenti: «29-octies e 29-nonies»;
2) al terzo periodo, le parole: «l'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «l'installazione» e le parole: «un impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «un'installazione»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
comunque per non meno di trenta giorni»;
c) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei
precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti
bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le
osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti
significativi siano presentate all'autorita' competente dello Stato
nel cui territorio e' stata presentata la domanda di autorizzazione,
prima che tale autorita' adotti una decisione. L'autorita' competente
non puo' concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel
debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine
fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato
che potrebbe subire tali effetti significativi.».
Art. 25
Modifiche all'articolo 33
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «dall'articolo
29-decies» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
29-septies, comma 2-bis, 29-decies, 29-undevicies»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con
proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalita' di
versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-bis, da
applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria
competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel
proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo
periodo, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella
regione o provincia autonoma.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «dall'articolo
29-decies» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
29-septies, comma 2-bis, 29-decies, 29-undevicies»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con
proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalita' di
versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-bis, da
applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria
competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel
proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo
periodo, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella
regione o provincia autonoma.».
Art. 26
Inserimento dell'articolo 33-bis
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33
e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Risarcimento in caso di danno alla salute umana). -
e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Risarcimento in caso di danno alla salute umana). -
1. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una
violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di
cui al titolo III-bis accertata dall'autorita' di controllo
individuata ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, o a seguito di
altra violazione delle disposizioni di cui ai titoli III-bis o
III-ter della parte seconda, III-bis della parte quarta ovvero di cui
agli articoli 273 o 275 della parte quinta del presente decreto, le
persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle
persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo
2043 del codice civile.».
violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di
cui al titolo III-bis accertata dall'autorita' di controllo
individuata ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, o a seguito di
altra violazione delle disposizioni di cui ai titoli III-bis o
III-ter della parte seconda, III-bis della parte quarta ovvero di cui
agli articoli 273 o 275 della parte quinta del presente decreto, le
persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle
persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo
2043 del codice civile.».
Art. 27
Modifiche all'articolo 34
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 34, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «degli allegati VIII, X e XI e XII» sono
sostituite dalle seguenti: «degli allegati VIII, VIII bis, XI, XII e
XII bis».
2006, n. 152, le parole: «degli allegati VIII, X e XI e XII» sono
sostituite dalle seguenti: «degli allegati VIII, VIII bis, XI, XII e
XII bis».
Art. 28
Modifiche all'articolo 213
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III-bis e del titolo
III-ter della parte seconda»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.».
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III-bis e del titolo
III-ter della parte seconda»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.».
Art. 29
Modifiche all'articolo 237-quater
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quater, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i
gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti
sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:
1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a
quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti
disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati
nell'installazione;
2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi
di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni
superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal
coincenerimento dei rifiuti;».
aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i
gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti
sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:
1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a
quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti
disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati
nell'installazione;
2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi
di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni
superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal
coincenerimento dei rifiuti;».
Art. 30
Modifiche all'articolo 237-quinquies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quinquies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli
operatori e le autorita' competenti e favorire l'accesso e la
partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le
autorita' competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre
2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
2006, n. 152, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli
operatori e le autorita' competenti e favorire l'accesso e la
partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le
autorita' competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre
2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 237-quattuordecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in
condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni
durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti
rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono
stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli
regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o
di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili
sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autorita' competenti assicurano che il controllo
delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato
all'Allegato 1 al presente Titolo.».
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in
condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni
durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti
rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono
stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli
regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o
di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili
sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autorita' competenti assicurano che il controllo
delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato
all'Allegato 1 al presente Titolo.».
Art. 32
Modifiche all'articolo 273
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 16-ter e' aggiunto il seguente:
«16-quater. L'autorizzazione puo' fissare al 1° gennaio 2030 il
termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente
articolo o dell'articolo 29-sexies per l'emissione di anidride
solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il
grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti
che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un
microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
l-tricies bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino
a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di
azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli
consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto.
Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle
emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi
inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che
consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione
non sia concessa per un periodo piu' lungo del necessario. Le
condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del
pertinente piano di conformita' definito dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici
controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti,
il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni
anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni
descritte nel piano di conformita', nonche' in merito ad ogni
eventuale successiva modifica del piano di conformita'. Le
informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a
disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-quater, comma
13.».
dopo il comma 16-ter e' aggiunto il seguente:
«16-quater. L'autorizzazione puo' fissare al 1° gennaio 2030 il
termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente
articolo o dell'articolo 29-sexies per l'emissione di anidride
solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il
grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti
che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un
microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
l-tricies bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino
a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di
azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli
consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto.
Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle
emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi
inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che
consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione
non sia concessa per un periodo piu' lungo del necessario. Le
condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del
pertinente piano di conformita' definito dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici
controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti,
il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni
anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni
descritte nel piano di conformita', nonche' in merito ad ogni
eventuale successiva modifica del piano di conformita'. Le
informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a
disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-quater, comma
13.».
Art. 33
Modifiche all'articolo 275
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 275, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera b) e' abrogata.
2006, n. 152, la lettera b) e' abrogata.
Art. 34
Modifiche all'articolo 298-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 298-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e' effettuato
conformemente» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema di
controllo di qualita' del laboratorio che effettua il controllo sono
conformi» e dopo la parola: «CEN,» la parola: «conformemente» e'
soppressa.
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e' effettuato
conformemente» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema di
controllo di qualita' del laboratorio che effettua il controllo sono
conformi» e dopo la parola: «CEN,» la parola: «conformemente» e'
soppressa.
Art. 35
Modifiche all'allegato VIII alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola: «liquefazione» sono
inserite le seguenti: «o pirolisi»;
b) al punto 2.3.:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a bis) attivita' di laminazione a freddo con una capacita'
superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;»;
2) alla lettera b), le parole: «e allorche' la potenza
calorifica e' superiore a 20 MW» sono soppresse;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b bis) attivita' di forgiatura con presse per fucinare la
cui forza e' superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;»;
c) dopo il punto 2.6. e' inserito il seguente:
«2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio,
con una capacita' di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle
di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula)
all'anno.»;
d) dopo il punto 3.5. e' inserito il seguente:
«3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco
quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni,
l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali
su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro,
piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno,
tungsteno e zinco»;
e) al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole: «azoto,
idrogeno,» sono inserite le seguenti: «tranne quando prodotto per
elettrolisi dell'acqua,»;
f) al punto 5.3.:
1) alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica o la
co-digestione)»;
2) alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica)»;
g) al punto 6.2., le parole: «o tintura» sono sostituite dalle
seguenti: «tintura o finitura»;
h) al punto 6.5., le parole: «residue di animali» sono sostituite
dalle seguenti: «sottoprodotti di origine animale»;
i) il punto 6.6. e' sostituito dal seguente:
«6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno
quando la capacita' di produzione supera 50 Mg al giorno.».
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola: «liquefazione» sono
inserite le seguenti: «o pirolisi»;
b) al punto 2.3.:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a bis) attivita' di laminazione a freddo con una capacita'
superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;»;
2) alla lettera b), le parole: «e allorche' la potenza
calorifica e' superiore a 20 MW» sono soppresse;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b bis) attivita' di forgiatura con presse per fucinare la
cui forza e' superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;»;
c) dopo il punto 2.6. e' inserito il seguente:
«2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio,
con una capacita' di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle
di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula)
all'anno.»;
d) dopo il punto 3.5. e' inserito il seguente:
«3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco
quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni,
l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali
su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro,
piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno,
tungsteno e zinco»;
e) al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole: «azoto,
idrogeno,» sono inserite le seguenti: «tranne quando prodotto per
elettrolisi dell'acqua,»;
f) al punto 5.3.:
1) alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica o la
co-digestione)»;
2) alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica)»;
g) al punto 6.2., le parole: «o tintura» sono sostituite dalle
seguenti: «tintura o finitura»;
h) al punto 6.5., le parole: «residue di animali» sono sostituite
dalle seguenti: «sottoprodotti di origine animale»;
i) il punto 6.6. e' sostituito dal seguente:
«6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno
quando la capacita' di produzione supera 50 Mg al giorno.».
Art. 36
Inserimento dell'allegato VIII bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato
VIII alla parte seconda, e' inserito l'allegato VIII bis di cui
all'allegato A al presente decreto.
VIII alla parte seconda, e' inserito l'allegato VIII bis di cui
all'allegato A al presente decreto.
Art. 37
Abrogazione dell'allegato X alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' abrogato.
2006, n. 152, e' abrogato.
Art. 38
Modifiche all'allegato XI alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2., dopo la parola: «pericolose» sono aggiunte le
seguenti: «, compreso il minore impiego di sostanze estremamente
preoccupanti»;
b) al punto 5., dopo la parola: «tecnico» sono inserite le
seguenti: «, compresi gli strumenti digitali,»;
c) al punto 9., dopo la parola: «energetica» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove
possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile»;
d) al punto 10., le parole: «l'impatto globale sull'ambiente
delle emissioni e dei rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sia
l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la
biodiversita', sia i rischi correlati»;
e) al punto 11., dopo la parola: «ambiente» sono aggiunte le
seguenti: «e la salute umana»;
f) al punto 12., la parola: «29-tedecies» e' sostituita dalla
seguente: «29-terdecies».
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2., dopo la parola: «pericolose» sono aggiunte le
seguenti: «, compreso il minore impiego di sostanze estremamente
preoccupanti»;
b) al punto 5., dopo la parola: «tecnico» sono inserite le
seguenti: «, compresi gli strumenti digitali,»;
c) al punto 9., dopo la parola: «energetica» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove
possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile»;
d) al punto 10., le parole: «l'impatto globale sull'ambiente
delle emissioni e dei rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sia
l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la
biodiversita', sia i rischi correlati»;
e) al punto 11., dopo la parola: «ambiente» sono aggiunte le
seguenti: «e la salute umana»;
f) al punto 12., la parola: «29-tedecies» e' sostituita dalla
seguente: «29-terdecies».
Art. 39
Modifiche all'allegato XII-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato XII-bis alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole: «Linee guida» sono sostituite dalle
seguenti: «Principi e linee guida» e le parole: «da tenere in
considerazione per l'applicazione dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «da rispettare ai fini della concessione delle
deroghe di cui all'articolo»;
b) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:
«Principi
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies, comma
9-bis, rispettano i seguenti principi:
3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole: «Linee guida» sono sostituite dalle
seguenti: «Principi e linee guida» e le parole: «da tenere in
considerazione per l'applicazione dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «da rispettare ai fini della concessione delle
deroghe di cui all'articolo»;
b) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:
«Principi
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies, comma
9-bis, rispettano i seguenti principi:
1. Costi
1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono
i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di
capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi piu'
generali di natura socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che e' quantitativa, si avvale
di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa
deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti
dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario
necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione
per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei
costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di
attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle
incertezze associate alla valutazione dei costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati
dall'autorita' competente sulla base di informazioni provenienti da
altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a
revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre
installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori
tecniche disponibili.
1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono
i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di
capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi piu'
generali di natura socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che e' quantitativa, si avvale
di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa
deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti
dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario
necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione
per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei
costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di
attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle
incertezze associate alla valutazione dei costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati
dall'autorita' competente sulla base di informazioni provenienti da
altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a
revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre
installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori
tecniche disponibili.
2. Benefici ambientali
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies,
comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto
dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti
incrociati.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che e'
quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione
qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati
dei danni causati dagli inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in
considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi
beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per
la societa' nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle
informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per
calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3,
lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione
dei benefici ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono
verificati dall'autorita' competente sulla base di pareri di esperti
o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state
recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies,
comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto
dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti
incrociati.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che e'
quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione
qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati
dei danni causati dagli inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in
considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi
beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per
la societa' nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle
informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per
calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3,
lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione
dei benefici ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono
verificati dall'autorita' competente sulla base di pareri di esperti
o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state
recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a
confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici
ottenuti grazie a tale rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti
elementi:
a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella
valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero
superare i benefici ambientali.
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a
confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici
ottenuti grazie a tale rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti
elementi:
a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella
valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero
superare i benefici ambientali.
4. Linee guida
Al fine di guidare gestori ed autorita' competenti nella
corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea
provvedera' ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai
sensi dell'articolo 15 della direttiva IED.
Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa
riferimento a quanto segue.»;
c) alla lettera a), dopo le parole «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
d) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
e) alla lettera c), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
f) alla lettera e), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
g) alla lettera f), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
h) alla lettera g), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
i) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi
per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai
BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a
implementare le relative modifiche, individuati considerando il
particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla
collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad
ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano
durata superiore a quattro anni;».
Al fine di guidare gestori ed autorita' competenti nella
corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea
provvedera' ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai
sensi dell'articolo 15 della direttiva IED.
Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa
riferimento a quanto segue.»;
c) alla lettera a), dopo le parole «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
d) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
e) alla lettera c), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
f) alla lettera e), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
g) alla lettera f), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
h) alla lettera g), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
i) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi
per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai
BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a
implementare le relative modifiche, individuati considerando il
particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla
collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad
ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano
durata superiore a quattro anni;».
Art. 40
Modifiche all'allegato 1 al titolo III-bis alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato 1 al titolo III-bis alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sezione C., punto 1., secondo
capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi
compresi le diossine e i furani, nonche' l'assicurazione di qualita'
dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai
metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente
alle norme CEN.»;
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Cio' si
applica anche al sistema di assicurazione della qualita' del
laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.».
