Testo originario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ai
sensi della comunicazione della Commissione dell'Unione europea
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione» (2022/C 414/01), Sezione 1.3. «Definizioni», punto 16,
lettera ff), e' un'«entita' (ad esempio, universita' o istituti di
ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze,
intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi
e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
determinante su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai
risultati da essa generati»;
b) «costo salariale»: importo totale effettivamente sostenuto dai
beneficiari in relazione ai contratti stipulati con i lavoratori e
comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori;
c) «protocollo terapeutico»: piano diagnostico, terapeutico e
assistenziale, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la
persona affetta da una malattia rara necessita;
d) «malattie rare»: le malattie definite all'articolo 2 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
e) «farmaci orfani»: i farmaci definiti all'articolo 3 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
f) «H-index»: indicatore della performance individuale dei
singoli ricercatori, per quantificare la prolificita' di un autore e
l'impatto delle sue pubblicazioni, basato sia sul numero delle
pubblicazioni che sul numero delle citazioni ricevute. Il calcolo
dell'indice viene eseguito in base alla distribuzione delle citazioni
che le pubblicazioni di un ricercatore ricevono. La definizione della
modalita' di calcolo e' la seguente: un autore ha indice «n» se ha
pubblicato almeno «n» lavori, ciascuno dei quali e' stato citato
almeno «n» volte;
g) «autore corrispondente dell'articolo (corresponding author)»:
e' l'autore che si assume la responsabilita' primaria della
comunicazione con la rivista durante l'invio del manoscritto, la
revisione tra pari e il processo di pubblicazione. L'autore
corrispondente garantisce inoltre che tutti i requisiti
amministrativi della rivista, come fornire dettagli sulla paternita',
l'approvazione del comitato etico, la documentazione di registrazione
della sperimentazione clinica e la divulgazione di relazioni e
attivita', siano correttamente completati e riportati;
h) «pubblicazione indicizzata»: pubblicazione di un articolo su
riviste registrate in un repertorio internazionale.
definizioni:
a) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ai
sensi della comunicazione della Commissione dell'Unione europea
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione» (2022/C 414/01), Sezione 1.3. «Definizioni», punto 16,
lettera ff), e' un'«entita' (ad esempio, universita' o istituti di
ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze,
intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi
e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
determinante su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai
risultati da essa generati»;
b) «costo salariale»: importo totale effettivamente sostenuto dai
beneficiari in relazione ai contratti stipulati con i lavoratori e
comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori;
c) «protocollo terapeutico»: piano diagnostico, terapeutico e
assistenziale, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la
persona affetta da una malattia rara necessita;
d) «malattie rare»: le malattie definite all'articolo 2 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
e) «farmaci orfani»: i farmaci definiti all'articolo 3 della
legge 10 novembre 2021, n. 175;
f) «H-index»: indicatore della performance individuale dei
singoli ricercatori, per quantificare la prolificita' di un autore e
l'impatto delle sue pubblicazioni, basato sia sul numero delle
pubblicazioni che sul numero delle citazioni ricevute. Il calcolo
dell'indice viene eseguito in base alla distribuzione delle citazioni
che le pubblicazioni di un ricercatore ricevono. La definizione della
modalita' di calcolo e' la seguente: un autore ha indice «n» se ha
pubblicato almeno «n» lavori, ciascuno dei quali e' stato citato
almeno «n» volte;
g) «autore corrispondente dell'articolo (corresponding author)»:
e' l'autore che si assume la responsabilita' primaria della
comunicazione con la rivista durante l'invio del manoscritto, la
revisione tra pari e il processo di pubblicazione. L'autore
corrispondente garantisce inoltre che tutti i requisiti
amministrativi della rivista, come fornire dettagli sulla paternita',
l'approvazione del comitato etico, la documentazione di registrazione
della sperimentazione clinica e la divulgazione di relazioni e
attivita', siano correttamente completati e riportati;
h) «pubblicazione indicizzata»: pubblicazione di un articolo su
riviste registrate in un repertorio internazionale.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento reca i criteri e le modalita' di
attuazione della disciplina del contributo, sotto forma di credito
d'imposta, di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge 10
novembre 2021, n. 175, concernenti, in particolare: la definizione
delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo, le
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio anche al fine di
assicurare l'osservanza del limite di spesa annuo di cui all'articolo
3, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le
modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
attuazione della disciplina del contributo, sotto forma di credito
d'imposta, di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge 10
novembre 2021, n. 175, concernenti, in particolare: la definizione
delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo, le
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio anche al fine di
assicurare l'osservanza del limite di spesa annuo di cui all'articolo
3, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese
sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le
modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al
presente regolamento e' riconosciuto, fino all'importo massimo
annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 65 per
cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani.
