DECRETO

DECRETO 198/2026 - Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani».

DECRETO 5 agosto 2026, n. 198

Numero 198 Anno 2026 GU 29.10.2026 Codice 26G00215

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 13.11.2026.

Testo originario

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ai
sensi della comunicazione della Commissione dell'Unione europea
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione» (2022/C 414/01), Sezione 1.3. «Definizioni», punto 16,
lettera ff), e' un'«entita' (ad esempio, universita' o istituti di
ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze,
intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi
e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
determinante su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai
risultati da essa generati»;
b) «costo salariale»: importo totale effettivamente sostenuto dai
beneficiari in relazione ai contratti stipulati con i lavoratori e
comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori;
c) «protocollo terapeutico»: piano diagnostico, terapeutico e
assistenziale, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la
persona affetta da una malattia rara necessita;
d) «malattie rare»: le malattie definite all'articolo 2 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
e) «farmaci orfani»: i farmaci definiti all'articolo 3 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
f) «H-index»: indicatore della performance individuale dei
singoli ricercatori, per quantificare la prolificita' di un autore e
l'impatto delle sue pubblicazioni, basato sia sul numero delle
pubblicazioni che sul numero delle citazioni ricevute. Il calcolo
dell'indice viene eseguito in base alla distribuzione delle citazioni
che le pubblicazioni di un ricercatore ricevono. La definizione della
modalita' di calcolo e' la seguente: un autore ha indice «n» se ha
pubblicato almeno «n» lavori, ciascuno dei quali e' stato citato
almeno «n» volte;
g) «autore corrispondente dell'articolo (corresponding author)»:
e' l'autore che si assume la responsabilita' primaria della
comunicazione con la rivista durante l'invio del manoscritto, la
revisione tra pari e il processo di pubblicazione. L'autore
corrispondente garantisce inoltre che tutti i requisiti
amministrativi della rivista, come fornire dettagli sulla paternita',
l'approvazione del comitato etico, la documentazione di registrazione
della sperimentazione clinica e la divulgazione di relazioni e
attivita', siano correttamente completati e riportati;
h) «pubblicazione indicizzata»: pubblicazione di un articolo su
riviste registrate in un repertorio internazionale.

Art. 2

Oggetto
1. Il presente regolamento reca i criteri e le modalita' di
attuazione della disciplina del contributo, sotto forma di credito
d'imposta, di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge 10
novembre 2021, n. 175, concernenti, in particolare: la definizione
delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo, le
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio anche al fine di
assicurare l'osservanza del limite di spesa annuo di cui all'articolo
3, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le
modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

Art. 3

Agevolazione concedibile
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al
presente regolamento e' riconosciuto, fino all'importo massimo
annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 65 per
cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio», sono utilizzate per la regolazione contabile
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
regolamento i soggetti che svolgono attivita' di ricerca finalizzata
allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla
produzione dei farmaci orfani o che finanziano progetti di ricerca
sulle malattie rare o sui farmaci orfani, di seguito indicati:
a) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
b) le universita' pubbliche o private;
c) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza
pubblici e privati.
2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, conformemente, a quanto
previsto dalla Sezione 2.1.1, punto 21 della comunicazione della
Commissione dell'Unione europea (2022/C 414/01) «Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», le
attivita' svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono
essere quasi esclusivamente di natura non economica, a condizione che
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento
dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente
legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata
limitata. Tale e' il caso in cui l'attivita' economica assorbe
esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali,
attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non
economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita'
economiche non supera il 20% della pertinente capacita' annua
complessiva dell'entita'.
3. Sono esclusi i soggetti in stato di liquidazione volontaria,
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, ad esclusione del concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e del concordato preventivo liquidatorio e misto di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio, n. 14 del 2019,
altra procedura concorsuale. Sono altresi' esclusi quelli destinatari
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 5

Spese ammissibili
1. Si considerano ammissibili al contributo, sotto forma di credito
d'imposta, le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione di farmaci orfani,
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
e' concesso il contributo, in applicazione dell'articolo 109, commi 1
e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando
il rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e
congruita'.
2. Limitatamente al primo periodo di imposta in cui e' concesso il
contributo sono considerate ammissibili le spese effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i successivi periodi di imposta
potranno essere considerate ammissibili solo ed esclusivamente le
spese effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Sono considerati ammissibili i costi riferibili alle seguenti
voci di spesa:
a) investimenti immateriali, quali l'acquisto di software,
sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni;
b) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il
leasing di strumenti, attrezzature e materiale di consumo. Le spese
relative ai materiali di consumo sono ammissibili nei limiti del 10
per cento del totale dei costi per investimenti materiali del
progetto;
c) il costo salariale del personale dipendente del soggetto
beneficiario o in rapporto di collaborazione con il soggetto
beneficiario, con contratto di collaborazione o con contratto di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico contratto o
assegno di ricerca. I contratti di lavoro e quelli di collaborazione
devono essere stipulati per lo svolgimento della ricerca e il
relativo costo non deve superare il limite del 40 per cento del
totale dei costi ammissibili del progetto.
4. Le spese di cui ai commi 1 e 3:
a) devono essere effettivamente sostenute dai soggetti
partecipanti e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Le fatture
quietanzate devono, pena l'inammissibilita' della spesa, riportare il
Codice unico di progetto (CUP) cui si riferiscono;
b) devono essere contabilizzate separatamente, in conformita'
alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
c) non devono essere oggetto di altri contributi pubblici erogati
con fondi statali, regionali o unionali.

Art. 6

Procedura di ammissibilita'
1. Ai fini del riconoscimento del contributo, sotto forma di
credito d'imposta, di cui al presente regolamento, i soggetti
interessati, entro il 31 marzo di ogni anno presentano un'apposita
istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica,
attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito
internet istituzionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente
regolamento, il termine entro il quale i soggetti interessati devono
presentare l'istanza di cui al comma 1 e' comunicato dal Ministero
della salute con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti, in
persona del legale rappresentante:
a) indicano gli elementi identificativi dell'ente;
b) dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
c) dichiarano se le spese per le quali e' chiesto il
riconoscimento del contributo pubblico, sotto forma di credito di
imposta, sono state sostenute nell'ambito dell'attivita' non
economica svolta dall'ente ovvero nell'ambito dell'attivita'
economica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
d) allegano i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie
rare o sui farmaci orfani a cui si riferiscono le spese effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' concesso
il contributo, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022 limitatamente
al primo anno, cosi' come previsto dall'articolo 5, comma 2. Il
coordinatore del protocollo deve essere un ricercatore con valore di
H-Index dichiarato di almeno 18 e deve essere primo, ultimo autore o
autore corrispondente (corresponding author) in almeno 15
pubblicazioni indicizzate, pena l'inammissibilita' dello stesso;
e) rendicontano le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui e' concesso il contributo, conformemente e
nei limiti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5;
f) dichiarano che le suddette spese non siano gia' oggetto di
finanziamento pubblico con fondi statali, regionali e unionali;
g) allegano la dichiarazione del responsabile dell'attivita' di
ricerca e sviluppo, relativa alla misura e all'anno nel quale il
personale e gli investimenti materiali e immateriali oggetto di
agevolazione siano stati utilizzati per l'attivita' di ricerca;
h) indicano l'ammontare del contributo teoricamente spettante;
i) allegano le attestazioni del collegio dei revisori dei conti o
del collegio sindacale o revisore legale o di un professionista
iscritto nel registro dei revisori legali previste all'articolo 9,
commi 2 e 3.
4. Le modalita' per la presentazione delle istanze di cui al comma
1, nel rispetto del presente regolamento, sono disciplinate in un
avviso a manifestare, che, verificata la necessaria copertura
finanziaria, e' pubblicato annualmente nel sito istituzionale del
Ministero della salute entro il mese di febbraio.
5. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dal termine
ultimo di ricevimento delle istanze, previa verifica dei requisiti
previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente
regolamento, sulla base delle risorse complessivamente stanziate,
pari a 10 milioni di euro annui, riconosce il contributo, sotto forma
di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese
ammissibili di cui all'articolo 5, fino all'importo massimo annuale
di 200.000 euro per ciascun beneficiario. Nel caso in cui l'ammontare
dei contributi complessivamente spettanti ai soggetti di cui
all'articolo 4 risulti superiore alle somme stanziate, il credito di
imposta da riconoscere a ciascun soggetto beneficiario e' ridotto
proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi
stanziati e l'importo complessivo del credito d'imposta spettante.
6. Il Ministero della salute comunica all'ente il riconoscimento
ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del
credito d'imposta effettivamente spettante.

Art. 7

Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, comma 6,
del presente regolamento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena
lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta di cui al presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10
novembre 2021, n. 175, non e' cumulabile, in relazione alle spese
previste dall'articolo 5 del presente regolamento, con il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

Art. 8

Trasmissione di dati
1. Preventivamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma
6, il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate
l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito d'imposta concesso, nonche' le eventuali variazioni e
revoche, anche parziali.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute
l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.
3. Il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate definiscono
d'intesa le modalita' telematiche per l'effettuazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e i relativi termini di
effettuazione.

Art. 9

Documentazione
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare per dieci anni
tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e
l'effettivita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta, in particolare, la dichiarazione del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al
periodo in cui il personale e gli investimenti materiali e
immateriali il cui costo e' oggetto di agevolazione sono stati
utilizzati per l'attivita' di ricerca.
2. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e
all'articolo 6, comma 2, lettere c), e), h), devono essere
certificati dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale o revisore legale o da un professionista iscritto nel
registro dei revisori legali.
3. I soggetti devono inoltre predisporre e allegare al bilancio
apposita documentazione contabile certificata dal collegio dei
revisori dei conti, dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato
della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro
dei revisori legali. I soggetti non tenuti alla revisione legale dei
conti e privi di un collegio sindacale devono comunque avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti o di una
societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel
registro dei revisori legali e delle societa' di revisione. Il
revisore legale, il collegio sindacale o un professionista iscritto
nel registro dei revisori legali devono, altresi', attestare in
un'apposita certificazione l'ammontare delle spese per le quali si
chiede di poter beneficiare del contributo, l'effettivita' delle
stesse e la regolarita' formale della documentazione contabile
relativa ai costi sostenuti per l'attivita' di ricerca.
4. I soggetti con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
previsti dai commi 2 e 3.
5. Per i soggetti di diritto pubblico le attivita' del collegio dei
revisori o sindacale di cui ai commi 2 e 3 sono svolte nel rispetto
del regime dei controlli amministrativo-contabili vigente.
6. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.

Art. 10

Controlli
1. Il Ministero della salute procede ad effettuare controlli e
ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio sulla veridicita' delle dichiarazioni rese,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione
dell'agevolazione.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione
totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero della salute il quale, previe verifiche
per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 11

Cause di revoca e procedure di recupero dell'agevolazione
1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o piu' delle
condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal
presente regolamento o quando la documentazione di cui agli articoli
6 e 9 contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del
contributo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero della salute procede ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di
legge.

Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro della salute: Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 872

Note

Art. 1
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 10
novembre 2021, n. 175, recante: «Disposizioni per la cura
delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della
produzione dei farmaci orfani»:
«Art. 12 (Incentivi fiscali). - 1. Al fine di
favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei
farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono
tali attivita' di ricerca o che finanziano progetti di
ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da
enti di ricerca pubblici o privati e' concesso, a decorrere
dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito
d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per
l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca,
fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10
milioni di euro annui.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire
degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano,
entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute i
protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui
farmaci orfani.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalita' di
attuazione del presente articolo, anche al fine di
assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo non e' cumulabile, in relazione alle
spese previste dal medesimo comma, con il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta di cui al
citato comma 1 e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del
medesimo credito. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e'
soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta
e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate
le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il
modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I
fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono
stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento alla contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese
farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere
studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla
produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti
altamente innovativi possono beneficiare degli interventi
di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 196 del 23 agosto 2016.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'universita' e della
ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di
quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.».
- Il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente
i medicinali orfani e' pubblicato nella GUUE n. L 018 del
22 gennaio 2000:
- Il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che
abroga la direttiva 2001/20/CE e' pubblicato nella GUUE n.
L 158 del 27 maggio 2014.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 luglio 1997 n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del
termine mensile per la trasmissione in via telematica dei
dati retributivi e delle informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal
quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se
tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di
rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la
contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo
alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito
emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali
e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata
la verifica sulla correttezza sostanziale del credito
compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende
committenti per i compensi assoggettati a contribuzione
alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis. comma soppresso dal d.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
recante «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27
ottobre 2003.
- Si riporta il comma 53, dell'articolo 1, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.».
- Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante:
«Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2010,
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
- Si riportano i testi dei commi da 198 a 207,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022»:
«198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca
e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure di cui ai commi da 199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che
effettuano investimenti in una delle attivita' ammissibili
definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le
imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del
beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e
ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del
soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di
contratti di ricerca extra muros stipulati con universita'
e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello
Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del
credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del
loro ammontare.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali.
La maggiorazione per le spese di personale prevista
dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel
caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano
impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca
situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle
attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto
da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque
ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza
d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso
gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti
internamente dall'impresa anche per la realizzazione di
prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento
dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita'
di routine per il miglioramento della qualita' dei prodotti
e in generale le attivita' volte a differenziare i prodotti
dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso
mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari,
le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente
alle specifiche richieste di un cliente nonche' le
attivita' per il controllo di qualita' e la
standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini
della determinazione della base di calcolo del credito
d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle
regole generali di effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
in tali operazioni. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso
un'universita' italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori
di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150
per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di innovazione
tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano
stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo
gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse
regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a), a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei
settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della
ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi
prodotti e campionari.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione del presente comma anche in relazione
alle medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli
sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di
calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e
ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel
rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza
e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle
attivita' di design e innovazione estetica ammissibili al
credito d'imposta, compresa la progettazione e
realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente
deducibile ai fini della determinazione del reddito
d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per
le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume
la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese
imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il
diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario
delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili
al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di design e ideazione
estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di design
e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri
prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e
ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel
limite massimo pari al 30 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i
contratti di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto in
misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le
attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o
di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200,
il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 10
per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione
della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia delle misure agevolative
disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma
184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il
credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
e la corrispondenza delle stesse alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa devono risultare da
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato
della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi
indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
i contenuti e i risultati delle attivita' ammissibili
svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai
progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione deve essere predisposta a cura del
responsabile aziendale delle attivita' ammissibili o del
responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve
essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per le attivita' ammissibili
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere
redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita'.
207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di
accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base
dell'apposita certificazione della documentazione contabile
e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206
nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita
dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla
verifica delle condizioni di spettanza del credito
d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche
parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e
amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano
necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine
all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita'
innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla
congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo
economico di esprimere il proprio parere.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della citata
legge 10 novembre 2021, n. 175:
«Art. 2 (Definizione di malattie rare). - 1. Sono
definite rare le malattie, comprese quelle di origine
genetica, che presentano una bassa prevalenza.
2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza
delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a
cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie
rare sono comprese anche le malattie ultra rare,
caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento
(UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un
individuo su cinquantamila.
3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal
criterio d'incidenza, in conformita' ai criteri
internazionali e concordati a livello europeo nonche'
all'intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari,
rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla presente
legge.».
«Art. 3 (Definizione di farmaco orfano). - 1. In
conformita' ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco e' definito
orfano se:
a) e' destinato alla diagnosi, alla profilassi o
alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per
la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non piu'
di cinque individui su diecimila nel momento in cui e'
presentata la domanda di assegnazione della qualifica di
farmaco orfano, oppure se e' destinato alla diagnosi, alla
profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una
minaccia per la vita, di un'affezione seriamente
debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed e' poco
probabile che, in mancanza di incentivi, la
commercializzazione di tale farmaco sia tanto redditizia da
giustificare l'investimento necessario;
b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi,
di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla
lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il
farmaco ha effetti benefici significativi per le persone
colpite da tali affezioni.».
Art. 2
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 12 della legge 10 novembre
2021, n. 175, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 186-bis regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa»:
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale).
- Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due
anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la continuazione di contratti pubblici se il professionista
designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato
la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di
adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in
presenza dei requisiti di legge, anche la societa'
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda
cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato,
all'atto della cessione o del conferimento, dispone la
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche
nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato
che non prevede la continuita' aziendale se il predetto
professionista attesta che la continuazione e' necessaria
per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) lettera abrogata dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32
convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n.
55.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.
Ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il
commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo
secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato,
deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto
comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155»:
«Art. 84 (Finalita' del concordato preventivo e
tipologie di piano). - 1. L'imprenditore di cui
all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di
insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla
base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo
87, il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
giudiziale mediante la continuita' aziendale, la
liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attivita'
ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono
costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da
questi partecipate. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 296.
2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei
creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di
lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con
prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte
dell'imprenditore che ha presentato la domanda di
concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in
forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in
una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in
forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in
funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque
altro titolo.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i
creditori vengono soddisfatti in misura anche non
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita'
aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato
prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente
individuata ed economicamente valutabile, che puo'
consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di
rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente
causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la
proposta prevede un apporto di risorse esterne che
incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile
al momento della presentazione della domanda e assicuri il
soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori
privilegiati degradati per incapienza in misura non
inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga
agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purche' sia
rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano
esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci
senza obbligo di restituzione o con vincolo di
postergazione, di cui il piano prevede la diretta
destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche'
in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di
liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare
delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della
quota parte delle spese generali, attestato da
professionista indipendente. La quota residua del credito
e' trattata come credito chirografario.
6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore
di liquidazione e' distribuito nel rispetto della
graduazione delle cause legittime di prelazione; per il
valore eccedente quello di liquidazione e' sufficiente che
i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente
un trattamento almeno pari a quello delle classi dello
stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle
classi di grado inferiore.
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono
soddisfatti, nel concordato in continuita' aziendale, nel
rispetto della graduazione delle cause legittime di
prelazione sul valore di liquidazione e sul valore
eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano
assicurano altresi' il rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.
8. Quando il piano prevede la liquidazione del
patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia
gia' individuato, il tribunale nomina un liquidatore che,
anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le
operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la
celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e
trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del
codice civile.
9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un
soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il
trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,
dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.».
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note alle premesse.
Art. 5
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 109, commi 1 e 2,
del citato decreto del Presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
Omissis.».
Art. 7
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
7 luglio 1997 n. 241, si vedano note nelle premesse.
- Per il testo del comma 53, dell'articolo 1, della
legge 24 dicembre 20027, n, 244, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si vedano note nelle premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 12 della legge 10
novembre 2021, n. 175, si vedano note nelle premesse.
- Si riportano il testo dell'articolo 61 del citato
decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
- Per il testo dell'articolo109 del decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
vedano le note all'articolo 5.
- Per i riferimenti ai commi da 198 a 207,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si
vedano note nelle premesse.
Art. 11
Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, recante: «Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori.»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere"). - 1.
2.
3.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito
all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe
tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi
ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di
idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino
alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice
civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli
indicati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia
di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, il recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai
sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i
termini e le modalita' di gestione delle somme e dei
crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti
l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: "l'attivita' di riscossione" sono
inserite le seguenti: ", spontanea e coattiva,".
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
dal 1º gennaio 2011.».