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sezione C., punto 1., secondo
capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi
compresi le diossine e i furani, nonche' l'assicurazione di qualita'
dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai
metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente
alle norme CEN.»;
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Cio' si
applica anche al sistema di assicurazione della qualita' del
laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.».
Art. 41
Modifiche all'allegato II alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, punto 4.9., dopo la parola: «informare» sono
inserite le seguenti: «, senza indebito ritardo,»;
b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Il provvedimento di sospensione e' notificato anche al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a
informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe
concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni
imposte.»;
c) alla parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la
parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, senza indebito
ritardo,».
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, punto 4.9., dopo la parola: «informare» sono
inserite le seguenti: «, senza indebito ritardo,»;
b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Il provvedimento di sospensione e' notificato anche al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a
informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe
concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni
imposte.»;
c) alla parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la
parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, senza indebito
ritardo,».
Art. 42
Modifiche all'allegato IV alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla parte II, lettera nn), la parola:
«Allevamenti» e' sostituita dalle seguenti: «Escluse le installazioni
soggette al titolo III-ter della parte seconda, gli allevamenti».
aprile 2006, n. 152, alla parte II, lettera nn), la parola:
«Allevamenti» e' sostituita dalle seguenti: «Escluse le installazioni
soggette al titolo III-ter della parte seconda, gli allevamenti».
Art. 43
Disposizioni transitorie e finali
anche di natura finanziaria
anche di natura finanziaria
1. Quanto previsto dal comma 4-quinquies dell'articolo 29-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1°
luglio 2026 relative all'attivita' principale dell'installazione;
b) per le altre installazioni, entro quattro anni dalla
pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate
dopo il 1° luglio 2026 relative all'attivita' principale della
installazione.
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1°
luglio 2026 relative all'attivita' principale dell'installazione;
b) per le altre installazioni, entro quattro anni dalla
pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate
dopo il 1° luglio 2026 relative all'attivita' principale della
installazione.
2. Quanto previsto dall'articolo 29-sexies, commi 3-bis, lettere da
a) a d), 4-bis, 4-quater, 9-ter, e all'articolo 29-decies, commi
10-ter, 10-quater, 10-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente
decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024
svolgevano attivita', di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a
tale data, e
a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero
b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa
di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione
entro i successivi dodici mesi, da quando l'autorizzazione e'
riesaminata o aggiornata a norma dell'articolo 29-octies, o a norma
dell'articolo 29-nonies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.
a) a d), 4-bis, 4-quater, 9-ter, e all'articolo 29-decies, commi
10-ter, 10-quater, 10-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente
decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024
svolgevano attivita', di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a
tale data, e
a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero
b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa
di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione
entro i successivi dodici mesi, da quando l'autorizzazione e'
riesaminata o aggiornata a norma dell'articolo 29-octies, o a norma
dell'articolo 29-nonies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.
3. Quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 29-sexies, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in
esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro
provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, a partire
da quando l'autorizzazione e' riesaminata ai sensi dell'articolo
29-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
comunque entro il 1° settembre 2036.
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in
esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro
provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, a partire
da quando l'autorizzazione e' riesaminata ai sensi dell'articolo
29-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
comunque entro il 1° settembre 2036.
4. Fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, alle
installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-bis
della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006
nella versione vigente a tale data.
installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-bis
della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006
nella versione vigente a tale data.
5. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 2.3, lettera a-bis), del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre
tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come
modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1°
luglio 2026, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte
dall'articolo 13, comma 1, lettere g) e t), del presente decreto.
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 2.3, lettera a-bis), del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre
tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come
modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1°
luglio 2026, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte
dall'articolo 13, comma 1, lettere g) e t), del presente decreto.
6. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere
b) e b-bis), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attivita'
principale di un'installazione o al piu' tardi entro il 1° settembre
2034, ad eccezione dell'articolo 29-sexies, commi 4-quinquies e
9-bis.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla
pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli
impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del titolo III-bis della parte seconda del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione vigente al 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato titolo III-bis,
come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima
volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle
BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attivita'
principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano dalla data di autorizzazione.
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere
b) e b-bis), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attivita'
principale di un'installazione o al piu' tardi entro il 1° settembre
2034, ad eccezione dell'articolo 29-sexies, commi 4-quinquies e
9-bis.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla
pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli
impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del titolo III-bis della parte seconda del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione vigente al 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato titolo III-bis,
come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima
volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle
BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attivita'
principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano dalla data di autorizzazione.
