Il comma 1 dell'art. 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfolitici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunita' europee.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1