DECRETO LEGISLATIVO

((Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.))

Numero 35 Anno 2011 GU 08.04.2011 Codice 011G0076

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-15;35

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(( (Oggetto e ambito di applicazione). ))

Comma 2

((


Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.


Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico.


Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.


A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico.


Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili


Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea.


Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.


))


Art. 2

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Comma 1

Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

1.Ai fini del presente decreto si intende per:
((a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;))
((a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprieta' che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti:
1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi;
2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale;
3) e' specificamente designata come autostrada;
a-ter) strada principale: strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti citta' o regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di strade piu' elevata classificata di tipo "B-Strade extraurbane principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
a-quater) strade di interesse nazionale: le strade di competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;))

((b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;))
c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura;
d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2021, N. 213));
((f) classificazione della sicurezza: la classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente;
g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata per individuare condizioni pericolose, difetti e problemi che aumentano il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di un sopralluogo di una strada o di un tratto di strada esistente;))

((g-bis) ispezione di sicurezza stradale periodica: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;))
h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto;
i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico((;))
((i-bis) utenti della strada vulnerabili: utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.))


Art. 3

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Comma 1

Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura articolo 3, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al comma 2.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita', contenuti e documenti costituenti la VISS.


Art. 4

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Comma 1

Controlli della sicurezza stradale articolo 4, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonche' dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.


Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.


Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.


La relazione di controllo, predisposta dal controllore, definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.


Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza, l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3.


Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.


I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero.
L'attivita' di controllo, qualora svolta da personale non appartenente all'organo competente ovvero alla struttura organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio, non puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.


Art. 5

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Comma 1

(( (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete). ))

Comma 2

((


L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto.


L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.


Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III.


Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di definire le priorita' delle ulteriori misure necessarie, l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.


))


Art. 6

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Comma 1

(( (Ispezioni di sicurezza stradale periodiche) ))

Comma 2

((L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente decreto, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.)) Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.


((


L'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie oggetto del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, con la partecipazione dei soggetti competenti coinvolti nell'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Le ispezioni di sicurezza stradale congiunte sono eseguite con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni sei anni.


))


Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico). ))

Comma 2

((


L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti.


Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-bis del presente decreto.


Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, ultimo periodo.


L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessita' di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in cui e' necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorita'.


L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.


L'organo competente predispone e aggiorna con regolarita', comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine di priorita' basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato.


))


Art. 6-ter

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Comma 1

(( (Protezione degli utenti della strada vulnerabili). ))

Comma 2

((


L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.


))


Art. 6-quater

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Comma 1

(( (Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale). ))

Comma 2

((


L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva 2008/96/CE.


))


Art. 6-quinquies

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Comma 1

(( (Segnalazioni spontanee). ))

Comma 2

((


L'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea, ed e' reso accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la sicurezza dell'infrastruttura stradale.


))


Art. 7

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Comma 1

Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale ((ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto)), l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. ((L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.))


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonche' del costo sociale medio di un incidente grave.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Adozione di orientamenti articolo 8, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.


Art. 9

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Comma 1

Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE

Comma 2

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7.


((


A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.


))


I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita', da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.


Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale.


I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale.


I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.


Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita', di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Rendicontazione). ))

Comma 2

((


Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili fornisce alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5.
La relazione comprende anche l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.


))


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni tariffarie

Comma 2

Alle attivita' di controllo, ((valutazione)) e ispezione, previste rispettivamente dagli ((articoli 4, 5, 6 e 6-bis)), ((il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono)) mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.


((


Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.


))


Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Comma 2

Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.


I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.


Fino dell'entrata in operativita' dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attivita' relative ad almeno cinque progetti.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade», costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilita' del presente decreto.


Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea.