Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15°, denominati ascensori.
All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".