7. Alle installazioni che svolgono le attivita' di cui all'allegato
VIII-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono
specificate le modalita' di calcolo della capacita' produttiva in UBA
(unita' bestiame equivalente), le disposizioni di cui al presente
decreto, fatta salva la possibilita' per le regioni e le provincie
autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di
presentazione delle relative istanze, si applicano:
a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla
pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, se l'installazione ha una
capacita' pari o superiore a 600 UBA;
b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), se l'installazione ha una capacita'
pari o superiore a 400 UBA;
c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), per tutte le altre installazioni di
cui al citato allegato VIII-bis al decreto legislativo n. 152 del
VIII-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono
specificate le modalita' di calcolo della capacita' produttiva in UBA
(unita' bestiame equivalente), le disposizioni di cui al presente
decreto, fatta salva la possibilita' per le regioni e le provincie
autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di
presentazione delle relative istanze, si applicano:
a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla
pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, se l'installazione ha una
capacita' pari o superiore a 600 UBA;
b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), se l'installazione ha una capacita'
pari o superiore a 400 UBA;
c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), per tutte le altre installazioni di
cui al citato allegato VIII-bis al decreto legislativo n. 152 del
2006.
8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7,
alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore
il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo
III-bis della medesima parte seconda, vigenti a tale data.
8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7,
alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore
il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo
III-bis della medesima parte seconda, vigenti a tale data.
9. Le deroghe concesse dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a
quando l'autorita' competente non valuta nuovamente se la deroga sia
giustificata a norma del medesimo comma 9-bis, come modificato dal
presente decreto. Tale valutazione e' effettuata nell'ambito dei
procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies, al piu' tardi
entro il 1° luglio 2030.
dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a
quando l'autorita' competente non valuta nuovamente se la deroga sia
giustificata a norma del medesimo comma 9-bis, come modificato dal
presente decreto. Tale valutazione e' effettuata nell'ambito dei
procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies, al piu' tardi
entro il 1° luglio 2030.
10. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche
emergenti gia' concesse dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato
nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo,
qualora l'attivita' ecceda i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica e'
interrotta.
emergenti gia' concesse dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato
nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo,
qualora l'attivita' ecceda i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica e'
interrotta.
11. Per le relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-ter,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ove non sia stata gia' prestata la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006, il gestore provvede a prestare tale
garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ove non sia stata gia' prestata la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006, il gestore provvede a prestare tale
garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Le installazioni gia' autorizzate ai sensi del titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che per effetto delle modifiche introdotte agli allegati VIII e
VIII-bis della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 non sono piu' soggette agli obblighi di cui al medesimo
titolo III-bis, ovvero agli obblighi di cui al titolo III-ter della
medesima parte seconda, hanno titolo ad esercire sulla base delle
autorizzazioni gia' rilasciate fino alla data del previsto rinnovo, e
comunque fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che per effetto delle modifiche introdotte agli allegati VIII e
VIII-bis della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 non sono piu' soggette agli obblighi di cui al medesimo
titolo III-bis, ovvero agli obblighi di cui al titolo III-ter della
medesima parte seconda, hanno titolo ad esercire sulla base delle
autorizzazioni gia' rilasciate fino alla data del previsto rinnovo, e
comunque fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. Fermo quanto previsto dal terzo periodo, fino all'approvazione
del primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma
3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione
delle istanze di cui all'articolo 29-nonies, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe
istruttorie stabilite per le istanze di cui al comma 2 del medesimo
articolo 29-nonies. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-bis e
comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Nelle more di tale aggiornamento le tariffe
istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20
per cento rispetto a quelle applicabili ai sensi delle norme
previgenti.
del primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma
3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione
delle istanze di cui all'articolo 29-nonies, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe
istruttorie stabilite per le istanze di cui al comma 2 del medesimo
articolo 29-nonies. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-bis e
comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Nelle more di tale aggiornamento le tariffe
istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20
per cento rispetto a quelle applicabili ai sensi delle norme
previgenti.
14. Entro centottanta giorni dall'adozione delle conclusioni sulle
BAT pertinenti a ciascuna delle categorie di attivita' di cui
all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono
disciplinati i criteri e le soglie per individuare i casi di
trasformazione industriale profonda ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29-octies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
BAT pertinenti a ciascuna delle categorie di attivita' di cui
all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono
disciplinati i criteri e le soglie per individuare i casi di
trasformazione industriale profonda ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29-octies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Art. 44
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
b) l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
c) l'articolo 28, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) l'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
b) l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
c) l'articolo 28, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) l'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
Art. 45
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e
all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Schillaci, Ministro della salute
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Schillaci, Ministro della salute
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio