DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 447/1996 - Regolamento concernente le modalita' per il trattenimento delle somme di cui all'art. 7, comma 1, ed all'art. 13 del regolamento CEE n. 595 del 1991, del Consiglio del 4 marzo 1991.

Regolamento concernente le modalita' per il trattenimento delle somme di cui all'art. 7, comma 1, ed all'art. 13 del regolamento CEE n. 595 del 1991, del Consiglio del 4 marzo 1991.

Numero 447 Anno 1996 GU 30.08.1996 Codice 096G0470

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;447

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, quale organismo pagatore delle spese nell'ambito del finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dagli operatori a titolo di restituzioni all'esportazione applicabili nel quadro della politica agricola comune.


Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate dalla direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate, affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione al capo X, capitolo 3384.


Art. 2

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Comma 1

La trattenuta di cui all'art. 1 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.


La trattenuta puo' essere effettuata allorche' l'irregolarita' abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, la direzione compartimentale di cui all'art. 1 del presente regolamento provvede a restituire l'importo trattenuto, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia.


L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene a carico dello stanziamento del capitolo 5527 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Art. 4

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Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.