DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

Numero 239 Anno 2017 GU 10.03.2018 Codice 18G00039

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita' - Attuazione dell'articolo 1
della direttiva 2014/90/UE



Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumita' e dei consumatori, nonche' della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.


Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 e' soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.


Art. 4

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Comma 1

Conformita' dell'equipaggiamento marittimo -
Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE


L'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento e' installato a bordo.


La conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 e' attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17.


I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE.


Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.


Art. 5

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Comma 1

Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Al fine di garantire la conformita' dell'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE ai requisiti previsti dai pertinenti strumenti internazionali applicabili, l'autorita' marittima, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, attraverso gli ispettori autorizzati, nonche', laddove previsto, gli organismi riconosciuti, esercita l'attivita' di ispezione.


Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste dal presente decreto.


L'autorita' marittima, gli organismi riconosciuti, laddove previsto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, accertano che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi nazionali e' conforme alle prescrizioni del presente decreto.


L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.


Art. 6

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Comma 1

Libera circolazione - Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

E' consentita la messa a disposizione sul mercato o l'installazione a bordo di navi nazionali e di navi UE dell'equipaggiamento di cui all'articolo 4, comma 1, conforme ai requisiti del presente decreto e che reca la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.


Alle navi nazionali dotate di equipaggiamento di cui al comma 1 sono rilasciati o rinnovati, a richiesta, i pertinenti certificati di sicurezza se l'equipaggiamento e' conforme ai requisiti del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Trasferimento di nave non UE nei registri nazionali - Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Una nave non UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti certificati di sicurezza e sono conformi al presente decreto, nonche' recano la relativa marcatura di conformita' di cui all'articolo 8. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.


Nel caso in cui l'equipaggiamento non rechi la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme al presente decreto.


Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.


Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.


Comma 3

Capo II - Marchio di conformita'

Art. 8

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Comma 1

Marcatura di conformita' - Attuazione degli articoli 9
e 10 della direttiva 2014/90/UE


L'equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell'articolo 4 reca la marcatura di conformita'. La marcatura di conformita' e' apposta esclusivamente sull'equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.


L'equipaggiamento che reca la marcatura di conformita' si presume conforme al presente decreto.


La marcatura di conformita' e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.


La marcatura di conformita' e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalita' previste dall'Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software. Nel caso cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell'equipaggiamento, la marcatura di conformita' e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


La marcatura di conformita' e' apposta alla fine della fase di produzione.


La marcatura di conformita' e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall'indicazione in cifre dell'anno in cui e' apposta.


Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


Art. 9

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Comma 1

Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.


Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell'etichetta elettronica, la marcatura di conformita' puo' essere integrata dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.


Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformita' puo' essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.


All'etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, in quanto compatibili.


Art. 10

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Comma 1

Equipaggiamento marittimo di tipo approvato nazionale installato a bordo di navi

Comma 2

L'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' dichiarato di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. Per le apparecchiature di radiocomunicazione la dichiarazione di cui al primo periodo e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.


L'equipaggiamento marittimo dichiarato di tipo approvato di cui al comma 1 e' munito di marcatura recante la dicitura «di tipo approvato», seguito dall'indicazione del decreto di approvazione. La marcatura e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software.


La domanda per la dichiarazione di tipo approvato e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, corredata dalla relazione tecnica di un organismo notificato, che attesta la rispondenza di conformita' dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al comma 1.


Entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rilascio della dichiarazione di tipo approvato.
Nel rispetto del termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere dell'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo.


L'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 si presume conforme, nel caso in cui sia stato gia' dichiarato di tipo approvato dalle autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o dai loro organismi autorizzati.


Art. 11

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Comma 1

Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali nei registri nazionali

Comma 2

Al fine del rilascio dei certificati di sicurezza per navi UE non soggette alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), una nave UE che deve essere iscritta nei registri e nelle matricole tenuti dall'autorita' marittima e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione dalla stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo soddisfano i requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme.


Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenuto conto dei pertinenti strumenti internazionali.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.


Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.


Comma 3

Capo III - Obblighi degli operatori economici

Art. 12

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Con l'apposizione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilita' di garantire che l'equipaggiamento marittimo e' stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.


I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' applicabile secondo quanto disposto dall'articolo 17. Nel caso in cui la conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' ai sensi dell'articolo 18 e appongono la marcatura di conformita' secondo quanto previsto dall'articolo 8.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.


I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo, nonche' delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle quali e' dichiarata la conformita' dell'equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformita' dell'allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformita'.


I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.


I fabbricanti si accertano che l'equipaggiamento marittimo e' corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l'installazione a bordo e l'utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d'uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonche' l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.


I fabbricanti indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.


I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all'articolo 8 non e' conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l'equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l'autorita' di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' dell'equipaggiamento marittimo in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.


Art. 13

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Comma 1

Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale puo' essere contattato.


Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica.


Art. 14

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Comma 1

Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.


Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' di un prodotto in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.


Art. 15

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Un importatore o un distributore che mette a disposizione sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica l'equipaggiamento gia' messo a disposizione sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, e' considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 12.


Art. 16

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Comma 1

Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Gli operatori economici sono tenuti a produrre le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.


Comma 3

Capo IV - Valutazione della conformita' e notifica degli organismi di valutazione della conformita'

Art. 17

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Comma 1

Procedure della valutazione di conformita' - Attuazione dell'articolo 15 della direttiva 2014/90/UE


Le procedure della valutazione della conformita' sono indicate nell'allegato II al presente decreto.


Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformita' per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

Dichiarazione UE di conformita' - Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2014/90/UE


La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata dimostrata la conformita' ai requisiti specificati all'articolo 4, comma 1.


La dichiarazione UE di conformita' ha la struttura del modello di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti dall'allegato II del presente decreto, ed e' continuamente aggiornata.


Nel redigere la dichiarazione UE, il fabbricante si assume la responsabilita' e gli obblighi di cui all'articolo 12.


Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo sia installato a bordo di nave nazionale, copia della dichiarazione UE di conformita' dell'equipaggiamento e' fornita alla nave ed e' mantenuta a bordo finche' l'equipaggiamento non e' rimosso. La dichiarazione presente a bordo e' tradotta dal fabbricante almeno in lingua italiana e in lingua inglese.


Copia della dichiarazione UE di conformita' e' fornita all'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformita'.


Art. 19

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Comma 1

Organismi di valutazione della conformita', notifica e autorita' di notifica - Attuazione degli articoli 17, 18 e dell'allegato V della direttiva 2014/90/UE


Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati a eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale. Gli organismi di valutazione della conformita' ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti del presente decreto.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, e' responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23.


L'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' ai fini della notifica di cui al comma 1, nonche' il controllo degli organismi notificati, possono essere delegati o affidati, ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008, all'organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento.


Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 3 e i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico e l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi senza oneri a carico della finanza pubblica. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 4. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 24 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, le competenze e le responsabilita' degli uffici dirigenziali generali competenti sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione dei medesimi Ministeri.


Art. 20

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Comma 1

Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 gli organismi per la valutazione della conformita', previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 12.


L'organismo di valutazione della conformita' ha personalita' giuridica di diritto privato.


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dagli operatori economici interessati alla produzione, alla distribuzione e all'immissione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione puo' essere ritenuto un organismo idoneo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta disposizione non preclude l'uso dell'equipaggiamento marittimo valutato che e' necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tale equipaggiamento per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli apparecchi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'.


L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita'. La remunerazione dei dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione di tale decreto il massimale di tale polizza e' non inferiore a 2.500.000 euro e si applicano, per quanto compatibili, le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. Detta polizza non e' necessaria nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformita' sia un organismo pubblico.


Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente decreto di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 34, o garantiscono che il proprio personale addetto alla valutazione della conformita' ne e' informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


Gli organismi di valutazione della conformita' sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Gli organismi di valutazione della conformita' si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformita' sono conformi ai requisiti della ((norma EN ISO/IEC 17025:2017)).


Art. 21

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Comma 1

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all'articolo 20 del presente decreto e ne informa l'Autorita' di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti.


Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente.


Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorita' di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.


Art. 22

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Comma 1

Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la trasmette immediatamente al Ministero dello sviluppo economico.


La domanda di cui al comma 1 e' corredata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'equipaggiamento marittimo per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' delle prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'articolo 20.


Nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 19, comma 2, sono eseguiti dall'organismo nazionale di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesta che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20.


Art. 23

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Comma 1

Autorizzazione alla valutazione della conformita' e modifiche delle notifiche - Attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/90/UE


L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo e ha durata pari a quella della notifica, e comunque non superiore a quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico nonche' le amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica i controlli da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 21, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 20.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 5 per le violazioni accertate dall'autorita' di notifica.


Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prende le misure necessarie per garantire che le pratiche di tale organismo notificato sono evase da un altro organismo notificato o sono messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.


Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui la Commissione europea accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la sua notifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure correttive e, se necessario, informa il Ministero dello sviluppo economico per il ritiro della notifica.


Art. 24

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Comma 1

Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle autorita' di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE


Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' autorizzati che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 20.


Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'.


La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', l'equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza.


Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 22, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara' controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 20.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevati rilievi da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, nel caso sia utilizzato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, nel caso non sia utilizzato un accreditamento. Ai fini del presente decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma del presente comma.


Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, nonche' di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.


Art. 25

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 e dell'allegato II del presente decreto.


Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformita'.


Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.


Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.


Art. 26

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Comma 1

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo le informazioni di cui al comma 1.


Su richiesta della Commissione europea e degli Stati membri, gli organismi notificati forniscono le informazioni pertinenti sugli esiti delle valutazioni della conformita'.


Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attivita' di valutazione della conformita' sull'equipaggiamento marittimo simile, informazioni pertinenti sui risultati negativi e, su richiesta, sui risultati positivi delle valutazioni della conformita'.


Gli organismi notificati trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte. Tali elenchi sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle altre amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo e sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione europea, tramite il relativo sistema di informazione.


Comma 3

Capo V - Vigilanza del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti e disposizioni di salvaguardia

Art. 27

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Comma 1

Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti - Attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Gli articoli da 15 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano alla vigilanza sull'equipaggiamento marittimo di cui al presente decreto.


La vigilanza sul mercato relativa all'equipaggiamento marittimo e' svolta dall'autorita' di vigilanza del mercato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.


Al fine di garantire che l'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 2 sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto, l'autorita' di vigilanza del mercato, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ha facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.


Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Art. 28

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Comma 1

Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

L'autorita' di vigilanza del mercato, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento oggetto del presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettua una valutazione dell'equipaggiamento interessato che investe i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' di vigilanza del mercato. Se, attraverso tale valutazione, l'autorita' di vigilanza del mercato conclude che l'equipaggiamento non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive, al fine di rendere lo stesso conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto.
L'autorita' di vigilanza del mercato ne informa l'organismo notificato competente.


Nel caso in cui l'autorita' di vigilanza del mercato ritenga che la non conformita' non e' limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato.


L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.


Nel caso in cui l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'equipaggiamento, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato.
L'autorita' di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.


Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti gli elementi disponibili, tra cui i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di vigilanza del mercato indica se la non conformita' e' dovuta alla mancata rispondenza dell'equipaggiamento marittimo alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonche' a lacune nelle norme di prove previste all'articolo 4, comma 2.


L'autorita' di vigilanza del mercato, quando la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e' avviata dall'autorita' di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a sua disposizione sulla non conformita' dell'equipaggiamento interessato e, in caso di disaccordo con il provvedimento nazionale notificato, formula i suoi rilievi.


Se, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione europea non formulano rilievi sulle misure provvisorie adottate dall'autorita' di vigilanza del mercato o dall'autorita' di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tal misure sono da ritenersi giustificate.


L'autorita' di vigilanza del mercato adotta le opportune misure restrittive in relazione all'equipaggiamento in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.


Se una misura adottata da uno Stato membro e' oggetto di rilievi o e' ritenuta dalla Commissione europea contraria alla normativa dell'Unione europea e la stessa Commissione, all'esito di consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati, decide che tale misura e' giustificata, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta i provvedimenti necessari a garantire che l'equipaggiamento non conforme e' ritirato dal mercato e, se necessario, richiamato. Se la Commissione europea decide che una misura adottata dall'Italia non e' giustificata, l'autorita' di vigilanza del mercato la ritira.


Art. 29

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Comma 1

Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

L'autorita' di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato la valutazione dell'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 28, comma 1, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento conforme al presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o per l'ambiente, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di eliminare, all'atto della messa a disposizione sul mercato dello stesso, il citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.


L'autorita' di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del comma 1. Le informazioni includono tutti gli elementi disponibili, tra i quali i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.


L'autorita' di vigilanza del mercato cura, se necessario, l'attuazione delle decisioni della Commissione europea comunicate a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE.


Art. 30

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Comma 1

Non conformita' formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva 2014/90/UE


Nel caso in cui la non conformita' di cui al comma 1 permanga, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo o garantisce che e' richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.


Art. 31

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Comma 1

Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

In caso di eccezionale innovazione tecnologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, autorizza l'installazione a bordo di navi nazionali di equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformita' se e' dimostrato, mediante prove o altri mezzi, che rispetta gli obiettivi del presente decreto. A tal fine, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.


Le procedure di prova di cui al comma 1 sono effettuate senza alcuna discriminazione tra l'equipaggiamento marittimo prodotto nel territorio nazionale e quello prodotto in altri Stati.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 1, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di ogni informazione necessaria, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformita'.


Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 sia installato a bordo di una nave UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima, la nave e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della medesima autorita', che puo' disporre gli accertamenti tecnici necessari, incluse, se del caso, prove e dimostrazioni pratiche, per garantire che l'equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione di conformita'.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' attuazione agli atti di esecuzione con cui la Commissione europea, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE, richiede il ritiro del certificato di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 32

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Comma 1

Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Al fine di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformita', o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo, e' installato a bordo di una nave nazionale.


Per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della prova e valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo di nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.


L'equipaggiamento di cui al comma 1 non e' utilizzato al posto dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto, ne' sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a bordo della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.


Art. 33

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Comma 1

Deroghe in circostanze eccezionali - Attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dall'Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall'autorita' marittima, che non consentono di installare a bordo in tempi e a costi ragionevoli l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o dichiarato di tipo approvato nazionale, puo' essere installato altro equipaggiamento, corredato della documentazione rilasciata da un altro Stato membro dell'IMO attestante la conformita' ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali. Il comandante della nave, l'armatore o il suo rappresentante legale forniscono immediatamente all'autorita' marittima di iscrizione della nave ogni elemento idoneo per verificare le citate circostanze eccezionali, nonche' comunicano le caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo installato. Ricevuta tale comunicazione, l'autorita' marittima esegue quanto prima possibile una ispezione, per verificare se le effettive condizioni dell'equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti strumenti internazionali e sono conformi al presente decreto. Gli accertamenti riguardanti apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.


Nel caso in cui non sia disponibile sul mercato uno specifico equipaggiamento marittimo provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o un equipaggiamento dichiarato di tipo approvato nazionale, e' possibile installare altro equipaggiamento marittimo quanto piu' possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all'articolo 4.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 3, informa immediatamente la Commissione europea. Il certificato e' ritirato se la Commissione europea lo richiede, a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, della direttiva n. 2014/90/UE.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 34

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Comma 1

Coordinamento degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 34 della direttiva 2014/90/UE

Comma 2

Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati.


Art. 35

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Comma 1

Disposizioni tariffarie

Comma 2

Le spese relative alle procedure di valutazione della conformita' degli equipaggiamenti marittimi di cui all'articolo 17 sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nel territorio dell'Unione europea.


Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, e 23, ivi comprese le attivita' di cui al comma 3, sono a carico degli organismi cui le predette disposizioni si riferiscono.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe spettanti per le attivita' di cui al comma 2, a esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento e i criteri di riparto delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.


Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017.


Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti.


Gli oneri di cui al comma 5 sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.


Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015.


Per le attivita' svolte dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012.


Le spese previste per le attivita' di vigilanza sul mercato indicate nel presente decreto sono sostenute dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.


Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 2.


Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 6 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 5.


Art. 36

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, forniscono i dati in loro possesso.


Art. 37

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni abrogative e transitorie