DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

Numero 268 Anno 1994 GU 03.05.1994 Codice 094G0301

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15°, denominati ascensori.


All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".


Art. 3

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Comma 1

Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:
- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi.
Parte 1: ascensori elettrici.".
- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi.
Parte 2: ascensori elettrici".
2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: "2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".


Art. 4

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Comma 1

Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e' consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.