DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 199/2026 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2026, n. 199

Numero 199 Anno 2026 GU 30.10.2026 Codice 26G00217
Identificativo della fonte

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-09;199

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 14.11.2026.

Testo originario

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022,
relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
il regolamento (CE) n. 282/2008, di seguito denominato «regolamento»,
e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento, nonche' per la determinazione delle
tariffe previste per le attivita' di controllo ufficiale di materiali
e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, e per l'istituzione di una banca dati nazionale.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616,
nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' quelle di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
29.
3. Ai fini del presente decreto, per «autorita' sanitarie
competenti» si intendono le autorita' individuate ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27.

Art. 2

Banca dati nazionale
1. Presso la direzione generale del Ministero della salute
competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, e'
istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici
dell'Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio».
2. La banca dati di cui al comma 1 contiene:
a) le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;
b) le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le
notifiche di cui all'articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui
all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;
c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli
stabilimenti dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti;
d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti
controllati.
3. La banca dati di cui al comma 1 e' alimentata e aggiornata,
nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie
locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla
banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali. L'accesso alla banca dati e' altresi' consentito, per
finalita' di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela
della salute, ai fini dello svolgimento delle attivita' di
accertamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di funzionamento della
banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di alimentazione,
aggiornamento, scambio e interoperabilita' dei dati e i requisiti
tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di
cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche
di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attivita' di controllo
degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali
e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
5. A decorrere dall'anno successivo a quello di avvio del
funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della
salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una
relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella
quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono
riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di
riciclaggio e alle non conformita' riscontrate.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti
(CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai
regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»;
b) alle premesse:
1) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;» sono soppresse;
2) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della
Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti
di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono soppresse;
3) dopo le parole: «Visto il regolamento (UE) n. 10/2011
della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono inseriti i seguenti Visti:
«Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;»;
c) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022»;
2) al comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616»;
d) all'articolo 6, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n.
882/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,»;
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Violazione delle misure specifiche riguardanti i
materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento
(UE) 2022/1616). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o
oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica
riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato
ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 23
e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento
(UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla
regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo
di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione
della violazione, la sospensione dell'attivita' e' disposta da tre a
dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione europea ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del
medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con
gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo
di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4,
lettera a), dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1,
colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 60.000. E' altresi' disposto il richiamo, il
ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi
dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui
al primo periodo e' commessa da un operatore economico rientrante
nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si
applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite
nell'autorizzazione del processo di riciclaggio ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero
fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione
del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di
reiterazione della violazione, la sospensione dell'attivita' e'
disposta da tre a dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione
europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto
in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni
stabilite dall'allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10, al
regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a
sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima
della consumazione del periodo di sospensione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che non rispetta le prescrizioni relative alla
documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura, di cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei
rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di
materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non rispetta le prescrizioni relative all'input di materia plastica e
all'output del processo di decontaminazione, all'esecuzione del
processo di decontaminazione, all'impianto di decontaminazione, alla
registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualita'
dei singoli lotti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore,
l'operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e
oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le
prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000. Se la violazione di cui al primo periodo e' commessa da un
operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di
piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la
sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello
schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e
aggiornamento delle informazioni previsti dall'articolo 9, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell'autorita'
sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che
non effettua la notifica della nuova tecnologia all'autorita'
sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di
cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che
non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e
13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le
informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
20.000.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie
agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento
(UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non effettua le notifiche all'autorita' sanitaria territorialmente
competente e alla Commissione europea, previste dall'articolo 25,
paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformita'
dell'impianto di decontaminazione entro il termine previsto
dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
diffidato dall'autorita' competente a provvedere entro trenta giorni.
In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle
prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni
dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i
trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al
contenuto delle dichiarazioni di conformita', previste dall'articolo
29 e dall'allegato III al regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
19. Nella determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie fissate dal presente articolo tra un limite minimo e un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, oltre
ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in
conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2022/1616.»;
f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9 sono destinati al
miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli
impianti di riciclo.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu'
attivita' registrate o riconosciute o soggette a comunicazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'azienda
sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella
dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio
maggiore tra quelli associati alle attivita' svolte nello
stabilimento.»;
2) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento
(CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in
relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai
regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 nonche' per la
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
10 febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti relativamente
agli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento
(CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale. »;
b) all'articolo 13, comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«L'Azienda sanitaria locale per la registrazione» sono inserite le
seguenti: «, inclusa la registrazione conseguente alla comunicazione
di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29,»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali
che la attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle
singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di
sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza
alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese
correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al
miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al
regolamento (UE) 2017/625, nell'ambito dei piani di controllo
aziendali pluriennali, ivi comprese:
1) le attivita' necessarie alla formazione degli operatori
che effettuano i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali,
nonche' allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022;
2) le attivita' connesse alla gestione e al funzionamento,
nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata
"Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";
3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del
personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra
le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni festivi;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese
relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo
ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli
Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi
incluse le attivita' connesse allo svolgimento dei compiti specifici
previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, nonche' quelle connesse all'aggiornamento, al
potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei
controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il
Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio".»;
d) all'allegato 2, la sezione 6 e' sostituita da quella di cui
all'allegato I al presente decreto.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1

Allegato 1
(articolo 4, comma 1, lettera d)

«Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue
Tabella A. Tipologia di attivita' produttiva dello stabilimento

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati grafici: 1 PDF scaricabili

Documenti del testo originario pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. ((Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici)).
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3,
relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive,
ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 27 della legge 13 giugno 2025,
n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 27. Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022,
relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica
riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e
per la determinazione delle tariffe previste per le
attivita' di controllo ufficiale di materiali e oggetti
destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017:
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti
specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) semplificare e migliorare le modalita' di
notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi
del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n.
1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004;
b) istituire un sistema di banca di dati
nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a
livello europeo;
c) determinare tariffe, per l'attivita' di
controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti
destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita'
necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i
relativi controlli, nonche' ai compiti specifici previsti
dal regolamento (UE) 2022/1616;
d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative
violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi
di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento
dell'attivita' di sorveglianza degli impianti di riciclo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli
adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di
materia plastica riciclata destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE)
n. 282/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 settembre 2022,
n. L 243.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 novembre 2004,
n. L 338.
- Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione,
del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione
dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
dicembre 2006, n. L 384.
- Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del
14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 gennaio
2011, n. L 12.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L
95.
- Il regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del
21 febbraio 2025, recante modifica del regolamento (UE) n.
10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai
materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del
regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto
riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni
relative al controllo della qualita' e alla fabbricazione
di materiali e oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 febbraio 2025, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del
12 novembre 2025, che rettifica il regolamento (UE)
2022/1616 per quanto riguarda l'etichettatura della
plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di
riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni e'
pubblicato nella G.U.U.E. 13 novembre 2025, Serie L.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n.
76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2006.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» e'
pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale n. 261 del 9 novembre
2007.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, il
cui titolo e' modificato dal presente decreto: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006,
n. 450/2009 e ai regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616,
in materia di materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con prodotti alimentari» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.
117» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11
marzo 2021:
«Art. 2 (Autorita' competenti e altro personale
afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero
della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono le Autorita' competenti
designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a
pianificare, programmare, eseguire, monitorare e
rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del
Regolamento, e ad accertare e contestare le relative
sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la
sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione di alimenti
comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e
il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti alimentari, anche con
riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti
costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la
fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi
fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi
costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al
minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e
l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per
l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto
di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In
particolare, il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende
sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i
profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4
del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a
garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli
interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le
norme di etichettatura, per i profili privi di impatto
sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a
tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa
l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla
sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla
correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi
per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del
Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel
comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la
collaborazione e i contatti con la Commissione europea e
gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al
comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di
collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di
agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita'
competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1,
lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429,
e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle
malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il
Ministero della difesa e' Autorita' competente per i
controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo
ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate,
comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo'
procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli
stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che
forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento
con l'Azienda sanitaria locale competente sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara'
destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano
ferme le competenze e le attribuzioni del servizio
sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come
stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella
disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della
salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle
competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il
coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale
attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo
pianificati secondo i principi del presente decreto e del
Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di
Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando
carabinieri per la tutela della salute, garantendone il
coordinamento delle attivita' di accertamento con le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'
territorialmente competenti. Il personale afferente al
Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel
caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita'
competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al
comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di
Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del
servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso
conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad
altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei
controlli condotti per la propria attivita' istituzionale,
sospettino la presenza di non conformita' nei settori di
cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle
Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di
indagini investigative o programmi di repressione degli
illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di
minaccia alla salute pubblica, informa le autorita'
competenti al fine di contenere il rischio.».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge
4 ottobre 2019, n. 117» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1935/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n.
1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato
«regolamento».
2. Il presente decreto reca altresi' la disciplina
sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone
pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di
plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti,
del regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali
attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con
gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i
materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in
contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n.
1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni
derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a
entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre
misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento.
3. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono
all'oggetto e all'ambito di applicazione di cui
all'articolo 1 del regolamento e di cui agli articoli 1 e 2
del regolamento (CE) n. 2023/2006.
4. Ai fini del presente decreto si assumono le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento,
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2023/2006,
all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2009,
all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616, all'articolo
3 del regolamento (CE) n. 10/2011 e all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1895/2005.».
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 si vedano le note alle
premesse.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Violazione delle norme sulle buone pratiche
di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al
regolamento (CE) n. 2023/2006). - 1. Per consentire la
effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, gli
operatori economici dei materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorita'
sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che
eseguono le attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006,
ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore
finale.
2. Nel caso in cui l'attivita' posta in essere
dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a
riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e
n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 e' riportata
nella medesima segnalazione.
3. Gli operatori economici che gia' operano
provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano
e' prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per
un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. Gli operatori economici che non adempiono agli
obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 9.000.
5. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del
regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare
e far rispettare un sistema di assicurazione della qualita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
6. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non
istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo
della qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
30.000.
7. L'operatore economico che, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata
documentazione su supporto cartaceo o in formato
elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i
processi di fabbricazione, nonche' relativa alle
registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai
risultati del sistema di controllo della qualita', che
siano pertinenti per la conformita' e la sicurezza di
materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione
delle autorita' competenti, qualora lo richiedono, la
predetta documentazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 2.500 a euro 25.000.
8. L'operatore economico che, in violazione
dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n.
2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone
pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
40.000.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022, si vedano le note alle
premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, si vedano le note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attivita' di cui al presente decreto sono
svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente
decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme
regionali in materia. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9
sono destinati al miglioramento e al potenziamento
dell'attivita' di sorveglianza degli impianti di riciclo.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata
ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita',
rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
Art. 4
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 13 e 15 del
citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Tariffe per i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali dell'Azienda sanitaria locale). - 1. Ai
sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento,
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali
effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione
della selvaggina, applica su base mensile la tariffa piu'
favorevole all'operatore tra quelle previste
rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente
decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. Per il
calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1,
del presente decreto si fa riferimento alla somma del
numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore
6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione
post mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o
di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del
controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle
24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma
1, del presente decreto l'operatore responsabile dello
stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e
3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda
sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli
orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione
della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione
dei controlli ufficiali.
2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del
regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli
ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli
stabilimenti della produzione di latte e della produzione e
immissione in commercio dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo
8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto,
applica su base mensile la tariffa piu' favorevole
all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del
presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e
quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10,
comma 2 del presente decreto. La tariffa su base oraria,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e
all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita
al numero di ore del controllo ufficiale programmato
effettuato nell'arco delle 24 ore.
3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai
macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina,
l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, applica
la tariffa piu' favorevole all'operatore tra:
a) la tariffa calcolata sommando gli importi
ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2,
sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle
sezioni 1 o 3, e
b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo
ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di
lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di
sezionamento.
4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma
3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria
locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2,
sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri
stabilimenti ed effettivamente sezionati.
5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse
attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5,
l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma
delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per
ciascuna sezione.
6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli
ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati
nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto
che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad
altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello
funzionalmente connesso che vende o somministra al
consumatore finale - una quantita' superiore al 50 per
cento della propria merce derivante da una o piu' attivita'
di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica
le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre
fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella
medesima tabella.
7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al
comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito
nella relativa categorizzazione regionale deve essere
ricondotto dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano alle fasce di cui all'allegato 2, sezione
6, tabella A.
8. Le tariffe, determinate in conformita'
all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo
ufficiale.
9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu'
attivita' registrate o riconosciute o soggette a
comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, di cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'azienda sanitaria
locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella
dell'attivita' della medesima sezione con il livello di
rischio maggiore tra quelli associati alle attivita' svolte
nello stabilimento.
10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui
al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con
sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di
distribuzione alimenti della grande distribuzione
organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi
per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e
bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle
tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo
stabilimento che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al
medesimo comma in data antecedente al 1° luglio dell'anno
precedente a quello in cui l'operatore trasmette
l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6.
12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia
attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia
attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A,
l'Azienda sanitaria locale applica rispettivamente quanto
previsto al comma 5, e la pertinente tariffa prevista
all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le
indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti
riconosciuti per l'attivita' sia dell'allegato 2, sezione 2
sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a
base di carne:
Impianto di lavorazione - PP», la tariffa
dell'allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, viene
calcolata sulla base delle tonnellate di carne
commercializzate come carne fresca anziche' sulle
tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto,
la previsione di cui al comma 2, in relazione
all'applicazione della tariffa piu' favorevole
all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.
13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi
dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento,
inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui
all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il
riconoscimento condizionato e definitivo, per la
registrazione e per i relativi aggiornamenti degli
stabilimenti dei settori:
a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del
regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del
regolamento in relazione al riconoscimento degli
stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004
e (CE) n. 853/2004 nonche' per la comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10
febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti relativamente agli stabilimenti che eseguono le
attivita' di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad
eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore
finale;
b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del
regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79,
paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24
del regolamento (CE) n. 1069/2009;
d) della sanita' animale, limitatamente al
riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti
di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del
regolamento (UE) 2016/429.
14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2,
sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene
aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui
all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora il
tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore
incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla
tipologia, all'organizzazione e alla capacita' gestionale
dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della
registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei
seguenti casi:
a) sospensione o revoca del riconoscimento;
b) sospensione o cessazione dell'attivita' di un
operatore o stabilimento registrato;
c) variazione della toponomastica;
d) variazione di rappresentate legale di societa'
di capitali.
15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per
le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al
comma 13, previste dalle normative dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, e' determinata su base oraria, ai
sensi dell'articolo 10, comma 2.
16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio
per la ricerca della Trichinella e gli importi delle
analisi di laboratorio effettuate nell'ambito
dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a
macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico
dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di
lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda
sanitaria locale.
Qualora l'operatore dello stabilimento di
macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca
il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno
del proprio stabilimento, le spese relative
all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a
suo carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe
per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo
6, commi 1 e 3 del presente decreto.».
«Art. 13 (Modalita' di applicazione e riscossione
delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale). - 1.
L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti
dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati
produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale
presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario
ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato
4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo
6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9,
comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3
dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui
all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese,
comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi
del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli
2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla
base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il
controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina
mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2,
3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9
comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5
dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale.
3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono
all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni
anno, ((e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno
2023,)) l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo
6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare
precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima
autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci
fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo
6, non sara' necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla
base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione
l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla
fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6,
tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta
di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti
gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A,
sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con
l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5
dell'allegato 2 e degli operatori di cui al comma 7
dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e
operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma
1, lettere b), c) e d). L'autodichiarazione di cui al
presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori
delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande
distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di
alimenti, dei depositi per attivita' di commercio
all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai
sensi dell'articolo 6, comma 10.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2,
l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le
altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1,
emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni
di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto.
L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem
presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9,
comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla
base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.
5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante
mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del
macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di
pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato
5, modulo 7.
6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento
condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di
cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento
della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2,
sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da
parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui
all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei
procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione
8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa
forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle
ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola
la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4
della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento
sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni,
diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma
15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui
all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda
sanitaria locale per la registrazione, inclusa la
registrazione conseguente alla comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29, e per i relativi aggiornamenti di cui
all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte
dell'operatore della tariffa forfettaria di cui
all'allegato 2, sezione 8, punto 7.
7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento
sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
9.
8. L'Istituto Superiore di Sanita', per le attivita'
di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di
pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato
5, modulo 13.
9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio
di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla
tariffa di cui al comma 1.
10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio
di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti
dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.
11. Gli operatori provvedono al pagamento della
tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta di pagamento.
12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento
sia inferiore a 20 euro, e' possibile emettere tale
richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro
l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo
annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene
effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo
79, paragrafo 4 del regolamento.
13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono
restituite all'operatore in caso di cessazione
dell'attivita' nel corso dell'anno. Le tariffe di cui
all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore
che subentra nel corso dell'anno solare.
14. Le somme relative alle richieste di pagamento
emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti
di contabilita' generale dedicati. Le somme riscosse sono
contabilizzate con periodicita' trimestrale.».
«Art. 15 (Ripartizione delle tariffe riscosse
dall'Azienda sanitaria locale). - 1. Le tariffe riscosse
dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente
decreto, sono ripartite in relazione al livello di
compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali come indicato nel comma 2.
2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle
tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa
su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad
esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono
destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo la seguente ripartizione:
a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie
locali che la attribuiscono in proporzione all'attivita'
svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle
aree dipartimentali di sanita' pubblica, sanita' pubblica
veterinaria e della sicurezza alimentare di cui
all'articolo 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese
correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al
miglioramento dell'efficacia della programmazione e
dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625,
nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali,
ivi comprese:
1) le attivita' necessarie alla formazione degli
operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali, nonche' allo svolgimento dei compiti
specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022;
2) le attivita' connesse alla gestione e al
funzionamento, nell'ambito del sistema dei controlli
ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il
Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";
3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno
del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in
orario compreso tra le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni
festivi;
b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e
migliorare l'efficacia della programmazione e
dell'attuazione dei piani di controllo regionali
pluriennali;
c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti
zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali
designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di
controllo regionali pluriennali;
d) la quota dell'1 per cento ai laboratori
nazionali di riferimento per attivita' correlate ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali;
e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della
salute per la copertura delle spese relative al
potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione delle attivita' di
controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di
competenza degli Uffici del Ministero, ai sensi del
regolamento (UE) 2017/625, ivi incluse le attivita'
connesse allo svolgimento dei compiti specifici previsti
dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, nonche' quelle connesse all'aggiornamento,
al potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del
sistema dei controlli ufficiali, della banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero della salute,
denominata "Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di
riciclaggio".
3. Entro la fine del mese successivo al semestre di
riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti
aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a
seguito della ripartizione di cui al presente articolo.
4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui
al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la
regione o la provincia autonoma provvede a diffidare
l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta
giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze;
in caso di persistente inadempimento, la regione o
provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato
ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale
medesima.
5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4,
non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo
e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al
Ministero della salute.
6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio
riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi
dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1, e
dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella
ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve
essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio
ufficiale al quale e' stato inviato il campione.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano dispongono, a livello regionale o di province
autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province
autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse
dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2,
sezione 8.».