presente regolamento e' riconosciuto, fino all'importo massimo
annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 65 per
cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio», sono utilizzate per la regolazione contabile
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente regolamento.
contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio», sono utilizzate per la regolazione contabile
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente regolamento.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
regolamento i soggetti che svolgono attivita' di ricerca finalizzata
allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla
produzione dei farmaci orfani o che finanziano progetti di ricerca
sulle malattie rare o sui farmaci orfani, di seguito indicati:
a) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
b) le universita' pubbliche o private;
c) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza
pubblici e privati.
regolamento i soggetti che svolgono attivita' di ricerca finalizzata
allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla
produzione dei farmaci orfani o che finanziano progetti di ricerca
sulle malattie rare o sui farmaci orfani, di seguito indicati:
a) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
b) le universita' pubbliche o private;
c) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza
pubblici e privati.
2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, conformemente, a quanto
previsto dalla Sezione 2.1.1, punto 21 della comunicazione della
Commissione dell'Unione europea (2022/C 414/01) «Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», le
attivita' svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono
essere quasi esclusivamente di natura non economica, a condizione che
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento
dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente
legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata
limitata. Tale e' il caso in cui l'attivita' economica assorbe
esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali,
attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non
economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita'
economiche non supera il 20% della pertinente capacita' annua
complessiva dell'entita'.
previsto dalla Sezione 2.1.1, punto 21 della comunicazione della
Commissione dell'Unione europea (2022/C 414/01) «Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», le
attivita' svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono
essere quasi esclusivamente di natura non economica, a condizione che
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento
dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente
legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata
limitata. Tale e' il caso in cui l'attivita' economica assorbe
esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali,
attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non
economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita'
economiche non supera il 20% della pertinente capacita' annua
complessiva dell'entita'.
3. Sono esclusi i soggetti in stato di liquidazione volontaria,
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, ad esclusione del concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e del concordato preventivo liquidatorio e misto di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio, n. 14 del 2019,
altra procedura concorsuale. Sono altresi' esclusi quelli destinatari
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo, ad esclusione del concordato con continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e del concordato preventivo liquidatorio e misto di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio, n. 14 del 2019,
altra procedura concorsuale. Sono altresi' esclusi quelli destinatari
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Si considerano ammissibili al contributo, sotto forma di credito
d'imposta, le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione di farmaci orfani,
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
e' concesso il contributo, in applicazione dell'articolo 109, commi 1
e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando
il rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e
congruita'.
d'imposta, le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di
progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli
terapeutici sulle malattie rare o alla produzione di farmaci orfani,
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
e' concesso il contributo, in applicazione dell'articolo 109, commi 1
e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando
il rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e
congruita'.
2. Limitatamente al primo periodo di imposta in cui e' concesso il
contributo sono considerate ammissibili le spese effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i successivi periodi di imposta
potranno essere considerate ammissibili solo ed esclusivamente le
spese effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento.
contributo sono considerate ammissibili le spese effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i successivi periodi di imposta
potranno essere considerate ammissibili solo ed esclusivamente le
spese effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento.
