DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 197/2026 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2026, n. 197

Numero 197 Anno 2026 GU 28.10.2026 Codice 26G00213
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-28;197

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Testo originario

Art. 1

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della presente parte seconda»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).»;
b) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e VIII-bis alla parte
seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
progressivamente le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare
l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonche' a promuovere
l'economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che
ciascuna attivita' contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala
unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e
dell'ambiente nel loro complesso.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter), le parole: «o rumore» sono sostituite
dalle seguenti: «, rumore, odore»;
b) alla lettera i-quater), dopo le parole: «all'allegato VIII»
sono inserite le seguenti: «o all'allegato VIII-bis» e le parole:
«svolte nel luogo suddetto» sono sostituite dalle seguenti: «elencate
nei suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito»;
c) la lettera i-quinquies) e' sostituita dalla seguente:
«i-quinquies) valore limite di prestazione ambientale: un
valore di prestazione incluso in un'autorizzazione, espresso per
determinate condizioni in rapporto a determinati parametri
specifici;»;
d) la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«i-sexies) profonda trasformazione industriale: l'attuazione,
da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle
migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento
importante nella progettazione o nella tecnologia di
un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di
un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta
una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a
effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralita' climatica e
ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli
che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti
incrociati;»;
e) alla lettera l), dopo la parola: «programma,» e' inserita la
seguente: «installazione,» e dopo le parole: «nel caso» sono inserite
le seguenti: «delle installazioni,»;
f) alla lettera l-bis), dopo la parola: «opera» e' inserita la
seguente: «, installazione,», dopo la parola: «potenziamento» sono
inserite le seguenti: «dell'installazione,» e dopo le parole:
«l'allegato VIII» sono inserite le seguenti: «, o l'allegato
VIII-bis,»;
g) alla lettera l-ter):
1) al numero 2), la parola: «idonee» e' sostituita dalla
seguente: «attuabili» e le parole: «, purche' il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono sostituite dalle seguenti:
«o dell'Unione europea, purche' il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli»;
2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
comprese la salute umana e la protezione del clima»;
h) alla lettera l-ter.2), le parole: «, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica del sito» sono sostituite dalle
seguenti: «e sulle tecniche emergenti, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di
prestazione ambientale associati a tali tecniche, i contenuti di un
sistema di gestione ambientale comprensivo dei valori di riferimento,
il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del
caso, le pertinenti misure di ripristino del sito»;
i) dopo la lettera l-ter.2) e' inserita la seguente:
«l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni operative
uniformi emanate dalla Commissione europea, con atto di esecuzione
adottato ai sensi dell'articolo 70 decies, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024;»;
l) alla lettera l-ter.5), dopo la parola: «protezione», ovunque
ricorre, sono inserite le seguenti: «della salute umana e» e la
parola: «suo» e' sostituita dalla seguente: «loro»;
m) dopo la lettera l-ter.5) sono inserite le seguenti:
«l-quater) livelli di prestazione ambientale associati alle
migliori tecniche disponibili o BATAEPL: gli intervalli di livelli di
prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT;
l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione relativa ai
livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai
materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei
materiali e dell'acqua e alla produzione di rifiuti;
l-sexies) valori di riferimento: la gamma indicativa dei
livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche
disponibili, da utilizzare come riferimento nel sistema di gestione
ambientale;»;
n) alla lettera o-quinquies), dopo la parola: «progetto» sono
aggiunte le seguenti: «o il gestore a esercire l'installazione»;
o) dopo la lettera o-quinquies), e' inserita la seguente:
«o-sexies) registrazione: procedura alternativa alla
autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a esercire
l'installazione a seguito di una sua comunicazione, con la quale
assume impegni conformi ai requisiti previsti;»;
p) alla lettera v), dopo la parola: «protezione» sono inserite le
seguenti: «della salute umana o»;
q) la lettera v-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 4,
punto 9), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale");»;
r) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:
«v-novies) suini: i suini quali definiti all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122;
v-decies) unita' di bestiame (UBA): un'unita' di misura
standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di
bestiame a fini comparativi ed e' calcolata utilizzando i
coefficienti per le singole categorie di bestiame di cui all'allegato
VIII-bis alla parte seconda;
v-undecies) livelli di emissione associati alle tecniche
emergenti: la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una
combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle conclusioni
sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo
nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
v-duodecies) livelli di prestazione ambientale associati alle
tecniche emergenti: la gamma di livelli di prestazione ambientale,
ottenuti in condizioni di esercizio normali, utilizzando una tecnica
emergente o una combinazione di tecniche emergenti, come descritto
nelle conclusioni sulle BAT;
v-terdecies) garanzia della conformita': i meccanismi per
garantire la conformita' utilizzando tre categorie di intervento:
1) promozione della conformita';
2) monitoraggio della conformita';
3) verifica e esecuzione.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le modifiche sostanziali delle installazioni di cui alle
lettere a) e b-bis) del presente comma;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'allegato VIII-bis alla parte seconda, ove non aderiscano al
regime di registrazione di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1
o non diversamente disposto dalle norme regionali di cui all'articolo
29-septiesdecies, comma 2.»;
b) al comma 15, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti: «alle lettere a) e b-bis)»;
c) al comma 16:
1) alla lettera d), dopo la parola: «efficiente», sono aggiunte
le seguenti: «, promuovendo ove possibile l'utilizzo e la produzione
di energia rinnovabile»;
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in
modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; d-ter) e' attuato il
sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-octies;».

Art. 4

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai
commi 4-bis e 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «i progetti relativi alle» sono
sostituite dalle seguenti: «le installazioni che svolgono»;
b) al comma 4-ter, le parole: «i progetti» sono sostituite dalle
seguenti: «le installazioni che svolgono attivita'» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' le installazioni di cui
all'allegato VIII-bis che non aderiscano al regime di registrazione
di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma 1, ove non diversamente
disposto dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies,
comma 2.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 8-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC). - 1. La Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre' esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico-scientifica,
oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il presidente viene
scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, la composizione della Commissione e'
integrata con ulteriori cinque componenti designati dal Ministero
della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in
materia di interazioni tra ambiente e salute. Nelle more
dell'effettiva integrazione della Commissione, la Commissione
continua ad operare con la composizione di cui al primo e secondo
periodo.
2. La Commissione svolge l'attivita' di supporto scientifico per
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con specifico
riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto e,
in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni
preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ha
il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono nominati i componenti della Commissione ed e'
disciplinato il funzionamento della Commissione stessa, nel rispetto
di quanto stabilito dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 33,
comma 3-bis. L'incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola
volta. I commissari sono nominati senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche,
giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del
principio dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
non assumono contemporaneamente incarichi nell'ambito delle
Commissioni di cui all'articolo 8. I componenti della Commissione,
nominati nelle Commissioni di cui all'articolo 8 alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, mantengono l'incarico in tali
Commissioni fino alla scadenza delle relative nomine.
4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede
tempestivamente, con proprio decreto, alla nomina di nuovi componenti
della Commissione in sostituzione di componenti dimissionari o giunti
a fine mandato, in modo da mantenere la composizione dell'organo
conforme alle disposizioni di cui al comma 1. Sino all'insediamento
dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai
componenti in carica, nonche' da quelli giunti a fine mandato e che
non si sono dimessi.
5. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di
autorizzazione, la regione, provincia e comune territorialmente
competenti possono designare preventivamente, e comunque entro
quindici giorni dall'avvio del procedimento, un proprio esperto ai
fini della partecipazione ai lavori istruttori della Commissione.
6. I componenti di cui al comma 1, diversi dai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, sono scelti tra professori o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n.
132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche
estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina. Ai commissari provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del
medesimo decreto legislativo, mentre per il personale in regime di
diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto
legislativo si applica quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
7. Ai commissari nominati dal Ministro ai sensi dei commi 3 e 4
si applica quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis ed il
relativo compenso spetta in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti e nel limite della disponibilita' delle somme
versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori.
8. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo
spettante, definito con decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis,
a ciascun componente della Commissione, ai soli fini delle modalita'
di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura
del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna
istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento,
successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della
autorizzazione integrata ambientale.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. L'autorita' competente provvede a digitalizzare e
telematizzare i processi di presentazione delle istanze di
autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei relativi
procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di
gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035
il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di
procedure elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali
attivita' le autorita' competenti garantiscono altresi', entro il
medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni
elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione per i
grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera gg) non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale
attivita' si basa anche sulle migliori pratiche individuate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, e dal coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies
ed e' attuata nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi
dei servizi forniti dallo sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP), purche' compatibili anche rispetto alle tempistiche del
procedimento. Nell'applicazione del presente comma le autorita'
competenti adottano le necessarie azioni con gradualita' tenendo
conto delle osservazioni eventualmente presentate dalle principali
associazioni di categoria interessate.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter, per
i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilita' a
VIA o alla procedura di VIA, l'istanza di autorizzazione integrata
ambientale e' presentata successivamente all'emanazione del
provvedimento di non assoggettabilita' alla VIA o del provvedimento
favorevole di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata
ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
4, o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari,
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), ove il gestore
ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame
richieda di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle
procedure di cui al titolo III, la documentazione istruttoria
presentata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, contiene
l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in
esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli
adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la
realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonche' la
descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale
conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in
esercizio.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: «, nonche' nell'autorizzazione integrata
ambientale, ove prevista» sono soppresse.

Art. 9

Modifiche all'articolo 29-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 9-bis, 9-bis.1, 9-ter e 9-quater»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del
made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori
delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti
generali, per talune categorie di installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII o VIII-bis alla parte seconda, che
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione. I requisiti generali si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con
l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti
generali fissano, in particolare, i limiti di emissione e di
prestazione piu' rigorosi che possono essere imposti a sottocategorie
di installazioni aventi caratteristiche simili, tenendo conto
dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle
pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle
tecniche poste a riferimento nei BREF piu' performanti tra quelle
generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le installazioni
appartenenti alle sottocategorie interessate, salva l'applicazione
dell'articolo 29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui
all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice verifica
di conformita' dell'istanza ai requisiti generali e non trovano
conseguentemente applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo
29-quater.»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui al comma
2, le regioni hanno facolta' di emanare, sentiti i Ministeri
dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made
in Italy e della salute, requisiti generali regionali che, per talune
categorie di installazioni che svolgono attivita' di cui all'allegato
VIII o VIII-bis alla parte seconda e non rientrano nelle
installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda, tengano
luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola
autorizzazione, tenendo conto delle specificita' proprie del contesto
regionale. I requisiti generali definiti a livello regionale si
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere
l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di
garantire la conformita' con l'articolo 29-sexies, un approccio
integrato e una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso. I requisiti generali regionali fissano, in particolare, i
limiti di emissione e di prestazione piu' rigorosi che possono essere
imposti a sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche
simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL
indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e assumendo
l'applicazione delle tecniche poste a riferimento nei BREF piu'
performanti tra quelle generalmente applicabili alla sottocategoria
nel territorio regionale. Per le installazioni appartenenti alle
sottocategorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo
29-septies e dell'articolo 29-octies, l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui all'allegato IX alla
parte seconda in base ad una semplice verifica di conformita'
dell'istanza con i requisiti generali e non trovano conseguentemente
applicazione i commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In
caso di successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma
2, applicabili all'installazione, o di pertinenti conclusioni sulle
BAT, i requisiti generali regionali perdono di efficacia in occasione
del primo rinnovo dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3.»;
d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a
pubblicare nel sito internet istituzionale lo schema da sottoporre
alle amministrazioni concertanti per un periodo non inferiore a
trenta giorni, durante il quale il pubblico interessato puo'
formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento
finale.»;
e) al comma 3, le parole: «all'emanazione delle relative» sono
sostituite dalle seguenti: «all'aggiornamento delle autorizzazioni in
esito alla pubblicazione delle pertinenti».

Art. 10

Modifiche all'articolo 29-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte, nonche'
dell'acqua riutilizzata dall'installazione;»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ove necessario, la dichiarazione di conformita' ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;»;
3) alla lettera c), dopo la parola: «installazione» sono
aggiunte le seguenti: «, compresi gli odori»;
4) alla lettera e), dopo la parola: «installazione» sono
inserite le seguenti: «, inclusi gli odori,» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sulla salute umana»;
5) alla lettera m), le parole da: «, per la quale» a: «sua
validazione» sono sostituite dalle seguenti: «. L'autorita'
competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento,
ove ritenuto necessario,»;
6) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa
istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro dieci giorni dalla presentazione della istanza,
l'autorita' competente, effettuate le verifiche ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in
relazione all'avvenuto pagamento della tariffa ai sensi dell'articolo
33, comma 3-ter, inoltra l'istanza alle amministrazioni e agli uffici
competenti in materia ambientale che hanno la responsabilita' di
garantire la conformita' alla legislazione ambientale dell'Unione
europea, comprese le norme di qualita' ambientale, per aspetti
connessi all'esercizio dell'installazione. L'istanza e' inoltrata,
altresi', all'autorita' sanitaria individuata dalla regione, al
sindaco del comune in cui e' ubicata l'installazione, nonche', per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, alle relative autorita' competenti, e, nel caso
di impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della
salute e delle imprese e del made in Italy.»;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro
dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al comma 4
trasmettono all'autorita' competente eventuali osservazioni, ovvero
richieste di integrazione.
4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi acquisiti ai
sensi del comma 4-bis e dell'articolo 29-quater, comma 4, le
informazioni contenute nell'istanza risultino incomplete, l'autorita'
competente, nel caso di impianti di competenza statale anche sulla
base di una proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis,
entro trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola volta
integrazioni al gestore, assegnando un termine non inferiore a trenta
giorni. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti fino
alla ricezione della documentazione integrativa. E' fatta salva la
facolta' per il gestore di richiedere una proroga del termine in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.
Qualora il gestore non depositi la documentazione completa degli
elementi mancanti entro il termine assegnato, l'istanza si intende
ritirata.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 29-quater
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorita' competenti provvedono a informatizzare la presentazione
delle istanze e i procedimenti nel rispetto dell'articolo 9, comma
4ter.»;
b) al comma 2, le parole da: «non appena» sino a: «presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in una fase precoce della
procedura di adozione della decisione e, comunque, non appena sia
ragionevolmente possibile, su una pagina internet facilmente
reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti
registrati, dell'istanza, del progetto di decisione, compreso il
verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del
contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e
degli eventuali successivi aggiornamenti e, se del caso, delle
condizioni di autorizzazione consolidate, e con particolare
riferimento agli elementi di cui al comma 13, lettere b), c), e), f),
g), h) ed h-bis), nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma 7, del presente
articolo e, entro sessanta giorni dalla presentazione, delle
comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies, commi 1 e 3-bis»;
c) al comma 3, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale
periodo sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui
all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale convoca apposita conferenza di servizi
decisoria, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale partecipano le amministrazioni titolate ad
esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al rilascio
dell'autorizzazione. L'autorita' sanitaria individuata dalla regione
e il sindaco territorialmente competente partecipano alla conferenza
di servizi esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo
29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-ter.»;
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis Per le autorizzazioni di competenza statale, alla
conferenza di servizi partecipano, tra le altre amministrazioni, il
Ministero della salute, ai fini della definizione delle
determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, i Ministeri
dell'interno e delle imprese e del made in Italy, per gli aspetti di
rispettiva competenza.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito della conferenza di servizi, e' acquisita la
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale su cui esprime parere, per gli eventuali aspetti di
competenza, l'Istituto superiore di Sanita', per le installazioni di
competenza statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre
installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;
h) il comma 7 e' abrogato;
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. L'autorizzazione puo' prescrivere, anche per quanto
attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti conoscitivi o lo
svolgimento di campagne di monitoraggio sugli effetti dell'esercizio
dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e la
conseguente attivazione di successivi specifici riesami parziali. Ove
lo svolgimento di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio
richieda il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con
competenze non ambientali, tali amministrazioni sono individuate in
conferenza di servizi e forniscono supporto all'autorita' di
controllo ambientale di cui all'articolo 29-decies, comma 3.»;
l) al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salve le sospensioni e le interruzioni previste dai commi 4 e 8 e
dall'articolo 29-ter, comma 4-ter»;
m) al comma 11, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e danno attuazione alla disciplina regionale
definita in esecuzione dell'articolo 113 in materia di acque
meteoriche»;
n) al comma 12, dopo la parola: «nonche'» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
o) al comma 13:
1) alla lettera d), le parole: «il titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «gli estremi» e la parola: «interessati» e'
sostituita dalla seguente: «interessate»;
2) alla lettera e), dopo le parole: «limite di emissione,» sono
inserite le seguenti: «i livelli di prestazione ambientale e i valori
limite di prestazione ambientale,»;
3) alla lettera f), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 9-bis a 9-quater» e le parole: «in detto» sono
sostituite dalle seguenti: «nel pertinente»;
4) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti ambientali di
cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e 29-sexies, comma
9-bis.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 29-quinquies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alle attivita' del coordinamento di cui al comma 1
possono partecipare, in relazione agli aspetti di rispettivo
interesse, referenti delle direzioni generali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei Ministeri della
salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
2-ter. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di cui al
comma 1 si tiene conto nelle risposte agli interpelli ambientali di
cui all'articolo 3-septies, attinenti all'applicazione delle
disposizioni del presente titolo.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 29-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di
applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un
sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies
entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno
acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente,
entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo
audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del
pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il
periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni
riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma
3, per garantirne la continua idoneita', adeguatezza ed efficacia.
Inoltre, per verificare la conformita' del sistema di gestione
ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore
sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad
audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della
conformita' a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore
ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito
all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono
riconosciuti come equivalenti i sistemi gia' certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato
regolamento (CE) n. 1221/2009.»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle
elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono
essere emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa, in considerazione della loro natura, della loro
pericolosita' e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e
suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso
d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonche' i valori limite ai sensi
della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:
a) valori limite di prestazione ambientale come specificati
nel comma 4-quinquies;
b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione
della necessita' di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che
soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato
XVII del medesimo regolamento;
c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche
di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-bis;
d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del
riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;
e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione
dei rifiuti prodotti dall'installazione;
f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto
acustico;
g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la
sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;
h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini
idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque
destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la
verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;
l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel
sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito
dell'installazione.»;
d) al comma 4, le parole: «di emissione» sono soppresse;
e) al comma 4-bis:
1) dopo le parole: «lettera l-ter.4),» sono inserite le
seguenti: «e si attestino sui valori piu' rigorosi ottenibili e
mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili,
tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il
gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare
se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai
valori piu' rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori
prestazioni complessive che l'installazione puo' raggiungere e
mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di
riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso
specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori
limite di emissione sono fissati»;
2) alla lettera a), le parole: «che non superano i» sono
sostituite dalle seguenti: «all'interno dei valori dei»;
f) al comma 4-quater:
1) al primo periodo, dopo la parola: «inquinanti» sono inserite
le seguenti: «originate nell'installazione»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua,
l'effetto di un impianto di depurazione esterna puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'installazione interessata, a condizione che cio' non comporti
livelli piu' elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un
assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia
garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto
di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento
dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il
raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che
risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la
documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi
indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni
dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano
rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a
d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente
documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della
documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel
provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il
funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacita' di recupero
di risorse dal flusso;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute
del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di
trattamento delle acque reflue;
c) l'impianto di trattamento e' progettato e attrezzato per
ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate
nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non e'
maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi
dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori
limite di emissione definiti in conformita' al comma 4-bis, salva
l'applicazione dell'articolo 29-septies.»;
g) dopo il comma 4-quater, e' inserito il seguente:
«4-quinquies. L'autorita' competente, relativamente a
condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali
che alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di
processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:
a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate,
con riferimento ad uno o piu' periodi e agli intervalli BAT-AEPL,
nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;
b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori
limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati
negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera a), che non devono
essere violati durante i periodi indicati;
c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali
garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse
dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo
BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera a).»;
h) al comma 5-bis:
1) alla lettera a), dopo la parola: «commi 4-bis e 9-bis,» sono
inserite le seguenti: «e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il
rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-quinquies e 9-bis.1,»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «o BAT-AEPL»;
i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di
controllo delle emissioni» sono inserite le seguenti: «e delle
prestazioni ambientali» e le parole: «ambientale integrata» sono
sostituite dalle seguenti: «integrata ambientale, le informazioni sui
progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della
politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al
comma 1-bis,»;
l) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «quattro», la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente:
«nove» e, dopo la parola: «contaminazione» sono inserite le seguenti:
«, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza
dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita'
competente, considerata estensione del sito e il rischio di
contaminazione, ha facolta' di ammettere ai fini dei controlli
l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a
livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.»;
m) al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: «preveda»
sono inserite le seguenti: «nel periodo di validita'
dell'autorizzazione»;
n) al comma 7, dopo la parola: «fuggitive,» sono inserite le
seguenti: «per le manutenzioni,» e le parole: «di impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'installazione»;
o) al comma 7-bis, le parole: «(comunque non eccedente il 20 per
cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma
4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati»
sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non eccedente il 20 per
cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-bis e
4-quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere
senz'altro considerati»;
p) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo
del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni
ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo.»;
q) al comma 8-bis, le parole: «il Prefetto trasmette i
provvedimenti adottati all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni
sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono
armonizzate le condizioni ivi previste» sono sostituite dalle
seguenti: «relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal
Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate
a tale quadro prescrittivo»;
r) al comma 9, le parole: «del comma 4-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 4-bis e 4-quinquies» e dopo la parola:
«modifiche» sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni»;
s) al comma 9-bis:
1) al primo periodo, dopo la parola: «competente» sono inserite
le seguenti: «, su istanza del gestore,», le parole: «porre limiti di
emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «il
conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL» e, le parole:
«dell'istallazione interessata e» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istallazione interessata o»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione
soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente
riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata
sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che
devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere
strettamente eccezionale del caso.»;
3) al quinto periodo, le parole: «eventuali linee guida
comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee
guida comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali linee
guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, per garantire la coerenza con tali linee guida»;
4) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita'
competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da
parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla
concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore
e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla
programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica
comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16,
e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo
e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela
ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di
compromettere il rispetto delle norme di qualita' ambientali ai sensi
dell'articolo 29-sexies.»;
5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del
presente comma deve essere espressamente verificata in sede di
controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica
negativa, nonche' in occasione di ciascun pertinente riesame
dell'autorizzazione.».
t) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
«9-bis.1. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare
condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di
quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a
condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli
di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui
alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto
ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo
impatto economico, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione
interessata.
L'autorita' competente documenta in un allegato
all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico
e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la
valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la
giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con
argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del
caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e
valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un
impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse
idriche, ed e' compatibile con il raggiungimento di un elevato
livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle
linee guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da
adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione
europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito
alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15,
paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento
dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le
predette linee guida.»;
u) al comma 9-ter, dopo la parola: «competente» sono inserite le
seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies,»
le parole: «del comma 4-bis e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dei commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis» la parola: «nove» e'
sostituita dalla seguente: «trenta» e le parole: «tale tecnica sia
sospesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione di tale
tecnica sia interrotta»;
v) il comma 9-quater e' sostituito dal seguente:
«9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in
materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le
aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze
eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica
autorita' e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un
interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento
energetico;
b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il
gestore ai fini dello svolgimento di attivita' di interesse pubblico,
nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di
prestazione ambientale applicabili;
c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora
la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni
di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni
imperative di interesse pubblico prevalente.
In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e
5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non
si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state
esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento,
l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione o
valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che
le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano
monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente
all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e
sulle condizioni imposte. La deroga non e' concessa per un periodo
superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione
di una deroga persistono, la deroga puo' essere prorogata per un
periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le
ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte,
e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se
la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica,
l'autorita' competente senza indugio rivaluta di conseguenza la
deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di
approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui
un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali
o apparecchiature, l'autorita' competente provvede affinche' la
decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di
prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e
l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione
stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e
dell'articolo 6, comma 16, lettera a).»;
z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti:
«9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma
1-bis e' conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle
BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di
eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il
sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il
gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati:
a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare
continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza
dell'installazione, che comprendono misure volte a:
1) prevenire la produzione di rifiuti;
2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il
riutilizzo dell'acqua;
3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze
pericolose;
b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad
aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di
riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;
c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un
audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in
applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione
del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8
e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di
esecuzione delle relative raccomandazioni;
d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti
o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre
sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle
sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di
cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una
valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute
umana e sull'ambiente, nonche' un'analisi delle possibilita' di
sostituirle con alternative piu' sicure o di ridurne l'uso o le
emissioni;
e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali
ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se
necessario, misure correttive e preventive;
f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies.
Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del
presente comma possono essere rielaborate ovvero, se cio' non e'
possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi
pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorita'
competente.
9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione
ambientale di cui al comma 9-octies e' coerente con la natura, le
dimensioni e la complessita' dell'installazione, ovvero
dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti
sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel
sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori
di prestazione o le misure corrispondenti siano gia' stati sviluppati
ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano
conformi al presente articolo, e' sufficiente un riferimento ai
documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.
9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel
proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione
indicativo che copra le attivita' elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b
e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di
trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse
e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la
trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies,
comma 11-ter. Se due o piu' installazioni sono sotto il controllo
dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo
di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali
installazioni possono essere coperte da un unico piano di
trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione
siano gia' stati sviluppati in conformita' a un'altra legislazione
dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di
trasformazione si puo' fare riferimento ai pertinenti documenti.
9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit
di cui al comma 1-bis, valuta la conformita' dei piani di
trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di
trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della
valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della
pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi
9-octies e 9-novies».

Art. 14

Modifiche all'articolo 29-septies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «rappresenta» sono inserite le
seguenti: «al piu' tardi» e, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte
le seguenti: «, valutando l'impatto dell'applicazione di tali misure
piu' rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «rigorose di cui al comma 1» sono
inserite le seguenti: «, al fine di ridurre il contributo specifico
dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in
questione,»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1 indichi che il
carico degli inquinanti emessi dalla installazione abbia un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone
il controllo della concentrazione degli inquinanti in questione
nell'ambiente ricettore e che i risultati di tale controllo siano
trasmessi all'autorita' competente. Il controllo di cui al presente
comma e' effettuato utilizzando, ove pertinenti, i metodi di
controllo e misurazione per gli inquinanti in questione stabiliti in
altre normative dell'Unione, compresi eventualmente i metodi basati
sull'effetto. Al fine di identificare l'apporto concretamente
riferibile alla installazione, il controllo di cui al presente comma
enuclea apporti di terzi, componente di fondo e contaminazioni
pregresse.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 29-octies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), dopo le parole: «di settore», sono aggiunte
le seguenti: «, anche nel caso in cui si tratti di una norma di
qualita' nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore
richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la
conformita' ai piani e ai programmi stabiliti a norma della
legislazione dell'Unione europea»;
2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di tutela della salute, e' necessaria una revisione
dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con
riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere
stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', criteri
per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base dei quali
l'autorita' competente in materia di tutela della salute puo'
disporre la revisione di cui al primo periodo;»;
3) alla lettera d) la parola: «comunitarie» e' sostituita dalla
seguente: «unionali»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore
dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le
condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma
4-quater, lettere a), b), c) e d), presenta di sua iniziativa un
aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a
tale comunicazione l'autorita' competente dispone un riesame
parziale.»;
c) al comma 6, alla lettera a), le parole: «commi 3, 4 e 4-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 4-bis e 4-quinquies»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al comma 6, l'autorita' competente puo'
fissare:
a) valori limite di emissione per garantire che, entro sei
anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni
sulle BAT concernente l'attivita' principale di un'installazione, le
emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli
di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con
le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di
autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato dopo il 1º
gennaio 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione
ambientale, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies e 9-novies
un piano di trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia
gia' provveduto ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-decies. Il
piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di
trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia
sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050,
utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo
27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Il provvedimento di
riesame prescrive che entro un anno l'organizzazione di audit di cui
all'articolo 29-sexies, comma 1-bis, valuti la conformita' dei piani
di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea
con atto di esecuzione di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE.
11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di
trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel
pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione,
l'autorita' competente nell'approvare e prescrivere l'attuazione di
tale piano puo' prorogare il periodo entro il quale l'installazione
deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga
a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un
massimo di otto anni, a condizione che:
a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una
descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di
emissione e dell'efficienza delle risorse che sara' conseguita,
nonche' del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;
b) il gestore riferisca annualmente all'autorita' competente
in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione
industriale profonda;
c) durante il periodo concesso per la trasformazione
dell'installazione, l'autorita' competente verifichi che non
occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel
complesso un elevato livello di protezione ambientale.
11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma
9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione industriale
profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua
sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente
piano di trasformazione relativo all'installazione, e da completare
entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni
sulle BAT, concernenti l'attivita' principale dell'installazione
esistente, l'autorita' competente puo' derogare all'obbligo di
aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e
nei tempi di cui all'articolo 29-quater, comma 10, purche' siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene
una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe
fondamentali ad esso relativi;
b) il gestore comunica annualmente all'autorita' competente i
progressi compiuti in relazione al piano di chiusura
dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova
installazione;
c) durante il periodo che precede la chiusura
dell'installazione, l'autorita' competente verifica che non occorrano
eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un
elevato livello di protezione ambientale.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 29-nonies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dell'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'installazione» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, prima dell'attuazione di tali modifiche»;
2) al secondo periodo, le parole: «L'autorita' competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente si esprime in
merito alle informazioni comunicate dal gestore e,» le parole:
«ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva» sono
sostituite dalle seguenti: «ambientale e, se del caso, le relative
condizioni, ovvero, se in base alle informazioni fornite non puo'
escludere» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «Decorso» e' inserita la
seguente: «inutilmente»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il gestore attua le operazioni di cui al seguente
elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a conclusione del
relativo procedimento avviato su sua istanza, al quale si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 29-ter e 29-quater:
a) proroga della durata di esercizio di un'installazione che
svolge l'attivita' di cui all'allegato VIII, punto 5.4, alla parte
seconda;
b) manutenzioni straordinarie, non gia' autorizzate ai sensi
dell'articolo 29-sexies, commi 7 o 9, che determinano modifiche
significative alle migliori tecniche disponibili di riferimento;
c) interventi, non suscettibili di determinare effetti
negativi su ambiente o salute rispetto alla situazione preesistente,
ma che prospettano nuovi assetti impiantistici o gestionali
dell'installazione, tali da determinare modifiche significative alle
migliori tecniche disponibili di riferimento.».

Art. 17

Modifiche all'articolo 29-decies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-decies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tale comunicazione non e' necessaria in caso di provvedimento di
mera conferma del precedente quadro autorizzativo.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «o, negli altri casi, l'autorita'
competente,» sono sostituite dalle seguenti: «coordinandosi per gli
impianti localizzati in mare con gli uffici di vigilanza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero, negli altri
casi, l'autorita' di controllo individuata dalla regione,»;
2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) se del caso, a campione e in contraddittorio con il
soggetto interessato, la conformita' di cui all'articolo 184-ter,
comma 3-ter, informando in ogni caso l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale degli esiti di tale controllo;
c-ter) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo
29-sexies, comma 1-bis.»;
3) dopo la lettera c-ter, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Ove la regione non abbia individuato una distinta autorita' di
controllo, le relative competenze si intendono attribuite
all'autorita' competente.»;
c) al comma 9:
1) alla lettera b):
1.1.) al primo periodo, dopo le parole: «contestuale
sospensione» sono inserite le seguenti: «senza indugio dell'esercizio
dell'installazione, o della relativa parte interessata», le parole «o
nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due
volte in un anno» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo, le parole: «e risolto» sono
soppresse e, dopo le parole: «l'inottemperanza» sono aggiunte le
seguenti: «e ripristinato la conformita', dando attuazione alle
azioni di cui al comma 2, ultimo periodo e rispettando le misure cui
alla lettera a) del presente comma»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b), laddove una
violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in
pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie
sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia
reiterata piu' di due volte in un anno, alla sospensione
dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte
interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver
ripristinato la conformita' alle condizioni di autorizzazione, in
particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le
conformita' indicate nella relazione di ispezione di cui al comma
6;»;
d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Fuori dei casi di pericolo immediato per la salute
umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 9,
lettere b) e b-bis) ad installazioni destinate all'erogazione di
servizi pubblici essenziali, ivi incluso il servizio idrico
integrato, l'autorita' competente tiene conto della gravita' dei
rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla
sospensione dell'erogazione di detti servizi.».
e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in un altro
Stato membro, l'autorita' competente ne da' comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede
affinche' l'altro Stato membro sia informato.
10-ter. In caso di non conformita' che comprometta le risorse
di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque minerali e le
risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in
caso di scarico indiretto, l'autorita' competente, o nel caso di
autorizzazioni integrate ambientali statali l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero della
salute, i gestori di acque minerali, dei servizi idrici di acqua
potabile e acque reflue interessati e le autorita' ambientali
competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per
prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla
salute umana e all'ambiente.
10-quater. L'accertamento, da parte dell'autorita' di cui al
comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai sensi del comma 9,
lettere b) e b-bis), inerenti all'avvenuto ripristino della
conformita', determina l'annullamento degli effetti di tali
dichiarazioni, con conseguente applicabilita' delle sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 1, all'eventuale esercizio
successivo a tali dichiarazioni.»;
f) al comma 11-ter, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla Commissione
europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi
ambientali.»;
g) dopo il comma 11-ter sono aggiunti i seguenti:
«11-quater. Ai fini della valutazione della conformita', in
condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione le
rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi
convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del
metodo di misurazione. Per valutare la conformita', in condizioni di
esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua le autorita' di controllo di cui al comma 3 fanno inoltre
riferimento a eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 15-bis, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010.
11-quinquies. Se un'installazione che rientra nell'ambito di
applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 273 o del titolo III-bis della parte
quarta e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in
conformita' al presente titolo, e' stato dimostrato ai sensi del
11-quater, si considera che l'installazione sia conforme anche ai
valori limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o del
titolo III-bis della parte quarta per gli inquinanti in questione in
condizioni di esercizio normali. Fermo restando quanto disciplinato
dall'articolo 29-septies, se un'installazione che rientra nell'ambito
di applicazione del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione della parte terza del presente decreto e il rispetto dei
valori limite di emissione, anche se espressi non in termini di
concentrazione, stabiliti in conformita' al presente titolo, e' stato
dimostrato ai sensi del 11-quater, si considera che l'installazione
e' conforme anche ai valori limite stabiliti a norma della tabella 3,
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto per gli
inquinanti in questione, purche' non pericolosi, in condizioni di
esercizio normali.
11-sexies. La verifica della qualita' dei laboratori che
effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono
disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme
internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della
qualita' scientifica.
11-septies. Qualora le valutazioni di cui all'articolo
29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la deroga avra' un effetto
quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorita' competente si
assicura che la concentrazione degli inquinanti interessati sia
controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del
controllo di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di
controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti
in altre normative pertinenti dell'Unione europea. Eventuali
controlli e misurazioni aggiuntivi necessari ai sensi del presente
comma sono a carico del gestore. Ove il gestore non possa eseguire
direttamente tali controlli e misurazioni, di tale attivita' si fa
carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore in
applicazione di specifiche convenzioni sottoscritte con il gestore
stesso ovvero applicando i tariffari approvati a livello regionale o
provinciale.
11-octies. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con oneri a
carico dei gestori, attraverso le previste tariffe e pertanto senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dotarsi di
un numero adeguato di ispettori qualificati e assicurano che gli
stessi dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche
necessarie per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio,
verifica e controllo.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 29-undecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «significativo» sono inserite le
seguenti: «sulla salute umana o» e, dopo la parola: «conseguenze»
sono inserite le seguenti: «sanitarie e»;
b) al comma 2, dopo la parola: «ambientale» sono inserite le
seguenti: «o sanitaria» e, dopo la parola: «conseguenze» sono
inserite le seguenti: «sanitarie e»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua
potabile, comprese le acque minerali e le risorse transfrontaliere, o
delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico
indiretto, l'autorita' competente informa i gestori dell'acqua
potabile, delle acque minerali e delle acque reflue interessati delle
misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da
tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che incida in
modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro
Stato membro, le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono
indirizzate anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica provvede affinche' le autorita'
competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano informate
immediatamente e provvede altresi' a diffondere alle autorita'
competenti nazionali eventuali analoghe comunicazioni pervenute da
parte di altri Stati membri.
3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica si adopera, attraverso la
cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le
conseguenze per l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali
altri incidenti o eventi imprevisti.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 29-duodecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-duodecies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al comma 1-bis, dopo le parole: «29-sexies, comma
9-bis» sono inserite le seguenti: «, 9-bis.1, 9-ter o 9-quater,
ovvero ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 7-bis, 11-ter o
11-quater,».

Art. 20

Modifiche all'articolo 29-terdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nell'ambito del processo di redazione o revisione dei documenti
sulle BAT, le autorita' competenti individuano, tra gli impianti gia'
autorizzati e che svolgono le attivita' interessate dallo scambio di
informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni adeguate a
fornire, in ambito unionale, dati e informazioni di dettaglio circa
le prestazioni sulle migliori tecniche disponibili applicate. Le
autorita' competenti collaborano con i gestori di tali installazioni
per garantire che i dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni
esistenti e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo
29-quater, commi 1 e 13, dell'articolo 29-sexies, commi 1-bis e 6 e
dell'articolo 29-decies, comma 2. La partecipazione dei gestori e'
incentivata prevedendo nei provvedimenti di cui all'articolo 33,
commi 3-bis e 4 una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe
istruttorie richieste per il riesame, di cui al comma 29-octies,
comma 3, lettera a), riferito alle installazioni che hanno
contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonche'
integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al periodo
precedente, i controlli di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
svolti durante il periodo di raccolta dati.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia
di concorrenza, le informazioni oggetto dello scambio di informazioni
di cui al comma 3, considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o
privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla Commissione
europea, che ne garantisce la riservatezza nelle forme indicate
dall'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE. Lo scambio
di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili resta strettamente limitato a
quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se
necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette
informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali
sensibili non sono usate per altri scopi. La violazione di tali
restrizioni e' sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo
623 del codice penale.
4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
coordina la partecipazione dell'Italia al centro di innovazione per
la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), di cui
all'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri delle
imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca,
nonche' con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato
dalla Commissione europea relativamente alle tecniche innovative per
la trasformazione e le emissioni industriali e al loro sviluppo. Le
modalita' di tale partecipazione, in particolare, consentono nella
fase ascendente dello scambio di informazioni il contributo dei
principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonche'
di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo
imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attivita' di cui al
presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
limitatamente alle attivita' di cui al titolo III-ter.
4-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale
della ricerca (CNR).».
2. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n.
91.

