DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 167/2011 - Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209)

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209)

Numero 167 Anno 2011 GU 10.10.2011 Codice 011G0209

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".