3. Sono considerati ammissibili i costi riferibili alle seguenti
voci di spesa:
a) investimenti immateriali, quali l'acquisto di software,
sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni;
b) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il
leasing di strumenti, attrezzature e materiale di consumo. Le spese
relative ai materiali di consumo sono ammissibili nei limiti del 10
per cento del totale dei costi per investimenti materiali del
progetto;
c) il costo salariale del personale dipendente del soggetto
beneficiario o in rapporto di collaborazione con il soggetto
beneficiario, con contratto di collaborazione o con contratto di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico contratto o
assegno di ricerca. I contratti di lavoro e quelli di collaborazione
devono essere stipulati per lo svolgimento della ricerca e il
relativo costo non deve superare il limite del 40 per cento del
totale dei costi ammissibili del progetto.
voci di spesa:
a) investimenti immateriali, quali l'acquisto di software,
sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni;
b) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il
leasing di strumenti, attrezzature e materiale di consumo. Le spese
relative ai materiali di consumo sono ammissibili nei limiti del 10
per cento del totale dei costi per investimenti materiali del
progetto;
c) il costo salariale del personale dipendente del soggetto
beneficiario o in rapporto di collaborazione con il soggetto
beneficiario, con contratto di collaborazione o con contratto di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico contratto o
assegno di ricerca. I contratti di lavoro e quelli di collaborazione
devono essere stipulati per lo svolgimento della ricerca e il
relativo costo non deve superare il limite del 40 per cento del
totale dei costi ammissibili del progetto.
4. Le spese di cui ai commi 1 e 3:
a) devono essere effettivamente sostenute dai soggetti
partecipanti e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Le fatture
quietanzate devono, pena l'inammissibilita' della spesa, riportare il
Codice unico di progetto (CUP) cui si riferiscono;
b) devono essere contabilizzate separatamente, in conformita'
alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
c) non devono essere oggetto di altri contributi pubblici erogati
con fondi statali, regionali o unionali.
a) devono essere effettivamente sostenute dai soggetti
partecipanti e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Le fatture
quietanzate devono, pena l'inammissibilita' della spesa, riportare il
Codice unico di progetto (CUP) cui si riferiscono;
b) devono essere contabilizzate separatamente, in conformita'
alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
c) non devono essere oggetto di altri contributi pubblici erogati
con fondi statali, regionali o unionali.
Art. 6
Procedura di ammissibilita'
1. Ai fini del riconoscimento del contributo, sotto forma di
credito d'imposta, di cui al presente regolamento, i soggetti
interessati, entro il 31 marzo di ogni anno presentano un'apposita
istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica,
attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito
internet istituzionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
credito d'imposta, di cui al presente regolamento, i soggetti
interessati, entro il 31 marzo di ogni anno presentano un'apposita
istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica,
attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito
internet istituzionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente
regolamento, il termine entro il quale i soggetti interessati devono
presentare l'istanza di cui al comma 1 e' comunicato dal Ministero
della salute con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
regolamento, il termine entro il quale i soggetti interessati devono
presentare l'istanza di cui al comma 1 e' comunicato dal Ministero
della salute con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti, in
persona del legale rappresentante:
a) indicano gli elementi identificativi dell'ente;
b) dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
c) dichiarano se le spese per le quali e' chiesto il
riconoscimento del contributo pubblico, sotto forma di credito di
imposta, sono state sostenute nell'ambito dell'attivita' non
economica svolta dall'ente ovvero nell'ambito dell'attivita'
economica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
d) allegano i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie
rare o sui farmaci orfani a cui si riferiscono le spese effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' concesso
il contributo, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022 limitatamente
al primo anno, cosi' come previsto dall'articolo 5, comma 2. Il
coordinatore del protocollo deve essere un ricercatore con valore di
H-Index dichiarato di almeno 18 e deve essere primo, ultimo autore o
autore corrispondente (corresponding author) in almeno 15
pubblicazioni indicizzate, pena l'inammissibilita' dello stesso;
e) rendicontano le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui e' concesso il contributo, conformemente e
nei limiti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5;
f) dichiarano che le suddette spese non siano gia' oggetto di
finanziamento pubblico con fondi statali, regionali e unionali;
g) allegano la dichiarazione del responsabile dell'attivita' di
ricerca e sviluppo, relativa alla misura e all'anno nel quale il
personale e gli investimenti materiali e immateriali oggetto di
agevolazione siano stati utilizzati per l'attivita' di ricerca;
h) indicano l'ammontare del contributo teoricamente spettante;
i) allegano le attestazioni del collegio dei revisori dei conti o
del collegio sindacale o revisore legale o di un professionista
iscritto nel registro dei revisori legali previste all'articolo 9,
commi 2 e 3.
persona del legale rappresentante:
a) indicano gli elementi identificativi dell'ente;
b) dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
c) dichiarano se le spese per le quali e' chiesto il
riconoscimento del contributo pubblico, sotto forma di credito di
imposta, sono state sostenute nell'ambito dell'attivita' non
economica svolta dall'ente ovvero nell'ambito dell'attivita'
economica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
d) allegano i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie
rare o sui farmaci orfani a cui si riferiscono le spese effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' concesso
il contributo, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022 limitatamente
al primo anno, cosi' come previsto dall'articolo 5, comma 2. Il
coordinatore del protocollo deve essere un ricercatore con valore di
H-Index dichiarato di almeno 18 e deve essere primo, ultimo autore o
autore corrispondente (corresponding author) in almeno 15
pubblicazioni indicizzate, pena l'inammissibilita' dello stesso;
e) rendicontano le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui e' concesso il contributo, conformemente e
nei limiti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5;
f) dichiarano che le suddette spese non siano gia' oggetto di
finanziamento pubblico con fondi statali, regionali e unionali;
g) allegano la dichiarazione del responsabile dell'attivita' di
ricerca e sviluppo, relativa alla misura e all'anno nel quale il
personale e gli investimenti materiali e immateriali oggetto di
agevolazione siano stati utilizzati per l'attivita' di ricerca;
h) indicano l'ammontare del contributo teoricamente spettante;
i) allegano le attestazioni del collegio dei revisori dei conti o
del collegio sindacale o revisore legale o di un professionista
iscritto nel registro dei revisori legali previste all'articolo 9,
commi 2 e 3.
4. Le modalita' per la presentazione delle istanze di cui al comma
1, nel rispetto del presente regolamento, sono disciplinate in un
avviso a manifestare, che, verificata la necessaria copertura
finanziaria, e' pubblicato annualmente nel sito istituzionale del
Ministero della salute entro il mese di febbraio.
1, nel rispetto del presente regolamento, sono disciplinate in un
avviso a manifestare, che, verificata la necessaria copertura
finanziaria, e' pubblicato annualmente nel sito istituzionale del
Ministero della salute entro il mese di febbraio.
5. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dal termine
ultimo di ricevimento delle istanze, previa verifica dei requisiti
previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente
regolamento, sulla base delle risorse complessivamente stanziate,
pari a 10 milioni di euro annui, riconosce il contributo, sotto forma
di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese
ammissibili di cui all'articolo 5, fino all'importo massimo annuale
di 200.000 euro per ciascun beneficiario. Nel caso in cui l'ammontare
dei contributi complessivamente spettanti ai soggetti di cui
all'articolo 4 risulti superiore alle somme stanziate, il credito di
imposta da riconoscere a ciascun soggetto beneficiario e' ridotto
proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi
stanziati e l'importo complessivo del credito d'imposta spettante.
ultimo di ricevimento delle istanze, previa verifica dei requisiti
previsti nonche' della documentazione richiesta dal presente
regolamento, sulla base delle risorse complessivamente stanziate,
pari a 10 milioni di euro annui, riconosce il contributo, sotto forma
di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese
ammissibili di cui all'articolo 5, fino all'importo massimo annuale
di 200.000 euro per ciascun beneficiario. Nel caso in cui l'ammontare
dei contributi complessivamente spettanti ai soggetti di cui
all'articolo 4 risulti superiore alle somme stanziate, il credito di
imposta da riconoscere a ciascun soggetto beneficiario e' ridotto
proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi
stanziati e l'importo complessivo del credito d'imposta spettante.
6. Il Ministero della salute comunica all'ente il riconoscimento
ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del
credito d'imposta effettivamente spettante.
ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del
credito d'imposta effettivamente spettante.
Art. 7
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, comma 6,
del presente regolamento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il
rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, comma 6,
del presente regolamento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena
lo scarto dell'operazione di versamento.
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena
lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta di cui al presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10
novembre 2021, n. 175, non e' cumulabile, in relazione alle spese
previste dall'articolo 5 del presente regolamento, con il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10
novembre 2021, n. 175, non e' cumulabile, in relazione alle spese
previste dall'articolo 5 del presente regolamento, con il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
Art. 8
Trasmissione di dati
1. Preventivamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma
6, il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate
l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito d'imposta concesso, nonche' le eventuali variazioni e
revoche, anche parziali.
6, il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate
l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito d'imposta concesso, nonche' le eventuali variazioni e
revoche, anche parziali.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute
l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.
l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi.
3. Il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate definiscono
d'intesa le modalita' telematiche per l'effettuazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e i relativi termini di
effettuazione.
d'intesa le modalita' telematiche per l'effettuazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e i relativi termini di
effettuazione.
Art. 9
Documentazione
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare per dieci anni
tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e
l'effettivita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta, in particolare, la dichiarazione del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al
periodo in cui il personale e gli investimenti materiali e
immateriali il cui costo e' oggetto di agevolazione sono stati
utilizzati per l'attivita' di ricerca.
tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilita' e
l'effettivita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta, in particolare, la dichiarazione del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al
periodo in cui il personale e gli investimenti materiali e
immateriali il cui costo e' oggetto di agevolazione sono stati
utilizzati per l'attivita' di ricerca.
2. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e
all'articolo 6, comma 2, lettere c), e), h), devono essere
certificati dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale o revisore legale o da un professionista iscritto nel
registro dei revisori legali.
all'articolo 6, comma 2, lettere c), e), h), devono essere
certificati dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale o revisore legale o da un professionista iscritto nel
registro dei revisori legali.
3. I soggetti devono inoltre predisporre e allegare al bilancio
apposita documentazione contabile certificata dal collegio dei
revisori dei conti, dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato
della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro
dei revisori legali. I soggetti non tenuti alla revisione legale dei
conti e privi di un collegio sindacale devono comunque avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti o di una
societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel
registro dei revisori legali e delle societa' di revisione. Il
revisore legale, il collegio sindacale o un professionista iscritto
nel registro dei revisori legali devono, altresi', attestare in
un'apposita certificazione l'ammontare delle spese per le quali si
chiede di poter beneficiare del contributo, l'effettivita' delle
stesse e la regolarita' formale della documentazione contabile
relativa ai costi sostenuti per l'attivita' di ricerca.
apposita documentazione contabile certificata dal collegio dei
revisori dei conti, dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato
della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro
dei revisori legali. I soggetti non tenuti alla revisione legale dei
conti e privi di un collegio sindacale devono comunque avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti o di una
societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel
registro dei revisori legali e delle societa' di revisione. Il
revisore legale, il collegio sindacale o un professionista iscritto
nel registro dei revisori legali devono, altresi', attestare in
un'apposita certificazione l'ammontare delle spese per le quali si
chiede di poter beneficiare del contributo, l'effettivita' delle
stesse e la regolarita' formale della documentazione contabile
relativa ai costi sostenuti per l'attivita' di ricerca.
4. I soggetti con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
previsti dai commi 2 e 3.
previsti dai commi 2 e 3.
5. Per i soggetti di diritto pubblico le attivita' del collegio dei
revisori o sindacale di cui ai commi 2 e 3 sono svolte nel rispetto
del regime dei controlli amministrativo-contabili vigente.
revisori o sindacale di cui ai commi 2 e 3 sono svolte nel rispetto
del regime dei controlli amministrativo-contabili vigente.
6. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
Art. 10
Controlli
1. Il Ministero della salute procede ad effettuare controlli e
ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio sulla veridicita' delle dichiarazioni rese,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione
dell'agevolazione.
ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio sulla veridicita' delle dichiarazioni rese,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione
dell'agevolazione.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione
totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero della salute il quale, previe verifiche
per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 2.
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione
totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero della salute il quale, previe verifiche
per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 2.
Art. 11
Cause di revoca e procedure di recupero dell'agevolazione
1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o piu' delle
condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal
presente regolamento o quando la documentazione di cui agli articoli
6 e 9 contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del
contributo.
condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal
presente regolamento o quando la documentazione di cui agli articoli
6 e 9 contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del
contributo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero della salute procede ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di
legge.
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di
legge.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 agosto 2026
Il Ministro della salute: Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 872
disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 agosto 2026
Il Ministro della salute: Schillaci
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 872