Art. 21

Modifiche all'articolo 29-quaterdecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 29-quaterdecies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo la parola: «emissione» sono inserite
le seguenti: «nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'installazione»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «rifiuti» sono aggiunte le
seguenti: «, escluse le casistiche per cui il titolo VI della parte
quarta prevede specifiche sanzioni amministrative»;
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica in caso di violazione degli obblighi
recati dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis.»;
c) al comma 12, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la
seguente: «amministrative» e le parole: «competente per gli altri
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
29-decies, comma 3 per le altre installazioni»;
d) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per la determinazione dell'importo della sanzione,
costituiscono circostanze aggravanti il fatto che la violazione sia
stata commessa ripetutamente o che essa, interessando popolazione e
ambiente, possa aver pregiudicato il conseguimento di un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.»;
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni
previste dal presente titolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie
previste dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto
degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di
autorizzazione.»;
f) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Le regioni adeguano le proprie disposizioni per
garantire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza non statale per le violazioni
previste dal presente titolo siano destinati, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente titolo, in particolare
all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a
verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.».

Art. 22

Inserimento del Titolo III-ter
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
29-quaterdecies, e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO III-ter - DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ALLEVAMENTO DI
POLLAME E SUINI
Art. 29-quinquiesdecies (Ambito di applicazione). - 1. Fatta
salva la normativa in materia di benessere degli animali, il presente
titolo si applica a tutte le attivita' elencate nell'allegato VIII
bis alla Parte Seconda che raggiungono i valori soglia di capacita'
fissati nello stesso allegato VIII bis, fermo restando il regime
transitorio previsto.
Art. 29-sexiesdecies (Norme sul cumulo). - 1. Se due o piu'
installazioni che svolgono attivita' di allevamento del bestiame sono
ubicate in prossimita' tra loro, se il loro gestore e' lo stesso o se
le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono
rapporti economici, giuridici o funzionali, l'autorita' competente
puo' considerare le installazioni in questione come un'unita' singola
ai fini del calcolo dei valori soglia di capacita' di cui
all'articolo 29-quinquiesdecies, anche per assicurare che tale
assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel
presente titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorita' competente tiene conto
degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come
un'unita' singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 70 ter della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
Art. 29-septiesdecies (Autorizzazioni e registrazioni). - 1. Una
volta decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie
applicabili, nessuna installazione rientrante nell'ambito di
applicazione del presente titolo e' gestita senza autorizzazione o
senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della
autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione,
assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo e' conforme alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3).
2. Al fine di garantire l'applicazione del comma 1, le regioni
definiscono adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione
per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del
presente titolo.
3. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma
2, i titoli autorizzativi previsti dalla previgente normativa
continuano a costituire titolo ad esercire, anche per nuove
installazioni, a condizione che il gestore integri, ove necessario,
le informazioni con quelle di cui al comma 5 e assuma l'impegno a
gestire l'installazione conformemente alle norme operative di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). Il rispetto di tale
impegno costituisce una condizione autorizzativa ed e'
conseguentemente controllato e sanzionato in caso di violazione.
Nelle more della definizione delle procedure regionali di cui al
comma 2, rimangono, comunque, soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale di cui al titolo III-bis gli allevamenti intensivi di
pollame e suini:
a) con piu' di 40 000 posti per il pollame;
b) con piu' di 2 000 posti per i suini da produzione di oltre
30 kg, o;
c) con piu' di 750 posti per le scrofe;
d) coinsediati e tecnicamente connessi con attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda.».
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati requisiti
vincolanti, per talune categorie di installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo, che includono le
pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
l-ter.3) e specificano a livello generale i contenuti
dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi
l'attivita' istruttoria a carico dell'autorita' competente si limita
alla sola verifica della conformita' dell'istanza ai requisiti
vincolanti.
5. Le istanze di registrazione o di autorizzazione comprendono
almeno una descrizione dei seguenti elementi:
a) l'installazione e le sue attivita', comprese le modalita' di
stabulazione;
b) i tipi di animali;
c) il coefficiente di densita', in UBA per ettaro, calcolato
conformemente all'allegato VIII-bis, alla parte seconda, se del caso;
d) la capacita' ricettiva dell'installazione;
e) le fonti di emissione dell'installazione;
f) il tipo e l'entita' delle prevedibili emissioni
dell'installazione in ogni comparto ambientale;
g) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle
precedenti lettere.
6. Il gestore comunica senza indugio, pena l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 5, all'autorita'
competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di
apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente titolo e che possono produrre conseguenze
sull'ambiente. Ove necessario, l'autorita' competente riesamina e
aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni
la necessita' di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare
una nuova registrazione prima di esercire la modifica.
Art. 29-duodevicies (Obblighi del gestore). - 1. Costituisce
condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione
l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). I
dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di
misurazione oppure, ove cio' non sia possibile mediante l'impiego di
modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di
fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di
monitoraggio sono descritti nelle norme operative.
2. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei
controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un
periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del
rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di
prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.
3. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e
dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti
nell'autorizzazione o nella registrazione in conformita' alle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3),
l'autorita' competente assegna al gestore un termine entro il quale
devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la
conformita' sia ripristinata nel piu' breve tempo possibile. In caso
di inutile decorso di tale termine si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 2.
4. Il gestore assicura che la gestione del letame, compreso lo
spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o
altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuata
conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato
nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione
europea, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.
Art. 29-undevicies (Controllo). - 1. L'autorita' competente
provvede affinche' il gestore effettui il controllo delle emissioni e
dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle
condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera l-ter.3) secondo quanto previsto dall'articolo
29-duodevicies e dispone specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA e
di SNPS, per verificare la conformita' ai requisiti di cui al
presente titolo.
2. Tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e
presentati in modo tale da consentire all'autorita' competente di
verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori
limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale
contenuti nell'autorizzazione.
3. Il gestore mette a disposizione dell'autorita' competente, su
richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni
di cui al comma 2. L'autorita' competente puo' effettuare tale
richiesta anche al fine di verificare il rispetto
dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3). L'autorita' competente
formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso
ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e
informazioni aggiornati non siano gia' stati acquisiti dall'autorita'
competente.
Art. 29-vicies (Inadempienza). - 1. In caso di inosservanza dei
requisiti di cui al presente titolo, l'autorita' competente diffida
il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate
a norma dell'articolo 29-duodevicies, tutti i provvedimenti necessari
per garantire che la conformita' sia ripristinata senza indugio.
2. Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle
condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o
rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana,
l'autorita' competente sospende il funzionamento dell'installazione,
in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di
benessere animale, fino al ripristino della conformita'.
Art. 29-vicies semel (Informazione e partecipazione del
pubblico). - 1. Le amministrazioni coinvolte garantiscono che al
pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive
opportunita' di partecipazione alle seguenti procedure:
a) elaborazione dei requisiti generali vincolanti di cui
all'articolo 29-septiesdecies, comma 4, sulle autorizzazioni per le
installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
titolo;
b) rilascio di un'autorizzazione per una nuova installazione
che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo;
c) rilascio di un'autorizzazione aggiornata per qualsiasi
modifica sostanziale di un'installazione esistente che rientra
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) definizione della procedura di registrazione, nel caso in
cui non siano adottati requisiti generali vincolanti ai sensi
dell'articolo 29-septiesdecies, comma 4.
2. Nelle more della definizione di specifiche disposizioni
attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte,
l'attuazione del comma 1 e' garantita tramite pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione
per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il
pubblico interessato ha facolta' di partecipare proponendo
osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel
provvedimento finale.
3. L'autorita' competente rende disponibili al pubblico, anche
attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza
limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le
informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione o la registrazione;
b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o
2;
c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo
29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo;
d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano
nell'ambito di applicazione del presente titolo.
Art. 29-vicies bis (Norme operative per condizioni uniformi). -
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza
energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le
categorie imprenditoriali coinvolte nonche', ove ritenuto opportuno,
le principali associazioni non governative che promuovono la
protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo
scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, ai fini
della definizione di norme operative, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera l-ter.3), per condizioni uniformi di gestione degli
allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche
disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle
dimensioni e della densita' dell'allevamento, delle dimensioni degli
armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e
delle specificita' dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli
animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale
partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati relativi
a:
a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle
installazioni e delle tecniche e altre misure;
b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti
incrociati, la fattibilita' economica e tecnica e i loro sviluppi;
c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver
esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);
d) le tecniche emergenti.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito
internet, adeguata pubblicita' alle norme operative emanate dalla
Commissione europea.».

Art. 23

Modifica della rubrica del titolo IV della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. La rubrica del titolo IV della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituita dalla seguente:
«VALUTAZIONI E EFFETTI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERI».

Art. 24

Modifiche all'articolo 32-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 32-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «un impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «una installazione per la quale e' stata richiesta
autorizzazione integrata ambientale» e le parole: «e 29-octies» sono
sostituite dalle seguenti: «29-octies e 29-nonies»;
2) al terzo periodo, le parole: «l'impianto» sono sostituite
dalle seguenti: «l'installazione» e le parole: «un impianto» sono
sostituite dalle seguenti: «un'installazione»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
comunque per non meno di trenta giorni»;
c) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dei
precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e nel quadro dei rapporti
bilaterali fra Stati, sono tenute consultazioni per garantire che le
osservazioni dello Stato che potrebbe subire tali effetti
significativi siano presentate all'autorita' competente dello Stato
nel cui territorio e' stata presentata la domanda di autorizzazione,
prima che tale autorita' adotti una decisione. L'autorita' competente
non puo' concludere la procedura di autorizzazione senza tenere nel
debito conto le eventuali osservazioni formulate, entro il termine
fissato per la consultazione del pubblico interessato, dallo Stato
che potrebbe subire tali effetti significativi.».

Art. 25

Modifiche all'articolo 33
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «dall'articolo
29-decies» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
29-septies, comma 2-bis, 29-decies, 29-undevicies»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della propria autonomia amministrativa, provvedono con
proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalita' di
versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-bis, da
applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria
competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel
proprio territorio e degli effettivi costi unitari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al primo
periodo, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella
regione o provincia autonoma.».

Art. 26

Inserimento dell'articolo 33-bis
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33
e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Risarcimento in caso di danno alla salute umana). -
1. In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una
violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di
cui al titolo III-bis accertata dall'autorita' di controllo
individuata ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, o a seguito di
altra violazione delle disposizioni di cui ai titoli III-bis o
III-ter della parte seconda, III-bis della parte quarta ovvero di cui
agli articoli 273 o 275 della parte quinta del presente decreto, le
persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle
persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell' articolo
2043 del codice civile.».

Art. 27

Modifiche all'articolo 34
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 34, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «degli allegati VIII, X e XI e XII» sono
sostituite dalle seguenti: «degli allegati VIII, VIII bis, XI, XII e
XII bis».

Art. 28

Modifiche all'articolo 213
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59,» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III-bis e del titolo
III-ter della parte seconda»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216.».

Art. 29

Modifiche all'articolo 237-quater
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quater, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti, se i
gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti
sono trattati prima del loro incenerimento in modo tale che:
1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori rispetto a
quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti
disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati
nell'installazione;
2) per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi
di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provoca emissioni
superiori rispetto a quelle derivanti dall'incenerimento o dal
coincenerimento dei rifiuti;».

Art. 30

Modifiche all'articolo 237-quinquies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quinquies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli
operatori e le autorita' competenti e favorire l'accesso e la
partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le
autorita' competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre
2035, procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».

Art. 31

Modifiche all'articolo 237-quattuordecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 237-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Le emissioni nell'atmosfera derivanti dagli impianti di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche in
condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Le emissioni
durante le fasi di avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti
rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono
stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a intervalli
regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le operazioni di avvio o
di arresto pianificate. Le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili
sono per quanto possibile evitate o ridotte al minimo.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le autorita' competenti assicurano che il controllo
delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato
all'Allegato 1 al presente Titolo.».

Art. 32

Modifiche all'articolo 273
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 16-ter e' aggiunto il seguente:
«16-quater. L'autorizzazione puo' fissare al 1° gennaio 2030 il
termine per adeguarsi ai valori limite previsti ai sensi del presente
articolo o dell'articolo 29-sexies per l'emissione di anidride
solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il
grado di desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti
che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui all'articolo 2,
comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, o di un
microsistema isolato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
l-tricies bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino
a tale data sono fissati valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli ossidi di
azoto e le polveri, e comunque non meno restrittivi di quelli
consentiti al 30 maggio 2024 in applicazione del presente decreto.
Fino al 1° gennaio 2030 sono comunque prescritti controlli delle
emissioni adeguati a garantire che non si verifichino eventi
inquinanti di rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che
consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che l'esenzione
non sia concessa per un periodo piu' lungo del necessario. Le
condizioni dell'autorizzazione tengono conto dei contenuti del
pertinente piano di conformita' definito dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica e stabiliscono un programma di specifici
controlli, i cui esiti sono notificati anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti,
il Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di ogni
anno civile, in merito ai progressi compiuti in relazione alle azioni
descritte nel piano di conformita', nonche' in merito ad ogni
eventuale successiva modifica del piano di conformita'. Le
informazioni sulla deroga e le condizioni imposte sono messe a
disposizione del pubblico conformemente all'articolo 29-quater, comma
13.».

Art. 33

Modifiche all'articolo 275
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 275, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera b) e' abrogata.

Art. 34

Modifiche all'articolo 298-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 298-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e' effettuato
conformemente» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema di
controllo di qualita' del laboratorio che effettua il controllo sono
conformi» e dopo la parola: «CEN,» la parola: «conformemente» e'
soppressa.

Art. 35

Modifiche all'allegato VIII alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.4., all'alinea, dopo la parola: «liquefazione» sono
inserite le seguenti: «o pirolisi»;
b) al punto 2.3.:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a bis) attivita' di laminazione a freddo con una capacita'
superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;»;
2) alla lettera b), le parole: «e allorche' la potenza
calorifica e' superiore a 20 MW» sono soppresse;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b bis) attivita' di forgiatura con presse per fucinare la
cui forza e' superiore a 30 mega-newton (MN) per pressa;»;
c) dopo il punto 2.6. e' inserito il seguente:
«2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio,
con una capacita' di produzione pari o superiore a 15 000 Mg di celle
di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula)
all'anno.»;
d) dopo il punto 3.5. e' inserito il seguente:
«3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco
quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni,
l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali
su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro,
piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno,
tungsteno e zinco»;
e) al punto 4.2., alla lettera a), dopo le parole: «azoto,
idrogeno,» sono inserite le seguenti: «tranne quando prodotto per
elettrolisi dell'acqua,»;
f) al punto 5.3.:
1) alla lettera a), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica o la
co-digestione)»;
2) alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «biologico»
sono inserite le seguenti: «(come la digestione anaerobica)»;
g) al punto 6.2., le parole: «o tintura» sono sostituite dalle
seguenti: «tintura o finitura»;
h) al punto 6.5., le parole: «residue di animali» sono sostituite
dalle seguenti: «sottoprodotti di origine animale»;
i) il punto 6.6. e' sostituito dal seguente:
«6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno
quando la capacita' di produzione supera 50 Mg al giorno.».

Art. 36

Inserimento dell'allegato VIII bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato
VIII alla parte seconda, e' inserito l'allegato VIII bis di cui
all'allegato A al presente decreto.

Art. 37

Abrogazione dell'allegato X alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' abrogato.

Art. 38

Modifiche all'allegato XI alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2., dopo la parola: «pericolose» sono aggiunte le
seguenti: «, compreso il minore impiego di sostanze estremamente
preoccupanti»;
b) al punto 5., dopo la parola: «tecnico» sono inserite le
seguenti: «, compresi gli strumenti digitali,»;
c) al punto 9., dopo la parola: «energetica» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove
possibile l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile»;
d) al punto 10., le parole: «l'impatto globale sull'ambiente
delle emissioni e dei rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sia
l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, compresa la
biodiversita', sia i rischi correlati»;
e) al punto 11., dopo la parola: «ambiente» sono aggiunte le
seguenti: «e la salute umana»;
f) al punto 12., la parola: «29-tedecies» e' sostituita dalla
seguente: «29-terdecies».

Art. 39

Modifiche all'allegato XII-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato XII-bis alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, le parole: «Linee guida» sono sostituite dalle
seguenti: «Principi e linee guida» e le parole: «da tenere in
considerazione per l'applicazione dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «da rispettare ai fini della concessione delle
deroghe di cui all'articolo»;
b) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:
«Principi
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies, comma
9-bis, rispettano i seguenti principi:
1. Costi
1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono
i costi sostenuti per rispettare i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili e comprendono sia i costi di
capitale sia i costi di esercizio. Non sono inclusi i costi piu'
generali di natura socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che e' quantitativa, si avvale
di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
a) rappresentano i costi relativi al valore netto, previa
deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti
dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) comprendono i costi di accesso al capitale finanziario
necessario per finanziare le migliori tecniche disponibili;
c) sono calcolati utilizzando un tasso di attualizzazione
per tener conto delle differenze di valore monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte dei
costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il tasso di
attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima delle
incertezze associate alla valutazione dei costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati
dall'autorita' competente sulla base di informazioni provenienti da
altre fonti, quali fornitori di tecnologia, ricerche sottoposte a
revisione tra pari, pareri di esperti o dati provenienti da altre
installazioni in cui sono state recentemente introdotte le migliori
tecniche disponibili.
2. Benefici ambientali
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo 29-sexies,
comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti grazie al rispetto
dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, tenendo conto anche, ove pertinenti, degli effetti
incrociati.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che e'
quantitativa (in termini monetari), si avvale di una valutazione
qualitativa. Laddove disponibili, sono utilizzati i costi accertati
dei danni causati dagli inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in
considerazione un tasso di attualizzazione applicato a qualsiasi
beneficio monetizzato che tenga conto delle differenze di valore per
la societa' nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte delle
informazioni sui benefici ambientali e i metodi utilizzati per
calcolarli, compreso il tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3,
lettera c), e la stima delle incertezze associate alla valutazione
dei benefici ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore sono
verificati dall'autorita' competente sulla base di pareri di esperti
o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state
recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici ambientali
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono messi a
confronto i costi necessari per rispettare i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili e gli eventuali benefici
ottenuti grazie a tale rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i seguenti
elementi:
a) un metodo per tenere conto delle incertezze nella
valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
b) l'indicazione della misura in cui i costi dovrebbero
superare i benefici ambientali.
4. Linee guida
Al fine di guidare gestori ed autorita' competenti nella
corretta applicazione del presente allegato, la Commissione europea
provvedera' ad emanare specifiche linee guida con atto delegato ai
sensi dell'articolo 15 della direttiva IED.
Nelle more della emanazione di tali linee guida, si fa
riferimento a quanto segue.»;
c) alla lettera a), dopo le parole «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
d) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
e) alla lettera c), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
f) alla lettera e), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
g) alla lettera f), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
h) alla lettera g), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le
seguenti: «e ai BAT-AEPL»;
i) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi
per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai
BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici strettamente necessari a
implementare le relative modifiche, individuati considerando il
particolare assetto impiantistico, i vincoli determinati dalla
collocazione geografica e i tempi amministrativi necessari ad
ottenere le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano
durata superiore a quattro anni;».

Art. 40

Modifiche all'allegato 1 al titolo III-bis alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato 1 al titolo III-bis alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sezione C., punto 1., secondo
capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi
compresi le diossine e i furani, nonche' l'assicurazione di qualita'
dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai
metodi di misurazione di riferimento, sono effettuati conformemente
alle norme CEN.»;
b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Cio' si
applica anche al sistema di assicurazione della qualita' del
laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi.».

Art. 41

Modifiche all'allegato II alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, punto 4.9., dopo la parola: «informare» sono
inserite le seguenti: «, senza indebito ritardo,»;
b) alla parte I, punto 6.1., dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Il provvedimento di sospensione e' notificato anche al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a
informare immediatamente la Commissione europea delle deroghe
concesse, compresi i motivi che le giustificano e le condizioni
imposte.»;
c) alla parte II, sezione 8, punto 5., al terzo periodo, dopo la
parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, senza indebito
ritardo,».

Art. 42

Modifiche all'allegato IV alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla parte II, lettera nn), la parola:
«Allevamenti» e' sostituita dalle seguenti: «Escluse le installazioni
soggette al titolo III-ter della parte seconda, gli allevamenti».

Art. 43

Disposizioni transitorie e finali
anche di natura finanziaria
1. Quanto previsto dal comma 4-quinquies dell'articolo 29-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono le
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1°
luglio 2026 relative all'attivita' principale dell'installazione;
b) per le altre installazioni, entro quattro anni dalla
pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT pubblicate
dopo il 1° luglio 2026 relative all'attivita' principale della
installazione.
2. Quanto previsto dall'articolo 29-sexies, commi 3-bis, lettere da
a) a d), 4-bis, 4-quater, 9-ter, e all'articolo 29-decies, commi
10-ter, 10-quater, 10-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a seguito delle modifiche introdotte dal presente
decreto, si applica alle installazioni che al 4 agosto 2024
svolgevano attivita', di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 nella versione vigente a
tale data, e
a) sono in funzione e detengono un'autorizzazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero
b) per le quali i gestori hanno presentato una domanda completa
di autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione
entro i successivi dodici mesi, da quando l'autorizzazione e'
riesaminata o aggiornata a norma dell'articolo 29-octies, o a norma
dell'articolo 29-nonies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e comunque entro il 1° settembre 2036.
3. Quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 29-sexies, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, si applica alle installazioni che svolgono
attivita' di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, che al 4 agosto 2024 erano in
esercizio autorizzato con autorizzazione integrata ambientale o altro
provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, a partire
da quando l'autorizzazione e' riesaminata ai sensi dell'articolo
29-octies del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
comunque entro il 1° settembre 2036.
4. Fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, alle
installazioni ivi menzionate, che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore il 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo III-bis
della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006
nella versione vigente a tale data.
5. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 2.3, lettera a-bis), del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, o la finitura di fibre
tessili o di tessili di cui al punto 6.2 di tale allegato, come
modificato dal presente decreto, e sono in funzione prima del 1°
luglio 2026, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
a partire dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche introdotte
dall'articolo 13, comma 1, lettere g) e t), del presente decreto.
6. Alle installazioni che alla data del 4 agosto 2024 non
rientravano nell'ambito di applicazione del titolo III bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
versione vigente a tale data, e svolgono le attivita' di cui
all'allegato VIII alla parte seconda, punto 1.4, punto 2.3, lettere
b) e b-bis), e punto 3.6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dal presente decreto, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione
delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attivita'
principale di un'installazione o al piu' tardi entro il 1° settembre
2034, ad eccezione dell'articolo 29-sexies, commi 4-quinquies e
9-bis.1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Fino alla
pertinente data di applicazione di cui al primo periodo, agli
impianti facenti parte di installazioni che rientrano nell'ambito di
applicazione del titolo III-bis della parte seconda del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione vigente al 4
agosto 2024, si applicano le disposizioni del citato titolo III-bis,
come vigenti a tale data. Alle installazioni autorizzate per la prima
volta dopo la pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle
BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026, relative all'attivita'
principale dell'installazione, le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano dalla data di autorizzazione.
7. Alle installazioni che svolgono le attivita' di cui all'allegato
VIII-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal presente decreto, e per le quali sono
specificate le modalita' di calcolo della capacita' produttiva in UBA
(unita' bestiame equivalente), le disposizioni di cui al presente
decreto, fatta salva la possibilita' per le regioni e le provincie
autonome di calendarizzare in via anticipata le tempistiche di
presentazione delle relative istanze, si applicano:
a) quattro anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla
pubblicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 70 decies,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, se l'installazione ha una
capacita' pari o superiore a 600 UBA;
b) cinque anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), se l'installazione ha una capacita'
pari o superiore a 400 UBA;
c) sei anni dopo la data di entrata in vigore delle norme
operative di cui alla lettera a), per tutte le altre installazioni di
cui al citato allegato VIII-bis al decreto legislativo n. 152 del
2006.
8. Fino alla pertinente data di applicazione di cui al comma 7,
alle installazioni di cui al medesimo comma, che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione in vigore
il 4 agosto 2024, si applicano le disposizioni di cui al titolo
III-bis della medesima parte seconda, vigenti a tale data.
9. Le deroghe concesse dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, prima del 1° luglio 2026, restano valide fino a
quando l'autorita' competente non valuta nuovamente se la deroga sia
giustificata a norma del medesimo comma 9-bis, come modificato dal
presente decreto. Tale valutazione e' effettuata nell'ambito dei
procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies, al piu' tardi
entro il 1° luglio 2030.
10. Le deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche
emergenti gia' concesse dall'autorita' competente a norma
dell'articolo 29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, restano valide per tutto il periodo specificato
nella decisione che concede la deroga. Alla scadenza di tale periodo,
qualora l'attivita' ecceda i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, la sperimentazione della tecnica e'
interrotta.
11. Per le relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-ter,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ove non sia stata gia' prestata la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006, il gestore provvede a prestare tale
garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Le installazioni gia' autorizzate ai sensi del titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
che per effetto delle modifiche introdotte agli allegati VIII e
VIII-bis della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 non sono piu' soggette agli obblighi di cui al medesimo
titolo III-bis, ovvero agli obblighi di cui al titolo III-ter della
medesima parte seconda, hanno titolo ad esercire sulla base delle
autorizzazioni gia' rilasciate fino alla data del previsto rinnovo, e
comunque fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. Fermo quanto previsto dal terzo periodo, fino all'approvazione
del primo aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma
3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione
delle istanze di cui all'articolo 29-nonies, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono corrisposte le tariffe
istruttorie stabilite per le istanze di cui al comma 2 del medesimo
articolo 29-nonies. I decreti di cui all'articolo 33, comma 3-bis e
comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Nelle more di tale aggiornamento le tariffe
istruttorie e quelle relative ai controlli sono incrementate del 20
per cento rispetto a quelle applicabili ai sensi delle norme
previgenti.
14. Entro centottanta giorni dall'adozione delle conclusioni sulle
BAT pertinenti a ciascuna delle categorie di attivita' di cui
all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del
made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono
disciplinati i criteri e le soglie per individuare i casi di
trasformazione industriale profonda ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29-octies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

Art. 44

Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
b) l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
c) l'articolo 28, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
d) l'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 45

Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e
all'articolo 43, comma 13, le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Schillaci, Ministro della salute

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato A
«Allegato VIII bis alla Parte Seconda
Attivita' di cui al Titolo III-ter della Parte Seconda
A- Le installazioni rientrano nell'ambito di applicazione del
presente allegato se appartengono a una o piu' delle seguenti
categorie di attivita'.
1. Allevamento di suini che raggiunge 350 o piu' UBA, escluse
le attivita' di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione
biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densita'
di allevamento e' inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente
per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli
animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo
significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente
all'esterno.
2. Allevamento esclusivo di galline ovaiole che raggiunge 300 o
piu' UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che raggiunge
280 o piu' UBA. Nelle installazioni in cui e' allevata una
combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia e' di
280 UBA e la capacita' e' calcolata utilizzando 0,93 come fattore di
ponderazione (*) per le galline ovaiole.
3. Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che
raggiunge 380 o piu' UBA, escluso l'allevamento di suini in
installazioni con regimi di produzione biologica a norma del
regolamento (UE) 2018/848, o dove la densita' di allevamento e'
inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o
coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli
animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno
all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
B- Il livello di UBA raggiunto dalla capacita' ricettiva di
un'installazione e' calcolato utilizzando i seguenti tassi di
conversione:

+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Scrofe riproduttrici ≥ 50 | |
|Suini: |kg ... |0,500 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Suinetti ≤ 20 kg ... |0,027 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Altri suini ... |0,300 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
|Pollame: |Polli da carne ... |0,007 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Galline ovaiole ... |0,014 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Tacchini ... |0,030 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Anatre ... |0,010 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Oche ... |0,020 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Struzzi ... |0,350 |
+-----------------+---------------------------+-----------+
| |Altro pollame ... |0,001 |
+-----------------+---------------------------+-----------+

(*) Il fattore di ponderazione per le galline ovaiole e' stato
calcolato dividendo la soglia dell'altro pollame (280 UBA) per la
soglia delle galline ovaiole (300 UBA), vale a dire 280/300 = 0,93
(arrotondato).».

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13
giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 10 (Principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alla competenza regionale la
definizione delle modalita' con le quali condurre i
procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli
impianti di allevamento nonche' la definizione delle
connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli
obblighi di informazione nei confronti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando
nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto
dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo
5, della direttiva (UE) 2024/1785;
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per
altre categorie di installazioni, la possibilita', prevista
dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare
requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i
procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa
d'atto di conformita', modificando e integrando a tal fine
le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la
disciplina riguardante le procedure di riesame e di
controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia
alle attivita' di scambio di informazioni tecniche previste
dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle
attivita' del centro di innovazione per la trasformazione e
le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo
27-bis della direttiva 2010/75/UE;
d) assicurare che la singola autorizzazione
contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in
cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a
scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli
strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli gia'
esistenti, nonche' le eventuali risorse finanziarie
occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le
previste tariffe, attraverso le quali le autorita'
sanitarie possono contribuire efficacemente
all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e,
sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle
eventuali criticita' sanitarie che rendono necessario, in
particolari contesti, condizionare l'esercizio al
raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente
ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla
luce degli sviluppi della disciplina in materia di
procedimento amministrativo, in particolare garantendo il
coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti
aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari,
evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando
alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la
definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non
sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia
di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di
violazione delle prescrizioni autorizzative che determina
un danno sanitario, ove necessario integrando tali
disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente
disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresi' quale
sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la
violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a
evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento
dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria
per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri
di presentazione delle relazioni di riferimento di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure
autorizzative riguardanti interventi che comportano una
significativa modifica delle migliori tecniche disponibili
di riferimento, nonche' le competenze del tavolo di
coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del
decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della
disciplina in materia di interpello ambientale;
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionate rispetto alla gravita' della violazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo
altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la
diffida ad adempiere;
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore
modifica e integrazione al fine di assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1,
lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 7
maggio 2026, n. 70 recante: «Valorizzazione della risorsa
mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 2026:
«Art. 34 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026,
un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, nonche' dei principi e criteri direttivi
specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13
giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 10.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato su proposta del Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono tenute a
esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine i decreti possono
comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.».
- La direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L.
- Il regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 206 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento 2016/429 del Parlamento europeo, del 9
marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e
che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita'
animale «normativa in materia di sanita' animale» e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento 2018/848/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il regolamento 2024/1244 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione
dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla
creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che
abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 2 maggio 2024, Serie L.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
recante: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003.
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante: «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
222 del 23 settembre 2005.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
2008, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante:
«Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008.
- Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 recante:
«Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011.
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
recante: «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2015.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante: «Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera
a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
marzo 2023.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 recante: «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a norma
dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2007.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20230 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Principi generali per le procedure di VIA,
di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione
integrata ambientale (AIA)). - 1. Le norme della presente
parte seconda costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di
impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati;
c) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa
alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di
bestiame (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento);
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della
procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalita'
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi
che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha
la finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali
per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5,
comma 1, lettera c);
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e VIII-bis alla parte seconda e prevede
misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre
progressivamente le emissioni delle suddette attivita'
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, e la produzione di
rifiuti, a migliorare l'efficienza nell'impiego delle
risorse, nonche' a promuovere l'economia circolare e la
decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attivita'
contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala unionale,
un livello elevato di protezione della salute umana e
dell'ambiente nel loro complesso.».
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito
VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di
cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi,
diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un
progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da
un'autorita' a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un'autorita' per essere approvati, mediante
una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o
del programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente
presenta il progetto di fattibilita' come definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto
definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da
consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV
della direttiva 2011/92/UE;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'articolo 93 del decreto n.
163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,
il progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: documento che
integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 22 e
alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte
seconda del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore, rumore, odore o piu' in generale di
agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo,
che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII o all'allegato VIII-bis alla Parte
Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attivita' elencate nei
suddetti allegati, sia esercita nel medesimo sito e possa
influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E'
considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore;
i-quinquies) valore limite di prestazione
ambientale: un valore di prestazione incluso in
un'autorizzazione, espresso per determinate condizioni in
rapporto a determinati parametri specifici;
i-sexies) profonda trasformazione industriale:
l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di
tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili
che comportano un cambiamento importante nella
progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in
tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione
esistente con una nuova installazione, che consenta una
riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a
effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralita'
climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per
l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti
con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT
applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o
indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto,
opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o
rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,
nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
installazione, impianto o progetto approvato, compresi, nel
caso delle installazioni, degli impianti e dei progetti, le
variazioni delle loro caratteristiche o del loro
funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano
produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera,
installazione, o di un impianto: la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell'installazione, dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi
sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII, o l'allegato VIII-bis, indica valori di soglia, e'
sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad
un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best
available techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di
esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate
tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di
autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare
le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una
scala che ne consenta l'applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del
relativo comparto industriale, prendendo in considerazione
i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, o
dell'Unione europea, purche' il gestore possa avervi
accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso, comprese la salute umana e la protezione del
clima;
l-ter.1) "documento di riferimento sulle BAT" o
"BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) "conclusioni sulle BAT": un documento
adottato secondo quanto specificato all'articolo 13,
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in
italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili e sulle tecniche
emergenti, la loro descrizione, le informazioni per
valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di
prestazione ambientale associati a tali tecniche, i
contenuti di un sistema di gestione ambientale comprensivo
dei valori di riferimento, il monitoraggio associato, i
livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti
misure di ripristino del sito;
l-ter.3) norme operative: le norme per condizioni
operative uniformi emanate dalla Commissione europea, con
atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo
70-decies, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE come
modificata dalla direttiva UE 2024/1785;
l-ter.4) "livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica
innovativa per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
nel loro complesso o almeno lo stesso livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente e maggiori risparmi di
spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili
esistenti;
l-quater) livelli di prestazione ambientale
associati alle migliori tecniche disponibili o BAT AEPL:
gli intervalli di livelli di prestazione ambientale,
ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una
BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT;
l-quinquies) prestazione ambientale: la prestazione
relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle
risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse
energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e
alla produzione di rifiuti;
l-sexies) valori di riferimento: la gamma
indicativa dei livelli di prestazione ambientale associati
alle migliori tecniche disponibili, da utilizzare come
riferimento nel sistema di gestione ambientale;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi
sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni
di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento
obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che
conclude la fase di valutazione di VAS, espresso
dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria
svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma
4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento
di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da
seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle
opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali
atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni
ambientali del progetto, nonche' i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto o il gestore
a esercire l'installazione;
o-sexies) registrazione: procedura alternativa alla
autorizzazione che, nei casi previsti, abilita il gestore a
esercire l'installazione a seguito di una sua
comunicazione, con la quale assume impegni conformi ai
requisiti previsti;
p) autorita' competente: la pubblica
amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del
parere motivato, nel caso di valutazione di piani e
programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso
di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale o del provvedimento comunque
denominato che autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica
amministrazione che elabora il piano, programma soggetto
alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in
cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano,
programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o
giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in
parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di
un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione della salute umana
o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla
normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate
come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito
all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia di sanita' animale
(normativa in materia di sanita' animale);
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o
miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del
regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi
dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della
Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo
74, comma 2, lettera ee);
v-novies) suini: i suini quali definiti
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011 n.
122;
v-decies) unita' di bestiame (UBA): un'unita' di
misura standard che consente l'aggregazione delle varie
categorie di bestiame a fini comparativi ed e' calcolata
utilizzando i coefficienti per le singole categorie di
bestiame di cui all'allegato VIII bis alla parte seconda;
v-undecies) livelli di emissione associati alle
tecniche emergenti: la gamma di livelli di emissione
ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una
tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti,
come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come
media in un determinato arco di tempo nell'ambito di
condizioni di riferimento specifiche;
v-duodecies) livelli di prestazione ambientale
associati alle tecniche emergenti: la gamma di livelli di
prestazione ambientale, ottenuti in condizioni di esercizio
normali, utilizzando una tecnica emergente o una
combinazione di tecniche emergenti, come descritto nelle
conclusioni sulle BAT;
v-terdecies) garanzia della conformita': i
meccanismi per garantire la conformita' utilizzando tre
categorie di intervento:
1) promozione della conformita';
2) monitoraggio della conformita';
3) verifica e esecuzione.
1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 dell'articolo 237-ter.».
Art. 3
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato 3
aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
Piano di sviluppo aeroportuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali e' prevista la Valutazione di
impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal
Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo
aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il
Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a
valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione e'
effettuata secondo le modalita' e le competenze previste
dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali
contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un
unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di
difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario
nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di
emergenza.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e'
effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte
seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi
di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di
produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti
ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli
eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II
e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla
parte seconda del presente decreto, in applicazione dei
criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano
compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo
26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con
quelle di adeguamento delle regioni o delle province
autonome, ove adottate.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione
di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla
parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e
adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Per i
progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo
la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo e'
adottato entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai
sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche
in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del
presente decreto.
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del
rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione
dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e'
necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali delle installazioni di
cui alle lettere a) e b-bis) del presente comma;
b-bis) le installazioni che svolgono attivita' di
cui all'allegato VIII-bis alla parte seconda, ove non
aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo
29-septiesdecies, comma 1 o non diversamente disposto dalle
norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies, comma
2.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6,
comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche
autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) e
b-bis) del comma 13, nonche' per le loro modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo
efficace ed efficiente promuovendo ove possibile l'utilizzo
e la produzione di energia rinnovabile;
d-bis) le risorse materiali e l'acqua sono
utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il
riutilizzo;
d-ter) e' attuato il sistema di gestione ambientale
di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-octies;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies,
comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di
tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di
prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi'
stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle
linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale
e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati
sono fatti salvi per la durata di vita utile del
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le
attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di
ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma
81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione
in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota
di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate,
in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione , rispettivamente, del Ministero dello
sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei
corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell'inquinamento marino.».
Art. 4
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA). - 1.
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi
di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni
delle leggi regionali, i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti
di cui all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III
e IV al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale le
installazioni che svolgono attivita' di cui all'allegato
XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali le installazioni che
svolgono attivita' di cui all'allegato VIII che non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente
decreto e loro modifiche sostanziali, nonche' le
installazioni di cui all'allegato VIII-bis che non
aderiscano al regime di registrazione di cui all'articolo
29-septiesdecies, comma 1, ove non diversamente disposto
dalle norme regionali di cui all'articolo 29-septiesdecies,
comma 2.
5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in
sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal competente
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali in
materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti
locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea,
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS
di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.».
Art. 5
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.
Art. 6
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 9 (Norme procedurali). - 1. Alle procedure di
verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto
si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale
e' facolta' del proponente presentare all'autorita'
competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte
della documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro e
il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro
sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro
in cui il progetto e' proposto.
4-bis. L'autorita' competente provvede a mettere a
disposizione del pubblico, mediante il proprio sito
internet istituzionale, le informazioni pratiche
sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al
destinatario sono indicati l'autorita' cui e' possibile
ricorrere e il relativo termine.
4-ter. L'autorita' competente provvede a digitalizzare
e telematizzare i processi di presentazione delle istanze
di autorizzazione integrata ambientale, di conduzione dei
relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei
provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni,
garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di
sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure
elettroniche di autorizzazione. Nell'ambito di tali
attivita' le autorita' competenti garantiscono altresi',
entro il medesimo termine, il pieno sviluppo di sistemi per
le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche
di autorizzazione per i grandi impianti di combustione, di
cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg) non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale. Tale attivita' si basa
anche sulle migliori pratiche individuate dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, e dal coordinamento di cui
all'articolo 29-quinquies ed e' attuata nel rispetto del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche avvalendosi dei
servizi forniti dallo sportello unico per le attivita'
produttive (SUAP), purche' compatibili anche rispetto alle
tempistiche del procedimento. Nell'applicazione del
presente comma le autorita' competenti adottano le
necessarie azioni con gradualita' tenendo conto delle
osservazioni eventualmente presentate dalle principali
associazioni di categoria interessate.».
Art. 7
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA,
Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di
incidenza e Autorizzazione integrata ambientale). - 1.
Esclusi i casi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter,
per i progetti soggetti alla procedura di verifica di
assoggettabilita' a VIA o alla procedura di VIA, l'istanza
di autorizzazione integrata ambientale e' presentata
successivamente all'emanazione del provvedimento di non
assoggettabilita' alla VIA o del provvedimento favorevole
di VIA. Nel caso di riesame di autorizzazione integrata
ambientale avviato d'ufficio, ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, o sulla base delle tempistiche dettate
dagli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3, lettera a), ove il gestore ritenga che
il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame richieda
di realizzare progetti migliorativi da assoggettare alle
procedure di cui al titolo III, la documentazione
istruttoria presentata, ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 5, contiene l'indicazione dei tempi complessivi
prevedibili per la messa in esercizio di tali progetti,
comprensivi dei tempi necessari per gli adempimenti
amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la
realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonche' la
descrizione delle misure transitorie proposte per il
parziale conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle
more della messa in esercizio.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che,
per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato VIII del presente
decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita'
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se
l'autorita' competente in materia di VIA coincide con
quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province
autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma
1-bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto
n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo
studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure
dovra' dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui
all'articolo 19 puo' essere condotta, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito
della VAS. In tal caso le modalita' di informazione del
pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da
piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.».
Art. 8
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli
atti autorizzatori). - 1. Il provvedimento di VIA e' sempre
integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo
abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a
VIA.
2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le
seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del
provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche
del progetto e delle eventuali misure previste per evitare,
prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti
ambientali negativi e significativi, nonche', ove
opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al
rigetto dell'autorizzazione, e' data prontamente
informazione al pubblico, nonche' alle Amministrazioni e
agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di
cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul
sito web dell'autorita' che ha adottato l'atto, consentendo
altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che
eventualmente l'accompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si
fonda la decisione, incluse le informazioni relative al
processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di
VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e
24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati
integrati o altrimenti presi in considerazione.».
Art. 9
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle
migliori tecniche disponibili). - 1. L'autorizzazione
integrata ambientale e' rilasciata tenendo conto di quanto
indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative
condizioni sono definite avendo a riferimento le
Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo
29-sexies, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-ter e 9-quater, e
all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente utilizza quale
riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione
le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla
Commissione europea in attuazione dell'articolo 16,
paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16,
paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri
delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa consultazione delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale degli operatori delle
installazioni interessate, possono essere determinati
requisiti generali, per talune categorie di installazioni
che svolgono attivita' di cui all'allegato VIII o VIII bis
alla parte seconda, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione. I
requisiti generali si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
con l'articolo 29-sexies, un approccio integrato ed una
elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso. I requisiti generali fissano, in particolare, i
limiti di emissione e di prestazione piu' rigorosi che
possono essere imposti a sottocategorie di installazioni
aventi caratteristiche simili, tenendo conto dell'intera
gamma dei BAT-AEL e dei BAT-AEPL indicata nelle pertinenti
conclusioni sulle BAT e assumendo la applicazione delle
tecniche poste a riferimento nei BREF piu' performanti tra
quelle generalmente applicabili alla sottocategoria. Per le
installazioni appartenenti alle sottocategorie interessate,
salva l'applicazione dell'articolo 29-septies e
dell'articolo 29-octies, l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui
all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice
verifica di conformita' dell'istanza ai requisiti generali
e non trovano conseguentemente applicazione i commi 5,
5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater.
2-bis. Nelle more della emanazione dei decreti di cui
al comma 2, le regioni hanno facolta' di emanare, sentiti i
Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
imprese e del made in Italy e della salute, requisiti
generali regionali che, per talune categorie di
installazioni che svolgono attivita' di cui all'allegato
VIII o VIII bis alla parte seconda e non rientrano nelle
installazioni di cui all'allegato XII alla parte seconda,
tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni
singola autorizzazione, tenendo conto delle specificita'
proprie del contesto regionale. I requisiti generali
definiti a livello regionale si basano sulle migliori
tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di
alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire
la conformita' con l'articolo 29-sexies, un approccio
integrato e una elevata protezione equivalente
dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali
regionali fissano, in particolare, i limiti di emissione e
di prestazione piu' rigorosi che possono essere imposti a
sottocategorie di installazioni aventi caratteristiche
simili, tenendo conto dell'intera gamma dei BAT-AEL e dei
BAT-AEPL indicata nelle pertinenti conclusioni sulle BAT e
assumendo l'applicazione delle tecniche poste a riferimento
nei BREF piu' performanti tra quelle generalmente
applicabili alla sottocategoria nel territorio regionale.
Per le installazioni appartenenti alle sottocategorie
interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies
e dell'articolo 29-octies, l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione che sostituisce i titoli di cui
all'allegato IX alla parte seconda in base ad una semplice
verifica di conformita' dell'istanza con i requisiti
generali e non trovano conseguentemente applicazione i
commi 5, 5-bis, 6 e 8, dell'articolo 29-quater. In caso di
successiva emanazione di requisiti generali di cui al comma
2, applicabili all'installazione, o di pertinenti
conclusioni sulle BAT, i requisiti generali regionali
perdono di efficacia in occasione del primo rinnovo
dell'autorizzazione disposto ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 3.
2-ter. Prima dell'adozione dei decreti di cui al
comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica provvede a pubblicare nel sito internet
istituzionale lo schema da sottoporre alle amministrazioni
concertanti per un periodo non inferiore a trenta giorni,
durante il quale il pubblico interessato puo' formulare
osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento
finale.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai
sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i
requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'aggiornamento
delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle
pertinenti conclusioni sulle BAT.».
Art. 10
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-ter, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto
salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le
seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,
delle sostanze, dell'energia e dell'acqua usate o prodotte,
nonche' dell'acqua riutilizzata dall'installazione;
b-bis) ove necessario, la dichiarazione di
conformita' ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione, compresi gli odori;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione, inclusi gli
odori, in ogni comparto ambientale nonche'
un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente e sulla salute umana;
f) descrizione della tecnologia e delle altre
tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per
controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita'
di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una
relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della
messa in esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata. L'autorita'
competente dispone nell'autorizzazione o nell'atto di
aggiornamento, ove ritenuto necessario, ulteriori e
specifici approfondimenti.
m-bis) quietanza dell'avvenuto versamento della
tariffa istruttoria di cui all'articolo 33, comma 3-ter.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione della
istanza, l'autorita' competente, effettuate le verifiche ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, anche in relazione all'avvenuto pagamento della
tariffa ai sensi dell'articolo 33, comma 3-ter, inoltra
l'istanza alle amministrazioni e agli uffici competenti in
materia ambientale che hanno la responsabilita' di
garantire la conformita' alla legislazione ambientale
dell'Unione europea, comprese le norme di qualita'
ambientale, per aspetti connessi all'esercizio
dell'installazione. L'istanza e' inoltrata, altresi',
all'autorita' sanitaria individuata dalla regione, al
sindaco del comune in cui e' ubicata l'installazione,
nonche', per le installazioni soggette alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e al
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alle relative
autorita' competenti, e, nel caso di impianti di competenza
statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle
imprese e del made in Italy.
4-bis. Entro e non oltre venti giorni dall'inoltro
dell'istanza, le amministrazioni e gli uffici di cui al
comma 4 trasmettono all'autorita' competente eventuali
osservazioni, ovvero richieste di integrazione.
4-ter. Qualora, anche sulla base degli elementi
acquisiti ai sensi del comma 4-bis e dell'articolo
29-quater, comma 4, le informazioni contenute nell'istanza
risultino incomplete, l'autorita' competente, nel caso di
impianti di competenza statale anche sulla base di una
proposta della Commissione di cui all'articolo 8-bis, entro
trenta giorni dall'avvio del procedimento chiede una sola
volta integrazioni al gestore, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni. In tal caso i termini del
procedimento sono interrotti fino alla ricezione della
documentazione integrativa. E' fatta salva la facolta' per
il gestore di richiedere una proroga del termine in ragione
della complessita' della documentazione da presentare.
Qualora il gestore non depositi la documentazione completa
degli elementi mancanti entro il termine assegnato,
l'istanza si intende ritirata.».
Art. 11
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-quater, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-quater (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2. Le
autorita' competenti provvedono a informatizzare la
presentazione delle istanze e i procedimenti nel rispetto
dell'articolo 9, comma 4-ter.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso
i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente,
in una fase precoce della procedura di adozione della
decisione e, comunque, non appena sia ragionevolmente
possibile, su una pagina internet facilmente reperibile, a
titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti
registrati, dell'istanza, del progetto di decisione,
compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi
di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa
una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi
aggiornamenti e, se del caso, delle condizioni di
autorizzazione consolidate, e con particolare riferimento
agli elementi di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed
h-bis), nonche' delle proposte di riesame pervenute dalle
autorita' competenti in materia ambientale ai sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero ai sensi del comma
7, del presente articolo e, entro sessanta giorni dalla
presentazione, delle comunicazioni di cui all'articolo
29-nonies, commi 1 e 3-bis.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda. In tale periodo
sono sospesi i termini di cui al comma 10 e di cui
all'articolo 29-ter commi 4-bis e 4-ter.
5. L'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale convoca apposita
conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano le amministrazioni titolate ad esprimere
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al rilascio
dell'autorizzazione. L'autorita' sanitaria individuata
dalla regione e il sindaco territorialmente competente
partecipano alla conferenza di servizi esclusivamente nei
casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-bis,
9-bis.1 e 9-ter.
5-bis. Per le autorizzazioni di competenza statale,
alla conferenza di servizi partecipano, tra le altre
amministrazioni, il Ministero della salute, ai fini della
definizione delle determinazioni volte alla tutela della
salute pubblica, i Ministeri dell'interno e delle imprese e
del made in Italy, per gli aspetti di rispettiva
competenza.
6. Nell'ambito della conferenza di servizi, e'
acquisita la proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale su cui esprime parere,
per gli eventuali aspetti di competenza, l'Istituto
superiore di Sanita', per le installazioni di competenza
statale, ovvero il parere delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre
installazioni, per quanto riguarda le modalita' di
monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell'ambiente.
7. (abrogato).
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
8-bis. L'autorizzazione puo' prescrivere, anche per
quanto attiene agli aspetti sanitari, approfondimenti
conoscitivi o lo svolgimento di campagne di monitoraggio
sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della
durata dell'autorizzazione, e la conseguente attivazione di
successivi specifici riesami parziali. Ove lo svolgimento
di tali approfondimenti e campagne di monitoraggio richieda
il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con
competenze non ambientali, tali amministrazioni sono
individuate in conferenza di servizi e forniscono supporto
all'autorita' di controllo ambientale di cui all'articolo
29-decies, comma 3.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la
Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi
entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto dal comma 4 per la presentazione delle
osservazioni.
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda, salve le sospensioni e le interruzioni
previste dai commi 4 e 8 e dall'articolo 29-ter, comma
4-ter.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui
all'articolo 216 e danno attuazione alla disciplina
regionale definita in esecuzione dell'articolo 113 in
materia di acque meteoriche.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, la data entro la quale le
prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e
di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche
coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis,
prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) gli estremi dei documenti di riferimento sulle
BAT pertinenti per l'installazione o l'attivita'
interessate;
e) il metodo utilizzato per determinare le
condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies,
ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di
prestazione ambientale e i valori limite di prestazione
ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili
e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo
29-sexies, commi da 9-bis a 9-quater, i motivi specifici
della deroga sulla base dei criteri indicati nel pertinente
comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate
dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma
13, al momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente;
h-bis) i risultati dei controlli sugli effetti
ambientali di cui agli articoli 29-septies, comma 2-bis, e
29-sexies, comma 9-bis.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.».
Art. 12
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 29- quinquies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e
provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane
(UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti
dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso
l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una
rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze.
2-bis. Alle attivita' del coordinamento di cui al
comma 1 possono partecipare, in relazione agli aspetti di
rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in
Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
2-ter. Delle indicazioni fornite dal coordinamento di
cui al comma 1 si tiene conto nelle risposte agli
interpelli ambientali di cui all'articolo 3-septies,
attinenti all'applicazione delle disposizioni del presente
titolo.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,
al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
Art. 13
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-sexies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata
ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere
tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui
ai seguenti commi del presente articolo nonche' di cui agli
articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di
attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni
dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo
decreto, solo quando cio' risulti indispensabile per
evitare un rilevante inquinamento locale.
1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito
di applicazione del presente titolo, il gestore predispone
ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai
commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030, ovvero,
per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione
integrata ambientale successivamente, entro il termine
fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo
29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo
audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione
del pubblico come specificato al comma 9-duodecies e
effettua il periodico riesame di tale documento almeno in
occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui
all'articolo 29-octies, comma 3, per garantirne la continua
idoneita', adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per
verificare la conformita' del sistema di gestione
ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il
gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno
ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo
accreditato per la valutazione della conformita' a norma
del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore
ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito
all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi gia'
certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o
registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n.
1221/2009.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica
sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di
valutazione d'impatto ambientale, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le
sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato
II del regolamento (UE) n. 2024/1244 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono essere
emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa, in considerazione della loro natura, della
loro pericolosita' e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della
variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi
idrici riceventi, nonche' i valori limite ai sensi della
vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I
valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere meno
rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui e' ubicata l'installazione. Se del caso i
valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
inoltre:
a) valori limite di prestazione ambientale come
specificati nel comma 4-quinquies;
b) disposizioni adeguate che garantiscono la
valutazione della necessita' di prevenire o ridurre le
emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui
all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui
all'allegato XVII del medesimo regolamento;
c) disposizioni adeguate che definiscono le
caratteristiche di un sistema di gestione ambientale
conformemente al comma 1-bis;
d) opportuni requisiti di controllo del consumo e
del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le
materie prime;
e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la
gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
f) opportune disposizioni per la riduzione
dell'impatto acustico;
g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la
sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;
h) ulteriori disposizioni che garantiscono la
protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque
superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei
punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio
2023, n. 18;
i) disposizioni adeguate per la relazione di
riferimento e la verifica periodica delle misure adottate
per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque
superficiali e nelle acque sotterranee;
l) disposizioni adeguate relative al controllo
periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che
possono essere presenti nel sito e tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee presso il sito
dell'installazione.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori
limite, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui
ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4) e si
attestino sui valori piu' rigorosi ottenibili e mantenibili
stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili,
tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine
il gestore valuta l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando
in particolare se sia realisticamente possibile fissare
limiti corrispondenti ai valori piu' rigorosi della gamma
BAT-AEL, e illustra le migliori prestazioni complessive che
l'installazione puo' raggiungere e mantenere stabilmente
grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento
descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso
specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati.
I valori limite di emissione sono fissati attraverso una
delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in
condizioni di esercizio normali, all'interno dei valori dei
BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei
BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei
BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti originate nell'installazione si applicano nel
punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e
la determinazione di tali valori e' effettuata al netto di
ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto,
tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi
non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti
di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto
di depurazione esterna puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'installazione interessata, a condizione che cio' non
comporti livelli piu' elevati di inquinamento ambientale
rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo
scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente
di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine
il gestore, consultato il gestore dell'impianto di
trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di
abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia
adeguata a garantire il raggiungimento di livelli di
emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo
scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a
supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti
non compromettano il rispetto delle disposizioni
dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che
siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti
lettere da a) a d). In sede di rilascio dell'autorizzazione
l'autorita' competente documenta il rispetto dei suddetti
requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita
dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il
gestore verifica in particolare che:
a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano
il funzionamento dell'impianto di trattamento o la
capacita' di recupero di risorse dal flusso;
b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano
la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e
negli impianti di trattamento delle acque reflue;
c) l'impianto di trattamento e' progettato e
attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;
d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti
generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo
recettore, non e' maggiore rispetto allo scenario in cui
gli scarichi dell'installazione interessata fossero diretti
e conformi ai valori limite di emissione definiti in
conformita' al comma 4-bis, salva l'applicazione
dell'articolo 29-septies.
4-quinquies - L'autorita' competente, relativamente a
condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo per le
centrali che alimentano reti di teleriscaldamento, tra
prelievo idrico di processo e acqua prelevata ad uso
teleriscaldamento:
a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle
indicate, con riferimento ad uno o piu' periodi e agli
intervalli BAT-AEPL, nelle conclusioni sulle BAT emanate
dopo il 1° luglio 2026;
b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati,
valori limite di prestazione ambientale in materia di
acqua, individuati negli intervalli BAT-AEPL di cui alla
lettera a), che non devono essere violati durante i periodi
indicati;
c) livelli di prestazione ambientale indicativi,
per i quali garantire il monitoraggio, in materia di
rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento
un valore scelto nell'intervallo BAT AEPL pertinente di cui
alla lettera a).
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce
condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore
tecnica disponibile non descritta in alcuna delle
pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale
tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai
criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis e qualora contengano BAT-AEPL,
verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi
4-quinquies e 9-bis.1, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL o BAT-AEPL verifica che la tecnica
garantisca un livello di protezione dell'ambiente non
inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche
disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni e delle
prestazioni ambientali che specificano, in conformita' a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT
applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione,
le condizioni per valutare la conformita', la relativa
procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente periodicamente, ed almeno una
volta all'anno, i dati necessari per verificarne la
conformita' alle condizioni di autorizzazione integrata
ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini
del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale
di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma
1-bis, nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera
b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato
che consenta un confronto con i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo
disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo
delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse
condizioni di riferimento dei livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui
all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente
comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita'
competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione,
per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle
emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita'
di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle
conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione
integrata ambientale programma specifici controlli almeno
una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e
almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che
sulla base di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione, anche considerando gli esiti della verifica
di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di
riferimento, non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli. L'autorita'
competente, considerata estensione del sito e il rischio di
contaminazione, ha facolta' di ammettere ai fini dei
controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette,
o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo
primario.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies,
comma 3, e che preveda nel periodo di validita'
dell'autorizzazione l'esame di tutta la gamma degli effetti
ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le
Regioni possono prevedere il coordinamento delle attivita'
ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale
con quelle previste in materia di valutazione di impatto
ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive per
le manutenzioni, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra
l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti
dell'installazione sono considerati disponibili alla
realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli
stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla
demolizione e, se del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita',
comunque non eccedente il 20 per cento, di superamenti dei
valori limite di cui ai commi 4-bis e 4 quinquies, dovuti
ad una medesima causa, che possono essere senz'altro
considerati nel corso di validita' dell'autorizzazione
stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel
contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o
imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti
recanti le prescrizioni ai fini della sicurezza e della
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono
espressamente richiamati nella autorizzazione, e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono
armonizzate a tale quadro prescrittivo.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto
legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, relative
all'installazione, i provvedimenti adottati dal Prefetto
sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono
armonizzate a tale quadro prescrittivo.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo'
contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del
presente decreto, giudicate opportune dell'autorita'
competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di
immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare
dei commi 4-bis e 4-quinquies, l'autorizzazione puo'
disporre la redazione di progetti migliorativi, da
presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies,
ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori
prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il
gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal
fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di
comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di
cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche
e alle manutenzioni strettamente necessarie ad adeguare la
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente, su
istanza del gestore, puo' fissare valori limite di
emissione meno severi di quelli discendenti
dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una
valutazione dimostri che il conseguimento di limiti
all'interno dei BAT-AEL comporterebbe una maggiorazione
sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali,
in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni
ambientali locali dell'istallazione interessata o delle
caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.
L'autorita' competente documenta, in uno specifico allegato
all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo
pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale
scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la
giustificazione delle condizioni imposte, che devono
evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere
strettamente eccezionale del caso. I valori limite di
emissione cosi' fissati non superano, in ogni caso, i
valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida in materia, in
particolare in esito alla emanazione dell'atto di
esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, per garantire la coerenza
con tali linee guida. L'autorita' competente subordina il
rilascio della deroga alla acquisizione da parte del
gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla
concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente
ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti
misurabili, alla programmazione di controlli periodici su
tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare
che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che
si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela
ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa
rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualita'
ambientali ai sensi dell'articolo 29-sexies. La permanenza
delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del
presente comma deve essere espressamente verificata in sede
di controllo almeno ogni quattro anni e deve essere
rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4,
lettera a), in caso di verifica negativa, nonche' in
occasione di ciascun pertinente riesame
dell'autorizzazione.
9-bis.1 - In casi specifici l'autorita' competente
puo' fissare condizioni e valori limite di prestazione
ambientale meno severi di quelli discendenti
dall'applicazione del comma 4-quinquies, a condizione che
il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di
prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di
cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un
significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti
incrociati, o un significativo impatto economico, in
ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni
ambientali locali dell'installazione interessata; o
b) delle caratteristiche tecniche
dell'installazione interessata.
L'autorita' competente documenta in un allegato
all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo
pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale
scelta, la valutazione effettuata su quanto dichiarato dal
gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, che
devono evidenziare con argomentazioni verificabili il
carattere strettamente eccezionale del caso, verificando in
particolare che la gestione secondo condizioni e valori
limite di prestazione ambientale meno severi non causa un
impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento
delle risorse idriche, ed e' compatibile con il
raggiungimento di un elevato livello di protezione
complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di
tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee
guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da
parte della Commissione europea di eventuali linee guida in
materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della
direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento
dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza
con le predette linee guida.
9-ter. L'autorita' competente, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 29-septies, puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni dei commi 4-bis, 4-quinquies e
5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a trenta mesi, a
condizione che dopo il periodo specificato l'applicazione
di tale tecnica sia interrotta o che le emissioni
dell'attivita' raggiungano almeno i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali
orientamenti in materia della Commissione europea, sono
individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste
una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al
controllo dei gestori e della pubblica autorita' e comporta
gravi perturbazioni o penuria, in termini di:
a) approvvigionamento energetico, a condizione che
vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali
per il gestore ai fini dello svolgimento di attivita' di
interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di
emissione o dei valori limite di prestazione ambientale
applicabili;
c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali,
qualora la produzione compensi tale penuria o tali
perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza
pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse
pubblico prevalente.
In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis,
4-quinquies e 5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a),
e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di
rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che
portino a un minor inquinamento, l'autorita' competente
puo' fissare valori limite di emissione o valori limite di
prestazione ambientale meno severi, disponendo che le
emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma
siano monitorate e che il pubblico possa consultare,
conformemente all'articolo 29-quater, comma 13, le
informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La
deroga non e' concessa per un periodo superiore a tre mesi.
Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga
persistono, la deroga puo' essere prorogata per un periodo
massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese
le ragioni che ne giustificano la concessione e le
condizioni imposte, e' comunicata anche al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a
notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione
solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica,
l'autorita' competente senza indugio rivaluta di
conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non
appena le condizioni di approvvigionamento sono
ripristinate o qualora si individui un'alternativa
all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o
apparecchiature, l'autorita' competente provvede affinche'
la decisione di fissare valori limite di emissione e valori
limite di prestazione ambientale meno severi cessi di
produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le
condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai
commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e dell'articolo 6, comma
16, lettera a).
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto
dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento
della cessazione definitiva delle attivita' la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito
comporta un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate
svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.
9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al
comma 1-bis e' conforme alle indicazioni delle pertinenti
conclusioni sulle BAT, che ne determinano gli aspetti da
trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione
emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione
contiene almeno i seguenti elementi, che il gestore mette a
disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare
l'accesso agli utenti registrati:
a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a
migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la
sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte
a:
1) prevenire la produzione di rifiuti;
2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia
e il riutilizzo dell'acqua;
3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di
sostanze pericolose;
b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione
relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono
conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni
sulle BAT;
c) per le installazioni soggette all'obbligo di
effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di
gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei
risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di
gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e
dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle
misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;
d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose
presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come
componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con
particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri
di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui
all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una
valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla
salute umana e sull'ambiente, nonche' un'analisi delle
possibilita' di sostituirle con alternative piu' sicure o
di ridurne l'uso o le emissioni;
e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi
ambientali ed evitare rischi per la salute umana o
l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e
preventive;
f) il piano di trasformazione di cui al comma
9-decies.
Le informazioni messe a disposizione su internet ai
sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero,
se cio' non e' possibile, non pubblicate, qualora la loro
divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g)
e h) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone
preventiva comunicazione all'autorita' competente.
9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di
gestione ambientale di cui al comma 9-octies e' coerente
con la natura, le dimensioni e la complessita'
dell'installazione, ovvero dell'organizzazione, e con
l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora
gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di
gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori
di prestazione o le misure corrispondenti siano gia' stati
sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti
dell'Unione europea e siano conformi al presente articolo,
e' sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel
sistema di gestione ambientale.
9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include
nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di
trasformazione indicativo che copra le attivita' elencate
ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla
parte seconda. Il piano di trasformazione contiene
informazioni sulle modalita' di trasformazione
dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo
2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di
un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente
nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il
2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale
profonda di cui all'articolo 29-octies, comma 11-ter. Se
due o piu' installazioni sono sotto il controllo dello
stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il
controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa
impresa, tali installazioni possono essere coperte da un
unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei
piani di trasformazione siano gia' stati sviluppati in
conformita' a un'altra legislazione dell'Unione europea e
siano conformi al presente comma, nel piano di
trasformazione si puo' fare riferimento ai pertinenti
documenti.
9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione
di audit di cui al comma 1-bis, valuta la conformita' dei
piani di trasformazione di cui al comma 9-decies, ai
requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto
delegato di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010.
9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano
di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati
della valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte
integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione
ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies.».
Art. 14
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-septies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e
norme di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno
strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,
quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera,
considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca
la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una
determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare
in tale area il rispetto delle norme di qualita'
ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per
installazioni di competenza statale, o la stessa autorita'
competente, per le altre installazioni, lo rappresenta al
piu' tardi in sede di conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, valutando l'impatto
dell'applicazione di tali misure piu' rigorose sulla
concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente
ricettore.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente
prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli
impianti nell'area interessata, tutte le misure
supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1,
al fine di ridurre il contributo specifico
dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona
in questione, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita'
ambientale.
2-bis. Qualora la valutazione di cui al comma 1
indichi che il carico degli inquinanti emessi dalla
installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile
sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della
concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente
ricettore e che i risultati di tale controllo siano
trasmessi all'autorita' competente. Il controllo di cui al
presente comma e' effettuato utilizzando, ove pertinenti, i
metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in
questione stabiliti in altre normative dell'Unione,
compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto. Al
fine di identificare l'apporto concretamente riferibile
alla installazione, il controllo di cui al presente comma
enuclea apporti di terzi, componente di fondo e
contaminazioni pregresse.».
Art. 15
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-octies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore, anche nel
caso in cui si tratti di una norma di qualita' nuova o
riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore
richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di
conseguire la conformita' ai piani e ai programmi stabiliti
a norma della legislazione dell'Unione europea;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
c-bis) a giudizio di una amministrazione competente
in materia di tutela della salute, e' necessaria una
revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute
pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in
presenza di circostanze intervenute successivamente al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere
stabiliti, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',
criteri per l'individuazione dei rischi sanitari sulla base
dei quali l'autorita' competente in materia di tutela della
salute puo' disporre la revisione di cui al primo periodo;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative unionali, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
4-bis. Se il gestore, anche consultato il gestore
dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene
che le condizioni di autorizzazione devono essere
modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater, lettere a), b),
c), e d), presenta di sua iniziativa un aggiornamento della
valutazione di cui a tale comma ed in esito a tale
comunicazione l'autorita' competente dispone un riesame
parziale.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4, 4-bis e 4-quinquies;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
7-bis. In deroga al comma 6, l'autorita' competente
puo' fissare: a) valori limite di emissione per garantire
che, entro sei anni dalla pubblicazione di una decisione
relativa alle conclusioni sulle BAT concernente l'attivita'
principale di un'installazione, le emissioni non superino,
in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione
associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT; b) valori indicativi di
prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle
conclusioni sulle BAT.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.
11-bis. Nell'ambito del riesame delle condizioni di
autorizzazione di cui al comma 3, lettera a), se avviato
dopo il 1º gennaio 2030, il gestore include nel proprio
sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo
29-sexies, comma 9-octies e 9-novies un piano di
trasformazione per ciascuna installazione, ove non abbia
gia' provveduto ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma
9-decies. Il piano di trasformazione contiene informazioni
sulle modalita' di trasformazione dell'installazione, da
parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di
contribuire alla nascita di un'economia sostenibile,
pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050,
utilizzando il formato di cui ai requisiti stabiliti dalla
Commissione europea con atto delegato di cui all'articolo
27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
Il provvedimento di riesame prescrive che entro un anno
l'organizzazione di audit di cui all'articolo 29-sexies,
comma 1-bis, valuti la conformita' dei piani di
trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione
europea con atto di esecuzione di cui all'articolo 27
quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE.
11-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, in caso di
trasformazione industriale profonda dell'installazione
stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre
l'installazione, l'autorita' competente nell'approvare e
prescrivere l'attuazione di tale piano puo' prorogare il
periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le
condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto
disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un
massimo di otto anni, a condizione che:
a) l'autorizzazione per l'installazione contenga
una descrizione della trasformazione industriale profonda,
dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse
che sara' conseguita, nonche' del calendario di attuazione
e delle tappe fondamentali;
b) il gestore riferisca annualmente all'autorita'
competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione
della trasformazione industriale profonda;
c) durante il periodo concesso per la
trasformazione dell'installazione, l'autorita' competente
verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e
che si realizzi nel complesso un elevato livello di
protezione ambientale.
11-quater. Fatti salvi gli articoli 29-sexies, comma
9-quinquies, e 29-septies, in caso di trasformazione
industriale profonda consistente nella chiusura di
un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova
installazione stabilita nel pertinente piano di
trasformazione relativo all'installazione, e da completare
entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle
conclusioni sulle BAT, concernenti l'attivita' principale
dell'installazione esistente, l'autorita' competente puo'
derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione
conformemente al comma 6, lettera a), e nei tempi di cui
all'articolo 29-quater, comma 10, purche' siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione per l'installazione esistente
contiene una descrizione del piano di chiusura e del
calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;
b) il gestore comunica annualmente all'autorita'
competente i progressi compiuti in relazione al piano di
chiusura dell'installazione esistente e alla sua
sostituzione con una nuova installazione;
c) durante il periodo che precede la chiusura
dell'installazione, l'autorita' competente verifica che non
occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi
nel complesso un elevato livello di protezione
ambientale.».
Art. 16
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-nonies del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'installazione, come
definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), prima
dell'attuazione di tali modifiche. L'autorita' competente
si esprime in merito alle informazioni comunicate dal
gestore e, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale e, se del caso, le
relative condizioni, ovvero, se in base alle informazioni
fornite non puo' escludere che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, il
gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche
comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1
e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai
sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi
di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
3-bis. Il gestore, attua le operazioni di cui al
seguente elenco previo aggiornamento dell'autorizzazione, a
conclusione del relativo procedimento avviato su sua
istanza, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 29-ter e 29-quater:
a) proroga della durata di esercizio di
un'installazione che svolge l'attivita' di cui all'allegato
VIII, punto 5.4, alla parte seconda;
b) manutenzioni straordinarie, non gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 7 o 9, che
determinano modifiche significative alle migliori tecniche
disponibili di riferimento;
c) interventi, non suscettibili di determinare
effetti negativi su ambiente o salute rispetto alla
situazione preesistente, ma che prospettano nuovi assetti
impiantistici o gestionali dell'installazione, tali da
determinare modifiche significative alle migliori tecniche
disponibili di riferimento.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.».
Art. 17
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-decies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Tale comunicazione
non e' necessaria in caso di provvedimento di mera conferma
del precedente quadro autorizzativo.
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui
al comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e
ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli
accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore
provvede, altresi', ad informare immediatamente i medesimi
soggetti in caso di violazione delle condizioni
dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure
necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
conformita'.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale,
coordinandosi per gli impianti localizzati in mare con gli
uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made
in Italy, ovvero, negli altri casi, l'autorita' di
controllo individuata dalla regione, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del
gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento
nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri
obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
c-bis) se del caso, a campione e in contraddittorio
con il soggetto interessato, la conformita' di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-ter, informando in ogni caso
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale degli esiti di tale controllo;
c-ter) il rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 29-sexies, comma 1-bis.
Ove la regione non abbia individuato una distinta
autorita' di controllo, le relative competenze si intendono
attribuite all'autorita' competente.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi
3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in
loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una
relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito
alla conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni,
richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono
essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione senza
indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa
parte interessata dell'attivita' per un tempo determinato,
ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo
immediato per la salute umana o per l'ambiente. Decorso il
tempo determinato contestualmente alla diffida, la
sospensione e' automaticamente prorogata, finche' il
gestore non dichiara di aver individuato il problema che ha
causato l'inottemperanza e ripristinato la conformita',
dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo
periodo e rispettando le misure cui alla lettera a) del
presente comma. La sospensione e' inoltre automaticamente
rinnovata a cura dell'autorita' di controllo di cui al
comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate
contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo
esercizio non confermano che e' stata ripristinata la
conformita', almeno in relazione alle situazioni che,
costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per
l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
b-bis) fuori dai casi di cui alla lettera b),
laddove una violazione persistente delle condizioni di
autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi
ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque nel caso in
cui una violazione sia reiterata piu' di due volte in un
anno, alla sospensione dell'esercizio dell'installazione, o
della relativa parte interessata, fino a quando il gestore
non garantisce di aver ripristinato la conformita' alle
condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le
misure necessarie a ripristinare le conformita' indicate
nella relazione di ispezione di cui al comma 6;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in
cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
9-bis) Fuori dei casi di pericolo immediato per la
salute umana, ai fini dell'applicazione delle misure di cui
al comma 9, lettere b) e b-bis) ad installazioni destinate
all'erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi incluso
il servizio idrico integrato, l'autorita' competente tiene
conto della gravita' dei rischi per la salute umana e per
l'ambiente derivanti dalla sospensione dell'erogazione di
detti servizi.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
10-bis. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione che minacci la salute umana o l'ambiente in
un altro Stato membro, l'autorita' competente ne da'
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica che provvede affinche' l'altro Stato membro sia
informato.
10-ter. In caso di non conformita' che comprometta le
risorse di acqua potabile, comprese le sorgenti di acque
minerali e le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture
per le acque reflue in caso di scarico indiretto,
l'autorita' competente, o nel caso di autorizzazioni
integrate ambientali statali l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, informa il Ministero
della salute, i gestori di acque minerali, dei servizi
idrici di acqua potabile e acque reflue interessati e le
autorita' ambientali competenti in materia, della
violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori
danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e
all'ambiente.
10-quater. L'accertamento, da parte dell'autorita' di
cui al comma 3, di mendaci dichiarazioni effettuate ai
sensi del comma 9, lettere b) e b-bis), inerenti
all'avvenuto ripristino della conformita', determina
l'annullamento degli effetti di tali dichiarazioni, con
conseguente applicabilita' delle sanzioni di cui
all'articolo 29-quaterdecies, comma 1, all'eventuale
esercizio successivo a tali dichiarazioni.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3
anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente territorialmente competenti,
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui
all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
della Provincia autonoma, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
garantire il coordinamento con quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio,
e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta
dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal
piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi
per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera
un anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle
installazioni interessate sulla salute umana e
sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di
emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del
rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del
regolamento (CE) n. 1221/2009;
c-bis) le eventuali linee guida emanate dalla
Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione
dei rischi ambientali.
11-quater. Ai fini della valutazione della
conformita', in condizioni di esercizio normali, ai valori
limite di emissione le rettifiche apportate alle
misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle
emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di
misurazione. Per valutare la conformita', in condizioni di
esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti
nell'autorizzazione in relazione alle emissioni
nell'atmosfera e nell'acqua le autorita' di controllo di
cui al comma 3 fanno inoltre riferimento a eventuali atti
di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010.
11-quinquies. Se un'installazione che rientra
nell'ambito di applicazione del presente titolo rientra
anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 273 o del
titolo III-bis della parte quarta e il rispetto dei valori
limiti di emissione, stabiliti in conformita' al presente
Titolo, e' stato dimostrato ai sensi del 11-quater, si
considera che l'installazione sia conforme anche ai valori
limite di emissione stabiliti a norma dell'articolo 273 o
del titolo III-bis della parte quarta per gli inquinanti in
questione in condizioni di esercizio normali. Fermo
restando quanto disciplinato dall'articolo 29-septies, se
un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione
del presente titolo rientra anche nell'ambito di
applicazione della parte terza del presente decreto e il
rispetto dei valori limite di emissione, anche se espressi
non in termini di concentrazione, stabiliti in conformita'
al presente titolo, e' stato dimostrato ai sensi del
11-quater del presente articolo, si considera che
l'installazione e' conforme anche ai valori limite
stabiliti a norma della tabella 3, dell'allegato 5 alla
parte terza del presente decreto per gli inquinanti in
questione, purche' non pericolosi, in condizioni di
esercizio normali.
11-sexies. La verifica della qualita' dei laboratori
che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure,
se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme
nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati
equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
11-septies. Qualora le valutazioni di cui
all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, dimostrino che la
deroga avra' un effetto quantificabile o misurabile
sull'ambiente, l'autorita' competente si assicura che la
concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata
nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo
di cui al presente comma, si utilizzano i metodi di
controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione
stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione
europea. Eventuali controlli e misurazioni aggiuntivi
necessari ai sensi del presente comma sono a carico del
gestore. Ove il gestore non possa eseguire direttamente
tali controlli e misurazioni, di tale attivita' si fa
carico l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del
gestore in applicazione di specifiche convenzioni
sottoscritte con il gestore stesso ovvero applicando i
tariffari approvati a livello regionale o provinciale.
11-octies. Gli enti di cui al comma 3 provvedono, con
oneri a carico dei gestori, attraverso le previste tariffe
e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, a dotarsi di un numero adeguato di
ispettori qualificati e assicurano che gli stessi
dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e
tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle attivita'
di monitoraggio, verifica e controllo.».
Art. 18
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-undecies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1.
Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti
che incidano in modo significativo sulla salute umana o
sull'ambiente, il gestore informa immediatamente
l'autorita' competente e l'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e
adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze
sanitarie e ambientali e a prevenire ulteriori eventuali
incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorita'
competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1,
l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche'
adotti ogni misura complementare appropriata che
l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente
responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni
competenti in materia ambientale o sanitaria
territorialmente competenti, ritenga necessaria per
limitare le conseguenze sanitarie e ambientali e prevenire
ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata
adozione di tali misure complementari da parte del gestore
nei tempi stabiliti dall'autorita' competente e' sanzionata
ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi,
modalita' e destinatari delle informative di cui al comma
1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui
all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non
permetta di garantire il rispetto dei valori limite di
emissione in aria.
3-bis. In caso di inquinamento delle risorse di acqua
potabile, comprese le acque minerali e le risorse
transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque
reflue in caso di scarico indiretto, l'autorita' competente
informa i gestori dell'acqua potabile, delle acque minerali
e delle acque reflue interessati delle misure adottate per
prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale
inquinamento alla salute umana e all'ambiente.
3-ter. In caso di incidente o evento imprevisto che
incida in modo significativo sulla salute umana o
sull'ambiente in un altro Stato membro, le comunicazioni di
cui ai commi 1, 2 e 3-bis sono indirizzate anche al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
evidenziando tale circostanza. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica provvede affinche' le autorita'
competenti dell'altro Stato membro coinvolto siano
informate immediatamente e provvede altresi' a diffondere
alle autorita' competenti nazionali eventuali analoghe
comunicazioni pervenute da parte di altri Stati membri.
3-quater. In caso di effetti transfrontalieri il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
adopera, attraverso la cooperazione transfrontaliera e
multidisciplinare, per limitare le conseguenze per
l'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri
incidenti o eventi imprevisti.».
Art. 19
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-duodecies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-duodecies (Comunicazioni). - 1. Le autorita'
competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno
annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute,
copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei
successivi aggiornamenti, nonche' un rapporto sulle
situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende
ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese
disponibili telematicamente ed almeno annualmente
l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare le modalita' per
acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-ter
o 9-quater, ovvero ai sensi dell'articolo 29-octies, commi
7-bis, 11-ter o 11-quater, le autorita' competenti
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i
motivi specifici della deroga e le relative condizioni
imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza
statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di
cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7
febbraio 2007.».
Art. 20
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-terdecies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-terdecies (Scambio di informazioni). - 1. Le
autorita' competenti trasmettono periodicamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione
relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e
altre forme di inquinamento e sui valori limite di
emissione applicati in relazione agli impianti di cui
all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, segnalando
eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione
di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il
tipo e il formato delle informazioni che devono essere
messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di
attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le
informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla
Commissione europea. Nelle more della definizione di tale
provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono
trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con
riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017,
con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente
con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e
formati definiti nel formulario adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare predispone e invia alla Commissione
europea una relazione in formato elettronico
sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e
sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari
di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni
pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma
1, rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti
nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede
comunitaria.
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare garantisce la partecipazione
dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della
direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle
intese di cui al comma 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare
la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche'
alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a
rendere accessibili i risultati di tale scambio di
informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle
autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti dello
scambio di informazioni. Nell'ambito del processo di
redazione o revisione dei documenti sulle BAT, le autorita'
competenti individuano, tra gli impianti gia' autorizzati e
che svolgono le attivita' interessate dallo scambio di
informazioni, almeno il 20 per cento di installazioni
adeguate a fornire, in ambito unionale, dati e informazioni
di dettaglio circa le prestazioni sulle migliori tecniche
disponibili applicate. Le autorita' competenti collaborano
con i gestori di tali installazioni per garantire che i
dati raccolti siano conformi alle autorizzazioni esistenti
e alle prestazioni comunicate ai sensi dell'articolo
29-quater, commi 1 e 13, dell'articolo 29-sexies, commi
1-bis e 6 e dell'articolo 29-decies, comma 2. La
partecipazione dei gestori e' incentivata prevedendo nei
provvedimenti di cui all'articolo 33, commi 3-bis e 4 una
riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie
richieste per il riesame, di cui al comma 29-octies, comma
3, lettera a), riferito alle installazioni che hanno
contribuito al pertinente scambio di informazioni, nonche'
integrando, nell'ambito della collaborazione di cui al
periodo precedente, i controlli di cui all'articolo
29-decies, comma 3, svolti durante il periodo di raccolta
dati.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica
informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al
comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le
autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia
conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro
sviluppo.
4-bis. Fatto salvo il diritto dell'Unione europea in
materia di concorrenza, le informazioni oggetto dello
scambio di informazioni di cui al comma 3, considerate
informazioni commerciali riservate o informazioni
commerciali sensibili da parte dei soggetti pubblici o
privati che le hanno fornite, sono trasmesse dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica solo alla
Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza
nelle forme indicate dall'articolo 13, paragrafo 2 della
direttiva 2010/75/UE. Lo scambio di informazioni
considerate informazioni commerciali riservate o
informazioni commerciali sensibili resta strettamente
limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare,
riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di
riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali
riservate o informazioni commerciali sensibili non sono
usate per altri scopi. La violazione di tali restrizioni e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 325 o dell'articolo 623
del codice penale.
4-ter. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica coordina la partecipazione dell'Italia al centro
di innovazione per la trasformazione e le emissioni
industriali (INCITE), di cui all'articolo 27 bis della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, d'intesa con i Ministeri
delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e
della ricerca, nonche' con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia
allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione
europea relativamente alle tecniche innovative per la
trasformazione e le emissioni industriali e al loro
sviluppo. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, consentono nella fase ascendente dello scambio
di informazioni il contributo dei principali centri di
ricerca pubblici e privati interessati, nonche' di
rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo
imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Le attivita' di
cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, limitatamente alle attivita' di cui al titolo
III-ter.
4-quater. Per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 4-ter il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale della
ricerca (CNR). Per l'attuazione del comma 1, lettera b), e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.».
Art. 21
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 29-quaterdecies,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29-quaterdecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne
osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita'
competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente
nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite
di emissione nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'installazione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale
violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in
termini di frequenza ed entita', fissati
nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti, escluse
le casistiche per cui il titolo VI della parte quarta
prevede specifiche sanzioni amministrative;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non
autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite
di emissione determina anche il superamento dei valori
limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'
punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel
caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che
omette di trasmettere all'autorita' competente la
comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1,
nonche' il gestore che omette di effettuare le
comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei
termini di cui al comma 3 del medesimo articolo
29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che
omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente
responsabile degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi
alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo
29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento
riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti
pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e'
sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali
comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le
effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque,
con tutti gli elementi informativi essenziali a
caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui
al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che,
senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita'
competente, la documentazione integrativa prevista
all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad
altro titolo richiesta dall'autorita' competente per
perfezionare un'istanza del gestore o per consentire
l'avvio di un procedimento di riesame. La medesima sanzione
si applica in caso di violazione degli obblighi recati
dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal
prefetto per gli impianti di competenza statale e
dall'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3 per
le altre installazioni.
12-bis Per la determinazione dell'importo della
sanzione, costituiscono circostanze aggravanti il fatto che
la violazione sia stata commessa ripetutamente o che essa,
interessando popolazione e ambiente, possa aver
pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente titolo, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono
successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
per essere destinati a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente titolo, in particolare
all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
13-bis. Le regioni adeguano le proprie disposizioni
per garantire che i proventi derivanti dall'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza non
statale per le violazioni previste dal presente titolo
siano destinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio,
a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente titolo, in particolare all'articolo 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il
rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative
a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che
esse non configurino anche un piu' grave reato.».
Art. 22
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.
Art. 23
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.
Art. 24
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 32-bis (Effetti transfrontalieri). - Nel caso
in cui il funzionamento di una installazione per la quale
e' stata richiesta autorizzazione integrata ambientale
possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente
di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato
membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater 29-octies e 29-nonies, nel momento stesso in cui
sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati
devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che
ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire
effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio
territorio. Nel caso in cui l'installazione non ricada
nell'ambito delle competenze statali, l'autorita'
competente, qualora constati che il funzionamento di
un'installazione possa avere effetti negativi e
significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione
europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati,
affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande siano
accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente
interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta
una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente, e comunque per non meno di trenta giorni.
2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito
internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico
in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati
dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati
dall'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande
presentate per l'esercizio di attivita' di cui all'allegato
VIII alla parte seconda del presente decreto.
2-ter. Sulla base delle informazioni scambiate ai
sensi dei precedenti commi, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e nel
quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, sono tenute
consultazioni per garantire che le osservazioni dello Stato
che potrebbe subire tali effetti significativi siano
presentate all'autorita' competente dello Stato nel cui
territorio e' stata presentata la domanda di
autorizzazione, prima che tale autorita' adotti una
decisione. L'autorita' competente non puo' concludere la
procedura di autorizzazione senza tenere nel debito conto
le eventuali osservazioni formulate, entro il termine
fissato per la consultazione del pubblico interessato,
dallo Stato che potrebbe subire tali effetti
significativi.».
Art. 25
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 33 (Oneri istruttori). - 1. Le tariffe da
applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo
effettivo del servizio, per la copertura dei costi
sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio
e controllo delle procedure di verifica di
assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire proprie modalita' di quantificazione e
corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e
2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo
29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per
i successivi controlli previsti dagli articoli 29-septies,
comma 2-bis, 29-decies, 29-undevicies sono a carico del
gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al
Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi
spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui
all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi'
le modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra
gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti
dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte
dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla
base delle categorie di attivita' condotte
nell'installazione, del numero e della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate,
nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione
ambientale registrati o certificati e delle spese di
funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis.
Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali
oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati
esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnati allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 3-ter. Nelle
more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto
stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia
amministrativa, provvedono con proprio provvedimento ad
adeguare le tariffe e le modalita' di versamento, di cui ai
decreti emanati ai sensi del comma 3-bis, da applicare alle
istruttorie e alle attivita' di controllo di propria
competenza, in considerazione delle specifiche realta'
rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi
unitari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Sino alla emanazione del
provvedimento di cui al primo periodo, continuano ad
applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o
provincia autonoma.».
Art. 27
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e
integrative). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da
emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle
norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel
rispetto delle finalita', dei principi e delle disposizioni
di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie
modificative delle modalita' esecutive e di caratteristiche
di ordine tecnico di direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresi', nelle
more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di
cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare acquisisce il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali
omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, su proposta
del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome, ed acquisito il parere
delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza
almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento
della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di
Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici
coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono
il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di
cui al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso
la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni,
in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'
ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo
sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitivita' e
dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni e le province autonome
cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche
mediante la costituzione di apposite unita' operative,
senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni
finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di
sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione
e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento,
valutazione, sorveglianza e controllo nei processi
decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di
esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di
valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della
cultura della sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita'
interessate e del pubblico ai processi decisionali ed
assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione
delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano
che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di
piani, programmi e progetti alla realizzazione degli
obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo
di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare
che piani, programmi e progetti riducano il flusso di
materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche
avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli
indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall'autorita' competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le
modifiche agli allegati alla parte seconda del presente
decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove
necessario, e' modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse
modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e
quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, si provvede al recepimento di
direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, VIII
bis, XI, XII e XII bis emanate dalla Commissione europea.».
Art. 28
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 213, del citato del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali). - 1.
Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi
del titolo III-bis della parte seconda, sostituiscono ad
ogni effetto, secondo le modalita' ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo
216.».
Art. 29
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 237-quater, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed
esclusioni). - 1. Il presente titolo si applica agli
impianti di incenerimento e agli impianti di
coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi di
rifiuti, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto
trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del
loro incenerimento in modo tale che:
1) l'incenerimento provoca emissioni inferiori
rispetto a quelle derivanti dalla combustione dei
combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che
potrebbero essere utilizzati nell'installazione;
2) per le emissioni diverse dagli ossidi di
azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri,
l'incenerimento non provoca emissioni superiori rispetto a
quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento
dei rifiuti;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti
rifiuti:
1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1,
lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo
sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle
installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste
ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di
ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il
processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di
rifiuti all'anno.».
Art. 30
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 237-quinquies, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 237-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1.
La realizzazione e l'esercizio degli impianti di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti
nell'ambito di applicazione del presente titolo devono
essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo
6, comma 13, si applica l'articolo 208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del
presente decreto legislativo si applicano le disposizioni
del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione
deve contenere in particolare una descrizione delle misure
previste per garantire che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara'
gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai
requisiti del presente titolo, tenendo conto delle
categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di
incenerimento e di coincenerimento e' recuperato, per
quanto praticabile, attraverso la produzione di calore,
vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantita' e
nocivita' e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono
essere evitati, limitati o riciclati sara' effettuato nel
rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le
emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico
sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C, e
dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia
elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore
fornisca documentazione atta a dimostrare che la
producibilita' imputabile a fonti rinnovabili, per il
quinquennio successivo alla data prevista di entrata in
esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento
della producibilita' complessiva di energia elettrica, si
applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3-bis. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi
per gli operatori e le autorita' competenti e favorire
l'accesso e la partecipazione del pubblico alle procedure
autorizzative, le autorita' competenti provvedono ad
attuare, entro il 31 dicembre 2035, procedure elettroniche
di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».
Art. 31
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 237-quattuordecies,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 237-quattuordecies (Domanda di autorizzazione).
- 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni in atmosfera, nonche' le procedure di
acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione
dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera
C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al
presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI
alla Parte Quinta. Le emissioni nell'atmosfera derivanti
dagli impianti di incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti sono monitorate anche in condizioni di esercizio
diverse da quelle normali. Le emissioni durante le fasi di
avvio e di chiusura, quando non sono inceneriti rifiuti,
comprese le emissioni di PCDD/F e PCB diossina-simili, sono
stimate sulla base di campagne di misurazione effettuate a
intervalli regolari, ad esempio ogni tre anni, durante le
operazioni di avvio o di arresto pianificate. Le emissioni
di PCDD/F e PCB diossina-simili sono per quanto possibile
evitate o ridotte al minimo.
1-bis. Le autorita' competenti assicurano che il
controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a
quanto indicato all'Allegato 1 al presente Titolo.
2. I valori limite di emissione degli impianti di
incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se
conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1,
paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto
1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di
coincenerimento devono essere misurate e registrate in
continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO,
NOx, SO2 , polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L'autorita'
competente puo' autorizzare che le misurazioni in continuo
siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed
SO2 , se il gestore dimostra che le emissioni di tali
inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai
valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in
continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita
da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di
trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente
gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di
emissione relativo a tale sostanza.
4. L'autorita' competente puo' decidere di non
imporre misurazioni in continuo per NOx e puo' prescrivere
le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli
impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei
rifiuti aventi capacita' nominale inferiore a 6t/ora se il
gestore puo' dimostrare, sulla base di informazioni
relative alla qualita' dei rifiuti in questione, delle
tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio
delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di
NOx possono essere superiori al valore limite di emissione
prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in
continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura,
la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata
volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in
continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se
l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in
continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna
o in altro punto rappresentativo della camera di
combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita'
competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno
quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo
A, punti 3 e 4, nonche' gli altri inquinanti, di cui al
precedente comma 2, per i quali l'autorita' competente
abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici
mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze
devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e
successivamente su motivata richiesta dell'autorita'
competente, devono essere controllati nelle piu' gravose
condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi
ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e
237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare
inoltre la misurazione e registrazione della quantita' di
rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o
altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono
registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente
in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle
condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di
emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le
procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la
stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i
valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal
presente articolo sono superati, il gestore provvede a
informarne senza indugio l'autorita' competente e l'agenzia
regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente,
fermo restando quanto previsto all'articolo
237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei
dispositivi automatici di misurazione delle emissioni
gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di
detti dispositivi deve essere verificata, con metodo
parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.».
Art. 32
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 273, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 273 (Grandi impianti di combustione). - 1.
L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si
applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui
alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla
Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al
2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla
Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte
Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai
grandi impianti di combustione che hanno ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2,
alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1°
gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal
comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni
sono entro tale data adeguate alle disposizioni del
presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di
rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di
aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio
2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto
disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali
autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento,
a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016.
Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono
stabilire valori limite meno severi di quelli previsti
dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli
impianti.
3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al
comma 3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi
impianti di combustione per i quali sono state regolarmente
presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino
alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in
merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio
2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire
titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti
anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di
deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al
comma 3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi
impianti di combustione per i quali sono state regolarmente
presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di
deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I
dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto
ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte
quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia
dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque
non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni
continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione
che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive
indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio
2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di
deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi
indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione di cui al comma 3 siano in
esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita'
competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico
dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di
aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,
una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal
2017, il gestore presenta all'autorita' competente e,
comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un documento in cui e' riportata la
registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio
2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed
il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione
non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare
alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi
dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo
III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e'
concessa ad impianti di combustione con potenza termica
nominale totale superiore a 500 MW alimentati con
combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il
1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi
azoto all'Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli
impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di
calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su
ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare
all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione
di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed
il 31 dicembre 2022 si applicano valori limite di emissione
non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare
alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi
dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo
III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15,
l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione
deve prevedere valori limite di emissione non meno severi
dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a
7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun
camino, contenente una o piu' canne di scarico,
corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
270, ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai
grandi impianti di combustione nei casi di anomalo
funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle
condizioni ivi previste.
9. Si considerano come un unico grande impianto di
combustione, ai fini della determinazione della potenza
termica nominale in base alla quale stabilire i valori
limite di emissione, piu' impianti di combustione di
potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle
cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono
localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni
risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una
valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle
autorita' competenti, ad un solo punto di emissione. La
valutazione relativa alla convogliabilita' tiene conto dei
criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a
tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in
sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono
disattivati. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano
all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla
Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli impianti di combustione destinati alla
produzione di energia, ad esclusione di quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione in
procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori
di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di
idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su
piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione
di gas naturale liquefatto off-shore;
l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, fatte salve le disposizioni alle stesse
espressamente riferite;
m) gli impianti azionati da motori diesel, a
benzina o a gas;
m-bis) gli impianti che utilizzano come
combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non
ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato
II alla Parte Quinta.
16. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente
all'entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si
applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse
riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto in materia di monitoraggio e controllo delle
emissioni, nonche' di anomalie e guasti degli impianti di
abbattimento.
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione
degli di impianti di combustione con una potenza termica
nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
relazione che comprova la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture
di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa),
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare
a posteriori le strutture per la cattura di CO2 .
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della
documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le
condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In
tal caso il gestore provvede a riservare un'area
sufficiente all'interno del sito per installare le
strutture necessarie alla cattura e alla compressione di
CO2 .
16-quater. L'autorizzazione puo' fissare al 1°
gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite
previsti ai sensi del presente articolo o dell'articolo
29-sexies per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di
azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di
desolforazione, per gli impianti di combustione esistenti
che fanno parte di un piccolo sistema isolato di cui
all'articolo 2, comma 17 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, o di un microsistema isolato di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies bis) del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Fino a tale data sono
fissati valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati per l'anidride solforosa, gli
ossidi di azoto e le polveri, e comunque non meno
restrittivi di quelli consentiti al 30 maggio 2024 in
applicazione del presente decreto. Fino al 1° gennaio 2030
sono comunque prescritti controlli delle emissioni adeguati
a garantire che non si verifichino eventi inquinanti di
rilievo e sono comunque prescritte tutte le misure che
consentono di ridurre l'inquinamento, per garantire che
l'esenzione non sia concessa per un periodo piu' lungo del
necessario. Le condizioni dell'autorizzazione tengono conto
dei contenuti del pertinente piano di conformita' definito
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
stabiliscono un programma di specifici controlli, i cui
esiti sono notificati anche al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Sulla base di tali esiti, il
Ministero riferisce alla Commissione europea, alla fine di
ogni anno civile, in merito ai progressi compiuti in
relazione alle azioni descritte nel piano di conformita',
nonche' in merito ad ogni eventuale successiva modifica del
piano di conformita'. Le informazioni sulla deroga e le
condizioni imposte sono messe a disposizione del pubblico
conformemente all'articolo 29-quater, comma 13.».
Art. 33
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 275 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 275 (Emissioni di COV). - 1. L'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto stabilisce,
relativamente alle emissioni di composti organici volatili,
i valori limite di emissione, le modalita' di monitoraggio
e di controllo delle emissioni, i criteri per la
valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori
limite e le modalita' di redazione del piano di gestione
dei solventi. Le disposizioni previste dal presente
articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche
alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata
ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi
in cui le attivita' degli stabilimenti esistenti di cui al
comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni
speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate,
mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali, una o piu' attivita'
individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna
di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e
per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III,
parte III, oppure i valori limite di emissione totale di
cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche' le
prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica
anche alle attivita' che, nello stesso stabilimento, sono
direttamente collegate e tecnicamente connesse alle
attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte II,
e che possono influire sulle emissioni di COV. Il
superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle
apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti,
fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori
limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per
le emissioni diffuse si applicano alla somma delle
emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 2 presenta all'autorita' competente una
domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi
dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una
domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o
una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto previsto al
presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta. In
aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la
domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal
gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle
attivita' che, a seguito di una modifica del consumo
massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
comma 2.
5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi
2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che
devono essere rispettati. Per la captazione e il
convogliamento si applica l'articolo 270. Sono inoltre
previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di
arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in
sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che
tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le
attivita' di cui al comma 2 e che i valori limite e le
prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si
possano applicare soltanto alle attivita' degli
stabilimenti esistenti.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente
l'autorita' competente di qualsiasi violazione delle
prescrizioni autorizzative.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico
di solvente e l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2
nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di
gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto. Al fine di ammettere
l'applicazione di valori limite espressi come emissioni
totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato
III alla parte quinta del presente decreto, negli
stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di
solventi, l'autorita' competente valuta anche, tenuto conto
delle specifiche attivita' degli stabilimenti oggetto di
autorizzazione, la sussistenza della possibilita' di
assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali
valori.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione
delle migliori tecniche disponibili e, in particolare,
utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione
delle attivita' e, ove necessario, installando idonei
dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le
emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente
articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in
esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca
previsti o per i quali e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data ove lo
stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli
stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata
ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste
dall'articolo 268.
9. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da
operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, le
emissioni devono essere adeguate alle pertinenti
prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto e alle altre prescrizioni del presente
articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine
l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto. In caso di mancata
presentazione della richiesta entro tale termine le
attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate
prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore
contenimento delle emissioni di composti organici volatili
rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle
indicazioni di cui alle parti III e IV dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. In tal caso
rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi
precedentemente in uso. E' fatta salva la facolta' del
gestore di chiedere all'autorita' competente di rivedere
dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della
parte quinta del presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivita'
svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione
dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle
attivita' degli stabilimenti nuovi;
b) (abrogata).
12. Se il gestore comprova all'autorita' competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente e
purche' le migliori tecniche disponibili siano comunque
applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto, l'autorita'
competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono
essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
salvo il gestore comprovi all'autorita' competente che il
rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie,
tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto
utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorita' competente comunica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu' attivita' effettuate nello stesso
stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al
comma 2, l'autorita' competente puo':
a) applicare i valori limite previsti da tale comma
a ciascuna singola attivita'; o
b) applicare un valore di emissione totale,
riferito alla somma delle emissioni di tali attivita', non
superiore a quello che si avrebbe applicando quanto
previsto dalla lettera a); la presente opzione non si
estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma
17.
16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8,
utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il
rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N
m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm³, in tutti
gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le
emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto entro il 1°
aprile 2013, purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali non superino
quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione
delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto stabilisce appositi valori limite di
emissione per le sostanze caratterizzate da particolari
rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005,
una relazione relativa all'applicazione del presente
articolo, in conformita' a quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.
Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invia tali informazioni alla Commissione europea.
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi
dell'articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire
all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
delle attivita' di relazione e di comunicazione alla
Commissione europea in merito all'applicazione del presente
articolo, in conformita' ai provvedimenti comunitari di
attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il
comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data
prevista dal predetto decreto.
19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al
1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano,
fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla
data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore,
i valori limite e le prescrizioni di cui all'Allegato I
alla parte quinta del presente decreto.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o
piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti
e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere
generale, comunicano a tali autorita' di aderire
all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali
comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di
quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto relativamente al
territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono.
A tali attivita' non si applicano le prescrizioni della
parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del
presente articolo:
a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una
modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporta un aumento delle emissioni di composti organici
volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita', una modifica del
consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
delle emissioni di composti organici volatili superiore al
dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio
dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi
significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico
di solventi che comporti la variazione dei valori limite
applicabili.
22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai sensi del
comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte III,
punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le
altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
a 10 tonnellate l'anno.».
Art. 34
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 298-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 298-bis (Attivita' di produzione di biossido di
titanio e solfati di calcio). - 1. Sono vietati, con
riferimento alle sostanze relative ai processi di
produzione di biossido di titanio, l'immersione,
l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel
mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui
insolubili del minerale che non vengono attaccati
dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di
fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso
cristallizzato (FeSO4 H2 O; i cloruri metallici e idrossidi
metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma
solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i
residui di coke provenienti dalla fabbricazione del
tetracloruro di titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di
filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di
solfato di 1 titanio e da installazioni che utilizzano il
procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi
associati a tali acque madri, contenenti complessivamente
piu' dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonche'
vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che
sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno
di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che
utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu'
dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari
metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono
stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di
acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti
liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o
neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e
contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti
neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli
pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi
diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
1-bis. Il gestore delle installazioni e degli
stabilimenti che producono biossido di titanio informa
immediatamente l'autorita' competente in caso di violazione
delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo
le misure necessarie a ripristinare la conformita' nel piu'
breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di
autorizzazione, l'autorita' competente impone al gestore di
adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene
necessaria per ripristinare la conformita', disponendo la
sospensione dell'esercizio della parte interessata laddove
la violazione determini un pericolo immediato per la salute
umana o minacci di provocare ripercussioni serie e
immediate sull'ambiente, finche' la conformita' non sia
ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai
sensi del presente comma e del comma 1-bis.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che
producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e
nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di
emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte
Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune
misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle
installazioni.
3. Le autorita' competenti per il controllo
effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.
relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni
nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso
le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido
di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo
delle emissioni di cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla
Parte Quinta-bis. Il controllo e il sistema di controllo di
qualita' del laboratorio che effettua il controllo sono
conformi alle norme CEN oppure, se non sono disponibili
norme CEN, a norme ISO, nazionali o internazionali che
assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita'
scientifica.
3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che
producono biossido di titanio si applicano le disposizioni
dell'articolo 29-undecies.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare integra la relazione di cui
all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi
all'attuazione del presente articolo, secondo le modalita'
fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di
rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province
autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla
base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al
comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna
risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e
delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre
notizie di tipo amministrativo e geografico;
b) l'indicazione dei metodi di campionamento e
analisi usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di
campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti
che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni
e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione contenente i dati necessari per il rapporto
di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli
stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando
anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.
6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, l'autorita' competente, in sede di
valutazione di compatibilita' ambientale, puo' non
applicare i valori di concentrazione soglia di
contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al
titolo V della parte quarta del presente decreto, agli
analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da
neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose
generati da lavorazioni industriali, utilizzati
nell'attivita' di recupero ambientale, qualora sia
dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato
decreto ministeriale, l'assenza di cedibilita' dei suddetti
analiti.
6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati
di calcio destinati all'attivita' di recupero ambientale a
test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui
all'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei
solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti
acide liquide o gassose generati da lavorazioni
industriali, nell'attivita' di recupero ambientale, puo'
derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle
concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato
3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.».
Art. 35
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'allegato VIII, parte
seconda, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato VIII
Inquadramento generale
A- Le installazioni, gli impianti o le parti di
impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano
nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si
riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla
resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie
attivita' elencate alla medesima voce in una stessa
installazione o in una stessa localita', si sommano le
capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione
dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle
attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui
al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione
la produzione su scala industriale mediante trasformazione
chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze
di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi
emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee
guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le
autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei
rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte
agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
b) l'interpretazione del termine "scala
industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria
chimica descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma
13.
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con
una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50
MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione o pirolisi di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una
potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di
rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare
su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino
alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla
Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano
esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita'
scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV
alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria
o secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una
capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
a bis) attivita' di laminazione a freddo con una
capacita' superiore a 10 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia
di impatto supera 50 kJ per maglio;
b bis) attivita' di forgiatura con presse per
fucinare la cui forza e' superiore a 30 mega-newton (MN)
per pressa;
c) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di
acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con
una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di
metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore
a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al
giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora
le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un
volume superiore a 30 m3.
2.7. Fabbricazione di batterie, diversa dal solo
assemblaggio, con una capacita' di produzione pari o
superiore a 15 000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo,
elettrolita, separatore, capsula) all'anno.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di
magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al
giorno oppure altri forni aventi una capacita' di
produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi
una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di
prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione
di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg
al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la
produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione
di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita'
di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
3.6 Estrazione, comprese operazioni di trattamento in
loco quali la polverizzazione, il controllo delle
dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading)
dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo,
cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese,
nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in
particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi
o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di
esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche,
fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e
in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di
idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
tranne quando prodotto per elettrolisi dell'acqua, biossido
di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,
perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di
biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi
i prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che
comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre
attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre
attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche
diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le
sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti
di incenerimento dei rifiuti o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita'
superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacita'
superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il
ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse
le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane,
disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte
Terza:
1) trattamento biologico (come la digestione
anaerobica o la co-digestione);
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita'
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad
una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita'
di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico (come la digestione
anaerobica);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti.
Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti
consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia
di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al
giorno.
5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di
rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000
Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non
contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita'
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita'
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i
rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con
una capacita' totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attivita'
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di
legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli
truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di
produzione superiore a 600 m3 al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o tintura o finitura di
fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento
supera le 10 Mg al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di
produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia
esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione,
diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime,
sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate
alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal
semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti
finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno
o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un
periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in
prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la
percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti
finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg
al giorno e' superiore a;
- 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del
prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del
latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200
Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di
sottoprodotti di origine animale con una capacita' di
trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di
idrogeno quando la capacita' di produzione supera 50 Mg al
giorno.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacita' di consumo di solventi
organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da
installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini
dello stoccaggio geologico in conformita' decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno
con prodotti chimici con una capacita' di produzione
superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento
esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Attivita' di trattamento a gestione
indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di
recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da
un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di
cui al presente Allegato.».
Art. 36
Note all'art. 36:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 si vedano le note alle premesse.
Art. 37
Note all'art. 37:
- L'allegato X, parte seconda, del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 recava: «Disciplina dei combustibili».
Art. 38
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'allegato XI, parte seconda,
del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
come modificato dal presente decreto:
«Allegato XI Considerazioni da tenere presenti in
generale o in un caso particolare nella determinazione
delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto
definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
e del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di
rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose, compreso il
minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo
delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove
opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili,
sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico, compresi gli strumenti
digitali, e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in
questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o
esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore
tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa
l'acqua usata nel processo e efficienza energetica, nonche'
riutilizzo e decarbonizzazione, promuovendo ove possibile
l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo
sia l'impatto globale delle emissioni sull'ambiente,
compresa la biodiversita', sia i rischi correlati.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di
ridurne le conseguenze per l'ambiente e la salute umana.
12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle
BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi
dell'articolo 29-terdecies, comma 4, nonche' altre
informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o
da organizzazioni internazionali pubbliche.».
Art. 39
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'allegato XII-bis, parte
seconda, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato XII-bis (Principi e linee guida sui criteri
da rispettare ai fini della concessione delle deroghe di
cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis)
Principi
Le deroghe concesse a norma dell'articolo 29-sexies,
comma 9-bis, rispettano i seguenti principi:
1. Costi
1.1. I costi di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-bis, sono i costi sostenuti per rispettare i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili e
comprendono sia i costi di capitale sia i costi di
esercizio. Non sono inclusi i costi piu' generali di natura
socio-economica.
1.2. La valutazione dei costi, che e' quantitativa,
si avvale di una valutazione qualitativa.
1.3. I costi di cui si tiene conto nella valutazione:
a) rappresentano i costi relativi al valore netto,
previa deduzione di eventuali benefici finanziari derivanti
dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) comprendono i costi di accesso al capitale
finanziario necessario per finanziare le migliori tecniche
disponibili;
c) sono calcolati utilizzando un tasso di
attualizzazione per tener conto delle differenze di valore
monetario nel tempo.
1.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte
dei costi e i metodi utilizzati per calcolarli, compresi il
tasso di attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e
la stima delle incertezze associate alla valutazione dei
costi.
1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati
dall'autorita' competente sulla base di informazioni
provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia,
ricerche sottoposte a revisione tra pari, pareri di esperti
o dati provenienti da altre installazioni in cui sono state
recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.
2. Benefici ambientali
2.1. I benefici ambientali di cui all'articolo
29-sexies, comma 9-bis, sono i benefici ambientali ottenuti
grazie al rispetto dei livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, tenendo conto anche, ove
pertinenti, degli effetti incrociati.
2.2. La valutazione dei benefici ambientali, che e'
quantitativa (in termini monetari), si avvale di una
valutazione qualitativa. Laddove disponibili, sono
utilizzati i costi accertati dei danni causati dagli
inquinanti.
2.3. La valutazione dei benefici ambientali prende in
considerazione un tasso di attualizzazione applicato a
qualsiasi beneficio monetizzato che tenga conto delle
differenze di valore per la societa' nel corso del tempo.
2.4. La domanda di deroga indica chiaramente la fonte
delle informazioni sui benefici ambientali e i metodi
utilizzati per calcolarli, compreso il tasso di
attualizzazione di cui al punto 1.3, lettera c), e la stima
delle incertezze associate alla valutazione dei benefici
ambientali.
2.5. I benefici per l'ambiente valutati dal gestore
sono verificati dall'autorita' competente sulla base di
pareri di esperti o dati provenienti da altre installazioni
in cui sono state recentemente introdotte le migliori
tecniche disponibili.
3. Sproporzione dei costi rispetto ai benefici
ambientali
3.1. Per determinare un'eventuale sproporzione sono
messi a confronto i costi necessari per rispettare i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili e gli eventuali benefici ottenuti grazie a tale
rispetto.
3.2. Il meccanismo di comparazione comprende i
seguenti elementi:
a) un metodo per tenere conto delle incertezze
nella valutazione dei costi e dei benefici ambientali;
b) l'indicazione della misura in cui i costi
dovrebbero superare i benefici ambientali.
4. Linee guida
Al fine di guidare gestori ed autorita' competenti
nella corretta applicazione del presente allegato, la
Commissione europea provvedera' ad emanare specifiche linee
guida con atto delegato ai sensi dell'articolo 15 della
direttiva IED. Nelle more della emanazione di tali linee
guida, si fa riferimento a quanto segue.
Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi
evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza
e verificata dall'autorita' competente nel corso
dell'istruttoria:
a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL non garantisce alcun effetto benefico
nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle
prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di
definizione;
b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL non garantisce, rispetto alle
prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di
definizione, significativi effetti benefici nello specifico
contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli
investimenti da parte del gestore;
c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL permetterebbe di conseguire benefici
effetti ambientali che, nello specifico contesto, possono
essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti
notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non
sottoposti alla disciplina IPPC;
d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli
determinati dalla collocazione geografica
dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad
es.) determinano un costo di implementazione delle migliori
tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto
a quello medio richiesto alle altre installazioni del
settore;
e) il particolare assetto impiantistico o la
collocazione geografica fanno si' che il raggiungimento di
limiti corrispondenti ai BAT-AEL e ai BAT-AEPL non possa
essere conseguito con la sola implementazione delle
migliori tecniche disponibili di riferimento;
f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione
dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL per consentirgli di raggiungere il
punto di pareggio in relazione agli investimenti gia'
effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche
disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di
rinnovo o riesame;
g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione
dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL per consentirgli di raggiungere
almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti
gia' effettuati, in considerazione di particolari
caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi
produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune
BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita'
tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle
BAT;
h) e' opportuno concedere al gestore una dilazione
dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai
BAT-AEL e ai BAT-AEPL nel caso in cui i tempi tecnici
strettamente necessari a implementare le relative
modifiche, individuati considerando il particolare assetto
impiantistico, i vincoli determinati dalla collocazione
geografica e i tempi amministrativi necessari ad ottenere
le necessarie autorizzazioni alla realizzazione, abbiano
durata superiore a quattro anni;
i) l'installazione, o la parte di installazione, e'
utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
di nuovi prodotti o processi;
j) altri casi particolari legati ad assetto
impiantistico, contesto ambientale e collocazione
geografica, riconosciuti dall'autorita' competente.».
Art. 40
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'allegato 1, titolo III-bis,
, parte quarta, del citato del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, come modificato dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 41
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'allegato II, alla parte
quinta, del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, come modificato dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 42
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'allegato IV, parte quinta,
del citato del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
come modificato dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 43
Note all'art. 43:
- Per il testo dell'articolo 29-sexies del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 13.
- Per il testo dell'allegato VIII del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 35.
- Per il testo dell'articolo 29-decies del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 17.
- Per il testo dell'articolo 29-octies del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 29-nonies del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 16.
- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, (relativa alle emissioni
industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame
«prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento») e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Per il testo dell'allegato VIII-bis della parte
seconda del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, si vedano le note all'articolo 36.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 29-ter del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 10.
- Per il testo del Titolo III-ter del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 22.
- Per il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si vedano le note
all'articolo 25.