Alle guardie, che arruolandosi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contraggono la ferma di anni tre, viene corrisposto un premio di L. 6000.
Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, relative ai premi di rafferma dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, sono estese al personale di pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945 nei territori che a tale data gia' risultavano restituiti all'Amministrazione italiana e negli altri territori dal giorno in cui le rispettive provincie siano state restituite all'Amministrazione stessa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 378. - FRASCA