Allegato 1
(articolo 4, comma 1, lettera d)
«Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue
Tabella A. Tipologia di attivita' produttiva dello stabilimento
Parte di provvedimento in formato grafico
Testo originario
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022,
relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
il regolamento (CE) n. 282/2008, di seguito denominato «regolamento»,
e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento, nonche' per la determinazione delle
tariffe previste per le attivita' di controllo ufficiale di materiali
e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, e per l'istituzione di una banca dati nazionale.
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022,
relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
il regolamento (CE) n. 282/2008, di seguito denominato «regolamento»,
e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento, nonche' per la determinazione delle
tariffe previste per le attivita' di controllo ufficiale di materiali
e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, e per l'istituzione di una banca dati nazionale.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616,
nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' quelle di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616,
nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche' quelle di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.
29.
3. Ai fini del presente decreto, per «autorita' sanitarie
competenti» si intendono le autorita' individuate ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27.
3. Ai fini del presente decreto, per «autorita' sanitarie
competenti» si intendono le autorita' individuate ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27.
Art. 2
Banca dati nazionale
1. Presso la direzione generale del Ministero della salute
competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, e'
istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici
dell'Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio».
competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, e'
istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici
dell'Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio».
2. La banca dati di cui al comma 1 contiene:
a) le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;
b) le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le
notifiche di cui all'articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui
all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;
c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli
stabilimenti dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti;
d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti
controllati.
a) le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;
b) le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le
notifiche di cui all'articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui
all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;
c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli
stabilimenti dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti;
d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti
controllati.
3. La banca dati di cui al comma 1 e' alimentata e aggiornata,
nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie
locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla
banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali. L'accesso alla banca dati e' altresi' consentito, per
finalita' di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela
della salute, ai fini dello svolgimento delle attivita' di
accertamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4.
nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie
locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla
banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali. L'accesso alla banca dati e' altresi' consentito, per
finalita' di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela
della salute, ai fini dello svolgimento delle attivita' di
accertamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di funzionamento della
banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di alimentazione,
aggiornamento, scambio e interoperabilita' dei dati e i requisiti
tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di
cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche
di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attivita' di controllo
degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali
e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di funzionamento della
banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di alimentazione,
aggiornamento, scambio e interoperabilita' dei dati e i requisiti
tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di
cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche
di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attivita' di controllo
degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali
e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
5. A decorrere dall'anno successivo a quello di avvio del
funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della
salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una
relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella
quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono
riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di
riciclaggio e alle non conformita' riscontrate.
funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della
salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una
relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella
quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono
riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di
riciclaggio e alle non conformita' riscontrate.
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti
(CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai
regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»;
b) alle premesse:
1) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;» sono soppresse;
2) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della
Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti
di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono soppresse;
3) dopo le parole: «Visto il regolamento (UE) n. 10/2011
della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono inseriti i seguenti Visti:
«Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;»;
c) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022»;
2) al comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616»;
d) all'articolo 6, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n.
882/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,»;
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Violazione delle misure specifiche riguardanti i
materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento
(UE) 2022/1616). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o
oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica
riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato
ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 23
e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento
(UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla
regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo
di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione
della violazione, la sospensione dell'attivita' e' disposta da tre a
dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione europea ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del
medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti
(CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006 e n. 450/2009 e ai
regolamenti (UE) n. 10/2011 e 2022/1616, in materia di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»;
b) alle premesse:
1) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;» sono soppresse;
2) le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della
Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti
di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono soppresse;
3) dopo le parole: «Visto il regolamento (UE) n. 10/2011
della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;» sono inseriti i seguenti Visti:
«Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;»;
c) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616 della
Commissione, del 15 settembre 2022»;
2) al comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 282/2008» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/1616»;
d) all'articolo 6, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n.
882/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,»;
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Violazione delle misure specifiche riguardanti i
materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento
(UE) 2022/1616). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o
oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica
riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato
ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in
violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 23
e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento
(UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla
regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo
di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione
della violazione, la sospensione dell'attivita' e' disposta da tre a
dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione europea ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del
medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con
gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo
di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4,
lettera a), dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1,
colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 60.000. E' altresi' disposto il richiamo, il
ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi
dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui
al primo periodo e' commessa da un operatore economico rientrante
nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si
applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.
economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con
gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo
di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4,
lettera a), dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1,
colonna 7, del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 60.000. E' altresi' disposto il richiamo, il
ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi
dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui
al primo periodo e' commessa da un operatore economico rientrante
nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si
applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite
nell'autorizzazione del processo di riciclaggio ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero
fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione
del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di
reiterazione della violazione, la sospensione dell'attivita' e'
disposta da tre a dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione
europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite
nell'autorizzazione del processo di riciclaggio ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a sei mesi ovvero
fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione
del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravita' o di
reiterazione della violazione, la sospensione dell'attivita' e'
disposta da tre a dodici mesi ed e' comunicata alla Commissione
europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 23 del medesimo regolamento (UE) 2022/1616.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto
in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni
stabilite dall'allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10, al
regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a
sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima
della consumazione del periodo di sospensione.
utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto
in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni
stabilite dall'allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10, al
regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a
sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima
della consumazione del periodo di sospensione.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
economico che non rispetta le prescrizioni relative alla
documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura, di cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
economico che non rispetta le prescrizioni relative alla
documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura, di cui
all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei
rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di
materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di
materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non rispetta le prescrizioni relative all'input di materia plastica e
all'output del processo di decontaminazione, all'esecuzione del
processo di decontaminazione, all'impianto di decontaminazione, alla
registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualita'
dei singoli lotti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
non rispetta le prescrizioni relative all'input di materia plastica e
all'output del processo di decontaminazione, all'esecuzione del
processo di decontaminazione, all'impianto di decontaminazione, alla
registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualita'
dei singoli lotti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore,
l'operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e
oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le
prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000. Se la violazione di cui al primo periodo e' commessa da un
operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di
piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la
sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
l'operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e
oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le
prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000. Se la violazione di cui al primo periodo e' commessa da un
operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di
piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la
sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello
schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e
aggiornamento delle informazioni previsti dall'articolo 9, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell'autorita'
sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e
aggiornamento delle informazioni previsti dall'articolo 9, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell'autorita'
sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che
non effettua la notifica della nuova tecnologia all'autorita'
sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di
cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
non effettua la notifica della nuova tecnologia all'autorita'
sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di
cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
40.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che
non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e
13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000.
non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e
13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le
informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
20.000.
non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le
informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
20.000.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie
agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento
(UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000.
dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie
agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento
(UE) 2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non effettua le notifiche all'autorita' sanitaria territorialmente
competente e alla Commissione europea, previste dall'articolo 25,
paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
non effettua le notifiche all'autorita' sanitaria territorialmente
competente e alla Commissione europea, previste dall'articolo 25,
paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformita'
dell'impianto di decontaminazione entro il termine previsto
dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
diffidato dall'autorita' competente a provvedere entro trenta giorni.
In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformita'
dell'impianto di decontaminazione entro il termine previsto
dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
diffidato dall'autorita' competente a provvedere entro trenta giorni.
In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle
prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle
prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2022/1616 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
4.000 a euro 35.000.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che
gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni
dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni
dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro
35.000.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i
trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al
contenuto delle dichiarazioni di conformita', previste dall'articolo
29 e dall'allegato III al regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al
contenuto delle dichiarazioni di conformita', previste dall'articolo
29 e dall'allegato III al regolamento (UE) 2022/1616, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
19. Nella determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie fissate dal presente articolo tra un limite minimo e un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, oltre
ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in
conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2022/1616.»;
f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9 sono destinati al
miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli
impianti di riciclo.».
pecuniarie fissate dal presente articolo tra un limite minimo e un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, oltre
ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in
conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2022/1616.»;
f) all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9 sono destinati al
miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli
impianti di riciclo.».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu'
attivita' registrate o riconosciute o soggette a comunicazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'azienda
sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella
dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio
maggiore tra quelli associati alle attivita' svolte nello
stabilimento.»;
2) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento
(CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in
relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai
regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 nonche' per la
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
10 febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti relativamente
agli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento
(CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale. »;
b) all'articolo 13, comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«L'Azienda sanitaria locale per la registrazione» sono inserite le
seguenti: «, inclusa la registrazione conseguente alla comunicazione
di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29,»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali
che la attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle
singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di
sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza
alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese
correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al
miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al
regolamento (UE) 2017/625, nell'ambito dei piani di controllo
aziendali pluriennali, ivi comprese:
1) le attivita' necessarie alla formazione degli operatori
che effettuano i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali,
nonche' allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022;
2) le attivita' connesse alla gestione e al funzionamento,
nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata
"Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";
3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del
personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra
le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni festivi;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese
relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo
ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli
Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi
incluse le attivita' connesse allo svolgimento dei compiti specifici
previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, nonche' quelle connesse all'aggiornamento, al
potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei
controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il
Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio".»;
d) all'allegato 2, la sezione 6 e' sostituita da quella di cui
all'allegato I al presente decreto.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu'
attivita' registrate o riconosciute o soggette a comunicazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'azienda
sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella
dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio
maggiore tra quelli associati alle attivita' svolte nello
stabilimento.»;
2) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento
(CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in
relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai
regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 nonche' per la
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
10 febbraio 2017, n. 29, degli operatori economici dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti relativamente
agli stabilimenti che eseguono le attivita' di cui al regolamento
(CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge
esclusivamente l'attivita' di distribuzione al consumatore finale. »;
b) all'articolo 13, comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«L'Azienda sanitaria locale per la registrazione» sono inserite le
seguenti: «, inclusa la registrazione conseguente alla comunicazione
di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio
2017, n. 29,»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali
che la attribuiscono in proporzione all'attivita' svolta dalle
singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di
sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza
alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese
correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al
miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione
dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di cui al
regolamento (UE) 2017/625, nell'ambito dei piani di controllo
aziendali pluriennali, ivi comprese:
1) le attivita' necessarie alla formazione degli operatori
che effettuano i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali,
nonche' allo svolgimento dei compiti specifici previsti dal
regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022;
2) le attivita' connesse alla gestione e al funzionamento,
nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata
"Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";
3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del
personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita'
ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra
le ore 18:00 e le ore 6:00 e nei giorni festivi;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese
relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della
programmazione e dell'attuazione delle attivita' di controllo
ufficiale e delle altre attivita' ufficiali di competenza degli
Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi
incluse le attivita' connesse allo svolgimento dei compiti specifici
previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15
settembre 2022, nonche' quelle connesse all'aggiornamento, al
potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei
controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il
Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti
di riciclaggio".»;
d) all'allegato 2, la sezione 6 e' sostituita da quella di cui
all'allegato I al presente decreto.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio